TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2159/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Pamela Spennato;
e
, rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Flavio Nicola Santoro;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Taurisano in data 11/10/2018 e iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 8, parte I, anno 2018). Hanno R.G.V.G. 2159/2024.
precisato che dalla loro unione è nato (Tricase, Persona_1
19/01/2019).
Nel ricorso depositato in data 15/05/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e collocato prevalentemente presso la di lui madre, . Parte_1
3. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Il ricorrente, potrà vedere e tenere con sé il figliolo, Controparte_1 previo accordo telefonico con la;
in caso di disaccordo, Parte_1 invece, nei tempi e con le modalità [compiutamente indicate nel ricorso introduttivo].
5. La casa familiare, sita in Taurisano (LE) alla via Giuseppe Verdi n. 145,
è assegnata alla proprietaria sig.ra con tutti gli Parte_2 arredi, tranne la camera da letto matrimoniale completa, il mobilio del salotto e la televisione marca Sony [compiutamente identificata nel ricorso introduttivo], che sono di proprietà della e Parte_1 saranno da lei prelevati.
6. La rimarrà nella casa coniugale, insieme al minore, sino alla Pt_1 data di pubblicazione del provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi da parte del Tribunale di Lecce, per darle il tempo di cercare e trasferirsi nell'immobile che rileverà in locazione.
7. Il si obbliga a corrispondere alla , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma di euro 250,00, mensili (Euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse
2 R.G.V.G. 2159/2024.
del figliolo, da comunicarsi e concordarsi preventivamente, tenuto conto delle linee guida esplicitate dal Tribunale di Lecce, da versarsi sul conto corrente della madre [compiutamente identificato nel ricorso introduttivo].
8. L'assegno unico e universale spetta integralmente alla Parte_1 che curerà personalmente la relativa pratica presso gli Enti e soggetti competenti.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 29/05/2024).
1.3.- All'udienza del 10/12/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative e/o modificative: le condizioni sub 5 e 6 devono intendersi come non apposte;
Per_1
(Tricase, 19/01/2019) sarà collocato prevalentemente presso la
[...] madre , che oggi abita a Taurisano in via Carlo Boero n. 27. Parte_1
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate e/o modificate in udienza, ha ordinato di integrare la produzione documentale e, all'esito, rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2159/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 15/05/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Gagliano Parte_1 del Capo (LE), 29/08/1999) e (Casarano (LE), Controparte_1
3 R.G.V.G. 2159/2024.
16/10/1997) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate all'udienza del 10/12/2024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Taurisano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
4