TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2485 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice dr.ssa AR Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2485 /2024 R.G. avente per oggetto: separazione giudiziale.
Promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ANNIBALE Parte_1
RAFFAELLA come da procura allegata;
parte ricorrente contro nato il [...] in [...], residente in Controparte_1
MESSICO;
parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
“fissare l'udienza di comparizione della ricorrente e del coniuge davanti a sé per il rituale tentativo di conciliazione (concedendo i termini per la notifica tenuto conto della residenza in
Messico del resistente) e, ove questo fallisca, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che si renderanno opportuni in anche e soprattutto in punto assegno di mantenimento per la figlia , rimettere le parti avanti al G.I. che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciata con sentenza la separazione tra i coniugi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cherasco , n. 17, Parte 1 Serie , anno 2017 doc 1; in via indifferibile ed urgente ai sensi dell'art 473 bis 15 autorizzare la madre a iscrivere la piccol alla scuola primaria senza il consenso del padre e autorizzarla ad intraprendere Per_1 senza il consenso del padre il percorso psicologico;
in via istruttoria: Previa ammissione del sopradedotti capitoli di prova per interpello e testi di cui in premessa da intendersi preceduti dal vero che;
nel merito affidare la piccola alla madre in via esclusiva Persona_2 con affidamento esclusivo rafforzato con collocamento presso la residenza della stessa;
disporre a carico del padre l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 350= mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; disporre che nell'eventualità che il padre rientrasse in Italia egli possa vedere la figlia in ambiente protetto alla presenza dei servizi sociali;
Con il favore delle spese legali.”
Per il P.M.:
***
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Cherasco, il 15/12/2017, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 17, parte I, anno 2017.
Dall'unione è nata la figlia (nata in [...] il Persona_2
29/05/2019), minore e non ancora economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 12/12/2024, la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi l'affidamento della figlia minore in via esclusiva rafforzata, con collocamento presso la residenza della stessa, oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 350= mensili in capo al padre, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e di disporre che nell'eventualità che il padre rientrasse in Italia, che egli possa vedere la figlia in ambiente protetto alla presenza dei servizi sociali, previa pronuncia di provvedimenti in via indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c..
Il Giudice delegato, con provvedimento in data 18/12/2024, fissava udienza di comparizione parti al 14/04/2025 e contestualmente emetteva provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., fissando per la loro conferma, modifica o revoca l'udienza del 09/01/2025, la quale veniva in seguito rinviata al 10/02/2025 e successivamente al 24/03/2025 e infine al
14/04/2025 (la medesima data dell'udienza di comparizione), alla luce del mancato riscontro della notifica del ricorso introduttivo e dei decreti di fissazione udienza effettuata in Messico. Successivamente, all'udienza del 14/04/2025, rilevato che la notifica del ricorso introduttivo nonché dei provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. e dei rispettivi decreti di fissazione udienza non era andata a buon fine, il Giudice delegato disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, del verbale d'udienza del 14/04/2025 e del provvedimento 18/12/2024, fissando per la comparizione personale delle parti nuova udienza per il giorno 20/10/2025, con nuova assegnazione dei termini ex art. 473bis.17 c.p.c..
In tale udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di parte ricorrente, ritenuta la causa Controparte_1 matura per la decisione, rinunciava alle istanze istruttorie formulate chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato, confermato integralmente il provvedimento emesso inaudita altera parte il
18/12/2024, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva, in via provvisoria e urgente,
l'affidamento della figlia minore alla madre in via esclusiva Persona_2 rafforzata, ponendo in capo al padre l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di €
300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% individuate come da Protocollo del Tribunale di Asti, e rimetteva la decisione al Collegio,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la convivenza. I coniugi vivono infatti separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
L'affidamento di Persona_2
La parte ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore l'affido esclusivo rafforzato della figlia minorenne . Persona_2
Giova premettere che il c.d. affidamento “super esclusivo” o “rafforzato” richiesto dalla ricorrente, modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova la propria fonte nell'art. 337-quater comma III c.c. nella parte in cui ammette deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) alla previsione di riservare comunque, anche in caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli ad entrambi i genitori, presuppone la sussistenza di un completo e grave disinteresse del genitore non affidatario potenzialmente idoneo a paralizzare l'assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione del minore.
Alla luce dei superiori principi, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta in considerazione dell'evidente disinteresse serbato dal padre nei confronti della figlia nel corso degli anni e delle sue reiterate condotte idonee ad arrecare pregiudizio alla serena ed equilibrata crescita della figlia. E', infatti, dal dicembre 2019, quando la piccola aveva solo pochi Per_1 mesi, che il padre non la vede né si occupa moralmente e/o materialmente di lei. Tutte le promesse di rientrare in Italia e di occuparsi della figlia sono rimaste senza seguito cagionando nella minore ripetute delusioni e sofferenze. Dopo l'ultima promessa fatta alla figlia l'anno scorso di venire in Italia a trovarla per il suo compleanno, promessa non mantenuta avendo egli omesso di presentarsi senza avvertire la figlia che lo aspettava, ha iniziato a manifestare segnali Per_1 di nervosismo anche a scuola tanto che la madre, su invito della pediatra, ha deciso di contattare il servizio di psicologia. La stessa minore ha mandato recentemente al padre un messaggio vocale dicendogli di non voler avere più contatti con lui a causa della sensazione di abbandono patita negli anni a causa della sua assenza. Il disinteresse paterno verso la figlia è stato ulteriormente ribadito nella presente causa nella quale ha financo omesso di presenziare.
Le circostanze evidenziate, sono, in assenza di elementi di segno contrario, tali da ritenersi indici di capacità genitoriali estremamente carenti, idonee ad arrecare pregiudizio alla minore e a paralizzare le decisioni di maggiore importanza che la riguardano;
da ciò deriva il preminente interesse della minore ad essere affidata in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di , tenendo conto delle capacità, Persona_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Alla luce delle gravi carenze genitoriali evidenziate dal sig. si Controparte_1 dispone che, nell'eventualità in cui egli faccia rientro in Italia, potrà vedere la figlia solo in ambiente protetto, alla presenza e sotto il loro controllo di un educatore che i servizi sociali vorranno mettere a disposizione.
Il contributo al mantenimento della figlia
In ordine al mantenimento della figlia, la ricorrente ha domandato il versamento da parte del resistente di una somma mensile di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale.
Dalle allegazioni della ricorrente, risulta che la sig.ra lavora come addetta alle pulizie a Per_2 tempo determinato con prospettive di stabilizzazione essendo il terzo rinnovo del contratto.
Percepisce una retribuzione di € 1200 al mese per 13 mensilità, vive in una casa condotta in locazione con canone di € 400 al mese con contratto intestato solo a lei, percepisce € 201 di
Assegno Unico e non ha altre entrate, finanziamenti in corso, né dispone di proprietà immobiliari.
In assenza di allegazioni di segno contrario, deve ritenersi, anche in ragione della giovane età, che il sig. possegga adeguate capacità lavorative e che non possa essergli consentito Controparte_1 sottrarsi al suo obbligo contributivo nei confronti della figlia.
In punto quantum, osserva il Tribunale che, stante la esclusiva permanenza di Persona_2 presso la madre sulla quale conseguentemente grava l'intero mantenimento ordinario della minore, dell'età e della necessità che sia comunque garantito alla minore il soddisfacimento delle sue primarie esigenza di vita, appare adeguato quantificare il contributo al mantenimento di in € 350 mensili, decorrenti dalla presentazione della domanda giudiziale, rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie così come determinate nel Protocollo di questo Tribunale in data 17.7.2017 che qui si richiama integralmente.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, seguono la soccombenza.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
sposatisi con rito civile in Cherasco il 15/12/2017, matrimonio trascritto
[...] nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 17, parte I, anno 2017;
- affida in via esclusiva alla madre presso cui avrà Persona_2 residenza e dimora abituale, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva nell'interesse della minore le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- dispone che nell'eventualità in cui faccia rientro in Italia, egli Controparte_1 potrà vedere la figlia solo in ambiente protetto, alla presenza e sotto il loro controllo di un educatore che i servizi sociali vorranno mettere a disposizione;
- dispone che versi ad , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia di euro 350,00 mensili, decorrenti dalla data della domanda giudiziale (12/12/2024), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; tutte le spese straordinarie, così come determinate nel Protocollo di questo Tribunale qui richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cherasco di provvedere alle incombenze di legge.
- condanna a rifondere in favore dello Stato le spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, si dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice dr.ssa AR Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2485 /2024 R.G. avente per oggetto: separazione giudiziale.
Promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ANNIBALE Parte_1
RAFFAELLA come da procura allegata;
parte ricorrente contro nato il [...] in [...], residente in Controparte_1
MESSICO;
parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
“fissare l'udienza di comparizione della ricorrente e del coniuge davanti a sé per il rituale tentativo di conciliazione (concedendo i termini per la notifica tenuto conto della residenza in
Messico del resistente) e, ove questo fallisca, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che si renderanno opportuni in anche e soprattutto in punto assegno di mantenimento per la figlia , rimettere le parti avanti al G.I. che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciata con sentenza la separazione tra i coniugi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cherasco , n. 17, Parte 1 Serie , anno 2017 doc 1; in via indifferibile ed urgente ai sensi dell'art 473 bis 15 autorizzare la madre a iscrivere la piccol alla scuola primaria senza il consenso del padre e autorizzarla ad intraprendere Per_1 senza il consenso del padre il percorso psicologico;
in via istruttoria: Previa ammissione del sopradedotti capitoli di prova per interpello e testi di cui in premessa da intendersi preceduti dal vero che;
nel merito affidare la piccola alla madre in via esclusiva Persona_2 con affidamento esclusivo rafforzato con collocamento presso la residenza della stessa;
disporre a carico del padre l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 350= mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; disporre che nell'eventualità che il padre rientrasse in Italia egli possa vedere la figlia in ambiente protetto alla presenza dei servizi sociali;
Con il favore delle spese legali.”
Per il P.M.:
***
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Cherasco, il 15/12/2017, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 17, parte I, anno 2017.
Dall'unione è nata la figlia (nata in [...] il Persona_2
29/05/2019), minore e non ancora economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 12/12/2024, la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi l'affidamento della figlia minore in via esclusiva rafforzata, con collocamento presso la residenza della stessa, oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 350= mensili in capo al padre, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e di disporre che nell'eventualità che il padre rientrasse in Italia, che egli possa vedere la figlia in ambiente protetto alla presenza dei servizi sociali, previa pronuncia di provvedimenti in via indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c..
Il Giudice delegato, con provvedimento in data 18/12/2024, fissava udienza di comparizione parti al 14/04/2025 e contestualmente emetteva provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., fissando per la loro conferma, modifica o revoca l'udienza del 09/01/2025, la quale veniva in seguito rinviata al 10/02/2025 e successivamente al 24/03/2025 e infine al
14/04/2025 (la medesima data dell'udienza di comparizione), alla luce del mancato riscontro della notifica del ricorso introduttivo e dei decreti di fissazione udienza effettuata in Messico. Successivamente, all'udienza del 14/04/2025, rilevato che la notifica del ricorso introduttivo nonché dei provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. e dei rispettivi decreti di fissazione udienza non era andata a buon fine, il Giudice delegato disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, del verbale d'udienza del 14/04/2025 e del provvedimento 18/12/2024, fissando per la comparizione personale delle parti nuova udienza per il giorno 20/10/2025, con nuova assegnazione dei termini ex art. 473bis.17 c.p.c..
In tale udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di parte ricorrente, ritenuta la causa Controparte_1 matura per la decisione, rinunciava alle istanze istruttorie formulate chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato, confermato integralmente il provvedimento emesso inaudita altera parte il
18/12/2024, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva, in via provvisoria e urgente,
l'affidamento della figlia minore alla madre in via esclusiva Persona_2 rafforzata, ponendo in capo al padre l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di €
300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% individuate come da Protocollo del Tribunale di Asti, e rimetteva la decisione al Collegio,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la convivenza. I coniugi vivono infatti separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
L'affidamento di Persona_2
La parte ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore l'affido esclusivo rafforzato della figlia minorenne . Persona_2
Giova premettere che il c.d. affidamento “super esclusivo” o “rafforzato” richiesto dalla ricorrente, modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova la propria fonte nell'art. 337-quater comma III c.c. nella parte in cui ammette deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) alla previsione di riservare comunque, anche in caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli ad entrambi i genitori, presuppone la sussistenza di un completo e grave disinteresse del genitore non affidatario potenzialmente idoneo a paralizzare l'assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione del minore.
Alla luce dei superiori principi, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta in considerazione dell'evidente disinteresse serbato dal padre nei confronti della figlia nel corso degli anni e delle sue reiterate condotte idonee ad arrecare pregiudizio alla serena ed equilibrata crescita della figlia. E', infatti, dal dicembre 2019, quando la piccola aveva solo pochi Per_1 mesi, che il padre non la vede né si occupa moralmente e/o materialmente di lei. Tutte le promesse di rientrare in Italia e di occuparsi della figlia sono rimaste senza seguito cagionando nella minore ripetute delusioni e sofferenze. Dopo l'ultima promessa fatta alla figlia l'anno scorso di venire in Italia a trovarla per il suo compleanno, promessa non mantenuta avendo egli omesso di presentarsi senza avvertire la figlia che lo aspettava, ha iniziato a manifestare segnali Per_1 di nervosismo anche a scuola tanto che la madre, su invito della pediatra, ha deciso di contattare il servizio di psicologia. La stessa minore ha mandato recentemente al padre un messaggio vocale dicendogli di non voler avere più contatti con lui a causa della sensazione di abbandono patita negli anni a causa della sua assenza. Il disinteresse paterno verso la figlia è stato ulteriormente ribadito nella presente causa nella quale ha financo omesso di presenziare.
Le circostanze evidenziate, sono, in assenza di elementi di segno contrario, tali da ritenersi indici di capacità genitoriali estremamente carenti, idonee ad arrecare pregiudizio alla minore e a paralizzare le decisioni di maggiore importanza che la riguardano;
da ciò deriva il preminente interesse della minore ad essere affidata in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di , tenendo conto delle capacità, Persona_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Alla luce delle gravi carenze genitoriali evidenziate dal sig. si Controparte_1 dispone che, nell'eventualità in cui egli faccia rientro in Italia, potrà vedere la figlia solo in ambiente protetto, alla presenza e sotto il loro controllo di un educatore che i servizi sociali vorranno mettere a disposizione.
Il contributo al mantenimento della figlia
In ordine al mantenimento della figlia, la ricorrente ha domandato il versamento da parte del resistente di una somma mensile di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale.
Dalle allegazioni della ricorrente, risulta che la sig.ra lavora come addetta alle pulizie a Per_2 tempo determinato con prospettive di stabilizzazione essendo il terzo rinnovo del contratto.
Percepisce una retribuzione di € 1200 al mese per 13 mensilità, vive in una casa condotta in locazione con canone di € 400 al mese con contratto intestato solo a lei, percepisce € 201 di
Assegno Unico e non ha altre entrate, finanziamenti in corso, né dispone di proprietà immobiliari.
In assenza di allegazioni di segno contrario, deve ritenersi, anche in ragione della giovane età, che il sig. possegga adeguate capacità lavorative e che non possa essergli consentito Controparte_1 sottrarsi al suo obbligo contributivo nei confronti della figlia.
In punto quantum, osserva il Tribunale che, stante la esclusiva permanenza di Persona_2 presso la madre sulla quale conseguentemente grava l'intero mantenimento ordinario della minore, dell'età e della necessità che sia comunque garantito alla minore il soddisfacimento delle sue primarie esigenza di vita, appare adeguato quantificare il contributo al mantenimento di in € 350 mensili, decorrenti dalla presentazione della domanda giudiziale, rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie così come determinate nel Protocollo di questo Tribunale in data 17.7.2017 che qui si richiama integralmente.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, seguono la soccombenza.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
sposatisi con rito civile in Cherasco il 15/12/2017, matrimonio trascritto
[...] nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 17, parte I, anno 2017;
- affida in via esclusiva alla madre presso cui avrà Persona_2 residenza e dimora abituale, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva nell'interesse della minore le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- dispone che nell'eventualità in cui faccia rientro in Italia, egli Controparte_1 potrà vedere la figlia solo in ambiente protetto, alla presenza e sotto il loro controllo di un educatore che i servizi sociali vorranno mettere a disposizione;
- dispone che versi ad , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia di euro 350,00 mensili, decorrenti dalla data della domanda giudiziale (12/12/2024), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; tutte le spese straordinarie, così come determinate nel Protocollo di questo Tribunale qui richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cherasco di provvedere alle incombenze di legge.
- condanna a rifondere in favore dello Stato le spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, si dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli