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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2335/2024 tra
(P.I.: con sede in Parte_1 P.IVA_1
Milano con l'Avv. Lorenzo Cassai di Milano
Ricorrente
CONTRO
(P.I.: ) con sede in AC (UD) con CP_1 P.IVA_2
l'Avv.Alessandro Viotto di Roma e l'Avv. Mariateresa Perrino di Udine
Resistente
*
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – altri istituti delle locazioni
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 16.9.2024, depositato il 17.9.2024, la società
[...]
(di seguito anche: e/o ricorrente e/o opponente) con Parte_1 CP_2
sede in Milano ha opposto il decreto ingiuntivo n.612/2024, notificato l'11.7.2024, richiesto da (di seguito anche: Dec e/o resistente e/o opposta) con CP_1
sede in AC (UD) con il quale il Tribunale di Udine ha alla medesima ingiunto il pagamento della somma di €.12.466,38, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture e del preavviso di fattura fino al saldo effettivo (tenuto conto degli acconti già versati), oltre alle spese del monitorio. ha opposto il decreto affermando: CP_2
ON
➢ che ha azionato un credito vantato nei propri confronti per asseriti mancati pagamenti di canoni di locazione relativi ad una porzione di terreno di 50 mq sito nel Comune di AC identificato catastalmente al Fg. 18 e particella
994 e su tale presupposto ha azionato le fatture indicate nel ricorso monitorio;
➢ di aver già provveduto al pagamento dei canoni e degli importi dovuti a titolo di locazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
➢ che il contratto di locazione all'art. 5 prevede un canone annuo pari ad
€.11.000,00 oltre iva suddiviso in due rate di €.5.500,00 ciascuna oltre iva;
➢ che con riferimento all'anno 2023 ha provveduto ad effettuare due bonifici a favore dell'opposta di complessivi €.13.398,00 in date 4.5.2023 e 2.11.2023 dell'importo di €.6.699,00 ciascuno;
➢ che con riferimento all'anno 2024 ha provveduto ad effettuare tre bonifici a favore dell'opposta di complessivi €.12.495,83 in date 2.1.2024 dell'importo di
€.400,98, 25.3.2024 dell'importo di €.5.395,85 e 2.5.2024 dell'importo di
€.6.699,00;
➢ di aver sempre provveduto a corrispondere gli importi di cui alle fatture in contestazione come dalle contabili di bonifico emesse;
➢ che per gli anni 2023 e 2024 ha corrisposto il complessivo importo di
€.25.893,83 a totale soddisfazione dei canoni di locazione pattuiti. ha, quindi, chiesto di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto CP_2
ingiuntivo opposto, di accertare il corretto adempimento per aver provveduto al pagamento di tutti i canoni di locazione in favore dell'opposta e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo.
Con comparsa del 14.11.2024 si è costituita Dec contestando le deduzioni della ricorrente ed affermando: ➢ di aver concesso in locazione all'opponente con contratto del 4.7.2017 una porzione di terreno di circa 50 mq sita nel Comune di AC, catastalmente identificata al Fg. 18, particella 994 al fine di consentirle di installare un'antenna per la telefonia mobile;
➢ il canone annuo veniva stabilito in €.11.000,00 oltre iva ed aggiornamento
Istat da versarsi a mezzo bonifico bancario in due rate semestrali anticipate da corrispondersi in via anticipata entro la prima decade di ogni semestre;
➢ che in data 27.11.2017 ha sottoscritto una scrittura privata con la quale CP_2
si è impegnata a pagarle una tantum in via anticipata l'importo di €.5.000,00 oltre iva a titolo di remunerazione per l'installazione ed allacciamento di un contatore elettrico, oltre ai consumi di energia elettrica necessari per alimentare l'antenna;
➢ che nel contratto veniva stimato un consumo semestrale per l'alimentazione dell'antenna per l'importo di €.8.500,00 oltre iva;
➢ l'opponente godeva, pertanto, dell'area, del contatore e dell'energia elettrica;
➢ che emetteva le varie fatture, tra le quali quelle monitoriamente azionate;
➢ che non ha contestato di aver usufruito del terreno, del contatore e CP_2
dell'energia elettrica, ma ha unicamente sostenuto di aver già provveduto ai pagamenti ed al tal proposito ha contestato che i pagamenti indicati dall'opponente si riferiscano alle fatture ingiunte;
➢ di aver tenuto conto della somma di €.25.893,83 versata dall'opponente, ma che tale somma si riferisce a debiti anteriori e diversi rispetto a quelli azionati con il decreto ingiuntivo opposto;
➢ che il rapporto è iniziato nell'aprile del 2017 e l'opponente fino a novembre
ON 2022 ha regolarmente pagato le fatture emesse da ma successivamente si sono registrati degli insoluti.
ON ha, quindi, chiesto di respingere l'opposizione. Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, l'udienza del 18.12.2024 veniva rinviata al 17.2.2025, cui seguiva ordinanza di pari data con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 14.4.2025, poi rinviata al 28.4.2025 ed anticipata al 24.4.2025, pendendo trattative tra le parti;
trattative come emerso all'odierna udienza che non sono andate a buon fine.
L'opposizione non è fondata.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 17.2.2025 non ha fornito idonea CP_2
prova scritta degli asseriti pagamenti delle fatture ingiunte, infatti, le contabili
ON dimesse dei cinque bonifici dalla medesima eseguiti a favore di riportano generiche causali ed invero:
a) nel bonifico del 5.5.2023 di €.6.699,00 risulta quale causale: “Pagamento
Fatture Fornitori e Canoni di Locazione”;
b) nel bonifico del 3.11.2023 di €.6.699,00 risulta quale causale “Pagamento
Fatture Fornitori e Canoni di Locazione”;
c) nel bonifico del 5.1.2024 di €.400,98 risulta quale causale “Pagamento Fatture
Fornitori e Canoni di Locazione”;
d) nel bonifico del 25.3.2024 di €.5.395,85 risulta la generica e poco comprensibile causale “Canoni Loc. I173UD 30984 01.03.2024”;
e) nel bonifico del 3.5.2024 di €.6.699,00 risulta la generica e poco comprensibile causale “Canoni Loc. I173UD 30984 01.05.2024” contabili che non comprovano il saldo delle fatture ingiunte.
L'opposta, invece, oltre ad aver fornito la prova del proprio credito in forza del contratto di locazione (doc.1), della scrittura privata del 27.11.2017 (doc.5) e delle fatture insolute non contestate (doc.2), ha dimesso con il doc.8 una ricostruzione contabile del proprio credito e degli incassi ricevuti dall'inizio del rapporto contrattuale. Esaminando il suddetto documento a pag. 3 vi è uno schema degli incassi ricevuti dall'opponente per €.149.062,09 dedotto il rimborso di €.3.915,64 per un totale di
€.145.146,45 di cui gli ultimi 5 incassi corrispondono agli importi ed alle date dei cinque bonifici dimessi da (a conferma di quanto affermato da Dec in merito CP_2
alla circostanza di aver tenuto conto degli acconti ricevuti con i due bonifici del
2023 ed i tre bonifici del 2024 indicati dall'opponente).
ONestualmente alle pagine 1 e 2 del suddetto documento vi sono riportate tutte le fatture emesse per un totale di €.158.370,46 – non contestato – dal quale è
ON stato dedotto l'importo ricevuto di €.145.146,45, con la conseguenza che risulta creditrice dell'importo di €.13.224,01 che tiene conto – come si è detto – dei versamenti ricevuti, cui ha fatto seguito la richiesta di ingiunzione per
€.12.466,38 avendo detratto dal suddetto credito residuo l'importo di €.757,63.
A ciò si aggiunga che le causali dei bonifici dimesse da non contengono CP_2
un'espressa indicazione di pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione, ma come si è sopra evidenziato, contengono solo un'indicazione molto generica che non consente di imputare – seppur a livello indiziario – quel versamento ad un determinato credito (i.e. ad una determinata fattura).
Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”. (Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n.20052 del 22.7.2024 ed, in parte motiva, viene precisato che “Le distinte dei bonifici – quand'anche redatte in via telematica attraverso compilazione dell'ordine – sono infatti ascrivibili alla volontà dell'ordinante. Esse specificano nel dettaglio le informazioni essenziali che riguardano la transazione e la identificano, dovendo riportare l'importo, la causale,
i dati anagrafici personali del mittente (ove si tratti di distinte cartacee), i dati del destinatario, il giorno e la data di emissione, la firma (ove redatte in cartaceo) o la convalida della disposizione (ove impartite online). Pertanto, l'indicazione della causale non è riconducibile alla compilazione dell'addetto bancario, cui sia rimesso
l'ordine, quale mera imputazione contabile. Piuttosto, all'esito dell'ordine impartito che riporta la causale, viene rilasciato un documento cartaceo allo sportello o un documento elettronico sull'online banking. Solo tale documento costituisce una copia contabile, all'interno della quale sono riepilogati tutti i dettagli dell'operazione, i dati del beneficiario, del mittente, l'importo e la causale, la data
e l'ora dell'operazione e altri dati essenziali, a fini probatori dell'operazione di trasferimento di denaro effettuata. Siffatti dati cristallizzano comunque le indicazioni del bonifico fornite dall'ordinante”).
Ebbene, nella fattispecie in esame le copie delle contabili dimesse da si CP_2
riferiscono a bonifici eseguiti con modalità di home banking e le causali ivi contenute, pur avendo valenza indiziaria e non potendo assurgere al rango di piena prova confessoria, sono comunque ascrivibili alla volontà dell'ordinante, quindi, di che, nel caso in esame, non collegano però il pagamento eseguito CP_2
alle fatture azionate da CP_3
pertanto la prova – non fornita in altro modo (troppo generiche sono le
[...]
richieste istruttorie formulate a pagina 4 del ricorso in opposizione con il mero richiamo ai fatti dedotti in parte narrativa, espunti da valutazioni e considerazioni e preceduti dalla locuzione “vero che”, senza oltretutto una compiuta formulazione dei capitoli di prova orale e l'indicazione dei testi – che abbia effettivamente CP_2
pagato le fatture ingiunte.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va, quindi, rigettata.
*
Quanto alle spese del giudizio
Per il principio della soccombenza le spese di causa e della procedura di mediazione sono poste a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. CP_2
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (non celebratasi) e riduzione al 50% della fase conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 612/2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
a favore di che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come CP_1
modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro
3.869,50 (di cui euro 441,00 per la fase di attivazione ed euro 882,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione ed euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre alle spese della procedura di mediazione.
Così deciso in Udine il 24.4.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
3 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
4 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
5 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
6 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
7 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2335/2024 tra
(P.I.: con sede in Parte_1 P.IVA_1
Milano con l'Avv. Lorenzo Cassai di Milano
Ricorrente
CONTRO
(P.I.: ) con sede in AC (UD) con CP_1 P.IVA_2
l'Avv.Alessandro Viotto di Roma e l'Avv. Mariateresa Perrino di Udine
Resistente
*
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – altri istituti delle locazioni
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 16.9.2024, depositato il 17.9.2024, la società
[...]
(di seguito anche: e/o ricorrente e/o opponente) con Parte_1 CP_2
sede in Milano ha opposto il decreto ingiuntivo n.612/2024, notificato l'11.7.2024, richiesto da (di seguito anche: Dec e/o resistente e/o opposta) con CP_1
sede in AC (UD) con il quale il Tribunale di Udine ha alla medesima ingiunto il pagamento della somma di €.12.466,38, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture e del preavviso di fattura fino al saldo effettivo (tenuto conto degli acconti già versati), oltre alle spese del monitorio. ha opposto il decreto affermando: CP_2
ON
➢ che ha azionato un credito vantato nei propri confronti per asseriti mancati pagamenti di canoni di locazione relativi ad una porzione di terreno di 50 mq sito nel Comune di AC identificato catastalmente al Fg. 18 e particella
994 e su tale presupposto ha azionato le fatture indicate nel ricorso monitorio;
➢ di aver già provveduto al pagamento dei canoni e degli importi dovuti a titolo di locazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
➢ che il contratto di locazione all'art. 5 prevede un canone annuo pari ad
€.11.000,00 oltre iva suddiviso in due rate di €.5.500,00 ciascuna oltre iva;
➢ che con riferimento all'anno 2023 ha provveduto ad effettuare due bonifici a favore dell'opposta di complessivi €.13.398,00 in date 4.5.2023 e 2.11.2023 dell'importo di €.6.699,00 ciascuno;
➢ che con riferimento all'anno 2024 ha provveduto ad effettuare tre bonifici a favore dell'opposta di complessivi €.12.495,83 in date 2.1.2024 dell'importo di
€.400,98, 25.3.2024 dell'importo di €.5.395,85 e 2.5.2024 dell'importo di
€.6.699,00;
➢ di aver sempre provveduto a corrispondere gli importi di cui alle fatture in contestazione come dalle contabili di bonifico emesse;
➢ che per gli anni 2023 e 2024 ha corrisposto il complessivo importo di
€.25.893,83 a totale soddisfazione dei canoni di locazione pattuiti. ha, quindi, chiesto di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto CP_2
ingiuntivo opposto, di accertare il corretto adempimento per aver provveduto al pagamento di tutti i canoni di locazione in favore dell'opposta e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo.
Con comparsa del 14.11.2024 si è costituita Dec contestando le deduzioni della ricorrente ed affermando: ➢ di aver concesso in locazione all'opponente con contratto del 4.7.2017 una porzione di terreno di circa 50 mq sita nel Comune di AC, catastalmente identificata al Fg. 18, particella 994 al fine di consentirle di installare un'antenna per la telefonia mobile;
➢ il canone annuo veniva stabilito in €.11.000,00 oltre iva ed aggiornamento
Istat da versarsi a mezzo bonifico bancario in due rate semestrali anticipate da corrispondersi in via anticipata entro la prima decade di ogni semestre;
➢ che in data 27.11.2017 ha sottoscritto una scrittura privata con la quale CP_2
si è impegnata a pagarle una tantum in via anticipata l'importo di €.5.000,00 oltre iva a titolo di remunerazione per l'installazione ed allacciamento di un contatore elettrico, oltre ai consumi di energia elettrica necessari per alimentare l'antenna;
➢ che nel contratto veniva stimato un consumo semestrale per l'alimentazione dell'antenna per l'importo di €.8.500,00 oltre iva;
➢ l'opponente godeva, pertanto, dell'area, del contatore e dell'energia elettrica;
➢ che emetteva le varie fatture, tra le quali quelle monitoriamente azionate;
➢ che non ha contestato di aver usufruito del terreno, del contatore e CP_2
dell'energia elettrica, ma ha unicamente sostenuto di aver già provveduto ai pagamenti ed al tal proposito ha contestato che i pagamenti indicati dall'opponente si riferiscano alle fatture ingiunte;
➢ di aver tenuto conto della somma di €.25.893,83 versata dall'opponente, ma che tale somma si riferisce a debiti anteriori e diversi rispetto a quelli azionati con il decreto ingiuntivo opposto;
➢ che il rapporto è iniziato nell'aprile del 2017 e l'opponente fino a novembre
ON 2022 ha regolarmente pagato le fatture emesse da ma successivamente si sono registrati degli insoluti.
ON ha, quindi, chiesto di respingere l'opposizione. Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, l'udienza del 18.12.2024 veniva rinviata al 17.2.2025, cui seguiva ordinanza di pari data con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 14.4.2025, poi rinviata al 28.4.2025 ed anticipata al 24.4.2025, pendendo trattative tra le parti;
trattative come emerso all'odierna udienza che non sono andate a buon fine.
L'opposizione non è fondata.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 17.2.2025 non ha fornito idonea CP_2
prova scritta degli asseriti pagamenti delle fatture ingiunte, infatti, le contabili
ON dimesse dei cinque bonifici dalla medesima eseguiti a favore di riportano generiche causali ed invero:
a) nel bonifico del 5.5.2023 di €.6.699,00 risulta quale causale: “Pagamento
Fatture Fornitori e Canoni di Locazione”;
b) nel bonifico del 3.11.2023 di €.6.699,00 risulta quale causale “Pagamento
Fatture Fornitori e Canoni di Locazione”;
c) nel bonifico del 5.1.2024 di €.400,98 risulta quale causale “Pagamento Fatture
Fornitori e Canoni di Locazione”;
d) nel bonifico del 25.3.2024 di €.5.395,85 risulta la generica e poco comprensibile causale “Canoni Loc. I173UD 30984 01.03.2024”;
e) nel bonifico del 3.5.2024 di €.6.699,00 risulta la generica e poco comprensibile causale “Canoni Loc. I173UD 30984 01.05.2024” contabili che non comprovano il saldo delle fatture ingiunte.
L'opposta, invece, oltre ad aver fornito la prova del proprio credito in forza del contratto di locazione (doc.1), della scrittura privata del 27.11.2017 (doc.5) e delle fatture insolute non contestate (doc.2), ha dimesso con il doc.8 una ricostruzione contabile del proprio credito e degli incassi ricevuti dall'inizio del rapporto contrattuale. Esaminando il suddetto documento a pag. 3 vi è uno schema degli incassi ricevuti dall'opponente per €.149.062,09 dedotto il rimborso di €.3.915,64 per un totale di
€.145.146,45 di cui gli ultimi 5 incassi corrispondono agli importi ed alle date dei cinque bonifici dimessi da (a conferma di quanto affermato da Dec in merito CP_2
alla circostanza di aver tenuto conto degli acconti ricevuti con i due bonifici del
2023 ed i tre bonifici del 2024 indicati dall'opponente).
ONestualmente alle pagine 1 e 2 del suddetto documento vi sono riportate tutte le fatture emesse per un totale di €.158.370,46 – non contestato – dal quale è
ON stato dedotto l'importo ricevuto di €.145.146,45, con la conseguenza che risulta creditrice dell'importo di €.13.224,01 che tiene conto – come si è detto – dei versamenti ricevuti, cui ha fatto seguito la richiesta di ingiunzione per
€.12.466,38 avendo detratto dal suddetto credito residuo l'importo di €.757,63.
A ciò si aggiunga che le causali dei bonifici dimesse da non contengono CP_2
un'espressa indicazione di pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione, ma come si è sopra evidenziato, contengono solo un'indicazione molto generica che non consente di imputare – seppur a livello indiziario – quel versamento ad un determinato credito (i.e. ad una determinata fattura).
Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”. (Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n.20052 del 22.7.2024 ed, in parte motiva, viene precisato che “Le distinte dei bonifici – quand'anche redatte in via telematica attraverso compilazione dell'ordine – sono infatti ascrivibili alla volontà dell'ordinante. Esse specificano nel dettaglio le informazioni essenziali che riguardano la transazione e la identificano, dovendo riportare l'importo, la causale,
i dati anagrafici personali del mittente (ove si tratti di distinte cartacee), i dati del destinatario, il giorno e la data di emissione, la firma (ove redatte in cartaceo) o la convalida della disposizione (ove impartite online). Pertanto, l'indicazione della causale non è riconducibile alla compilazione dell'addetto bancario, cui sia rimesso
l'ordine, quale mera imputazione contabile. Piuttosto, all'esito dell'ordine impartito che riporta la causale, viene rilasciato un documento cartaceo allo sportello o un documento elettronico sull'online banking. Solo tale documento costituisce una copia contabile, all'interno della quale sono riepilogati tutti i dettagli dell'operazione, i dati del beneficiario, del mittente, l'importo e la causale, la data
e l'ora dell'operazione e altri dati essenziali, a fini probatori dell'operazione di trasferimento di denaro effettuata. Siffatti dati cristallizzano comunque le indicazioni del bonifico fornite dall'ordinante”).
Ebbene, nella fattispecie in esame le copie delle contabili dimesse da si CP_2
riferiscono a bonifici eseguiti con modalità di home banking e le causali ivi contenute, pur avendo valenza indiziaria e non potendo assurgere al rango di piena prova confessoria, sono comunque ascrivibili alla volontà dell'ordinante, quindi, di che, nel caso in esame, non collegano però il pagamento eseguito CP_2
alle fatture azionate da CP_3
pertanto la prova – non fornita in altro modo (troppo generiche sono le
[...]
richieste istruttorie formulate a pagina 4 del ricorso in opposizione con il mero richiamo ai fatti dedotti in parte narrativa, espunti da valutazioni e considerazioni e preceduti dalla locuzione “vero che”, senza oltretutto una compiuta formulazione dei capitoli di prova orale e l'indicazione dei testi – che abbia effettivamente CP_2
pagato le fatture ingiunte.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va, quindi, rigettata.
*
Quanto alle spese del giudizio
Per il principio della soccombenza le spese di causa e della procedura di mediazione sono poste a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. CP_2
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (non celebratasi) e riduzione al 50% della fase conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 612/2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
a favore di che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come CP_1
modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro
3.869,50 (di cui euro 441,00 per la fase di attivazione ed euro 882,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione ed euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre alle spese della procedura di mediazione.
Così deciso in Udine il 24.4.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
3 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
4 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
5 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
6 Tribunale di Udine – R.G.2335/24
7 Tribunale di Udine – R.G.2335/24