CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 38/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 38/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Cosenza, via Nicola Serra, n. 96
Appellante
nei confronti di
c.f.: , nata a [...], il CP_1 C.F._1
20.10.1965, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Pricoco e Giovanni
NE, elettivamente domiciliata presso lo studio sito a Taurianova (RC), in via Orfanotrofio, n. 10
Appellata
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.06.2019, , in CP_1
qualità di erede del marito defunto , ha citato in giudizio Persona_1
l e l'INPS, al fine di chiedere la restituzione Parte_1 della somma di € 7.818,19, pari ad un quinto del TFR del Per_1 indebitamente versata dall'INPS, terzo pignorato, all' Controparte_2
, stante la sospensione cautelare del pignoramento presso terzi
[...]
avvenuta il 9 gennaio 2017.
L'attrice ha dedotto che la relativa procedura esecutiva R. G. Es (22/2017) è stata interrotta il 24.07.2017 e successivamente dichiarata estinta il 5 febbraio
2018, attesa la mancata riassunzione da parte del creditore procedente.
Inoltre, la ha evidenziato che, nonostante le richieste di restituzione CP_1 inviate sia all'INPS (a mezzo pec il 24.04.2018) sia all' Controparte_2
(a mezzo pec il 21.11.2018), nessuna delle due ha provveduto al rimborso.
- Eccezioni e difese di Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2019, l
[...]
ha eccepito che le somme oggetto della domanda non Parte_1 erano state percepite in esecuzione del pignoramento indicato dall'attrice, datato 12 dicembre 2026, (codice identificativo fascicolo n. 94/2016/335618),
2 Corte d'Appello
che era stato sospeso giudizialmente e poi estinto, bensì di un altro pignoramento (codice identificativo fascicolo n. 94/2016/335698) datato 14 dicembre 2016, regolarmente instaurato, non opposto nei termini di legge e redatto secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 543 c.p.c.
Ha rilevato che la relativa procedura esecutiva n. 1023/2016 era ancora in riserva sulla richiesta di assegnazione delle somme pignorate presso il
Tribunale di Palmi.
Inoltre, la convenuta ha sottolineato che il pignoramento richiamato dall'attrice, predisposto secondo la procedura diretta prevista dall'art. 72 bis del DPR 602/1973, non ha prodotto alcuna trattenuta e che l'INPS ha reso una dichiarazione negativa che escludeva l'applicazione dell'art. 72 bis del citato decreto ai crediti pensionistici.
Infine, l ha precisato che l'importo pignorato era stato Controparte_2 ridotto a € 7.227,11 in applicazione del DL 119/2018, che aveva eliminato i carichi residui inferiori a mille euro (e-mail del 7.5.2019 inviata alla Cancelleria del Tribunale di Palmi).
- Provvedimento impugnato
La sentenza n. 409/2020 del Tribunale di Palmi, a definizione del procedimento n. 1136/2019, ha accolto la domanda di parte attrice, avendo ritenuto provata la sospensione del pignoramento presso terzi con provvedimento del 9 gennaio 2017, emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2017 R. G.
Es dal Dott. Dominici del Tribunale di Palmi, e l'estinzione della procedura esecutiva esattoriale, riferita al pignoramento fascicolo n. 94/2016/335618, ponendo le spese di lite a carico della convenuta.
Secondo il giudice di prime cure l non ha Parte_1
dato prova né nel fascicolo cartaceo né in quello telematico della procedura esecutiva n. 1023/2016, atteso che la convenuta ha allegato lo stesso atto di pignoramento presso indicato dalla parte attrice nell'atto di citazione e di opposizione estinto il 5 febbraio 2018 (n. 335618).
- Motivi d'appello
Con atto d'appello ritualmente notificato, l ha censurato Controparte_2
la sentenza nella parte in cui ha disposto la restituzione delle somme riscosse
3 Corte d'Appello
da in forza del pignoramento presso terzi relativo al fascicolo n. CP_1
09420163220000148006, oggetto di opposizione, sospeso e successivamente interrotto ed estinto per mancata prosecuzione del giudizio di merito.
L'appellante sostiene che la somma non è stata incassata in esecuzione del pignoramento indicato dalla controparte (datato 12 dicembre 2026), bensì in esecuzione di un diverso pignoramento presso terzi (n. 94/2016/335698), datato 14 dicembre 2026, regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge.
Tale pignoramento aveva dato origine alla procedura esecutiva n. 1023/2016 davanti al Tribunale di Palmi, che al momento della sentenza di primo grado
(25.06.2020) era ancora pendente, con riserva sulla richiesta di assegnazione delle somme.
L'appellante evidenzia che, successivamente alla sentenza impugnata, il giudice dell'esecuzione ha emesso in data 28 settembre 2020 un decreto di assegnazione delle somme pignorate, pari a € 7.227,11, oltre alle spese di procedura, dichiarando estinta la procedura esecutiva. Tale provvedimento, secondo l , conferma la legittimità del Parte_1
trasferimento delle somme e contraddice la sentenza impugnata, che aveva ritenuto il versamento privo di titolo.
L' sostiene inoltre che la produzione del Parte_1
decreto di assegnazione non viola il divieto di nuove prove in appello, poiché si tratta di un atto sopravvenuto, non disponibile al momento del giudizio di primo grado e indispensabile ai fini della decisione.
L'appellante, evidenziando che la rideterminazione del credito era stata comunicata alle parti già il 7 maggio 2019 e che la documentazione attestante la legittimità dell'operato dell'ente non era disponibile al momento del primo grado, ma era stata prodotta successivamente, in conformità all'art. 345 c.p.c., chiede dichiararsi la legittimità del trasferimento delle somme all'agente della riscossione, la revoca della condanna alla restituzione, la conferma della sentenza impugnata soltanto per la somma residuata dopo la soddisfazione del creditore procedente e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4 Corte d'Appello
- Eccezioni e difese dell'appellata
Con comparsa di costituzione del 29.10.2021, l'appellata ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, parte appellata evidenzia che Parte_1 ha ricevuto due volte la stessa somma di € 7.818,19 da parte dell'INPS: la prima volta il 6 aprile 2017, in esecuzione di un pignoramento sospeso e dichiarato estinto all'interno della procedura esecutiva R.G. Es n. 22/2017, e la seconda volta il 28 settembre 2020, a seguito di un decreto di assegnazione emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. 1023/2016.
Deduce altresì che l non ha mai chiarito Parte_1
perché ha notificato due distinti atti di pignoramento al medesimo debitore né ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la legittimità del secondo pignoramento.
Secondo l'appellata è semmai l'INPS ad aver subito un pregiudizio patrimoniale, avendo versato due volte la stessa somma.
Chiede pertanto la conferma integrale della sentenza impugnata.
***
1.- Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
1. In via preliminare, l'appellata ha sollevato eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione, deducendo la carenza di specificità dei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo l'atto d'appello una mera riproposizione delle questioni già trattate in primo grado.
2. L'eccezione non merita accoglimento.
In conformità all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. SS.UU. n. 27199/2017), l'art. 342 c.p.c., come novellato dalla L. n. 134/2012, impone che l'atto di appello contenga una chiara individuazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, accompagnate da un'adeguata parte argomentativa, senza necessità di formule sacramentali o di una compiuta riscrittura della decisione di primo grado.
Nel caso di specie, le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della precisa
5 Corte d'Appello
individuazione delle problematiche dibattute, salvo a verificarne nel merito la fondatezza.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
2.- Nel merito
1. L'appellante sostiene che la somma è stata incassata non in virtù del pignoramento indicato dalla controparte, bensì in esecuzione di un diverso pignoramento presso terzi (n. 94/2016/335698), regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge.
2. L'assunto non è condivisibile.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che la somma di €
7.818,19 era stata versata dall'INPS in esecuzione di un pignoramento, datato
12 dicembre 2016, (n. 94/2016/335618) relativo ad un credito di € 12.952,99, oggetto di opposizione;
pignoramento sospeso con provvedimento del 9 gennaio 2017; la relativa procedura esecutiva è stata successivamente estinta con ordinanza del 5 febbraio 2018.
Ancorché non risulti agli atti il provvedimento di sospensione del 9 gennaio
2017 – essendo presenti soltanto la dichiarazione di interruzione della procedura esecutiva n. 22/2017 del 24 luglio 2017 e la dichiarazione di estinzione della medesima procedura esecutiva del 5 febbraio 2018 – la mancanza di contestazione specifica da parte dell' Controparte_2
rende applicabile il principio di non contestazione, ai sensi
[...] dell'art. 115 c.p.c.
Tra l'altro, la sussistenza della sospensione è circostanza dichiarata anche nella sentenza impugnata e non specificamente contestata nell'atto di appello.
Non vi è prova della circostanza addotta dall' Controparte_2
, ossia che la somma versata dall'Inps all'
[...] Controparte_2
nel 2017 fosse riferibile al secondo pignoramento, quello datato
[...]
14 dicembre 2016.
Dalla nota dell'Inps del 6 aprile 2017 si trae conferma invece che la somma di
€ 7.818 versata dall'Inps ad era riferibile al primo pignoramento, CP_3 quello datato 12 dicembre 2016. Il che si evince dall'importo del credito (€
6 Corte d'Appello
12.952,99, lo stesso di quello indicato nel pignoramento del 12 dicembre
2016).
Quindi la documentazione in atti conferma che il versamento dell'Inps all'agente della riscossione era riferibile al pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del DPR 602/1973 (n. 335618), poi estinto, datato 12 dicembre 2026, quello oggetto dell'atto introduttivo del primo grado.
3. Inoltre dalla documentazione in atti si evince che i due pignoramenti hanno ad oggetto i medesimi crediti.
In proposito, giova osservare che con e-mail inviata dell'INPS, datata 13 dicembre 2016, quindi il giorno successivo alla data del pignoramento effettuato secondo la procedura diretta ex art. 72 bis DPR 602/1973 del
12.12.2016, l'INPS ha comunicato all'agente della riscossione che i crediti pensionistici sono esclusi dall'applicazione dell'art. 72 bis del DPR n. 602, invitando l'agente della riscossione ad avviare la procedura ordinaria di notifica dell'atto di pignoramento, ossia mediante citazione di cui all'art. 543, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Il secondo pignoramento risale al 14 dicembre 2016 ed è stato effettuato con le forme di cui all'art. 543 c.p.c.
La successione temporale degli atti rende ragionevole ritenere che il secondo pignoramento – datato 14 dicembre 2016 – sia stato effettuato in conformità all'invito dell'Inps del 13 dicembre 2016.
Ciò induce a ritenere che i due pignoramenti siano riferibili ai medesimi crediti.
Tale circostanza viene confermata anche dalla medesimezza delle cartelle di pagamento menzionate nei due pignoramenti.
Di conseguenza la domanda degli appellati appare fondata anche in considerazione del decreto di assegnazione delle somme pari a € 7.227,11, datato 28 settembre 2020, a definizione della procedura esecutiva presso terzi n. 1023/2016.
Trattandosi dei medesimi crediti, infatti, non può essere percepita due volte la somma oggetto di pignoramento;
somma già versata dall'Inps all'agente della riscossione, come risulta dalla nota dell'Inps del 6 aprile 2017.
Pertanto, l'appello va rigettato.
7 Corte d'Appello
3.- Sulle spese processuali
1. Le spese processuali seguono la soccombenza, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione e quindi vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano – tenendo conto dello scaglione fino da €
5.201 a 26.000 (DM 55/2014), dei parametri minimi, vista la bassa complessità della controversia – in complessivi € 2.906,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Michele Pricoco e
Giovanni NE.
4.- Doppio del contributo unificato
A seguito della pronuncia di rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Michele Pricoco e Giovanni NE;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 4.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone 8
n. 38/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 38/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Cosenza, via Nicola Serra, n. 96
Appellante
nei confronti di
c.f.: , nata a [...], il CP_1 C.F._1
20.10.1965, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Pricoco e Giovanni
NE, elettivamente domiciliata presso lo studio sito a Taurianova (RC), in via Orfanotrofio, n. 10
Appellata
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.06.2019, , in CP_1
qualità di erede del marito defunto , ha citato in giudizio Persona_1
l e l'INPS, al fine di chiedere la restituzione Parte_1 della somma di € 7.818,19, pari ad un quinto del TFR del Per_1 indebitamente versata dall'INPS, terzo pignorato, all' Controparte_2
, stante la sospensione cautelare del pignoramento presso terzi
[...]
avvenuta il 9 gennaio 2017.
L'attrice ha dedotto che la relativa procedura esecutiva R. G. Es (22/2017) è stata interrotta il 24.07.2017 e successivamente dichiarata estinta il 5 febbraio
2018, attesa la mancata riassunzione da parte del creditore procedente.
Inoltre, la ha evidenziato che, nonostante le richieste di restituzione CP_1 inviate sia all'INPS (a mezzo pec il 24.04.2018) sia all' Controparte_2
(a mezzo pec il 21.11.2018), nessuna delle due ha provveduto al rimborso.
- Eccezioni e difese di Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2019, l
[...]
ha eccepito che le somme oggetto della domanda non Parte_1 erano state percepite in esecuzione del pignoramento indicato dall'attrice, datato 12 dicembre 2026, (codice identificativo fascicolo n. 94/2016/335618),
2 Corte d'Appello
che era stato sospeso giudizialmente e poi estinto, bensì di un altro pignoramento (codice identificativo fascicolo n. 94/2016/335698) datato 14 dicembre 2016, regolarmente instaurato, non opposto nei termini di legge e redatto secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 543 c.p.c.
Ha rilevato che la relativa procedura esecutiva n. 1023/2016 era ancora in riserva sulla richiesta di assegnazione delle somme pignorate presso il
Tribunale di Palmi.
Inoltre, la convenuta ha sottolineato che il pignoramento richiamato dall'attrice, predisposto secondo la procedura diretta prevista dall'art. 72 bis del DPR 602/1973, non ha prodotto alcuna trattenuta e che l'INPS ha reso una dichiarazione negativa che escludeva l'applicazione dell'art. 72 bis del citato decreto ai crediti pensionistici.
Infine, l ha precisato che l'importo pignorato era stato Controparte_2 ridotto a € 7.227,11 in applicazione del DL 119/2018, che aveva eliminato i carichi residui inferiori a mille euro (e-mail del 7.5.2019 inviata alla Cancelleria del Tribunale di Palmi).
- Provvedimento impugnato
La sentenza n. 409/2020 del Tribunale di Palmi, a definizione del procedimento n. 1136/2019, ha accolto la domanda di parte attrice, avendo ritenuto provata la sospensione del pignoramento presso terzi con provvedimento del 9 gennaio 2017, emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2017 R. G.
Es dal Dott. Dominici del Tribunale di Palmi, e l'estinzione della procedura esecutiva esattoriale, riferita al pignoramento fascicolo n. 94/2016/335618, ponendo le spese di lite a carico della convenuta.
Secondo il giudice di prime cure l non ha Parte_1
dato prova né nel fascicolo cartaceo né in quello telematico della procedura esecutiva n. 1023/2016, atteso che la convenuta ha allegato lo stesso atto di pignoramento presso indicato dalla parte attrice nell'atto di citazione e di opposizione estinto il 5 febbraio 2018 (n. 335618).
- Motivi d'appello
Con atto d'appello ritualmente notificato, l ha censurato Controparte_2
la sentenza nella parte in cui ha disposto la restituzione delle somme riscosse
3 Corte d'Appello
da in forza del pignoramento presso terzi relativo al fascicolo n. CP_1
09420163220000148006, oggetto di opposizione, sospeso e successivamente interrotto ed estinto per mancata prosecuzione del giudizio di merito.
L'appellante sostiene che la somma non è stata incassata in esecuzione del pignoramento indicato dalla controparte (datato 12 dicembre 2026), bensì in esecuzione di un diverso pignoramento presso terzi (n. 94/2016/335698), datato 14 dicembre 2026, regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge.
Tale pignoramento aveva dato origine alla procedura esecutiva n. 1023/2016 davanti al Tribunale di Palmi, che al momento della sentenza di primo grado
(25.06.2020) era ancora pendente, con riserva sulla richiesta di assegnazione delle somme.
L'appellante evidenzia che, successivamente alla sentenza impugnata, il giudice dell'esecuzione ha emesso in data 28 settembre 2020 un decreto di assegnazione delle somme pignorate, pari a € 7.227,11, oltre alle spese di procedura, dichiarando estinta la procedura esecutiva. Tale provvedimento, secondo l , conferma la legittimità del Parte_1
trasferimento delle somme e contraddice la sentenza impugnata, che aveva ritenuto il versamento privo di titolo.
L' sostiene inoltre che la produzione del Parte_1
decreto di assegnazione non viola il divieto di nuove prove in appello, poiché si tratta di un atto sopravvenuto, non disponibile al momento del giudizio di primo grado e indispensabile ai fini della decisione.
L'appellante, evidenziando che la rideterminazione del credito era stata comunicata alle parti già il 7 maggio 2019 e che la documentazione attestante la legittimità dell'operato dell'ente non era disponibile al momento del primo grado, ma era stata prodotta successivamente, in conformità all'art. 345 c.p.c., chiede dichiararsi la legittimità del trasferimento delle somme all'agente della riscossione, la revoca della condanna alla restituzione, la conferma della sentenza impugnata soltanto per la somma residuata dopo la soddisfazione del creditore procedente e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4 Corte d'Appello
- Eccezioni e difese dell'appellata
Con comparsa di costituzione del 29.10.2021, l'appellata ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, parte appellata evidenzia che Parte_1 ha ricevuto due volte la stessa somma di € 7.818,19 da parte dell'INPS: la prima volta il 6 aprile 2017, in esecuzione di un pignoramento sospeso e dichiarato estinto all'interno della procedura esecutiva R.G. Es n. 22/2017, e la seconda volta il 28 settembre 2020, a seguito di un decreto di assegnazione emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. 1023/2016.
Deduce altresì che l non ha mai chiarito Parte_1
perché ha notificato due distinti atti di pignoramento al medesimo debitore né ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la legittimità del secondo pignoramento.
Secondo l'appellata è semmai l'INPS ad aver subito un pregiudizio patrimoniale, avendo versato due volte la stessa somma.
Chiede pertanto la conferma integrale della sentenza impugnata.
***
1.- Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
1. In via preliminare, l'appellata ha sollevato eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione, deducendo la carenza di specificità dei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo l'atto d'appello una mera riproposizione delle questioni già trattate in primo grado.
2. L'eccezione non merita accoglimento.
In conformità all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. SS.UU. n. 27199/2017), l'art. 342 c.p.c., come novellato dalla L. n. 134/2012, impone che l'atto di appello contenga una chiara individuazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, accompagnate da un'adeguata parte argomentativa, senza necessità di formule sacramentali o di una compiuta riscrittura della decisione di primo grado.
Nel caso di specie, le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della precisa
5 Corte d'Appello
individuazione delle problematiche dibattute, salvo a verificarne nel merito la fondatezza.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
2.- Nel merito
1. L'appellante sostiene che la somma è stata incassata non in virtù del pignoramento indicato dalla controparte, bensì in esecuzione di un diverso pignoramento presso terzi (n. 94/2016/335698), regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge.
2. L'assunto non è condivisibile.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che la somma di €
7.818,19 era stata versata dall'INPS in esecuzione di un pignoramento, datato
12 dicembre 2016, (n. 94/2016/335618) relativo ad un credito di € 12.952,99, oggetto di opposizione;
pignoramento sospeso con provvedimento del 9 gennaio 2017; la relativa procedura esecutiva è stata successivamente estinta con ordinanza del 5 febbraio 2018.
Ancorché non risulti agli atti il provvedimento di sospensione del 9 gennaio
2017 – essendo presenti soltanto la dichiarazione di interruzione della procedura esecutiva n. 22/2017 del 24 luglio 2017 e la dichiarazione di estinzione della medesima procedura esecutiva del 5 febbraio 2018 – la mancanza di contestazione specifica da parte dell' Controparte_2
rende applicabile il principio di non contestazione, ai sensi
[...] dell'art. 115 c.p.c.
Tra l'altro, la sussistenza della sospensione è circostanza dichiarata anche nella sentenza impugnata e non specificamente contestata nell'atto di appello.
Non vi è prova della circostanza addotta dall' Controparte_2
, ossia che la somma versata dall'Inps all'
[...] Controparte_2
nel 2017 fosse riferibile al secondo pignoramento, quello datato
[...]
14 dicembre 2016.
Dalla nota dell'Inps del 6 aprile 2017 si trae conferma invece che la somma di
€ 7.818 versata dall'Inps ad era riferibile al primo pignoramento, CP_3 quello datato 12 dicembre 2016. Il che si evince dall'importo del credito (€
6 Corte d'Appello
12.952,99, lo stesso di quello indicato nel pignoramento del 12 dicembre
2016).
Quindi la documentazione in atti conferma che il versamento dell'Inps all'agente della riscossione era riferibile al pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del DPR 602/1973 (n. 335618), poi estinto, datato 12 dicembre 2026, quello oggetto dell'atto introduttivo del primo grado.
3. Inoltre dalla documentazione in atti si evince che i due pignoramenti hanno ad oggetto i medesimi crediti.
In proposito, giova osservare che con e-mail inviata dell'INPS, datata 13 dicembre 2016, quindi il giorno successivo alla data del pignoramento effettuato secondo la procedura diretta ex art. 72 bis DPR 602/1973 del
12.12.2016, l'INPS ha comunicato all'agente della riscossione che i crediti pensionistici sono esclusi dall'applicazione dell'art. 72 bis del DPR n. 602, invitando l'agente della riscossione ad avviare la procedura ordinaria di notifica dell'atto di pignoramento, ossia mediante citazione di cui all'art. 543, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Il secondo pignoramento risale al 14 dicembre 2016 ed è stato effettuato con le forme di cui all'art. 543 c.p.c.
La successione temporale degli atti rende ragionevole ritenere che il secondo pignoramento – datato 14 dicembre 2016 – sia stato effettuato in conformità all'invito dell'Inps del 13 dicembre 2016.
Ciò induce a ritenere che i due pignoramenti siano riferibili ai medesimi crediti.
Tale circostanza viene confermata anche dalla medesimezza delle cartelle di pagamento menzionate nei due pignoramenti.
Di conseguenza la domanda degli appellati appare fondata anche in considerazione del decreto di assegnazione delle somme pari a € 7.227,11, datato 28 settembre 2020, a definizione della procedura esecutiva presso terzi n. 1023/2016.
Trattandosi dei medesimi crediti, infatti, non può essere percepita due volte la somma oggetto di pignoramento;
somma già versata dall'Inps all'agente della riscossione, come risulta dalla nota dell'Inps del 6 aprile 2017.
Pertanto, l'appello va rigettato.
7 Corte d'Appello
3.- Sulle spese processuali
1. Le spese processuali seguono la soccombenza, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione e quindi vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano – tenendo conto dello scaglione fino da €
5.201 a 26.000 (DM 55/2014), dei parametri minimi, vista la bassa complessità della controversia – in complessivi € 2.906,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Michele Pricoco e
Giovanni NE.
4.- Doppio del contributo unificato
A seguito della pronuncia di rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Michele Pricoco e Giovanni NE;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 4.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone 8