Articolo 1604 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1604.

(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).

Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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