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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1604.
(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).
Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).
Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
Commentari • 7
- 1. Art. 1500 del Codice civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Patto di riscatto Il venditore può riservarsi il diritto [Codice civile 1501, 1503, 2653, n. 3] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [Codice civile 1502, 1604]. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza [Codice civile 1419].
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2021, n. 3282Provvedimento: […] 22/06/1987, con cui gli attori erano divenuti proprietari del mappale 45, posto che entrambi gli atti facevano riferimento a un uso promiscuo del fondo, che non poteva certo ritenersi limitato al solo accesso per carico e scarico, ma doveva comprendere tutto ciò che era necessario per il suo uso, in conformità alla previsione di cui all'art. 1604 c.c (rectius 1064).Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
- art. 295 c.p.c.·
- servitù prediale·
- art. 336 c.p.c.·
- art. 873 c.c.·
- art. 273 c.p.c.·
- art. 274 c.p.c.·
- distanze legali·
- art. 1064 c.c.·
- riunione procedimenti·
- actio negatoria servitutis·
- art. 1065 c.c.·
- onere della prova·
- pregiudizialità·
- art. 345 c.p.c.