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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3464/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIFFERI Parte_1 C.F._1 ANTONIO MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VAILE XX SETTEMBRE 27 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. PIFFERI ANTONIO MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 10 SASSUOLOpresso il difensore avv. GRASSELLI ALESSANDRA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/7/24, chiedeva disporsi, a parziale modifica della Parte_1
sentenza di divorzio n. 214 del 24/02/2014 del Tribunale di Modena, la revoca o, in subordine, la riduzione, dell'obbligo in capo al medesimo di corrispondere il contributo per il mantenimento del figlio nato l'[...], determinato in complessivi € 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e il Per_1
50% delle spese straordinarie. Deduceva, da un lato, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, a causa del fallimento della sua società Progetto Lusso S.r.l. (doc. 3) e della conseguente perdita del lavoro, nonché della nascita, successivamente la pronuncia del divorzio, di altri due figli,
, nato il [...], e , nato il [...], al cui mantenimento era Persona_2 Per_3 tenuto a contribuire in forza della sentenza del Tribunale di Modena n. 143/2024; dall'altro, il miglioramento delle condizioni economiche del figlio divenuto maggiorenne e diplomato presso Per_1
l'Istituto superiore Volta di Sassuolo, e assunto dalla Promedical con contratto a tempo CP_2
determinato di 8 ore giornaliere.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
***
Sussistono i presupposti per ridurre (ma non per revocare) il contributo economico previsto a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne invero, egli, dopo aver conseguito il diploma Per_1
di perito tecnico informatico nel mese di luglio 2023, e aver tentato per un breve periodo di continuare gli studi, ha lavorato dal mese di maggio al mese di agosto 2024, con contratto a tempo determinato, presso la società Maw S.p.a. Il contratto, tuttavia, non è stato rinnovato, e ad oggi egli è privo di occupazione e non ha nemmeno conseguito la patente di guida. Non può dunque ritenersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica, né che sussista una sua colpa evidente per l'attuale stato di disoccupazione, tenuto conto dell'età (appena 20 anni) e del recente ingresso nel mondo del lavoro.
L'assegno di mantenimento per va tuttavia ridotto a fronte della attuale situazione economica del Per_1
ricorrente; è documentalmente provato, infatti, che il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1/2024, ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Progetto Lusso S.r.l., di cui egli è socio unico (doc. 3); in seguito il ha avviato una nuova attività (ditta individuale, XCERAM ), con Pt_1 Controparte_3
partita iva forfettaria, avente ad oggetto consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale (doc.
11), con redditi ancora da accertare ma che devono presumersi non elevati, stante la recente apertura
(marzo 2024) e le vicende giudiziarie in cui egli è coinvolto;
non è proprietario di alcun immobile e non ha nemmeno un'autovettura (rottamata a seguito del sinistro occorso nel mese di gennaio 2024).
Vive presso la ex compagna con i due figli minorenni della coppia al cui mantenimento, anche senza pagina 2 di 3 considerare quanto statuito nella sentenza n. 143/2024 di questo Tribunale, emessa su ricorso congiunto delle parti (essendo rimasto del tutto indimostrato l'effettivo adempimento), è tenuto a contribuire.
Ebbene, a fronte di tali dati oggettivi, e tenuto conto sia delle attuali esigenze del figlio maggiorenne, sia dell'onere in capo a quest'ultimo di ricercare seriamente un impiego che gli consenta di contribuire al proprio mantenimento, pare congruo ridurre il contributo dovuto in suo favore all'importo di 250 €., rivalutabile annualmente secondo indici Istat mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nella sentenza di divorzio.
Detto importo sarà dovuto sinchè raggiungerà l'indipendenza economica. Per_1
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese legali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio in essere tra le parti, così come stabilite dalla sentenza n. 214 del 24/02/2014 del Tribunale di Modena: obbliga a corrispondere alla madre con decorrenza dal deposito del Parte_1 Controparte_1 ricorso, l'assegno mensile di €. 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate Per_1
dalla sentenza di divorzio;
compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Modena, 23/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3464/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIFFERI Parte_1 C.F._1 ANTONIO MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VAILE XX SETTEMBRE 27 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. PIFFERI ANTONIO MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 10 SASSUOLOpresso il difensore avv. GRASSELLI ALESSANDRA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/7/24, chiedeva disporsi, a parziale modifica della Parte_1
sentenza di divorzio n. 214 del 24/02/2014 del Tribunale di Modena, la revoca o, in subordine, la riduzione, dell'obbligo in capo al medesimo di corrispondere il contributo per il mantenimento del figlio nato l'[...], determinato in complessivi € 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e il Per_1
50% delle spese straordinarie. Deduceva, da un lato, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, a causa del fallimento della sua società Progetto Lusso S.r.l. (doc. 3) e della conseguente perdita del lavoro, nonché della nascita, successivamente la pronuncia del divorzio, di altri due figli,
, nato il [...], e , nato il [...], al cui mantenimento era Persona_2 Per_3 tenuto a contribuire in forza della sentenza del Tribunale di Modena n. 143/2024; dall'altro, il miglioramento delle condizioni economiche del figlio divenuto maggiorenne e diplomato presso Per_1
l'Istituto superiore Volta di Sassuolo, e assunto dalla Promedical con contratto a tempo CP_2
determinato di 8 ore giornaliere.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
***
Sussistono i presupposti per ridurre (ma non per revocare) il contributo economico previsto a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne invero, egli, dopo aver conseguito il diploma Per_1
di perito tecnico informatico nel mese di luglio 2023, e aver tentato per un breve periodo di continuare gli studi, ha lavorato dal mese di maggio al mese di agosto 2024, con contratto a tempo determinato, presso la società Maw S.p.a. Il contratto, tuttavia, non è stato rinnovato, e ad oggi egli è privo di occupazione e non ha nemmeno conseguito la patente di guida. Non può dunque ritenersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica, né che sussista una sua colpa evidente per l'attuale stato di disoccupazione, tenuto conto dell'età (appena 20 anni) e del recente ingresso nel mondo del lavoro.
L'assegno di mantenimento per va tuttavia ridotto a fronte della attuale situazione economica del Per_1
ricorrente; è documentalmente provato, infatti, che il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1/2024, ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Progetto Lusso S.r.l., di cui egli è socio unico (doc. 3); in seguito il ha avviato una nuova attività (ditta individuale, XCERAM ), con Pt_1 Controparte_3
partita iva forfettaria, avente ad oggetto consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale (doc.
11), con redditi ancora da accertare ma che devono presumersi non elevati, stante la recente apertura
(marzo 2024) e le vicende giudiziarie in cui egli è coinvolto;
non è proprietario di alcun immobile e non ha nemmeno un'autovettura (rottamata a seguito del sinistro occorso nel mese di gennaio 2024).
Vive presso la ex compagna con i due figli minorenni della coppia al cui mantenimento, anche senza pagina 2 di 3 considerare quanto statuito nella sentenza n. 143/2024 di questo Tribunale, emessa su ricorso congiunto delle parti (essendo rimasto del tutto indimostrato l'effettivo adempimento), è tenuto a contribuire.
Ebbene, a fronte di tali dati oggettivi, e tenuto conto sia delle attuali esigenze del figlio maggiorenne, sia dell'onere in capo a quest'ultimo di ricercare seriamente un impiego che gli consenta di contribuire al proprio mantenimento, pare congruo ridurre il contributo dovuto in suo favore all'importo di 250 €., rivalutabile annualmente secondo indici Istat mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nella sentenza di divorzio.
Detto importo sarà dovuto sinchè raggiungerà l'indipendenza economica. Per_1
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese legali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio in essere tra le parti, così come stabilite dalla sentenza n. 214 del 24/02/2014 del Tribunale di Modena: obbliga a corrispondere alla madre con decorrenza dal deposito del Parte_1 Controparte_1 ricorso, l'assegno mensile di €. 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate Per_1
dalla sentenza di divorzio;
compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Modena, 23/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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