Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2024
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/03/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05241/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5241 del 2024, proposto da AG MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 14308 del giorno 11.04.2024;
- a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il deposito dell’Amministrazione del 16 gennaio 2025 con il quale si è documentato che l’istanza della ricorrente è stata infine accolta;
Considerato che la ricorrente non ha dedotto alcunché in merito e comunque è fatto salvo il suo diritto ad eventualmente contestare per altri profili il provvedimento sopravvenuto con ricorso autonomo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che il Collegio debba dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e che le spese di lite possano essere compensate considerando la natura della controversia, la soluzione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO