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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 15 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 180/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Manzoni, 1, in Brolo (ME), Via Rossini, 4, domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico
Raffaele Addamo appellante contro
in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Atzeni per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina;
appellato
Avente ad oggetto: indennità giornaliera di maternità
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 15.02.23 la sig.ra premesso di essere percettrice di Pt_1
NASPI a far data dal 03.02.2021 e di avere inoltrato all' domanda per ottenere l'indennità CP_1 di maternità, la prima il 06.08.2021 e l'altra il 16.09.2021, entrambe rimaste prive di riscontro come anche il successivo ricorso ammnistrativo presentato in data 28.03.2022, dedotto di avere partorito in data 04.09.2021, chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad ottenere l'indennità di maternità per il periodo relativo all'astensione obbligatoria ovvero dal 26.06.2021 al 04.12.2021
e che al termine del periodo di maternità, riprendesse l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per la parte residua.
L'istituto non si costituiva, rimanendo contumace. Con sentenza n. 2034/23 del 25.10.23 il Tribunale di Patti rigettava il ricorso così motivando:
“in base alla norma sopra richiamata (art. 24, co. 4, D.Lgs. 251/2001, n.d.s.), parte ricorrente ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti: che il congedo di maternità abbia inizio trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e che all'inizio del periodo di congedo richiesto la stessa fosse disoccupata e percettrice dell'indennità ordinaria di disoccupazione….. emerge che la domanda sia stata presentata con riferimento ad un periodo ulteriore rispetto ai 60 giorni indicati dalla norma. Per quanto riguarda, invece, il periodo relativo dall'agosto al dicembre del 2021, la stessa non ha dimostrato di godere dell'indennità di disoccupazione all'inizio del periodo di congedo di maternità richiesto né gli ulteriori elementi richiesti dalla disposizione sopra richiamata. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato”.
Con ricorso del 19 aprile 2024 la soccombente proponeva appello.
L'istituto appellato si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e la conferma della sentenza di primo grado.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note del solo appellante, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la sig.ra assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Pt_1 giudice, sarebbero stati provati i requisiti richiesti per l'accesso alla provvidenza invocata posto che dalla produzione dell'estratto contributivo si evincerebbe chiaramente che il rapporto di lavoro dipendente è cessato in data 26/01/2021 mentre il congedo di maternità è stato richiesto in data 27/08/2021 e dunque, oltre 60 giorni dopo la risoluzione del rapporto sicché, essendo ella fruitrice dell'indennità di disoccupazione, avrebbe diritto, per il periodo relativo al congedo di maternità, all'indennità giornaliera di maternità ed alla scadenza dello stesso alla prosecuzione dell'indennità di disoccupazione sino al suo naturale esaurimento.
Il gravame è infondato.
Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del dlgs n. 251/2001 occorre che all'inizio del periodo di congedo di maternità la lavoratrice sia in godimento dell'indennità di disoccupazione, poiché l'indennità di maternità sostituisce l'indennità ordinaria di disoccupazione, ma nel caso di specie dall'estratto contro previdenziale depositato in atti emerge unicamente che parte appellante ha usufruito della NASPI dal 03.02.2021 al 25.06.2021, poi dal 05.12.2021 al 31.12.2021 e in ultimo dall'1.1.2022 al 31.08.2022; nessuna prova concreta è stata offerta circa il godimento di
Pag. 2 di 4 detto trattamento all'inizio del periodo di congedo di maternità, ovvero nel periodo richiesto dal
25.6.2021 al 04.12.2021, posto che, se anche la stessa sig.ra fosse stata astrattamente Pt_2 titolare del trattamento NASPI durante tale periodo, dalla documentazione in atti non risulta averne usufruito.
La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che, in applicazione del sopra citato art. 24, comma 4, la lavoratrice deve usufruire dell'indennità di disoccupazione già dall'inizio del periodo di congedo di maternità, atteso che l'indennità di maternità subentra all'indennità ordinaria di disoccupazione, non trovando alcun fondamento normativo considerare la durata massima in astratto dell'indennità di disoccupazione calcolata sommando l'intero periodo utile per proporre la domanda ed il periodo di durata massima della prestazione. (cfr. Cass. Civ. n.
5367/2019).
Dall'unico documento offerto in atti (l'estratto contributivo del 13.09.2022) si ricava un “vuoto contributivo” che va dal 25/06/21 al 5/12/21 nel quale la sig.ra non risulta percettrice Pt_1 dell'assegno di disoccupazione, non essendo indicato alcun contributo figurativo NASPI in quel periodo;
nessuna ulteriore documentazione è stata depositata a supporto dell'asserita fruizione della disoccupazione al momento in cui è stato richiesto il congedo per maternità.
Alla luce di quanto detto, appare chiaro che l'onere della prova relativo alla mancata percezione dell'assegno di disoccupazione durante il periodo in cui la stessa avrebbe chiesto il congedo di maternità non sia stato assolto dalla sig.ra che neppure nel giudizio odierno è riuscita ad Pt_1 offrire a sostegno della propria domanda alcun elemento istruttorio, sebbene la norma indichi chiaramente tale requisito come necessario ai fini del riconoscimento della domanda, di guisa che, venendo meno tale condizione, il gravame non può essere accolto.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va confermata.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, atteso che la ricorrente ha presentato rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto.
Messina 16.5.2025
Pag. 3 di 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Luisa Paternò funzionario addetto all'Ufficio del Processo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 15 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 180/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Manzoni, 1, in Brolo (ME), Via Rossini, 4, domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico
Raffaele Addamo appellante contro
in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Atzeni per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina;
appellato
Avente ad oggetto: indennità giornaliera di maternità
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 15.02.23 la sig.ra premesso di essere percettrice di Pt_1
NASPI a far data dal 03.02.2021 e di avere inoltrato all' domanda per ottenere l'indennità CP_1 di maternità, la prima il 06.08.2021 e l'altra il 16.09.2021, entrambe rimaste prive di riscontro come anche il successivo ricorso ammnistrativo presentato in data 28.03.2022, dedotto di avere partorito in data 04.09.2021, chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad ottenere l'indennità di maternità per il periodo relativo all'astensione obbligatoria ovvero dal 26.06.2021 al 04.12.2021
e che al termine del periodo di maternità, riprendesse l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per la parte residua.
L'istituto non si costituiva, rimanendo contumace. Con sentenza n. 2034/23 del 25.10.23 il Tribunale di Patti rigettava il ricorso così motivando:
“in base alla norma sopra richiamata (art. 24, co. 4, D.Lgs. 251/2001, n.d.s.), parte ricorrente ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti: che il congedo di maternità abbia inizio trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e che all'inizio del periodo di congedo richiesto la stessa fosse disoccupata e percettrice dell'indennità ordinaria di disoccupazione….. emerge che la domanda sia stata presentata con riferimento ad un periodo ulteriore rispetto ai 60 giorni indicati dalla norma. Per quanto riguarda, invece, il periodo relativo dall'agosto al dicembre del 2021, la stessa non ha dimostrato di godere dell'indennità di disoccupazione all'inizio del periodo di congedo di maternità richiesto né gli ulteriori elementi richiesti dalla disposizione sopra richiamata. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato”.
Con ricorso del 19 aprile 2024 la soccombente proponeva appello.
L'istituto appellato si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e la conferma della sentenza di primo grado.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note del solo appellante, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la sig.ra assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Pt_1 giudice, sarebbero stati provati i requisiti richiesti per l'accesso alla provvidenza invocata posto che dalla produzione dell'estratto contributivo si evincerebbe chiaramente che il rapporto di lavoro dipendente è cessato in data 26/01/2021 mentre il congedo di maternità è stato richiesto in data 27/08/2021 e dunque, oltre 60 giorni dopo la risoluzione del rapporto sicché, essendo ella fruitrice dell'indennità di disoccupazione, avrebbe diritto, per il periodo relativo al congedo di maternità, all'indennità giornaliera di maternità ed alla scadenza dello stesso alla prosecuzione dell'indennità di disoccupazione sino al suo naturale esaurimento.
Il gravame è infondato.
Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del dlgs n. 251/2001 occorre che all'inizio del periodo di congedo di maternità la lavoratrice sia in godimento dell'indennità di disoccupazione, poiché l'indennità di maternità sostituisce l'indennità ordinaria di disoccupazione, ma nel caso di specie dall'estratto contro previdenziale depositato in atti emerge unicamente che parte appellante ha usufruito della NASPI dal 03.02.2021 al 25.06.2021, poi dal 05.12.2021 al 31.12.2021 e in ultimo dall'1.1.2022 al 31.08.2022; nessuna prova concreta è stata offerta circa il godimento di
Pag. 2 di 4 detto trattamento all'inizio del periodo di congedo di maternità, ovvero nel periodo richiesto dal
25.6.2021 al 04.12.2021, posto che, se anche la stessa sig.ra fosse stata astrattamente Pt_2 titolare del trattamento NASPI durante tale periodo, dalla documentazione in atti non risulta averne usufruito.
La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che, in applicazione del sopra citato art. 24, comma 4, la lavoratrice deve usufruire dell'indennità di disoccupazione già dall'inizio del periodo di congedo di maternità, atteso che l'indennità di maternità subentra all'indennità ordinaria di disoccupazione, non trovando alcun fondamento normativo considerare la durata massima in astratto dell'indennità di disoccupazione calcolata sommando l'intero periodo utile per proporre la domanda ed il periodo di durata massima della prestazione. (cfr. Cass. Civ. n.
5367/2019).
Dall'unico documento offerto in atti (l'estratto contributivo del 13.09.2022) si ricava un “vuoto contributivo” che va dal 25/06/21 al 5/12/21 nel quale la sig.ra non risulta percettrice Pt_1 dell'assegno di disoccupazione, non essendo indicato alcun contributo figurativo NASPI in quel periodo;
nessuna ulteriore documentazione è stata depositata a supporto dell'asserita fruizione della disoccupazione al momento in cui è stato richiesto il congedo per maternità.
Alla luce di quanto detto, appare chiaro che l'onere della prova relativo alla mancata percezione dell'assegno di disoccupazione durante il periodo in cui la stessa avrebbe chiesto il congedo di maternità non sia stato assolto dalla sig.ra che neppure nel giudizio odierno è riuscita ad Pt_1 offrire a sostegno della propria domanda alcun elemento istruttorio, sebbene la norma indichi chiaramente tale requisito come necessario ai fini del riconoscimento della domanda, di guisa che, venendo meno tale condizione, il gravame non può essere accolto.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va confermata.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, atteso che la ricorrente ha presentato rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto.
Messina 16.5.2025
Pag. 3 di 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Luisa Paternò funzionario addetto all'Ufficio del Processo
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