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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 10460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa. Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10460 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno
03.06.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP) alla via Amatore Sciesa n. 18, presso lo studio dell'avvocato Maria Benedetto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Ripatransone (AP) e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 03.06.2025, il procuratore del ricorrente ha chiesto introitarsi la causa a sentenza in merito alla pronuncia di divorzio senza assunzione di statuizioni accessorie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 19.12.2024, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza l'adozione di ulteriori misure accessorie.
In sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 03.06.2025, è comparso esclusivamente il ricorrente poiché la resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita;
quivi, parte ricorrente ha ribadito la domanda di divorzio senza condizioni ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
2. Tanto premesso, in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della resistente la quale, sebbene ritualmente citata, non si è Controparte_1 costituita ( cfr. notif. allegata in atti in data 13.05.2025).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale definita, quanto allo status, con sentenza del Tribunale di Ascoli
Piceno n. 810/2022 del 15.12.2022 (le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza dell'08.06.2022) e quanto alle condizioni accessorie con sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. 558/2024 del 02.09.2024 e passata in giudicato e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che
2 la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Non vi sono statuizioni accessorie da assumere, in assenza di domanda.
4. Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e stante la mancata costituzione di parte resistente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
24.04.1983 a Cossignano (AP) da (nato a Parte_1
Monsampolo del Tronto il 07.11.1957) e (nata a Controparte_1
Ripatransone il 04.03.1962);
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cossignano (AP) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte
II, Serie A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1983).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 1.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa. Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10460 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno
03.06.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP) alla via Amatore Sciesa n. 18, presso lo studio dell'avvocato Maria Benedetto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Ripatransone (AP) e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 03.06.2025, il procuratore del ricorrente ha chiesto introitarsi la causa a sentenza in merito alla pronuncia di divorzio senza assunzione di statuizioni accessorie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 19.12.2024, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza l'adozione di ulteriori misure accessorie.
In sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 03.06.2025, è comparso esclusivamente il ricorrente poiché la resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita;
quivi, parte ricorrente ha ribadito la domanda di divorzio senza condizioni ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
2. Tanto premesso, in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della resistente la quale, sebbene ritualmente citata, non si è Controparte_1 costituita ( cfr. notif. allegata in atti in data 13.05.2025).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale definita, quanto allo status, con sentenza del Tribunale di Ascoli
Piceno n. 810/2022 del 15.12.2022 (le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza dell'08.06.2022) e quanto alle condizioni accessorie con sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. 558/2024 del 02.09.2024 e passata in giudicato e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che
2 la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Non vi sono statuizioni accessorie da assumere, in assenza di domanda.
4. Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e stante la mancata costituzione di parte resistente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
24.04.1983 a Cossignano (AP) da (nato a Parte_1
Monsampolo del Tronto il 07.11.1957) e (nata a Controparte_1
Ripatransone il 04.03.1962);
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cossignano (AP) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte
II, Serie A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1983).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 1.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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