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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 53224/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato il seguente
DECRETO
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 53224 /2024 promossa da: nato il [...] in [...], (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
/ VT0006402/ ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
[...] C.F._2
Gorziglia ed elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via della Sapienza n. 19 come da procura in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs.
n. 25/2008
Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs.
n. 25/2008
Visto il ricorso depositato in data 12.12.2024 con cui ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale il
[...]
Controparte_2
ha disposto il suo trasferimento in Croazia;
[...] CP_1
• rilevato che, con comparsa del 03.02.2025 l'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare improcedibile il ricorso de quo tenuto conto del fatto che, in data 27.12.2024, decorso inutilmente il termine semestrale per il trasferimento nel Paese competente ex art. 29.2 del Regolamento (UE) 604/2013, l'Unità ha inviato alla competente CP_1
Questura ed alla Commissione territoriale il provvedimento di riconoscimento della competenza italiana a decidere della domanda di protezione internazionale del richiedente, come risulta dal relativo provvedimento depositato in atti;
• ritenuto, pertanto, che il ricorso presentato dal Sig. debba Parte_1 essere dichiarato improcedibile stante il venir meno della materia del contendere;
• ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
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SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 53224/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato il seguente
DECRETO
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 53224 /2024 promossa da: nato il [...] in [...], (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
/ VT0006402/ ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
[...] C.F._2
Gorziglia ed elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via della Sapienza n. 19 come da procura in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs.
n. 25/2008
Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs.
n. 25/2008
Visto il ricorso depositato in data 12.12.2024 con cui ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale il
[...]
Controparte_2
ha disposto il suo trasferimento in Croazia;
[...] CP_1
• rilevato che, con comparsa del 03.02.2025 l'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare improcedibile il ricorso de quo tenuto conto del fatto che, in data 27.12.2024, decorso inutilmente il termine semestrale per il trasferimento nel Paese competente ex art. 29.2 del Regolamento (UE) 604/2013, l'Unità ha inviato alla competente CP_1
Questura ed alla Commissione territoriale il provvedimento di riconoscimento della competenza italiana a decidere della domanda di protezione internazionale del richiedente, come risulta dal relativo provvedimento depositato in atti;
• ritenuto, pertanto, che il ricorso presentato dal Sig. debba Parte_1 essere dichiarato improcedibile stante il venir meno della materia del contendere;
• ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
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