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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3377/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli - Seconda Sezione Civile, n. 815/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
Francesco Malatesta (codice fiscale ), in virtù della procura C.F._1
in atti 1 -appellante-
E
(2) la (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosita
EO (codice fiscale ) e CA LO (codice fiscale C.F._2
), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 7 marzo 2018, notificato il 17 gennaio 2018, la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli la società esponendo che: Controparte_1
“- la società istante, in virtù di apposita convenzione relativa al servizio di liquidazione sinistri, ordinava al proprio istituto di credito l'emissione di n. 2 assegni di traenza non trasferibili intestati ad altrettanti beneficiari per
l'ammontare complessivo di € 6.385,00);
“- la somma di cui sopra è stata trasmessa tramite servizio postale, dall'impresa assicuratrice solvente ai danneggiati e Parte_2
e per mezzo di nr. 2 Parte_3 Parte_3
assegni contraddistinti dai numeri 8200093536 e 8200041070;
“-su tutti i titoli è stata apposta clausola di intrasferibilità mediante punzonatura (…)”;
2 “- in seguito ai controlli contabili operati, la società attrice con viva sorpresa riscontrava come e non Parte_2 Parte_3
avessero mai percepito gli assegni in parola, i quali, peraltro, in seguito, sono risultati essere stati incassati da soggetto non legittimato”;
“- i titoli nn. 8200093536 e 8200041070 risultano essere stati incassati da tale ”; Persona_1
“- da quanto sopra esposto emerge chiaramente come, al fine di incassare gli assegni oggetto del presente procedimento, la sedicente sig.ra Persona_1
si sia illecitamente impossessato dei titoli de quo e, per l'effetto li abbia monetizzati presso la società ; Controparte_1
“- per effetto di quanto sopra, su richiesta dei propri assicurati, l'istante ordinava al proprio istituto di credito di reiterare i pagamenti”;
“- quest'ultimo, in ottemperanza a quanto disposto dalla
[...]
con bonifico avente CRO 51349909707 pari ad € 3.485,00 in data Parte_1
1/08/2012; in favore del sig. veniva emesso assegno bancario n. Parte_3
9103102899 pari ad € 2.900,00 incassato in data 22/07/2012”;
“(…)
“- gli stessi risultano prima facie, trafugati e falsificati, rilevando la contraffazione del nome del prenditore, in quanto sono presenti anomale cancellature. In particolare dalla disamina dei titoli emergeva (ed emerge) quanto segue: il nome del “nuovo” prenditore risulta dattiloscritto con un diverso
carattere meccanografico rispetto alla dicitura relativa al nome della società traente. Risulta palese la responsabilità in capo a Controparte_1
3 preliminarmente per aver negoziato i titoli a soggetti diversi rispetto a quelli legittimati e in secondo luogo per aver manifestato incuria e negligenza a mezzo dei suoi cassieri nell'adempimento delle proprie obbligazioni;
” (cfr. pagg. 1 e 4 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attrice- nell'assunto che “ unitamente alla responsabilità ex art 2043 c.c. dell'autore dell'illecito, sussiste in ogni caso la responsabilità della società quale banca negoziatrice, sulla scorta del Controparte_1
tenore del R.D. n. 1736 del 1933, il cui art. 43, comma 2, contempla espressamente la responsabilità di “colui che paga un assegno non trasferibile a
persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso”- chiedeva al Tribunale di:
- “accertate le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili nn. 8200093536 e 8200041070 accertare e dichiarare la responsabilità della spa ex articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché CP_1
ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare
la stessa alla restituzione della somma pari ad € 6.385,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di Parte_1
tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da qualificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. ”
I.2. Si costitutiva in giudizio la che eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. e nel merito contestava le modalità di
4 spedizione dei titoli e la mancata tempestività in ordine alla rilevazione delle anomalie di consegna, assumendo che l'operatore non aveva rilevato segni di contraffazione ed aveva identificato il soggetto attraverso la carta di identità e codice fiscale e quindi a non esservi elementi per far sorgere un sospetto di anomalia, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
I.3. Rinviata la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
5 marzo 2019 il Giudice del primo grado si riservava. Successivamente sciolta la riserva precedentemente assunta veniva ordinato a di depositare CP_1
gli assegni per cui è causa in originale, disponendo contestualmente al deposito dei titoli il giuramento del CTU. Espletata la CTU la causa veniva rinviata all'udienza del 19 novembre 2021 nella quale si tratteneva in decisione. Il
Tribunale con sentenza n. 815/2022 depositata in data 25 gennaio 2022, così decideva:
"- rigetta la domanda;
-compensa le spese”. (cfr. pag. 4 della sentenza gravata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 7 dicembre
2022, notificata il 21 luglio 2022 – la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello articolando un unico motivo di gravame così rubricato: “
1. Erronea valutazione da parte del
Giudicante sulle risultanze della ctu e conseguentemente in ordine alle contraffazioni presenti sugli assegni per cui è causa”.
Pertanto rassegnava all'adita Corte le seguenti conclusioni:
5 “accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n.
815/2022 dal Tribunale civile di Napoli per erronea valutazione delle prove documentali acquisite al processo nonché per erronea interpretazione ed applicazione del portato normativo degli articoli 43 Legge Assegni e 1176
secondo comma c.c. e per l'effetto accertare che gli assegni bancari traenza non trasferibili nn. 8200093536 e 8200041070 sono stati contraffatti ed incassati presso da soggetti diversi dai legittimi beneficiari;
dichiarare CP_1
tenuta e conseguentemente condannare la società , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € 6.385,00 oltre interessi legali Controparte_2
dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Si chiede altresì all'adita Corte di voler porre le spese di ctu a carico esclusivo di
[...]
.” CP_1
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 9 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la quale deduceva l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 26 giugno 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (60+ 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il
6 deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 15 ottobre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Napoli, con l'impugnata sentenza- dopo avere escluso
“qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta per la negoziazione degli assegni da essa negoziati” (cfr. pag. 2 della sentenza)- ha respinto la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
intesa ad ottenerne la condanna “alla restituzione della somma pari ad €
6.385,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno”, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'illecito incasso di n. 2 assegni non trasferibili contraddistinti dai nn. 8200093536 e 8200041070.
A fondamento della decisione ha osservato che:
-gli assegni erano stati portati all'incasso da soggetti che apparivano essere i beneficiari dei titoli, i quali avevano instaurato regolari rapporti con
[...]
ed erano stati identificati dall'operatore di sportello;
Controparte_1
-nessuna contraffazione, abrasione o cancellatura dei titoli era riscontrabile a colpo d'occhio, in quanto gli assegni presentavano tutte le caratteristiche di forma degli originali e che un esame visivo o tattile, anche attento, non aveva rivelato alterazioni;
7 -la CTU grafologica stessa aveva confermato che la contraffazione non era ravvisabile "ictu oculi", riscontrando lievi irregolarità solo con un esame in luce trasparente o al microscopio, tecniche che non rientrano nella normale diligenza richiesta a un cassiere di posta;
- la banca negoziatrice, ammessa a provare che l'inadempimento non le era imputabile, aveva dunque assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
2.Con un unico e articolato motivo- rubricato “Erronea valutazione da parte del Giudicante sulle risultanze della ctu e conseguentemente in ordine alle contraffazioni presenti sugli assegni per cui è causa” (cfr. pag. 2 dell'atto di appello)- la contesta la decisione del Tribunale Parte_1
perché ha rigettato la sua domanda ritenendo gli assegni “privi di evidenti segni di contraffazione”: circostanza che, a dire del Giudicante, sarebbe stata avvalorata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Di contro sostiene che l'interpretazione delle risultanze peritali offerta dal
Tribunale fosse “del tutto fuorviante”, giacchè l'ausiliario aveva rilevato diverse anomalie sui titoli in verifica ( nello specifico, che i documenti esaminati
“con luce trasmessa mostrano:
1. Differente grado di densità di colore dei bourelange presenti al centro del documento, rispetto a quelli presenti ai margini del documento, sebbene posti all'interno dell'area azzurrognola;
2. Presenza di micro aree biancastre lungo il nome + cognome del beneficiario rilevabili nei
contorni delle singole lettere e/o all'interno delle asole”, precisando anche che
“l'esame tecnico eseguito con luce trasmessa rappresenta un mezzo di indagine
8 compatibile con l'attività e le possibilità ordinarie dell'operatore di banca: egli può eseguire detto esame mettendo il titolo di credito in controluce e/o davanti ad una fonte luminosa presente nella sua postazione di lavoro”): dal chè, asserisce, l'esame di un titolo “in contro luce” è un'operazione “ampiamente alla
portata dei cassieri di ” e che il mancato riscontro di tali elementi CP_1
di contraffazione da parte dell'operatore di è “impensabile e inscusabile”. CP_1
Inoltre, evidenza l'esistenza di ulteriori elementi di contraffazione che non sarebbero stati adeguatamente considerati e valutati né dal Giudice né dal suo consulente, quali: a) la data e il luogo di emissione scritti a penna in entrambi gli assegni ( trattandosi di anomalia “grossolana” per gli assegni di traenza, normalmente “compilati meccanicamente tramite strumenti informatici” dall'istituto traente e con indicazione sia della data che del luogo di emissione); b) la presenza di una domiciliazione superflua (“ Persona_1
c/o Studio Donzelli”) nell'assegno n. 8200093536, che “non ha alcun senso né funzione” nell'area dedicata al nome del beneficiario;
c) un'evidente differenza di carattere e colore nel nominativo nell'assegno n. 8200041070, dove il nominativo appariva “più scuro” e con “dimensioni meccanografiche diverse” rispetto all'importo in lettere, suggerendo l'impressione del nome del contraffattore su quello del legittimo beneficiario;
d) l'incasso ravvicinato dei due assegni da parte della stessa persona (parte appellante sostiene che questa circostanza, unita alla notorietà dell'uso degli assegni di traenza per rimborsi assicurativi, avrebbe dovuto generare un “oggettivo sospetto” e indurre lo sportellista postale a “verifiche ulteriori”).
9 Ed aggiunge come sia “del tutto inverosimile” che un soggetto beneficiario di liquidazione RCA riceva due assegni di traenza per rimborsi in un arco di tempo così breve (tra il 15 maggio e 4 giugno 2012) e ribadisce che le contraffazioni avrebbero dovuto essere notate dall'operatore postale in quanto la sua figura rientra nella più ampia categoria di “banchiere professionista” a cui si richiedono le dovute cautele e diligenze per l'esecuzione di ordinarie operazioni di verifica e rimborso assegni: tutto ciò al fine di avvalorare la tesi che la società
[...]
“non ha fornito alcun valido elemento di prova liberatoria non Controparte_1
avendo assolutamente dimostrato la propria diligenza in sede di negoziazione degli assegni de quibus”.
Le deduzioni dell'appellante vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Occorre premettere che costituisce dato certo che la Parte_1
abbia dato mandato di spedire i due assegni di traenza non trasferibili a mezzo di servizio di posta ordinaria e non assicurata e che l'operatore dello sportello di abbia provveduto a identificare il beneficiario degli assegni Controparte_1
solo per mezzo di carta di identità e codice fiscale senza utilizzare alcuna altra forma di verifica e ispezione sui suddetti assegni al fine di riscontrare eventuali anomalie e manomissioni degli stessi.
La fattispecie de qua riguarda la negoziazione di assegni circolari non trasferibili a persona diversa dall'effettivo beneficiario ex art. 43 comma 2 L.A..
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del
21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto
10 attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A.
art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U.
26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "ai sensi della legge assegni, art. 43, comma 2, (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non
trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., 2 comma".
In particolare le Sezioni Unite hanno ribadito il principio già dalle medesime enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla legge assegni, art. 43 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non
11 trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, si configura nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che "una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a
produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza
e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore". Hanno, infatti, evidenziato che "una responsabilità oggettiva può
infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno" e che "è principio consolidato nella giurisprudenza
di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.".
Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite: "nell'azione promossa dal danneggiato,
12 la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua
qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve".
Dunque, la responsabilità ex art. 43 Legge assegni dell'ente negozia- tore, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non ha carattere speciale assimilabile ad una forma di responsabilità oggettiva, ma rientra nell'ambito della ordinaria responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio ordinario di cui all'art. 1218 cc.
Ne consegue che alla banca negoziatrice è consentito fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile con la sola precisazione che la stessa – essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 cc in ragione della sua qualità di operatore professionale
- risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta da parte dell'accorto banchiere (cfr Cass. civ. n. 24905 del 21.08.2023).
Tuttavia, sempre secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12477/2018
(pronuncia richiamata dal giudice di primo grado), l'ente negoziatore chiamato a rispondere del danno derivato dall'errore nell'identificazione del legittimo portatore di assegno munito di clausola di non trasferibilità è ammesso a provare che l'inadempimento non gli è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.. Questa è la
13 diligenza dovuta dall'operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Di conseguenza lo stato soggettivo della mera buona fede non è sufficiente ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento.
3.2.Nel caso in esame, ritiene la Corte che la convenuta Controparte_1
non solo non abbia fornito “la prova liberatoria che il dedotto
[...]
inadempimento non gli sia imputabile”, ma neanche ha dimostrato, onde andare esente da ogni responsabilità anche per colpa lieve, di aver avuto, nel pagamento degli assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc.
Invero, come innanzi esposto, il consulente d'ufficio ha riscontrato numerose irregolarità ictu oculi presenti su entrambi gli assegni ( quali un differente grado di densità di colore dei bourelange e la presenza di micro aree biancastre lungo il nome del beneficiario) ed ha altresì precisato che l'esame tecnico eseguito con luce trasmessa (che ha rivelato le anomalie) rappresenta comunque un mezzo di indagine compatibile con l'attività e le possibilità
ordinarie dell'”operatore di banca”, potendo egli eseguire detto esame
“mettendo il titolo di credito in controluce e/o davanti ad una fonte luminosa presente nella sua postazione di lavoro”.
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, il mancato riscontro delle contraffazioni rilevabili “in controluce” da parte dell'operatore di poste configura almeno una colpa lieve nell'adempimento delle obbligazioni professionali, in quanto l'operazione di porre il titolo in controluce rientra nella diligenza esigibile al cassiere.
14 Quindi l'appellata non ha provato nè che la manomissione degli assegni negoziati non fosse rilevabile in base alla diligenza media riferibile ai dipendenti addetti allo sportello (stante la natura dell'attività esercitata e l'obbligo di verifica visiva e tattile di quanto esibito loro, benché gli stessi non siano tenuti a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né
a mostrare le qualità di un esperto grafologo), né, quindi, l' 'impossibilità oggettiva della prestazione da parte dell'operatore che, con la dovuta avvedutezza che gli si conviene, avrebbe ben potuto dubitare della genuinità dei relativi titoli per una verosimile alterazione dell'importo e/o dell'indicazione del beneficiario.
Per quanto detto, anzitutto va affermata la responsabilità, contrattuale, della negoziatrice nondimeno si può escludere la Controparte_1
concorrente responsabilità della per la prescelta modalità di Parte_1
spedizione dei titoli.
Invero, aderendo al più recente e stringente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020,
si deve affermare che il pregiudizio patito dalla è Parte_1
ascrivibile, seppur parzialmente, anche ad una condotta colposa della stessa assicuratrice.
La stessa sentenza SS.UU. 9769/2020 ha stabilito che: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità,
costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e
15 consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente
necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
L'esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è sufficiente per il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Ergo, la scelta della di spedire gli assegni non trasferibili Parte_1
tramite il servizio di posta ordinaria (per i quali esistono forme di spedizione più sicuri come l'assicurata o strumenti di pagamento elettronici) si è tradotta nell'assunzione consapevole di un rischio, da parte della compagnia assicurativa, che ha contribuito al danno ed è censurabile alla luce dei principi affermati dalla citata giurisprudenza.
Nel caso concreto, quindi, deve stimarsi ricorrere un concorso colposo, ai sensi dell'art 1227 primo comma c.c., nella misura quantomeno della metà, dell'odierna appellante, la quale, avvalendosi per gli assegni di cui è causa della posta ordinaria, non ha consentito di averne alcun controllo e, in particolare, di seguire lo stato di lavorazione e il suo percorso sino alla consegna, con conseguente esposizione volontariamente ad un rischio di sottrazione (e alterazione) superiore alla norma, in violazione di regole comportamentali di comune prudenza.
16 In definitiva, l'appello della va accolto per Parte_1
quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, in assenza di evidenze probatorie da cui sia evincibile un diverso grado di responsabilità, va affermata una pari responsabilità della e della Parte_1
nella causazione del danno subito dalla assicurazione a Controparte_1
seguito della illecita negoziazione degli assegni contraddistinti dai numeri
8200093536 e 8200041070, apparentemente intestati a . Persona_1
Dal chè la va condannata al pagamento in favore Controparte_1
dell' della somma di € 3.192,50, pari alla metà Parte_1
dell'importo portato dagli assegni di cui è causa: trattandosi di un credito di valore, detta somma va rivalutata ad oggi (nella somma di € 3.933,16) e maggiorata degli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dalla data in cui gli assegni de quibus risultano illegittimamente negoziati in danno della società assicuratrice ( interessi pari alla somma di € 602,51), per un totale di €
4.535,67.
Su tale somma andranno poi computati gli interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo.
3.Vista la riforma della sentenza di primo grado, le spese processuali del primo e del secondo grado devono essere liquidate ex novo da questa Corte sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Considerato che la domanda risarcitoria della Parte_1
è stata accolta nella misura del 50 %, ed è stato affermato il suo
[...]
concorso di colpa nella produzione del danno lamentato, sussistono giustificati motivi per compensare per la metà le spese processuali di entrambi i gradi di
17 giudizio, che per l'altra metà vanno poste a carico di parte Controparte_1
comunque soccombente.
Dette spese processuali del primo e del secondo grado si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM (da ragguagliare nella specie al decisum e quindi allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria ivi non tenutasi) l'importo medio tabellarmente previsto per ciascuna di esse, senza alcuna maggiorazione o diminuzione rispetto a detto importo base.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore- con citazione per l'udienza del
7 dicembre 2022, notificata il 21 luglio 2022 nei confronti della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
[...]
pronunziata dal Tribunale di Napoli - Seconda Sezione Civile, n. 815/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, così provvede:
(A) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta il concorso di colpa al 50% della e della Parte_1
nella causazione del danno subito dalla compagnia Controparte_1
assicurativa a seguito della illegittima negoziazione degli assegni contraddistinti dai numeri 8200093536 e 8200041070, apparentemente intestati a Per_1
e, per l'effetto condanna la a pagare in favore
[...] Controparte_1
18 di la somma di € 4.535,51, a titolo di Parte_1
risarcimento del predetto danno, oltre interessi legali della presente sentenza al soddisfo;
(B) condanna la a pagare in favore della Controparte_1 [...]
le metà delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, Parte_1
in tale proporzione, per il primo grado, in € 1.276,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in € 191,25 per le spese vive, € 961,5 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese della CTU espletata in primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3377/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli - Seconda Sezione Civile, n. 815/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
Francesco Malatesta (codice fiscale ), in virtù della procura C.F._1
in atti 1 -appellante-
E
(2) la (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosita
EO (codice fiscale ) e CA LO (codice fiscale C.F._2
), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 7 marzo 2018, notificato il 17 gennaio 2018, la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli la società esponendo che: Controparte_1
“- la società istante, in virtù di apposita convenzione relativa al servizio di liquidazione sinistri, ordinava al proprio istituto di credito l'emissione di n. 2 assegni di traenza non trasferibili intestati ad altrettanti beneficiari per
l'ammontare complessivo di € 6.385,00);
“- la somma di cui sopra è stata trasmessa tramite servizio postale, dall'impresa assicuratrice solvente ai danneggiati e Parte_2
e per mezzo di nr. 2 Parte_3 Parte_3
assegni contraddistinti dai numeri 8200093536 e 8200041070;
“-su tutti i titoli è stata apposta clausola di intrasferibilità mediante punzonatura (…)”;
2 “- in seguito ai controlli contabili operati, la società attrice con viva sorpresa riscontrava come e non Parte_2 Parte_3
avessero mai percepito gli assegni in parola, i quali, peraltro, in seguito, sono risultati essere stati incassati da soggetto non legittimato”;
“- i titoli nn. 8200093536 e 8200041070 risultano essere stati incassati da tale ”; Persona_1
“- da quanto sopra esposto emerge chiaramente come, al fine di incassare gli assegni oggetto del presente procedimento, la sedicente sig.ra Persona_1
si sia illecitamente impossessato dei titoli de quo e, per l'effetto li abbia monetizzati presso la società ; Controparte_1
“- per effetto di quanto sopra, su richiesta dei propri assicurati, l'istante ordinava al proprio istituto di credito di reiterare i pagamenti”;
“- quest'ultimo, in ottemperanza a quanto disposto dalla
[...]
con bonifico avente CRO 51349909707 pari ad € 3.485,00 in data Parte_1
1/08/2012; in favore del sig. veniva emesso assegno bancario n. Parte_3
9103102899 pari ad € 2.900,00 incassato in data 22/07/2012”;
“(…)
“- gli stessi risultano prima facie, trafugati e falsificati, rilevando la contraffazione del nome del prenditore, in quanto sono presenti anomale cancellature. In particolare dalla disamina dei titoli emergeva (ed emerge) quanto segue: il nome del “nuovo” prenditore risulta dattiloscritto con un diverso
carattere meccanografico rispetto alla dicitura relativa al nome della società traente. Risulta palese la responsabilità in capo a Controparte_1
3 preliminarmente per aver negoziato i titoli a soggetti diversi rispetto a quelli legittimati e in secondo luogo per aver manifestato incuria e negligenza a mezzo dei suoi cassieri nell'adempimento delle proprie obbligazioni;
” (cfr. pagg. 1 e 4 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attrice- nell'assunto che “ unitamente alla responsabilità ex art 2043 c.c. dell'autore dell'illecito, sussiste in ogni caso la responsabilità della società quale banca negoziatrice, sulla scorta del Controparte_1
tenore del R.D. n. 1736 del 1933, il cui art. 43, comma 2, contempla espressamente la responsabilità di “colui che paga un assegno non trasferibile a
persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso”- chiedeva al Tribunale di:
- “accertate le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili nn. 8200093536 e 8200041070 accertare e dichiarare la responsabilità della spa ex articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché CP_1
ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare
la stessa alla restituzione della somma pari ad € 6.385,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di Parte_1
tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da qualificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. ”
I.2. Si costitutiva in giudizio la che eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. e nel merito contestava le modalità di
4 spedizione dei titoli e la mancata tempestività in ordine alla rilevazione delle anomalie di consegna, assumendo che l'operatore non aveva rilevato segni di contraffazione ed aveva identificato il soggetto attraverso la carta di identità e codice fiscale e quindi a non esservi elementi per far sorgere un sospetto di anomalia, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
I.3. Rinviata la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
5 marzo 2019 il Giudice del primo grado si riservava. Successivamente sciolta la riserva precedentemente assunta veniva ordinato a di depositare CP_1
gli assegni per cui è causa in originale, disponendo contestualmente al deposito dei titoli il giuramento del CTU. Espletata la CTU la causa veniva rinviata all'udienza del 19 novembre 2021 nella quale si tratteneva in decisione. Il
Tribunale con sentenza n. 815/2022 depositata in data 25 gennaio 2022, così decideva:
"- rigetta la domanda;
-compensa le spese”. (cfr. pag. 4 della sentenza gravata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 7 dicembre
2022, notificata il 21 luglio 2022 – la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello articolando un unico motivo di gravame così rubricato: “
1. Erronea valutazione da parte del
Giudicante sulle risultanze della ctu e conseguentemente in ordine alle contraffazioni presenti sugli assegni per cui è causa”.
Pertanto rassegnava all'adita Corte le seguenti conclusioni:
5 “accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n.
815/2022 dal Tribunale civile di Napoli per erronea valutazione delle prove documentali acquisite al processo nonché per erronea interpretazione ed applicazione del portato normativo degli articoli 43 Legge Assegni e 1176
secondo comma c.c. e per l'effetto accertare che gli assegni bancari traenza non trasferibili nn. 8200093536 e 8200041070 sono stati contraffatti ed incassati presso da soggetti diversi dai legittimi beneficiari;
dichiarare CP_1
tenuta e conseguentemente condannare la società , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € 6.385,00 oltre interessi legali Controparte_2
dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Si chiede altresì all'adita Corte di voler porre le spese di ctu a carico esclusivo di
[...]
.” CP_1
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 9 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la quale deduceva l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 26 giugno 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (60+ 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il
6 deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 15 ottobre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Napoli, con l'impugnata sentenza- dopo avere escluso
“qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta per la negoziazione degli assegni da essa negoziati” (cfr. pag. 2 della sentenza)- ha respinto la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
intesa ad ottenerne la condanna “alla restituzione della somma pari ad €
6.385,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno”, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell'illecito incasso di n. 2 assegni non trasferibili contraddistinti dai nn. 8200093536 e 8200041070.
A fondamento della decisione ha osservato che:
-gli assegni erano stati portati all'incasso da soggetti che apparivano essere i beneficiari dei titoli, i quali avevano instaurato regolari rapporti con
[...]
ed erano stati identificati dall'operatore di sportello;
Controparte_1
-nessuna contraffazione, abrasione o cancellatura dei titoli era riscontrabile a colpo d'occhio, in quanto gli assegni presentavano tutte le caratteristiche di forma degli originali e che un esame visivo o tattile, anche attento, non aveva rivelato alterazioni;
7 -la CTU grafologica stessa aveva confermato che la contraffazione non era ravvisabile "ictu oculi", riscontrando lievi irregolarità solo con un esame in luce trasparente o al microscopio, tecniche che non rientrano nella normale diligenza richiesta a un cassiere di posta;
- la banca negoziatrice, ammessa a provare che l'inadempimento non le era imputabile, aveva dunque assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
2.Con un unico e articolato motivo- rubricato “Erronea valutazione da parte del Giudicante sulle risultanze della ctu e conseguentemente in ordine alle contraffazioni presenti sugli assegni per cui è causa” (cfr. pag. 2 dell'atto di appello)- la contesta la decisione del Tribunale Parte_1
perché ha rigettato la sua domanda ritenendo gli assegni “privi di evidenti segni di contraffazione”: circostanza che, a dire del Giudicante, sarebbe stata avvalorata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Di contro sostiene che l'interpretazione delle risultanze peritali offerta dal
Tribunale fosse “del tutto fuorviante”, giacchè l'ausiliario aveva rilevato diverse anomalie sui titoli in verifica ( nello specifico, che i documenti esaminati
“con luce trasmessa mostrano:
1. Differente grado di densità di colore dei bourelange presenti al centro del documento, rispetto a quelli presenti ai margini del documento, sebbene posti all'interno dell'area azzurrognola;
2. Presenza di micro aree biancastre lungo il nome + cognome del beneficiario rilevabili nei
contorni delle singole lettere e/o all'interno delle asole”, precisando anche che
“l'esame tecnico eseguito con luce trasmessa rappresenta un mezzo di indagine
8 compatibile con l'attività e le possibilità ordinarie dell'operatore di banca: egli può eseguire detto esame mettendo il titolo di credito in controluce e/o davanti ad una fonte luminosa presente nella sua postazione di lavoro”): dal chè, asserisce, l'esame di un titolo “in contro luce” è un'operazione “ampiamente alla
portata dei cassieri di ” e che il mancato riscontro di tali elementi CP_1
di contraffazione da parte dell'operatore di è “impensabile e inscusabile”. CP_1
Inoltre, evidenza l'esistenza di ulteriori elementi di contraffazione che non sarebbero stati adeguatamente considerati e valutati né dal Giudice né dal suo consulente, quali: a) la data e il luogo di emissione scritti a penna in entrambi gli assegni ( trattandosi di anomalia “grossolana” per gli assegni di traenza, normalmente “compilati meccanicamente tramite strumenti informatici” dall'istituto traente e con indicazione sia della data che del luogo di emissione); b) la presenza di una domiciliazione superflua (“ Persona_1
c/o Studio Donzelli”) nell'assegno n. 8200093536, che “non ha alcun senso né funzione” nell'area dedicata al nome del beneficiario;
c) un'evidente differenza di carattere e colore nel nominativo nell'assegno n. 8200041070, dove il nominativo appariva “più scuro” e con “dimensioni meccanografiche diverse” rispetto all'importo in lettere, suggerendo l'impressione del nome del contraffattore su quello del legittimo beneficiario;
d) l'incasso ravvicinato dei due assegni da parte della stessa persona (parte appellante sostiene che questa circostanza, unita alla notorietà dell'uso degli assegni di traenza per rimborsi assicurativi, avrebbe dovuto generare un “oggettivo sospetto” e indurre lo sportellista postale a “verifiche ulteriori”).
9 Ed aggiunge come sia “del tutto inverosimile” che un soggetto beneficiario di liquidazione RCA riceva due assegni di traenza per rimborsi in un arco di tempo così breve (tra il 15 maggio e 4 giugno 2012) e ribadisce che le contraffazioni avrebbero dovuto essere notate dall'operatore postale in quanto la sua figura rientra nella più ampia categoria di “banchiere professionista” a cui si richiedono le dovute cautele e diligenze per l'esecuzione di ordinarie operazioni di verifica e rimborso assegni: tutto ciò al fine di avvalorare la tesi che la società
[...]
“non ha fornito alcun valido elemento di prova liberatoria non Controparte_1
avendo assolutamente dimostrato la propria diligenza in sede di negoziazione degli assegni de quibus”.
Le deduzioni dell'appellante vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Occorre premettere che costituisce dato certo che la Parte_1
abbia dato mandato di spedire i due assegni di traenza non trasferibili a mezzo di servizio di posta ordinaria e non assicurata e che l'operatore dello sportello di abbia provveduto a identificare il beneficiario degli assegni Controparte_1
solo per mezzo di carta di identità e codice fiscale senza utilizzare alcuna altra forma di verifica e ispezione sui suddetti assegni al fine di riscontrare eventuali anomalie e manomissioni degli stessi.
La fattispecie de qua riguarda la negoziazione di assegni circolari non trasferibili a persona diversa dall'effettivo beneficiario ex art. 43 comma 2 L.A..
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del
21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto
10 attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A.
art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U.
26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "ai sensi della legge assegni, art. 43, comma 2, (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non
trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., 2 comma".
In particolare le Sezioni Unite hanno ribadito il principio già dalle medesime enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla legge assegni, art. 43 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non
11 trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, si configura nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che "una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a
produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza
e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore". Hanno, infatti, evidenziato che "una responsabilità oggettiva può
infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno" e che "è principio consolidato nella giurisprudenza
di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.".
Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite: "nell'azione promossa dal danneggiato,
12 la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua
qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve".
Dunque, la responsabilità ex art. 43 Legge assegni dell'ente negozia- tore, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non ha carattere speciale assimilabile ad una forma di responsabilità oggettiva, ma rientra nell'ambito della ordinaria responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio ordinario di cui all'art. 1218 cc.
Ne consegue che alla banca negoziatrice è consentito fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile con la sola precisazione che la stessa – essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 cc in ragione della sua qualità di operatore professionale
- risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta da parte dell'accorto banchiere (cfr Cass. civ. n. 24905 del 21.08.2023).
Tuttavia, sempre secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12477/2018
(pronuncia richiamata dal giudice di primo grado), l'ente negoziatore chiamato a rispondere del danno derivato dall'errore nell'identificazione del legittimo portatore di assegno munito di clausola di non trasferibilità è ammesso a provare che l'inadempimento non gli è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.. Questa è la
13 diligenza dovuta dall'operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Di conseguenza lo stato soggettivo della mera buona fede non è sufficiente ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento.
3.2.Nel caso in esame, ritiene la Corte che la convenuta Controparte_1
non solo non abbia fornito “la prova liberatoria che il dedotto
[...]
inadempimento non gli sia imputabile”, ma neanche ha dimostrato, onde andare esente da ogni responsabilità anche per colpa lieve, di aver avuto, nel pagamento degli assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc.
Invero, come innanzi esposto, il consulente d'ufficio ha riscontrato numerose irregolarità ictu oculi presenti su entrambi gli assegni ( quali un differente grado di densità di colore dei bourelange e la presenza di micro aree biancastre lungo il nome del beneficiario) ed ha altresì precisato che l'esame tecnico eseguito con luce trasmessa (che ha rivelato le anomalie) rappresenta comunque un mezzo di indagine compatibile con l'attività e le possibilità
ordinarie dell'”operatore di banca”, potendo egli eseguire detto esame
“mettendo il titolo di credito in controluce e/o davanti ad una fonte luminosa presente nella sua postazione di lavoro”.
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, il mancato riscontro delle contraffazioni rilevabili “in controluce” da parte dell'operatore di poste configura almeno una colpa lieve nell'adempimento delle obbligazioni professionali, in quanto l'operazione di porre il titolo in controluce rientra nella diligenza esigibile al cassiere.
14 Quindi l'appellata non ha provato nè che la manomissione degli assegni negoziati non fosse rilevabile in base alla diligenza media riferibile ai dipendenti addetti allo sportello (stante la natura dell'attività esercitata e l'obbligo di verifica visiva e tattile di quanto esibito loro, benché gli stessi non siano tenuti a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né
a mostrare le qualità di un esperto grafologo), né, quindi, l' 'impossibilità oggettiva della prestazione da parte dell'operatore che, con la dovuta avvedutezza che gli si conviene, avrebbe ben potuto dubitare della genuinità dei relativi titoli per una verosimile alterazione dell'importo e/o dell'indicazione del beneficiario.
Per quanto detto, anzitutto va affermata la responsabilità, contrattuale, della negoziatrice nondimeno si può escludere la Controparte_1
concorrente responsabilità della per la prescelta modalità di Parte_1
spedizione dei titoli.
Invero, aderendo al più recente e stringente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020,
si deve affermare che il pregiudizio patito dalla è Parte_1
ascrivibile, seppur parzialmente, anche ad una condotta colposa della stessa assicuratrice.
La stessa sentenza SS.UU. 9769/2020 ha stabilito che: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità,
costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e
15 consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente
necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
L'esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è sufficiente per il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Ergo, la scelta della di spedire gli assegni non trasferibili Parte_1
tramite il servizio di posta ordinaria (per i quali esistono forme di spedizione più sicuri come l'assicurata o strumenti di pagamento elettronici) si è tradotta nell'assunzione consapevole di un rischio, da parte della compagnia assicurativa, che ha contribuito al danno ed è censurabile alla luce dei principi affermati dalla citata giurisprudenza.
Nel caso concreto, quindi, deve stimarsi ricorrere un concorso colposo, ai sensi dell'art 1227 primo comma c.c., nella misura quantomeno della metà, dell'odierna appellante, la quale, avvalendosi per gli assegni di cui è causa della posta ordinaria, non ha consentito di averne alcun controllo e, in particolare, di seguire lo stato di lavorazione e il suo percorso sino alla consegna, con conseguente esposizione volontariamente ad un rischio di sottrazione (e alterazione) superiore alla norma, in violazione di regole comportamentali di comune prudenza.
16 In definitiva, l'appello della va accolto per Parte_1
quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, in assenza di evidenze probatorie da cui sia evincibile un diverso grado di responsabilità, va affermata una pari responsabilità della e della Parte_1
nella causazione del danno subito dalla assicurazione a Controparte_1
seguito della illecita negoziazione degli assegni contraddistinti dai numeri
8200093536 e 8200041070, apparentemente intestati a . Persona_1
Dal chè la va condannata al pagamento in favore Controparte_1
dell' della somma di € 3.192,50, pari alla metà Parte_1
dell'importo portato dagli assegni di cui è causa: trattandosi di un credito di valore, detta somma va rivalutata ad oggi (nella somma di € 3.933,16) e maggiorata degli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dalla data in cui gli assegni de quibus risultano illegittimamente negoziati in danno della società assicuratrice ( interessi pari alla somma di € 602,51), per un totale di €
4.535,67.
Su tale somma andranno poi computati gli interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo.
3.Vista la riforma della sentenza di primo grado, le spese processuali del primo e del secondo grado devono essere liquidate ex novo da questa Corte sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Considerato che la domanda risarcitoria della Parte_1
è stata accolta nella misura del 50 %, ed è stato affermato il suo
[...]
concorso di colpa nella produzione del danno lamentato, sussistono giustificati motivi per compensare per la metà le spese processuali di entrambi i gradi di
17 giudizio, che per l'altra metà vanno poste a carico di parte Controparte_1
comunque soccombente.
Dette spese processuali del primo e del secondo grado si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM (da ragguagliare nella specie al decisum e quindi allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria ivi non tenutasi) l'importo medio tabellarmente previsto per ciascuna di esse, senza alcuna maggiorazione o diminuzione rispetto a detto importo base.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore- con citazione per l'udienza del
7 dicembre 2022, notificata il 21 luglio 2022 nei confronti della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
[...]
pronunziata dal Tribunale di Napoli - Seconda Sezione Civile, n. 815/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, così provvede:
(A) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta il concorso di colpa al 50% della e della Parte_1
nella causazione del danno subito dalla compagnia Controparte_1
assicurativa a seguito della illegittima negoziazione degli assegni contraddistinti dai numeri 8200093536 e 8200041070, apparentemente intestati a Per_1
e, per l'effetto condanna la a pagare in favore
[...] Controparte_1
18 di la somma di € 4.535,51, a titolo di Parte_1
risarcimento del predetto danno, oltre interessi legali della presente sentenza al soddisfo;
(B) condanna la a pagare in favore della Controparte_1 [...]
le metà delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, Parte_1
in tale proporzione, per il primo grado, in € 1.276,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in € 191,25 per le spese vive, € 961,5 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese della CTU espletata in primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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