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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3358/2025 R.G. tra:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Solidoro Sirio, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.03.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1 come docente in forza di un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle
[...] attività didattiche per l' anno scolastico 2024/2025, esponeva che per tale anno non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisava che secondo la disciplina vigente, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per l' anno di servizio non di ruolo prestato e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita,
1 nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500.00 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha chiarito poi che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). Da ultimo, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4,
2 comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso di specie, la ricorrente ha validamente fornito prova di aver ricevuto un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con contratto a tempo determinato nell' anno scolastico 2024/2025, per mezzo della produzione del relativo contratto. Inoltre, al momento della pronuncia la stessa è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche in quanto assunta nei ruoli del a decorrere dall'anno CP_1 scolastico 2025/2026. Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere al ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 per il predetto anno di servizio precario indicato in ricorso, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma CP_1 specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
ciò con la puntualizzazione che è da disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione scolastica convenuta, in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. è iniziato
3 a decorrere dal 23.09.2024 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) con tempestiva e valida interruzione con la notifica del ricorso introduttivo alla parte resistente. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'amministrazione convenuta nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, - dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 per l' anno scolastico 2024/2025; condanna il
, in persona del all'attribuzione in Controparte_1 CP_2 favore della ricorrente del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 500,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della CP_1 parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 350,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva, cpa nella misura di legge. Lecce, 20 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
4
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3358/2025 R.G. tra:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Solidoro Sirio, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.03.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1 come docente in forza di un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle
[...] attività didattiche per l' anno scolastico 2024/2025, esponeva che per tale anno non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisava che secondo la disciplina vigente, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per l' anno di servizio non di ruolo prestato e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita,
1 nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500.00 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha chiarito poi che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). Da ultimo, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4,
2 comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso di specie, la ricorrente ha validamente fornito prova di aver ricevuto un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con contratto a tempo determinato nell' anno scolastico 2024/2025, per mezzo della produzione del relativo contratto. Inoltre, al momento della pronuncia la stessa è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche in quanto assunta nei ruoli del a decorrere dall'anno CP_1 scolastico 2025/2026. Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere al ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 per il predetto anno di servizio precario indicato in ricorso, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma CP_1 specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
ciò con la puntualizzazione che è da disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione scolastica convenuta, in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. è iniziato
3 a decorrere dal 23.09.2024 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) con tempestiva e valida interruzione con la notifica del ricorso introduttivo alla parte resistente. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'amministrazione convenuta nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, - dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 per l' anno scolastico 2024/2025; condanna il
, in persona del all'attribuzione in Controparte_1 CP_2 favore della ricorrente del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 500,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della CP_1 parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 350,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva, cpa nella misura di legge. Lecce, 20 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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