Art. 11.
Ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti la commissione e in caso di suddivisione in sottocommissioni soltanto quello inerente a una sottocommissione.
Ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti la commissione e in caso di suddivisione in sottocommissioni soltanto quello inerente a una sottocommissione.