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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. NQ DI Parte_1 C.F._1
DE DI , nata a [...] il 02 marzo Parte_2
1937 e deceduta il 17 febbraio 2025, (C.F. ), eletti- CodiceFiscale_2
vamente domiciliato in Termini Imerese, Viale Belvedere n. 2, presso lo stu- dio degli avv.ti Liborio Pirrone Balsamo, Giuseppe Pirrone e Antonino Pir- rone, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o 30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si lecontainer rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, proponeva giudizio di merito conseguente alla proce- Parte_2
dura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esi- to a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
Intervenuto il decesso della ricorrente, l'erede in epigrafe si è costituito insi- stendo per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Alla luce della docu- mentazione acquisita, NON emergono elementi clinico-funzionali idonei a modificare il giudizio già espresso in sede di CTU del 13/7/2023. Pertanto, non si ritiene che la Ricor- rente, nel periodo oggetto del giudizio, fosse in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art.1 della L.18/1980 per la concessione della indennità di accompagnamento” (cfr.
CTU in atti).
Quindi, alla luce delle Osservazioni della parte ricorrente, preso atto di docu- mentazione sanitaria non precedentemente valutata, il CTU ha rettificato le precedenti conclusioni ritenendo che “la Sig,ra deve essere ricono- Parte_2
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o sciuta titolare del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere da Ottobre 2024 e lecontainer fino alla data del decesso (17/2/2025)” (cfr. Risposta alle Osservazioni).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che era invalida con diritto all'indennità di Parte_2
accompagnamento, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 sino alla data del decesso (17/02/2025); dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. NQ DI Parte_1 C.F._1
DE DI , nata a [...] il 02 marzo Parte_2
1937 e deceduta il 17 febbraio 2025, (C.F. ), eletti- CodiceFiscale_2
vamente domiciliato in Termini Imerese, Viale Belvedere n. 2, presso lo stu- dio degli avv.ti Liborio Pirrone Balsamo, Giuseppe Pirrone e Antonino Pir- rone, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o 30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si lecontainer rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, proponeva giudizio di merito conseguente alla proce- Parte_2
dura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esi- to a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
Intervenuto il decesso della ricorrente, l'erede in epigrafe si è costituito insi- stendo per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Alla luce della docu- mentazione acquisita, NON emergono elementi clinico-funzionali idonei a modificare il giudizio già espresso in sede di CTU del 13/7/2023. Pertanto, non si ritiene che la Ricor- rente, nel periodo oggetto del giudizio, fosse in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art.1 della L.18/1980 per la concessione della indennità di accompagnamento” (cfr.
CTU in atti).
Quindi, alla luce delle Osservazioni della parte ricorrente, preso atto di docu- mentazione sanitaria non precedentemente valutata, il CTU ha rettificato le precedenti conclusioni ritenendo che “la Sig,ra deve essere ricono- Parte_2
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o sciuta titolare del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere da Ottobre 2024 e lecontainer fino alla data del decesso (17/2/2025)” (cfr. Risposta alle Osservazioni).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che era invalida con diritto all'indennità di Parte_2
accompagnamento, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 sino alla data del decesso (17/02/2025); dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile