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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione consensuale, iscritto al n. Rg.
5058/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Soccorso, n.176/a Parte_1 C.F._1 in San SE presso lo studio dell'Avv. Anna Grasso, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio CP_1 C.F._2 dall'Avv. Guido Raffaele de Rossi, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 17/02/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 chiedendo la separazione con addebito al Parte_1 marito ha esposto: di aver contratto matrimonio con in San SE in data 27/04/1996; CP_1 che prima del matrimonio è nata una figlia, (n.ta in San SE il 25/01/1995), Per_1 successivamente riconosciuta dal che è attualmente economicamente indipendente e CP_1 Per_1 ha costituito un proprio autonomo nucleo familiare;
che dopo aver risieduto in Forlì, i coniugi pagina 1 di 3 decidevano di tornare in San SE;
che, ritornati in San SE, il loro rapporto ha avuto “una crisi”, perché, asseritamente, il marito avrebbe contratto numerosi debiti, per far fronte ai quali richiedeva soldi alla moglie;
che la continua richiesta di denaro è stata fonte di numerose tensioni e litigi tra i coniugi, durante uno dei quali, avrebbe subito un'aggressione fisica dal marito, motivo Parte_1 per il quale ha lasciato la casa coniugale ed è andata a vivere presso la figlia a Forlì; che, asseritamente, nel luglio 2024, tornata a San SE, avrebbe riscontrato “l'ammanco di numerosi oggetti, elettrodomestici e parte di mobilio” che il avrebbe preso per sé, come dichiarato dallo stesso CP_1 per mezzo di “messaggi sms inviati all'utenza telefonica della ricorrente”; che lei lavora presso la
“Forlistar S.r.l.”, percependo una retribuzione mensile di ca € 900,00 mensili, mentre CP_1 svolge la professione di bracciante agricolo.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione con addebito al ha chiesto disporsi CP_1 un assegno di mantenimento in suo favore, nulla disponendo sulla casa coniugale. si è costituito all'udienza del 29/01/2025 deducendo di voler raggiugere un accordo per CP_1 la separazione.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 29/01/2025.
In vista di tale udienza le parti sono addivenute ad un accordo di cui alla scrittura privata del 24/01/2025 (dep. il 27/01/2025), con la quale la ricorrente ha anche rinunciato personalmente alla formulata domanda di addebito della separazione.
All'udienza del 29/01/2025 il Giudice, al fine di permettere alle parti di depositare propria dichiarazione di non volersi riconciliare, ha rinviato la causa all'udienza del 17/02/2025, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasformazione del rito ex art. 473 bis.51 c.p.c.
******
L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla scrittura privata del 24/01/2025 (dep. in data 27/01/2025), non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume.
Pertanto, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli stessi possono essere avallati dal
Tribunale.
Avendo i coniugi concordemente trasformato il presente procedimento in separazione consensuale, le spese processuali vanno interamente compensante tra le parti, ex art. 91 ss c.p.c.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] Pt_1 Parte_2 il 28/02/1973 e , nato a [...] il [...], che hanno CP_1 contratto matrimonio in San SE (FG) in data 27/04/1996 (atto n.70 – parte II – Serie A – pagina 2 di 3 Ufficio 1 - Anno 1996), alle condizioni contenute nella scrittura privata del 24/01/2025 (dep. in data 27/01/2025), che possono essere omologate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San SE (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti di cui alla scrittura privata del 24/01/2025 (dep. in data 27/01/2025);
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 11.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione consensuale, iscritto al n. Rg.
5058/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Soccorso, n.176/a Parte_1 C.F._1 in San SE presso lo studio dell'Avv. Anna Grasso, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio CP_1 C.F._2 dall'Avv. Guido Raffaele de Rossi, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 17/02/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 chiedendo la separazione con addebito al Parte_1 marito ha esposto: di aver contratto matrimonio con in San SE in data 27/04/1996; CP_1 che prima del matrimonio è nata una figlia, (n.ta in San SE il 25/01/1995), Per_1 successivamente riconosciuta dal che è attualmente economicamente indipendente e CP_1 Per_1 ha costituito un proprio autonomo nucleo familiare;
che dopo aver risieduto in Forlì, i coniugi pagina 1 di 3 decidevano di tornare in San SE;
che, ritornati in San SE, il loro rapporto ha avuto “una crisi”, perché, asseritamente, il marito avrebbe contratto numerosi debiti, per far fronte ai quali richiedeva soldi alla moglie;
che la continua richiesta di denaro è stata fonte di numerose tensioni e litigi tra i coniugi, durante uno dei quali, avrebbe subito un'aggressione fisica dal marito, motivo Parte_1 per il quale ha lasciato la casa coniugale ed è andata a vivere presso la figlia a Forlì; che, asseritamente, nel luglio 2024, tornata a San SE, avrebbe riscontrato “l'ammanco di numerosi oggetti, elettrodomestici e parte di mobilio” che il avrebbe preso per sé, come dichiarato dallo stesso CP_1 per mezzo di “messaggi sms inviati all'utenza telefonica della ricorrente”; che lei lavora presso la
“Forlistar S.r.l.”, percependo una retribuzione mensile di ca € 900,00 mensili, mentre CP_1 svolge la professione di bracciante agricolo.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione con addebito al ha chiesto disporsi CP_1 un assegno di mantenimento in suo favore, nulla disponendo sulla casa coniugale. si è costituito all'udienza del 29/01/2025 deducendo di voler raggiugere un accordo per CP_1 la separazione.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 29/01/2025.
In vista di tale udienza le parti sono addivenute ad un accordo di cui alla scrittura privata del 24/01/2025 (dep. il 27/01/2025), con la quale la ricorrente ha anche rinunciato personalmente alla formulata domanda di addebito della separazione.
All'udienza del 29/01/2025 il Giudice, al fine di permettere alle parti di depositare propria dichiarazione di non volersi riconciliare, ha rinviato la causa all'udienza del 17/02/2025, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasformazione del rito ex art. 473 bis.51 c.p.c.
******
L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla scrittura privata del 24/01/2025 (dep. in data 27/01/2025), non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume.
Pertanto, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli stessi possono essere avallati dal
Tribunale.
Avendo i coniugi concordemente trasformato il presente procedimento in separazione consensuale, le spese processuali vanno interamente compensante tra le parti, ex art. 91 ss c.p.c.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] Pt_1 Parte_2 il 28/02/1973 e , nato a [...] il [...], che hanno CP_1 contratto matrimonio in San SE (FG) in data 27/04/1996 (atto n.70 – parte II – Serie A – pagina 2 di 3 Ufficio 1 - Anno 1996), alle condizioni contenute nella scrittura privata del 24/01/2025 (dep. in data 27/01/2025), che possono essere omologate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San SE (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti di cui alla scrittura privata del 24/01/2025 (dep. in data 27/01/2025);
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 11.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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