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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 1602/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Indennità di accompagnamento;
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. SANTORO MARIA ROSARIA
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. BARONE CP_1 P.IVA_1
CARMINE;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80, nonché della condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande e, all'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il GL provvedeva con sentenza da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , il quale, all'esito dell'accesso peritale del 25.10.2024, Persona_1 riteneva la ricorrente affetta dalle seguenti infermità: ''BPCO con sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado grave in CPap notturna. Ipertensione arteriosa. Esiti di colecistectomìa. Esiti di tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo'' (cfr. pg. 7 della CTU).
Nella presente fattispecie, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'accertamento peritale svolto nel giudizio di Atp, anche in considerazione dell'addotta contraddittorietà tra le rassegnate conclusioni del CTU e la documentazione sanitaria di cui agli atti, insistendo, pertanto, per un ulteriore approfondimento medico-legale.
Tanto premesso, le censure mosse dalla ricorrente risultano prive di pregio.
In particolare, l'istante lamenta la gravità della propria condizione clinica di cui il CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto, stante gli esiti cui perviene.
Ebbene, quanto dedotto da parte ricorrente non può ritenersi condivisibile. Invero, dal detto elaborato peritale emerge in tutta evidenza che nel valutare il complesso morboso da cui la stessa risulta essere affetta (patologie che nella valutazione globale non impongono la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza), lo ha considerato nella sua globalità, motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive.
Nello specifico, il CTU nell'espletato giudizio di sintesi individuava quale patologia più grave in capo alla ricorrente quella di carattere respiratorio, ossia la BPCO (bronco-pneumopatia cronica ostruttiva), da sola in grado di incidere sulla propria invalidità in misura pari al 90%, aumentata al
100% tenuto altresì conto delle altre patologie diagnosticate alla parte e, purtuttavia, non ritenendola meritevole del diritto ad usufruire dei benefici di cui alla L. 18/80, né della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92.
Quanto al primo requisito sanitario richiesto, preme evidenziarsi che il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento deve ritenersi meritevole di apprezzamento ogniqualvolta, avuto riguardo al tenore letterale della norma, integri due requisiti, quali, l'invalidità totale e l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore, ovvero, la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ebbene, il primo profilo nel caso di specie può certamente ritenersi soddisfatto, giacché il complesso delle patologie che affiggono la ricorrente sono tali da ridurre verosimilmente la propria capacità lavorativa nella misura del 100%.
Quanto al secondo requisito, alternativamente richiesto dal legislatore, preme evidenziarsi che il
CTU ha accertato come sotto il profilo osteo-articolare non vi siano limitazioni funzionali o alterazione patologiche, con ciò derivandone che la ricorrente, in grado di mantenere la stazione eretta, è altresì autonoma nei passaggi posturali, nonché nella capacità di compiere la deambulazione, che non risulta in alcun modo ostacolata.
Pertanto, come pacificamente appurato dal CTU, l'istante versa sì in una condizione di difficoltà, ma non di impossibilità a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita. Sul punto, preme evidenziare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: ''In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)'' (cfr. Corte di
Cass. Sez. VII, ordinanza n. 26092, del 23.12.2010).
Anche sotto il profilo del compimento degli atti quotidiani della vita il CTU non ha rilevato alcun deficit evidenziando, per converso, come la ricorrente sia nelle condizioni di poter espletare le normali attività quotidiane anche al netto dei parametri clinici, respiratori ed emogasanalitici, i quali, mostrano un discreto compenso funzionale con la terapia in corso.
A rigore di ciò, il Dott. sotto il profilo neuro-psichico compiutamente rilevava la periziata: Per_1
''cosciente, collaborativa, orientata nel tempo e nello spazio;
reattiva, congrua nelle risposte;
la mimica, lo sguardo, il tono della voce e le modalità espositive sono risultate in assetto con una personalità normo-strutturata ma ipotimica;
eloquio spontaneo poco fluente;
lo stile comunicativo
è apparso consono al suo grado di cultura e l'esposizione è risultata coerente;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso-percezioni; il pensiero ha presentato nessi logici conservati;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione e i contenuti sono risultati sempre pertinenti al contesto del discorso;
apprezzabili segni di deflessione del tono dell'umore'' (cfr. pgg.
6 e 7 della CTU).
Condivisibilmente la Suprema Corte, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, ha statuito che: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr.
Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n.18 del 1990, art.1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n.
12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n. 8557/2018).
Orbene, le conclusioni medico-legali cui è addivenuto il CTU all'esito della fase di Atp, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti, anche questa oggetto di adeguato e critico vaglio da parte del professionista.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto e ritenuta la non necessarietà di procedere alla rinnovazione della CTU, attesa la completezza della stessa nonché la mancata allegazione di sopravvenuta documentazione sanitaria attestante un eventuale aggravamento del quadro patologico dell'istante, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il godimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80, nonché della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 e della condizione di cui all'art. 3,
c. 3, L. 104/92;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 1602/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Indennità di accompagnamento;
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. SANTORO MARIA ROSARIA
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. BARONE CP_1 P.IVA_1
CARMINE;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80, nonché della condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande e, all'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il GL provvedeva con sentenza da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , il quale, all'esito dell'accesso peritale del 25.10.2024, Persona_1 riteneva la ricorrente affetta dalle seguenti infermità: ''BPCO con sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado grave in CPap notturna. Ipertensione arteriosa. Esiti di colecistectomìa. Esiti di tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo'' (cfr. pg. 7 della CTU).
Nella presente fattispecie, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'accertamento peritale svolto nel giudizio di Atp, anche in considerazione dell'addotta contraddittorietà tra le rassegnate conclusioni del CTU e la documentazione sanitaria di cui agli atti, insistendo, pertanto, per un ulteriore approfondimento medico-legale.
Tanto premesso, le censure mosse dalla ricorrente risultano prive di pregio.
In particolare, l'istante lamenta la gravità della propria condizione clinica di cui il CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto, stante gli esiti cui perviene.
Ebbene, quanto dedotto da parte ricorrente non può ritenersi condivisibile. Invero, dal detto elaborato peritale emerge in tutta evidenza che nel valutare il complesso morboso da cui la stessa risulta essere affetta (patologie che nella valutazione globale non impongono la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza), lo ha considerato nella sua globalità, motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive.
Nello specifico, il CTU nell'espletato giudizio di sintesi individuava quale patologia più grave in capo alla ricorrente quella di carattere respiratorio, ossia la BPCO (bronco-pneumopatia cronica ostruttiva), da sola in grado di incidere sulla propria invalidità in misura pari al 90%, aumentata al
100% tenuto altresì conto delle altre patologie diagnosticate alla parte e, purtuttavia, non ritenendola meritevole del diritto ad usufruire dei benefici di cui alla L. 18/80, né della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92.
Quanto al primo requisito sanitario richiesto, preme evidenziarsi che il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento deve ritenersi meritevole di apprezzamento ogniqualvolta, avuto riguardo al tenore letterale della norma, integri due requisiti, quali, l'invalidità totale e l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore, ovvero, la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ebbene, il primo profilo nel caso di specie può certamente ritenersi soddisfatto, giacché il complesso delle patologie che affiggono la ricorrente sono tali da ridurre verosimilmente la propria capacità lavorativa nella misura del 100%.
Quanto al secondo requisito, alternativamente richiesto dal legislatore, preme evidenziarsi che il
CTU ha accertato come sotto il profilo osteo-articolare non vi siano limitazioni funzionali o alterazione patologiche, con ciò derivandone che la ricorrente, in grado di mantenere la stazione eretta, è altresì autonoma nei passaggi posturali, nonché nella capacità di compiere la deambulazione, che non risulta in alcun modo ostacolata.
Pertanto, come pacificamente appurato dal CTU, l'istante versa sì in una condizione di difficoltà, ma non di impossibilità a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita. Sul punto, preme evidenziare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: ''In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)'' (cfr. Corte di
Cass. Sez. VII, ordinanza n. 26092, del 23.12.2010).
Anche sotto il profilo del compimento degli atti quotidiani della vita il CTU non ha rilevato alcun deficit evidenziando, per converso, come la ricorrente sia nelle condizioni di poter espletare le normali attività quotidiane anche al netto dei parametri clinici, respiratori ed emogasanalitici, i quali, mostrano un discreto compenso funzionale con la terapia in corso.
A rigore di ciò, il Dott. sotto il profilo neuro-psichico compiutamente rilevava la periziata: Per_1
''cosciente, collaborativa, orientata nel tempo e nello spazio;
reattiva, congrua nelle risposte;
la mimica, lo sguardo, il tono della voce e le modalità espositive sono risultate in assetto con una personalità normo-strutturata ma ipotimica;
eloquio spontaneo poco fluente;
lo stile comunicativo
è apparso consono al suo grado di cultura e l'esposizione è risultata coerente;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso-percezioni; il pensiero ha presentato nessi logici conservati;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione e i contenuti sono risultati sempre pertinenti al contesto del discorso;
apprezzabili segni di deflessione del tono dell'umore'' (cfr. pgg.
6 e 7 della CTU).
Condivisibilmente la Suprema Corte, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, ha statuito che: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr.
Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n.18 del 1990, art.1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n.
12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n. 8557/2018).
Orbene, le conclusioni medico-legali cui è addivenuto il CTU all'esito della fase di Atp, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti, anche questa oggetto di adeguato e critico vaglio da parte del professionista.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto e ritenuta la non necessarietà di procedere alla rinnovazione della CTU, attesa la completezza della stessa nonché la mancata allegazione di sopravvenuta documentazione sanitaria attestante un eventuale aggravamento del quadro patologico dell'istante, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il godimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80, nonché della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 e della condizione di cui all'art. 3,
c. 3, L. 104/92;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano