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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 37071 /2024 all'udienza del 04/02/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vicari Donatella, Pec. Parte_1
, giusta delega a margine del ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. Laurino Davide – Pec. t, in forza di Email_2 delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni:
“A) dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto dell'instante alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. nella misura di legge e con decorrenza dalla data del 01/06/2023 come indicato nella sentenza;
B) per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e maturandi della CP_1 predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
C) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
D) compensare le spese in caso di soccombenza”. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente, deduceva che a seguito di ricorso in opposizione ex 445 bis cpc venivano riconosciuti sussistenti i requisiti ex art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal 01.06.2023; che la sentenza veniva notificata il 27.06.2024 ed il modello AP70 trasmesso in data 15.04.2024 ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo di aver liquidato la prestazione richiesta, e pertanto chiedeva CP_1 di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di conseguenza l'inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 04.02.2025 la parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere con il favore delle spese di lite. Il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire dell'istante, per avere l liquidato l'importo dovuto in data 30.10.2024 CP_1 con la decorrenza accertata in sede di sentenza e pagato il 20.11.2024, come dichiarato da parte ricorrente in udienza.
Considerato che
la liquidazione è intervenuta ad ottobre ed il pagamento a novembre, oltre 120 giorni dalla notifica della sentenza e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore CP_1 di parte ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire alla CP_1 procuratrice antistataria.
Roma 04/02/2025. Il giudice
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 37071 /2024 all'udienza del 04/02/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vicari Donatella, Pec. Parte_1
, giusta delega a margine del ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. Laurino Davide – Pec. t, in forza di Email_2 delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni:
“A) dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto dell'instante alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. nella misura di legge e con decorrenza dalla data del 01/06/2023 come indicato nella sentenza;
B) per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e maturandi della CP_1 predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
C) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
D) compensare le spese in caso di soccombenza”. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente, deduceva che a seguito di ricorso in opposizione ex 445 bis cpc venivano riconosciuti sussistenti i requisiti ex art. 1 L. 18/80 con decorrenza dal 01.06.2023; che la sentenza veniva notificata il 27.06.2024 ed il modello AP70 trasmesso in data 15.04.2024 ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo di aver liquidato la prestazione richiesta, e pertanto chiedeva CP_1 di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di conseguenza l'inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 04.02.2025 la parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere con il favore delle spese di lite. Il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire dell'istante, per avere l liquidato l'importo dovuto in data 30.10.2024 CP_1 con la decorrenza accertata in sede di sentenza e pagato il 20.11.2024, come dichiarato da parte ricorrente in udienza.
Considerato che
la liquidazione è intervenuta ad ottobre ed il pagamento a novembre, oltre 120 giorni dalla notifica della sentenza e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore CP_1 di parte ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire alla CP_1 procuratrice antistataria.
Roma 04/02/2025. Il giudice
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).