TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/02/2026, n. 1934
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Natura endoprocedimentale dell'atto impugnato

    La richiesta di informazioni integra un mero atto volto all'acquisizione di informazioni, posto in essere nell'esercizio dei poteri di vigilanza, avente carattere interlocutorio e notiziale, suscettibile di determinare l'adozione di successive determinazioni solo in via eventuale e successiva. Non è autonomamente impugnabile in quanto privo di contenuto determinativo e, quindi, di attuale lesività delle situazioni giuridiche dell'interessata.

  • Accolto
    Difetto di interesse ad agire per mancata notifica diretta

    La gravata richiesta di informazioni è stata indirizzata non alla Facile.it Broker di Assicurazioni s.p.a., ma al Gruppo Facile.it s.p.a., da ciò derivando un possibile difetto di interesse all’impugnazione anche sotto il profilo soggettivo.

  • Accolto
    Difetto di motivazione sull'applicabilità del Regolamento P2B

    Il provvedimento gravato risulta oggettivamente carente di una adeguata motivazione sotto tale profilo, ossia circa l’esatta precisazione, con riferimento alla fattispecie concreta, dei perimetri di applicazione del Regolamento invocato e circa la ritenuta assoggettabilità allo stesso della società ricorrente.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    La società ricorrente non sarebbe stata coinvolta nel procedimento istruttorio prodromico all’adozione della richiesta di pagamento, con conseguente lesione sia del suo diritto alla difesa, sia del principio della garanzia del contraddittorio procedimentale.

  • Accolto
    Non assoggettabilità al Regolamento P2B

    La ricorrente, broker assicurativo regolamentato, ha dedotto di non fornire servizi di intermediazione online né di motori di ricerca online e che ogni prestazione dalla stessa offerta sul sito è conseguenza di uno specifico contratto singolarmente negoziato in precedenza. Il Regolamento P2B non troverebbe applicazione anche in quanto, ai sensi del Considerando 14, esso si applica soltanto quando i termini e le condizioni di una relazione contrattuale sono stabiliti unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/02/2026, n. 1934
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1934
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo