Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/02/2026, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05661/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5661 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Facile.It Broker di Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) – Direzione Servizi Digitali, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 0126036 del 13.04.2022 avente ad oggetto “Gruppo Facile.it Regolamento (UE) 2019/1150 - Richiesta di informazioni-Integrazione”, adottato il 13.04.2022 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione servizi digitali, ma mai notificato alla ricorrente e trasmesso il 13.04.2022 a mezzo PEC soltanto alla Facile.it S.p.A. (affinché provvedesse a sua volta a trasmetterlo, per quanto è possibile comprendere, individualmente ad ognuna delle singole società facenti parte del Gruppo Facile.it; doc.1), con il quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (da ora, brevitate, “AGCOM” o anche l' “Autorità”):
a) ha riferito che «[…] alcuni dei servizi forniti da codesta Società o da società del gruppo possano soddisfare i requisiti individuati dal Regolamento P2B [Regolamento (UE) 2019/1150] e, di conseguenza, siano soggetti alle relative prescrizioni»;
b) ha pertanto richiesto «[…] di indicare, per ciascuna delle società del gruppo, gli accordi commerciali attualmente in essere con utenti business in riferimento alla fornitura di servizi di intermediazione online in Italia e di trasmetterne copia con riferimento alla parte relativa ai “termini e alle condizioni”», nonché «[…] di fornire copia delle informative rese agli utenti commerciali in merito al sistema di gestione dei reclami e mediazione (specificando il link a cui le suddette informative risultino reperibili online), di cui rispettivamente agli artt. 11 e 12 del Regolamento P2B, con riferimento ai suddetti servizi. Al riguardo si rammenta che il Regolamento P2B, per ambedue i sistemi di rimedio extragiudiziale, evidenzia la necessità di adottare procedure che ne garantiscano accessibilità, trasparenza e tracciabilità in ogni fase»;
c) ha imposto di adempiere nel termine brevissimo del 29.04.2022, termine successivamente prorogato al 10.05.2022 (doc.2) su richiesta della parte privata;
d) ha precisato che «[…] le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali che la legge attribuisce all'Autorità e che le stesse non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa»;
e) ha rammentato che «[…] ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 103.291,00, irrogata dalla stessa Autorità»;
sempre se ed in quanto occorrer possa, ancorché si tratti di una mera comunicazione priva di alcun contenuto precettivo e/o direttamente lesivo e benché non si tratti di un provvedimento amministrativo
- della lettera prot. AGCOM n. 449084 del 16.11.2021 (doc. 3) avente ad oggetto “Facile.it Regolamento (UE) 2019/1150 - Richiesta di informazioni”, mai notificata alla ricorrente e conosciuta soltanto in seguito dopo aver preso visione della richiesta del 13.04.2022, e contenente una generale richiesta «di fornire un riscontro puntuale alla richiesta di informazioni in allegato alla presente, con riferimento all'attività svolta dalle società di codesto gruppo quale fornitore di servizi di intermediazione online che offre servizi in Italia»;
sempre se ed in quanto occorrer possa, in parte qua
- della comunicazione prot. AGCOM n. 0134361 del 22.04.2022 (cfr. doc. 2) avente ad oggetto “Gruppo Facile.it. Regolamento (UE) 2019/1150 - Protocollo n. 134240 del 22 aprile 2021 - Istanza di proroga del termine per la presentazione delle informazioni richieste. Risposta”, limitatamente alla parte in cui, reiterando la richiesta di documenti, ha ribadito l'obbligo di trasmettere
«[…] le comunicazioni, recanti la dicitura “Regolamento P2B”, (…) entro e non oltre il 10 maggio 2022 […]»;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti e di presentare eventuale istanza di sospensiva e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Facile.It Broker di Assicurazioni S.p.A. il 20/7/2022:
- della nota prot. n. 0158970 del 17.05.2022 avente ad oggetto “Contributo dovuto da Facile.it broker di assicurazioni s.p.a. all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021, ai sensi della delibera n. 368/21/CONS. Richiesta documentazione e pagamento”, adottata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Ufficio gestione amministrativa e contabile, indirizzato all'odierna Ricorrente e trasmesso (anche alla controllata Facile.it S.p.A.) il medesimo giorno, con la quale, secondo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, «Facile.it broker di assicurazioni s.p.a. fornisce servizi di intermediazione online e/o di motori di ricerca online di cui al regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e, pertanto, è soggetta agli obblighi contributivi posti, ai sensi della delibera in oggetto, a copertura delle spese sostenute dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'anno 2021.
Alla data odierna, tuttavia, non risultano pervenuti all'Autorità da parte di codesta Società:
a) la dichiarazione “Contributo PtoB – Anno 2021” debitamente compilata (…);
b) il pagamento del contributo, il cui importo è determinato dal modello all'esito della sua compilazione, sul conto corrente dell'Autorità (…).
Tanto premesso, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi in parola, si chiede a codesta Società di regolarizzare la propria posizione contributiva, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente nota, inviando la dichiarazione “Contributo PtoB – Anno 2021” e pagando all'Autorità il contributo dovuto per l'anno 2021, oltre agli interessi legali maturati a partire dal 15 dicembre 2021 (termine ultimo di pagamento fissato nella delibera in oggetto) fino alla data di effettivo versamento» (doc. 5);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti e di presentare eventuale istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa RA EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 maggio 2022 e depositato in data 23 maggio 2022, la parte ricorrente, società appartenente al Gruppo Facile.it, ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il provvedimento pervenuto via pec al predetto Gruppo prot. n. 0126036 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto “ Gruppo Facile.it Regolamento (UE) 2019/1150 - Richiesta di informazioni-Integrazione ”, con il quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ritenendo che “ alcuni dei servizi forniti da codesta Società o da società del gruppo possano soddisfare i requisiti individuati dal Regolamento P2B [Regolamento (UE) 2019/1150] e, di conseguenza, siano soggetti alle relative prescrizioni ”, ha richiesto “ di indicare, per ciascuna delle società del gruppo, gli accordi commerciali attualmente in essere con utenti business in riferimento alla fornitura di servizi di intermediazione online in Italia e di trasmetterne copia con riferimento alla parte relativa ai termini e alle condizioni ” nonché “ di fornire copia delle informative rese agli utenti commerciali in merito al sistema di gestione dei reclami e mediazione (specificando il link a cui le suddette informative risultino reperibili online), di cui rispettivamente agli artt. 11 e 12 del Regolamento P2B, con riferimento ai suddetti servizi ”, precisando che “ le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali che la legge attribuisce all’Autorità e che le stesse non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell’Autorità stessa ” e rammentando che “ ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 103.291,00, irrogata dalla stessa Autorità ”.
2. In data 25 maggio 2022 si è costituita in giudizio con atto di stile l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 13 luglio 2022 e depositato in data 20 luglio 2022, parte ricorrente ha impugnato anche la nota, alla stessa direttamente pervenuta, prot. n. 0158970 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto “ Contributo dovuto da Facile.it broker di assicurazioni s.p.a. all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021, ai sensi della delibera n. 368/21/CONS. Richiesta documentazione e pagamento ”, con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ritenendo che “ Facile.it broker di assicurazioni s.p.a. fornisce servizi di intermediazione online e/o di motori di ricerca online di cui al regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e, pertanto, è soggetta agli obblighi contributivi posti, ai sensi della delibera in oggetto, a copertura delle spese sostenute dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’anno 2021 ”, ha chiesto alla Società di regolarizzare la propria posizione contributiva e di pagare all’Autorità il contributo dovuto per l’anno 2021, oltre agli interessi legali maturati a partire dal 15 dicembre 2021 fino alla data di effettivo versamento.
4. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato scritti difensivi ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
5. All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei considerando 2, 11, e 14 ed artt. 1, 2 del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.06.2019. Violazione dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis), l. 249/1997. Contrasto con la ratio del regolamento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990: difetto ed erroneità della motivazione ”.
Il Regolamento (UE) 2019/1150 non sarebbe applicabile alla fattispecie, in quanto la Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. opererebbe in qualità di operatore professionale soggetto già al controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dotata di competenza esclusiva ratione materiae , nel rispetto dell’art. 80 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante “ disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al TIlo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private ”. La constatazione che l’intermediazione avvenga online, non sposterebbe il tema in discussione, in quanto i contratti a monte sono soggetti al controllo del competente Ente di vigilanza, le prestazioni effettuate dalla ricorrente sul sito sono esclusivamente regolamentate da tali contratti e il beneficiario di tali prestazioni è il consumatore finale e non l’utente professionale.
- “ 2) Violazione dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis), l. 249/1997. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento della p.a. violazione dell’art. 3 della l. 241/1990: difetto ed erroneità della motivazione ”.
Anche a voler prescindere dalla qualifica della ricorrente quale broker assicurativo soggetto alle specifiche norme di vigilanza e considerando, in ipotesi, la stessa quale mero “ fornitore di servizi di intermediazione online ” ai sensi dell’art. 2, n. 3), il Regolamento P2B risulterebbe comunque inapplicabile per espressa previsione di legge, in quanto, nella fattispecie all’esame, gli utenti professionali non hanno accesso al sito mediante formulari o condizioni di servizio standardizzati ma esclusivamente in base a specifici accordi di collaborazione singolarmente negoziati e sottoscritti tra la ricorrente e le singole compagnie assicurative emittenti ed intermediari assicurativi, con revisione annuale dei termini e delle condizioni in essere.
- “ 3) Violazione e falsa applicazione dei considerando 2, 11, e 14 ed artt. 1, 2 del regolamento (UE) 2019/1150 del parlamento europeo e del consiglio del 20.06.2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, par. 1, lett. b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.9.2015. Violazione dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis), l. 249/1997. Sviamento di potere ”.
Anche ai sensi del Considerando 11, la società ricorrente, che svolge la propria attività in modalità peer-to-peer , dovrebbe ritenersi esclusa dall’applicazione del Regolamento P2B. Il servizio che la ricorrente offre sul sito consiste nel fare da tramite tra i partner professionali ed i consumatori, non quello di offrire direttamente un servizio al partner commerciale. Il sito, sul quale la ricorrente opera, fungerebbe esclusivamente da “vetrina”, poiché i consumatori e i venditori interagirebbero direttamente tra loro, in modalità peer-to-peer . Poiché la ricorrente non offre servizi a favore degli utenti commerciali, non si configurerebbe la condizione prevista dall’art. 2, n. 2), Regolamento P2B, ai sensi della quale i servizi di intermediazione online “ sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori ” (lett. c). Non verrebbe svolto un servizio di intermediazione nei confronti dell’utente commerciale, ma del consumatore.
- “ 4) Violazione dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis), l. n. 249/1997. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990. Illegittimità per eccesso di potere. Carenza di motivazione ”.
L’Autorità avrebbe formulato la richiesta senza aver prima verificato se la ricorrente risultasse soggetta al Regolamento P2B e avrebbe esteso l’applicabilità dell’obbligo istruttorio a tutte le società del Gruppo, ivi incluse quelle non soggette al vincolo.
- “ 5) Violazione dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis), l. 249/1997.Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ss. l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento della p.a. travisamento dei presupposti di fatto e diritto ”.
L’Autorità avrebbe dovuto porre in essere una più completa istruttoria.
- “ 6) Illegittimità e/o nullità per violazione degli artt. 7 e 10, l. 241/1990. Omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento. Violazione dei principi del contraddittorio ”.
La ricorrente non sarebbe stata mai coinvolta nel procedimento istruttorio prodromico all’adozione della richiesta oggetto di giudizio, che neppure le sarebbe stata notificata.
- “ 7) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione 24 del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 41 Carta di Nizza ”.
La ricorrente non sarebbe destinataria di alcuno degli atti impugnati e degli obblighi ivi previsti.
6.1 Parte ricorrente ha altresì formulato istanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell'art. 267 del TFUE della questione pregiudiziale relativa alla compatibilità o meno tra le disposizioni comunitarie di settore, in particolare quelle di cui al Regolamento (UE) 2019/1150 e l’art. 1, c. 6, lett.c), n.14-bis), Legge 31 luglio 1997, n. 249 che attribuisce all’AGCOM il compito di garantire “ l’adeguata ed efficace applicazione ” del Regolamento P2B “ anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti ”, e gli atti adottati dall’Autorità nei confronti della ricorrente.
Non applicandosi il Regolamento P2B alla Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., i gravati provvedimenti adottati dall’AGCOM si porrebbero anche in palese contrasto con la normativa europea.
7. L’atto per motivi aggiunti è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ 8) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei considerando 2, 11, e 14 ed artt. 1, 2 del regolamento (ue) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.06.2019. Contrasto con la ratio del regolamento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione della delibera n. 368/21/cons dell’agcom. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990: difetto ed erroneità della motivazione ”, analogo al primo motivo di ricorso;
- “ 9) Violazione e falsa applicazione dei considerando 2, 11, e 14 ed artt. 1, 2 del regolamento (ue) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.06.2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, par. 1, lett. b), della direttiva (ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.9.2015 ”, analogo al terzo motivo di ricorso;
- “ 10) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, nn. 5) e 6) del regolamento (ue) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.06.2019. Travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90. eccesso di potere ”: il provvedimento impugnato sarebbe erroneo laddove intende qualificare la ricorrente alla stregua di un “ motore di ricerca online ” e/o “ fornitore del motore di ricerca online ”;
- “ 11) Violazione e/o falsa applicazione della delibera n. 368/21/cons. dell’agcom. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, c. 6, lett. a), n.5), l. 249/1997. Violazione e/o falsa applicazione della delibera n.666/08/cons dell’agcom. Travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Difetto di motivazione ”: la ricorrente non sarebbe tenuta a regolarizzare la propria posizione contributiva in quanto l’attività dalla stessa svolta esulerebbe dal campo di applicazione del Regolamento P2B;
- “ 12) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Illegittimità per eccesso di potere ”: non sarebbe possibile comprendere le effettive ragioni per le quali l’Autorità ha definitivamente e unilateralmente qualificato la ricorrente in temini di fornitrice di servizi online e/o di motori di ricerca online ai sensi del Regolamento P2B;
- “ 13) Illegittimità e/o nullità per violazione degli artt. 7 e 10, l. 241/1990. Omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento. Violazione dei principi del contraddittorio ”: la società ricorrente non sarebbe stata coinvolta nel procedimento istruttorio prodromico all’adozione della richiesta di pagamento;
- “ 14) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 41 Carta di Nizza. Inosservanza del principio di buon andamento della p.a. ”: la ricorrente, non fornendo servizi di intermediazione online né di motori di ricerca online, non avrebbe dovuto essere destinataria del pagamento richiesto;
- “ 15) Invalidità derivata: riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo ”.
8. L’Autorità resistente ha eccepito l’infondatezza dei gravami deducendo, in punto di fatto, di avere, a partire dalla fine del 2021, esercitato la propria azione di vigilanza attraverso un monitoraggio su larga scala dei soggetti attivi in Italia come fornitori di servizi di intermediazione online e motori di ricerca online. In tale contesto, l’Autorità ha indirizzato al Gruppo Facile.it la richiesta di informazioni in data 16 novembre 2021, al fine di acquisire gli elementi necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza. Tenuto conto delle informazioni disponibili, l’Autorità ha ritenuto che le società del Gruppo Facile.it rientrassero nel perimetro applicativo del regolamento P2B, non potendosi qualificare i servizi offerti esclusivamente quali servizi di intermediazione online c.d. peer-to-peer , ossia di sola relazione tra consumatori finali, né di mera pubblicità online.
9. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene quanto segue.
10. Il ricorso introduttivo risulta inammissibile alla luce di precedenti della Sezione su analoghe fattispecie, alle quali il Collegio si richiama anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.: “ La predetta richiesta di Agcom integra un mero atto volto alla acquisizione di informazioni, posto in essere nell’esercizio dei munera di vigilanza indefettibilmente ed in continuum demandati ai sensi dell’art. 1, l. 249/97, come modificato dall’art. 1, comma 515, l. 178/20. Trattasi, dunque, di un atto di vigilanza avente carattere interlocutorio e notiziale e suscettibile di determinare l’adozione di successive determinazioni di vigilanza - prescrittive, conformative, ingiuntive, inibitorie, ovvero sanzionatorie - solo in via eventuale e successiva. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che non esprimono la determinazione finale dell'amministrazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato. L'atto endoprocedimentale “non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento)", incontrando tale regola generale "un'eccezione nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), quando sono idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva; o in presenza di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato; oppure allorché gli atti soprassessori, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza (cfr. C.d.S. : sez. VI, 11.3.2004 n,1246; sez IV, 11 marzo 1997, n. 226; sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 1377) (in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 4 febbraio 2008, n. 296)” (T.A.R. Roma, sez. II, 16.01.2025, n.811). E, d’altra parte, “il requisito dell’attualità dell’interesse non è rilevabile allorché il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, ovvero quando l’emanazione del provvedimento non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del soggetto ricorrente né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 343; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 17 aprile 2015, n. 5711; altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4125; 14 gennaio 2009, n. 111)” (TAR Lombardia, II, 26 aprile 2021, n. 1039). 3. In conclusione, attesa la natura endoprocedimentale dell’atto gravato, privo di contenuto determinativo e, quindi, di attuale lesività delle situazioni giuridiche dell'interessata, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, ex art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a. ” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 15 settembre 2025, n. 16256; cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 3 settembre 2025, n. 15978).
10.1 Peraltro, come la stessa ricorrente ammette, la gravata richiesta di informazioni è stata indirizzata non alla Facile.it Broker di Assicurazioni s.p.a., ma al Gruppo Facile.it s.p.a., da ciò derivando un possibile difetto di interesse all’impugnazione anche sotto il profilo soggettivo.
11. Passando alla delibazione del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ritiene quanto segue.
12. Con lettera del 16 novembre 2021 (doc. 3), l’AGCOM ha chiesto - come detto - al Gruppo Facile.it di fornire informazioni ai sensi dell’art. 1, comma 515, lett. a), l. 178/2020, che ha affidato all’Autorità il compito di garantire “ l’adeguata ed efficace applicazione ” del Regolamento UE 2019/1150 (P2B) (che “ promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ”), “ anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti ”.
Con nota del 2 dicembre 2021, la Facile.it s.p.a. ha riscontrato la predetta richiesta fornendo una descrizione dell’attività svolta dal Gruppo Facile.it e contestando l’assoggettabilità al Regolamento “P2B” della società scrivente e delle società controllanti o collegate.
Con nota del 13 aprile 2022 (gravata con il ricorso introduttivo), l’Autorità, ritenendo che alcuni dei servizi forniti dal Gruppo potessero essere assoggettati alle prescrizioni del Regolamento, ha richiesto di “ indicare, per ciascuna delle società del gruppo, gli accordi commerciali attualmente in essere con utenti business in riferimento alla fornitura di servizi di intermediazione online in Italia e di trasmetterne copia con riferimento alla parte relativa ai termini e alle condizioni ” e di “ fornire copia delle informative rese agli utenti commerciali in merito al sistema di gestione dei reclami e mediazione (specificando il link a cui le suddette informative risultino reperibili online), di cui rispettivamente agli artt. 11 e 12 del Regolamento P2B, con riferimento ai suddetti servizi ”.
Con la nota prot. n. 0158970 del 17 maggio 2022 (impugnata con l’atto per motivi aggiunti e avente ad oggetto “ Contributo dovuto da Facile.it broker di assicurazioni s.p.a. all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021, ai sensi della delibera n. 368/21/CONS. Richiesta documentazione e pagamento ”), l’Autorità resistente ha asserito che “ Facile.it broker di assicurazioni s.p.a. fornisce servizi di intermediazione online e/o di motori di ricerca online di cui al regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e, pertanto, è soggetta agli obblighi contributivi posti, ai sensi della delibera in oggetto, a copertura delle spese sostenute dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’anno 2021 ”.
12.1 I motivi del gravame concernono la ritenuta non assoggettabilità dell’esponente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2019/1150, oltre alla mancata motivazione sul punto da parte dell’Autorità resistente e al mancato coinvolgimento della società ricorrente nel procedimento volto all’adozione del provvedimento impugnato.
12.2 Il Collegio ritiene a questo punto necessario una sintetica disamina del quadro normativo in cui la fattispecie si colloca.
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2019/1150 (P2B) sono state introdotte nuove regole per la promozione dell’equità e della trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
L’art. 15 del predetto Regolamento prevede che “ ogni Stato membro garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento ” e che “ gli Stati membri adottano le norme che stabiliscono le misure applicabili alle violazioni del presente regolamento e ne garantiscono l’attuazione. Le misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive ”.
L’art. 1, comma 515, della legge 178/2020, ha affidato all’Autorità il compito di garantire l’efficace applicazione del Regolamento P2B, anche mediante “ l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti ”.
Il Regolamento P2B individua precisi obblighi per i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online che mettono in contatto gli utenti commerciali e i siti web professionali con i consumatori dell’Unione europea.
Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, per “ fornitore di servizi di intermediazione online ” si intende: “ persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione online agli utenti commerciali ”.
In base al predetto art. 2, paragrafo 2, per “ servizi di intermediazione online ” si intendono: - i “ servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 ”; - i servizi che “ consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni ”; - i servizi “ forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori ”.
Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 5, per “ motore di ricerca online ” si intende “ un servizio digitale che consente all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto ”.
In base all’art. 2, paragrafo 6, infine, per “ fornitore del motore di ricerca online ” si intende “ la persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori ”.
L’art. 1, paragrafo 2, specifica che il Regolamento P2B “ si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione ”.
12.3 Alla luce di un siffatto quadro normativo, che presuppone, ai fini dell’applicazione del Regolamento de quo , l’incontroversa riconducibilità della natura e dell’attività svolta dall’operatore ai requisiti puntualmente prescritti, ritiene il Collegio che il provvedimento gravato con il ricorso per motivi aggiunti risulti oggettivamente carente di una adeguata motivazione sotto tale profilo, ossia circa l’esatta precisazione, con riferimento alla fattispecie concreta, dei perimetri di applicazione del Regolamento invocato e circa la ritenuta assoggettabilità allo stesso della società ricorrente.
12.4 La ricorrente, broker assicurativo regolamentato iscritto al RUI n. B000480264, ha infatti dedotto di non fornire servizi di intermediazione online né di motori di ricerca online e che ogni prestazione dalla stessa offerta sul sito è conseguenza di uno specifico contratto singolarmente negoziato in precedenza. Il Regolamento P2B non troverebbe applicazione – secondo le deduzioni dell’istante – anche in quanto, ai sensi del Considerando 14, esso si applica soltanto “ quando i termini e le condizioni di una relazione contrattuale, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, sono stabiliti unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online ”.
I servizi offerti dall’istante non soddisferebbero, quindi, né i requisiti di cui all’art. 2, n. 2), Regolamento P2B (recante la definizione di “ servizi di intermediazione online ”), né i requisiti dei “ servizi della società dell’informazione ”, di cui all’art. 1, par. 1, lett. b), Direttiva (UE) 2015/1535.
12.5 Quanto sopra risulta ancora più dirimente alla luce della doglianza formulata dalla ricorrente in punto di mancato suo coinvolgimento nel procedimento istruttorio prodromico all’adozione della gravata richiesta di pagamento, con conseguente lesione sia del suo diritto alla difesa, sia del principio della garanzia del contraddittorio procedimentale.
12.6 Alla luce di quanto sopra, il ricorso per motivi aggiunti risulta fondato sotto il profilo del difetto di motivazione del provvedimento con esso gravato e sotto il profilo della mancata osservanza delle garanzie procedimentali. Gli altri motivi possono essere assorbiti in quanto l’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione della ricorrente.
13. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., mentre l’atto per motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti e termini di cui in motivazione con annullamento del provvedimento gravato e obbligo per l’Autorità di riesaminare la posizione della ricorrente alla luce dei principi come sopra espressi.
14. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
RA EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL BA | TI RU |
IL SEGRETARIO