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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 10545/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(P.IVA. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MALASPINA SERGIO
PARTE OPPONENTE
contro
[...]
[...] [
(C.F./ P.I. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
DI NI
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis rejectis, previe le pronunce e declaratorie meglio viste:
In via preliminare: per i motivi indicati in ricorso sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (D.I. 2018/2025 RGN 7782/2025) e relativo atto di precetto;
Nel merito: accertata e dichiarata l'illegittimità e/o infondatezza del Decreto
Ingiuntivo D.I. 2018/2025 RGN 7782/2025 di cui è causa:
(i) disporne la revoca, e/o dichiararne la nullità e/o l'annullamento del D.I.
D.I. 2018/2025 RGN 7782/2025;
(ii) dichiarare che la somma residua dovuto è euro 5.513,31 netti come indicato e documentato”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il deposito di articolata memoria, con cui CP_1
contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese da distrarsi. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE:
Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dalla società opponente, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto,
Confermare l'efficacia esecutiva parziale del decreto ingiuntivo n.
2018/2025 del 25 luglio 2025, R.G. 7782/2025, per la minor somma di
€ 5.513,31
NEL MERITO:
2/5 Respingere integralmente l'opposizione proposta dalla società
[...]
per manifesta infondatezza;
Parte_1
Confermare parzialmente decreto ingiuntivo n. 2018/2025 del 25 luglio 2025, R.G. 7782/2025, e condannare la società opponente al pagamento in favore del Sig. della somma di € CP_1
5.513,31, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.;
Dichiarare inammissibile e, in subordine, respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE:
Condannare la società opponente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., da liquidarsi equitativamente in misura pari al doppio delle spese di lite e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della manifesta infondatezza dell'opposizione, della finalità meramente dilatoria dell'azione, del grave pregiudizio subito dal lavoratore disoccupato e della natura alimentare del credito azionato”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza odierna di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolto per i seguenti motivi.
Con il depositato ricorso per decreto ingiuntivo, dava atto di CP_1
essere stato dipendente di , con qualifica Parte_1
di impiegato. Produceva la busta paga del mese di febbraio 2025, vantando il credito
3/5 per la somma lorda di € 7.213,31, oltre accessori di legge, lamentando l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di corrispondere al lavoratore quanto a quest'ultimo dovuto.
otteneva dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro la CP_1
pronuncia del decreto ingiuntivo, con cui a Parte_1
veniva ingiunto il pagamento della somma menzionata pari a Euro
[...]
7213,31.
Nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
dava atto di avere versato in favore di due acconti
[...] CP_1
sulla somma dovuta per la mensilità menzionata (documenti 3 e 4 fascicolo parte opponente). Tali acconti, corrisposti anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non venivano scomputati dalle risultanze della busta paga nel ricorso per decreto ingiuntivo.
All'odierna udienza, come si legge nel verbale di udienza, “I difensori delle parti concordano sul fatto che il credito del lavoratore sia pari a euro 5.513,31 netti”.
Ebbene, in considerazione di quanto precede, il decreto ingiuntivo oggetto di causa (n. 2018/2025 del 25 luglio 2025, R.G. 7782/2025) deve essere revocato in quanto la somma con lo stesso ingiunta è superiore all'effettivo debito di
[...]
. Nonostante ciò, la parte opponente deve essere Parte_1
comunque condannata al pagamento in favore di della somma CP_1 lorda pari a quella netta di € 5.513,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4. Deve essere rigettata la domanda proposta da di condanna CP_1
di parte ricorrente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., in considerazione della carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, che devono essere sottesi rispetto alla responsabilità processuale prevista dalla citata disposizione del codice di rito.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione.
4/5 6. In considerazione dell'esito complessivo della causa di conferma parziale del credito del lavoratore con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., sussistono idonei motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2018/2025 del 25 luglio 2025, R.G. 7782/2025; condanna
[...]
al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma lorda pari a quella netta di € 5.513,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Milano, 19/11/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
5/5
SEZIONE LAVORO
N. 10545/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(P.IVA. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MALASPINA SERGIO
PARTE OPPONENTE
contro
[...]
[...] [
(C.F./ P.I. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
DI NI
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis rejectis, previe le pronunce e declaratorie meglio viste:
In via preliminare: per i motivi indicati in ricorso sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (D.I. 2018/2025 RGN 7782/2025) e relativo atto di precetto;
Nel merito: accertata e dichiarata l'illegittimità e/o infondatezza del Decreto
Ingiuntivo D.I. 2018/2025 RGN 7782/2025 di cui è causa:
(i) disporne la revoca, e/o dichiararne la nullità e/o l'annullamento del D.I.
D.I. 2018/2025 RGN 7782/2025;
(ii) dichiarare che la somma residua dovuto è euro 5.513,31 netti come indicato e documentato”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il deposito di articolata memoria, con cui CP_1
contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese da distrarsi. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE:
Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dalla società opponente, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto,
Confermare l'efficacia esecutiva parziale del decreto ingiuntivo n.
2018/2025 del 25 luglio 2025, R.G. 7782/2025, per la minor somma di
€ 5.513,31
NEL MERITO:
2/5 Respingere integralmente l'opposizione proposta dalla società
[...]
per manifesta infondatezza;
Parte_1
Confermare parzialmente decreto ingiuntivo n. 2018/2025 del 25 luglio 2025, R.G. 7782/2025, e condannare la società opponente al pagamento in favore del Sig. della somma di € CP_1
5.513,31, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.;
Dichiarare inammissibile e, in subordine, respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE:
Condannare la società opponente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., da liquidarsi equitativamente in misura pari al doppio delle spese di lite e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della manifesta infondatezza dell'opposizione, della finalità meramente dilatoria dell'azione, del grave pregiudizio subito dal lavoratore disoccupato e della natura alimentare del credito azionato”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza odierna di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolto per i seguenti motivi.
Con il depositato ricorso per decreto ingiuntivo, dava atto di CP_1
essere stato dipendente di , con qualifica Parte_1
di impiegato. Produceva la busta paga del mese di febbraio 2025, vantando il credito
3/5 per la somma lorda di € 7.213,31, oltre accessori di legge, lamentando l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di corrispondere al lavoratore quanto a quest'ultimo dovuto.
otteneva dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro la CP_1
pronuncia del decreto ingiuntivo, con cui a Parte_1
veniva ingiunto il pagamento della somma menzionata pari a Euro
[...]
7213,31.
Nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
dava atto di avere versato in favore di due acconti
[...] CP_1
sulla somma dovuta per la mensilità menzionata (documenti 3 e 4 fascicolo parte opponente). Tali acconti, corrisposti anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non venivano scomputati dalle risultanze della busta paga nel ricorso per decreto ingiuntivo.
All'odierna udienza, come si legge nel verbale di udienza, “I difensori delle parti concordano sul fatto che il credito del lavoratore sia pari a euro 5.513,31 netti”.
Ebbene, in considerazione di quanto precede, il decreto ingiuntivo oggetto di causa (n. 2018/2025 del 25 luglio 2025, R.G. 7782/2025) deve essere revocato in quanto la somma con lo stesso ingiunta è superiore all'effettivo debito di
[...]
. Nonostante ciò, la parte opponente deve essere Parte_1
comunque condannata al pagamento in favore di della somma CP_1 lorda pari a quella netta di € 5.513,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4. Deve essere rigettata la domanda proposta da di condanna CP_1
di parte ricorrente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., in considerazione della carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, che devono essere sottesi rispetto alla responsabilità processuale prevista dalla citata disposizione del codice di rito.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione.
4/5 6. In considerazione dell'esito complessivo della causa di conferma parziale del credito del lavoratore con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., sussistono idonei motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2018/2025 del 25 luglio 2025, R.G. 7782/2025; condanna
[...]
al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma lorda pari a quella netta di € 5.513,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Milano, 19/11/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
5/5