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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente e Relatore
MURANO ANTONIO, Giudice
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, titolare di ditta esercente attività commerciale di rivendita al dettaglio di prodotti elettronici ed informatici nella provincia di Potenza, proponeva tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento n,
TC301T200377/2024 lui notificato dall'ADE in data 16.12.2024, con cui si accertava l'omessa dichiarazione di reddito di impresa per euro 42.263,39 su un volume di ricavi elevato ad euro 189.762,85 (a fronte di ricavi dichiarati per euro 127.757,62), l'indetraibilità dell'i.v.a per euro 28.920,00 non avendo il ricorrente esibito le relative fatture richieste dall'Ufficio con il relativo questionario.
Con il ricorso in premessa avverso tale atto di accertamento, il contribuente ha dedotto il diritto alla detraibilità dell'i.v.a per avere in sede contenziosa esibito le fatture di acquisto relative alle operazioni contestate, reperite medio tempore ed inizialmente non esibite in fase amministrativa precontenziosa all'AF; l'applicabilità al caso di specie di un ricarico del 4,6% anziché del 22% (accertato dall'Ufficio) in considerazione della concorrenza del commercio via web che caratterizza il settore dei prodotti elettronici nonché il frequente danneggiamento da parte del corriere degli apparecchi elettronici compravenduti con applicazione di extrasconti ai clienti finali. Proponeva , altresì, istanza cautelare di sospensione.
Si costituiva in giudizio l'AF adducendo la correttezza del proprio operato in ragione della preclusione alla utilizzabilità in sede contenziosa della documentazione contabile non precedentemente esibita in sede precontenziosa e la sussistenza di una redditività media di settore nella stessa Provincia del 22% praticata da altri operatori. Chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
In data 13 giugno us. veniva rigettata la richiesta di sospensiva per difetto dei presupposti di legge e disposto rinvio al 28.1.26 per il merito del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, occorre precisare che il ricorrente non ha inteso impugnare le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento in questione, riconoscendone la legittimità della pretesa (cfr quanto espressamente riportato a pag. 2 del ricorso), dolendosi, invece, limitatamente alla indetraibilità dell'i.v.a per alcune fatture di acquisto prodotte solamente in questa sede ed in ordine alla corretta percentuale di ricarico praticata nel settore commerciale di riferimento ed applicata dall'Ufficio per la rideterminazione del reddito maggiore.
In ordine al primo motivo di censura, afferente la invocata detraibilità dell'i.v.a , va rilevata la preclusione alla utilizzabilità della documentazione contabile esibita all'all. n. 2 del ricorso poiché il contribuente non la aveva esibita in sede amministrativa in seguito alla relativa richiesta dell'Ufficio con il relativo Questionario inviato al ricorrente. In effetti, il contribuente aveva dichiarato all'ADE l'impossibilità di reperire le fatture perché andate disperse e danneggiate nel corso di un incendio di cui però non vi è alcuna prova fornita in atti. Né, del resto, il contribuente ha specificato le circostanze di tempo e di luogo del ritrovamento medio tempore delle fatture allegate solamente al presente ricorso, limitandosi genericamente, con clausola di stile, a richiamare una non meglio precisata impossibilità e recuperarli prima.
Sul punto, l'art. 32 del dpr 600/73 prevede la sanzione della inutilizzabilità a favore del contribuente della documentazione richiesta dall'Ufficio e non esibita in fase amministrativa. Unica eccezione di utilizzabilità è quella per cui il ricorrente dimostri di non aver potuto adempiere all'invito dell'Ufficio per causa lui non imputabile.
Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione sulla contraddittorietà dei motivi posti a base della mancata esibizione in sede precontenziosa per la intervenuta distruzione delle fatture in seguito ad incendio con il miracoloso e non meglio precisato successivo ritrovamento delle stesse, va osservato che non è stata dimostrata affatto, prima ancora che dedotta, la sussistenza di una causa non imputabile a negligenza e colpa dello stesso contribuente, mancanza di allegazione e probatoria che non consente al Collegio di valutare la ricorrenza della eccezione alla utilizzabilità dei documenti prevista dalla citata norma.
Nel merito della percentuale media di ricarico utilizzata dall'Ufficio per la elevazione dei ricavi dichiarati in misura ridotta dal contribuente, va rilevata la correttezza della individuazione di una percentuale media del
22% operante nel medesimo settore commerciale e nella stessa provincia di Potenza da parte di analoghi operatori concorrenti del contribuente.
Il ricarico del 4,6% medio prospettato dal contribuente appare inverosimile perché fortemente antieconomico rispetto alla gestione dell'attività di impresa e del relativo rischio, peraltro caratterizzante la gestione per più anni di imposta e non solamente limitatamente a quello oggetto di accertamento. Né può ritenersi riscontrata dal carteggio intercorrente tra clienti e corriere in merito a danneggiamenti di apparati elettronici che risultano riferibili a soli n. 3 casi e non essendo stata fornita documentazione comprovante i richiamati extra sconti praticati agli acquirenti per prodotti asseritamente danneggiati, avendo tali prodotti contenuto tecnologico che li renderebbe, peraltro, probabilmente inutilizzabili da parte del cliente finale.
Del resto la concorrenza del commercio via web appare neutra perché caratterizzante anche l'operato degli altri commercianti al dettaglio del medesimo settore nell'ambito della stessa Provincia, i cui dati medi statistici sono stati utilizzati dall'Ufficio a corretto parametro di elevazione dei ricavi.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Ufficio che si liquidano in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente e Relatore
MURANO ANTONIO, Giudice
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200377 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, titolare di ditta esercente attività commerciale di rivendita al dettaglio di prodotti elettronici ed informatici nella provincia di Potenza, proponeva tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento n,
TC301T200377/2024 lui notificato dall'ADE in data 16.12.2024, con cui si accertava l'omessa dichiarazione di reddito di impresa per euro 42.263,39 su un volume di ricavi elevato ad euro 189.762,85 (a fronte di ricavi dichiarati per euro 127.757,62), l'indetraibilità dell'i.v.a per euro 28.920,00 non avendo il ricorrente esibito le relative fatture richieste dall'Ufficio con il relativo questionario.
Con il ricorso in premessa avverso tale atto di accertamento, il contribuente ha dedotto il diritto alla detraibilità dell'i.v.a per avere in sede contenziosa esibito le fatture di acquisto relative alle operazioni contestate, reperite medio tempore ed inizialmente non esibite in fase amministrativa precontenziosa all'AF; l'applicabilità al caso di specie di un ricarico del 4,6% anziché del 22% (accertato dall'Ufficio) in considerazione della concorrenza del commercio via web che caratterizza il settore dei prodotti elettronici nonché il frequente danneggiamento da parte del corriere degli apparecchi elettronici compravenduti con applicazione di extrasconti ai clienti finali. Proponeva , altresì, istanza cautelare di sospensione.
Si costituiva in giudizio l'AF adducendo la correttezza del proprio operato in ragione della preclusione alla utilizzabilità in sede contenziosa della documentazione contabile non precedentemente esibita in sede precontenziosa e la sussistenza di una redditività media di settore nella stessa Provincia del 22% praticata da altri operatori. Chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
In data 13 giugno us. veniva rigettata la richiesta di sospensiva per difetto dei presupposti di legge e disposto rinvio al 28.1.26 per il merito del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, occorre precisare che il ricorrente non ha inteso impugnare le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento in questione, riconoscendone la legittimità della pretesa (cfr quanto espressamente riportato a pag. 2 del ricorso), dolendosi, invece, limitatamente alla indetraibilità dell'i.v.a per alcune fatture di acquisto prodotte solamente in questa sede ed in ordine alla corretta percentuale di ricarico praticata nel settore commerciale di riferimento ed applicata dall'Ufficio per la rideterminazione del reddito maggiore.
In ordine al primo motivo di censura, afferente la invocata detraibilità dell'i.v.a , va rilevata la preclusione alla utilizzabilità della documentazione contabile esibita all'all. n. 2 del ricorso poiché il contribuente non la aveva esibita in sede amministrativa in seguito alla relativa richiesta dell'Ufficio con il relativo Questionario inviato al ricorrente. In effetti, il contribuente aveva dichiarato all'ADE l'impossibilità di reperire le fatture perché andate disperse e danneggiate nel corso di un incendio di cui però non vi è alcuna prova fornita in atti. Né, del resto, il contribuente ha specificato le circostanze di tempo e di luogo del ritrovamento medio tempore delle fatture allegate solamente al presente ricorso, limitandosi genericamente, con clausola di stile, a richiamare una non meglio precisata impossibilità e recuperarli prima.
Sul punto, l'art. 32 del dpr 600/73 prevede la sanzione della inutilizzabilità a favore del contribuente della documentazione richiesta dall'Ufficio e non esibita in fase amministrativa. Unica eccezione di utilizzabilità è quella per cui il ricorrente dimostri di non aver potuto adempiere all'invito dell'Ufficio per causa lui non imputabile.
Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione sulla contraddittorietà dei motivi posti a base della mancata esibizione in sede precontenziosa per la intervenuta distruzione delle fatture in seguito ad incendio con il miracoloso e non meglio precisato successivo ritrovamento delle stesse, va osservato che non è stata dimostrata affatto, prima ancora che dedotta, la sussistenza di una causa non imputabile a negligenza e colpa dello stesso contribuente, mancanza di allegazione e probatoria che non consente al Collegio di valutare la ricorrenza della eccezione alla utilizzabilità dei documenti prevista dalla citata norma.
Nel merito della percentuale media di ricarico utilizzata dall'Ufficio per la elevazione dei ricavi dichiarati in misura ridotta dal contribuente, va rilevata la correttezza della individuazione di una percentuale media del
22% operante nel medesimo settore commerciale e nella stessa provincia di Potenza da parte di analoghi operatori concorrenti del contribuente.
Il ricarico del 4,6% medio prospettato dal contribuente appare inverosimile perché fortemente antieconomico rispetto alla gestione dell'attività di impresa e del relativo rischio, peraltro caratterizzante la gestione per più anni di imposta e non solamente limitatamente a quello oggetto di accertamento. Né può ritenersi riscontrata dal carteggio intercorrente tra clienti e corriere in merito a danneggiamenti di apparati elettronici che risultano riferibili a soli n. 3 casi e non essendo stata fornita documentazione comprovante i richiamati extra sconti praticati agli acquirenti per prodotti asseritamente danneggiati, avendo tali prodotti contenuto tecnologico che li renderebbe, peraltro, probabilmente inutilizzabili da parte del cliente finale.
Del resto la concorrenza del commercio via web appare neutra perché caratterizzante anche l'operato degli altri commercianti al dettaglio del medesimo settore nell'ambito della stessa Provincia, i cui dati medi statistici sono stati utilizzati dall'Ufficio a corretto parametro di elevazione dei ricavi.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Ufficio che si liquidano in euro 1.500, oltre accessori di legge.