Decreto cautelare 17 agosto 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 7678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7678 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07678/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03902/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3902 del 2022, proposto da CI Di Meglio, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 32218 del 12.08.2022 con la quale il comune di Ischia ha ordinato “la sospensione dell’attività di bar all’insegna il Mojto con sede in Ischia alla via Porto n. 86 il cui titolare è il sig. CI Di Meglio, nato a [...] il [...] e residente in [...], giusta Segnalazione di Inizio Attività prot. n. 27976 del 28.07.2020 con decorrenza dal 16.08.22 al 26.08.22”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi/diritti del ricorrente;
nonché per il risarcimento dei danni patiendi .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Visto il D.P. n. 1497 del 17 agosto 2022;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 6 novembre 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa IA TT MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato e depositato il 16 agosto 2022, il ricorrente – già titolare dell’esercizio commerciale di bar all’insegna “Il Mojto”, con sede nel Comune di Ischia alla via Porto n. 86 - impugnava l’ordinanza (n. 32218 del 12.08.2022) con cui l’ente resistente aveva ordinato la sospensione dell’attività per dieci giorni (dal 16 al 26 agosto 2022). A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava cinque ordini di censure, con cui, in sintesi, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere, sosteneva l’assenza dei presupposti per l’adottata sanzione e la violazione delle garanzie procedimentali; chiedeva, altresì, il risarcimento del danno.
1.1. – Il Comune di Ischia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documenti (17 agosto 2022) e successivamente memoria in vista della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare (2 settembre 2022). Il 29 agosto 2022 parte ricorrente si costituiva a mezzo di nuovo difensore ed il 31 agosto 2022 il ricorrente instava per la concessione di termine ex art. 77 c.p.a. volendo proporre querela di falso avverso il verbale dei VV.UU. del 5 agosto 2022, alla base della contestata determinazione.
1.2. – Il 9 ottobre 2025 il Comune di Ischia si costituiva a mezzo di nuovo difensore.
1.3. – Il 6 novembre 2025, parte ricorrente depositava memoria con cui premesso che “il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti alla data del 26 agosto 2022”, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame.
1.4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa era quindi trattenuta in decisione.
1.5. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 6 novembre 2025, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
1.6. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente
IA TT MI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TT MI | OL IN |
IL SEGRETARIO