TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/09/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1095/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
(Cod.Fisc. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], assistita e rappresentata dall'Avv. Giulio Franzini del Foro di
Cremona
INTIMANTE
CONTRO
(Cod.Fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Cremona (CR) in Via Platina N.23
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 settembre 2025 sulle conclusioni formulate da parte istante nell'atto di intimazione di sfratto che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.4.2025, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 ottenere la convalida dello sfratto relativamente all'immobile sito in Cremona (CR) in Via Platina
N.23 piano primo oggetto del contratto di locazione.
Alla prima udienza del 9 giugno 2025 parte intimata non compariva. Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore non comparso alla CP_1 prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 8 settembre 2025 parte conduttrice restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 9 giugno 2025 a , ne CP_1 dichiarava la contumacia ed udita la discussione, all'udienza odierna decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che:
- in data 02.09.2009 il Sig. (Cod.Fisc. ) nato a [...] Parte_2 C.F._3
(Colombia) il 14.12.1963 concedeva, in qualità di proprietario, in locazione al Sig. CP_1
l'unità immobiliare, interamente ammobiliata, sita in Cremona (CR) in Via Platina N.23 piano primo identificata catastalmente al N.C.E.U. di Cremona Foglio 88 mapp. 118 ubalterno 509 Classe
A/2 Rendia Catastale €. 348,61 per il canone annuo di Euro 7.200,00 (Euro settemiladuecento//00) da corrispondere a parte locatrice in rate mensili di €. 600,00 (Euro seicento//00) entro il giorno cinque di ogni mese, come da contratto di locazione ad uso abitativo (doc.n.01) registrato all'Agenzia delle Entrate di Cremona in data 11.09.2009 al N. 690 – serie 3T (doc.n.02);
- in data 23.06.2023, subentrava al locatore Sig. nel predetto Parte_1 Parte_2 contratto di locazione ad uso abitativo in qualità di proprietaria come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate in data 21.11.2023 protocollo 23112111414141943 (doc.n.03).
Parte intimante lamentava che il conduttore si era reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione del mese di agosto 2020 di €. 600,00, del mese di dicembre 2020 di €. 600,00, del mese di aprile 2021 di €. 600,00, del mese di agosto 2021 di €. 600,00, del mese di ottobre 2021 di €.
600,00, del mese di marzo 2022 di €. 600,00, del mese di luglio 2022 di €. 600,00, del mese di ottobre 2022 di €. 600,00, del mese di aprile 2023 di €. 600,00, del mese di giugno 2023 di €.
600,00, del mese di luglio 2023 di €. 600,00, del mese di gennaio 2024 di €. 600,00, del mese di aprile 2024 di €. 600,00, del mese di luglio 2024 di €. 600,00, del mese di settembre 2024 di €.
600,00, del mese di dicembre 2024 di €. 600,00, del mese di gennaio 2025 di €. 600,00, del mese di febbraio 2025 di €. 600,00, del mese di aprile 2025 di €. 600,00, per un totale complessivo di €.
11.400,00 (Euro undicimilaquattrocento//00).;
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero, parte intimata è rimasta contumace, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di locazione de quo CP_1 deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cremona (CR) in Via Platina N.23 piano primo con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30
SETTEMBRE 2025 ORE 17.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 liquidate in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e Parte_1 spese vive pari ad euro 178,15.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti e registrato all'Agenzia delle Entrate di Cremona in data 11.09.2009 al N. 690 – serie
3T avente ad oggetto l'immobile sito in Cremona (CR) in Via Platina N.23 piano primo, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Cremona (CR) in CP_1
Via Platina N.23 piano primo, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 178,15.
Cremona, 8 settembre 2025
Il G.O.T
Tiziana Lucini Paioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1095/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
(Cod.Fisc. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], assistita e rappresentata dall'Avv. Giulio Franzini del Foro di
Cremona
INTIMANTE
CONTRO
(Cod.Fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Cremona (CR) in Via Platina N.23
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 settembre 2025 sulle conclusioni formulate da parte istante nell'atto di intimazione di sfratto che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.4.2025, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 ottenere la convalida dello sfratto relativamente all'immobile sito in Cremona (CR) in Via Platina
N.23 piano primo oggetto del contratto di locazione.
Alla prima udienza del 9 giugno 2025 parte intimata non compariva. Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore non comparso alla CP_1 prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 8 settembre 2025 parte conduttrice restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 9 giugno 2025 a , ne CP_1 dichiarava la contumacia ed udita la discussione, all'udienza odierna decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che:
- in data 02.09.2009 il Sig. (Cod.Fisc. ) nato a [...] Parte_2 C.F._3
(Colombia) il 14.12.1963 concedeva, in qualità di proprietario, in locazione al Sig. CP_1
l'unità immobiliare, interamente ammobiliata, sita in Cremona (CR) in Via Platina N.23 piano primo identificata catastalmente al N.C.E.U. di Cremona Foglio 88 mapp. 118 ubalterno 509 Classe
A/2 Rendia Catastale €. 348,61 per il canone annuo di Euro 7.200,00 (Euro settemiladuecento//00) da corrispondere a parte locatrice in rate mensili di €. 600,00 (Euro seicento//00) entro il giorno cinque di ogni mese, come da contratto di locazione ad uso abitativo (doc.n.01) registrato all'Agenzia delle Entrate di Cremona in data 11.09.2009 al N. 690 – serie 3T (doc.n.02);
- in data 23.06.2023, subentrava al locatore Sig. nel predetto Parte_1 Parte_2 contratto di locazione ad uso abitativo in qualità di proprietaria come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate in data 21.11.2023 protocollo 23112111414141943 (doc.n.03).
Parte intimante lamentava che il conduttore si era reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione del mese di agosto 2020 di €. 600,00, del mese di dicembre 2020 di €. 600,00, del mese di aprile 2021 di €. 600,00, del mese di agosto 2021 di €. 600,00, del mese di ottobre 2021 di €.
600,00, del mese di marzo 2022 di €. 600,00, del mese di luglio 2022 di €. 600,00, del mese di ottobre 2022 di €. 600,00, del mese di aprile 2023 di €. 600,00, del mese di giugno 2023 di €.
600,00, del mese di luglio 2023 di €. 600,00, del mese di gennaio 2024 di €. 600,00, del mese di aprile 2024 di €. 600,00, del mese di luglio 2024 di €. 600,00, del mese di settembre 2024 di €.
600,00, del mese di dicembre 2024 di €. 600,00, del mese di gennaio 2025 di €. 600,00, del mese di febbraio 2025 di €. 600,00, del mese di aprile 2025 di €. 600,00, per un totale complessivo di €.
11.400,00 (Euro undicimilaquattrocento//00).;
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero, parte intimata è rimasta contumace, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di locazione de quo CP_1 deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cremona (CR) in Via Platina N.23 piano primo con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30
SETTEMBRE 2025 ORE 17.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 liquidate in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e Parte_1 spese vive pari ad euro 178,15.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti e registrato all'Agenzia delle Entrate di Cremona in data 11.09.2009 al N. 690 – serie
3T avente ad oggetto l'immobile sito in Cremona (CR) in Via Platina N.23 piano primo, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Cremona (CR) in CP_1
Via Platina N.23 piano primo, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 178,15.
Cremona, 8 settembre 2025
Il G.O.T
Tiziana Lucini Paioni