Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11139 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in FICARAZZI (PA), Corso Umberto I, 698, presso lo studio dell'Avv. MANCINO
LOREDANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato FICARAZZI (PA), Corso Umberto I, 698, presso lo studio dell'Avv. MANCINO
LOREDANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come all'udienza del 10/04/2025.
Il Pubblico Ministero non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 22/01/2025, il procuratore delle parti ha dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio
l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto
“1) Dall'unione sono nati tre figli nato a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_2 Persona_3
l'01/05/2019
2) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
3) il sig. verserà in favore dell'ex coniuge un assegno mensile di mantenimento CP_1 di € 450,00, per il mantenimento dei figl nato a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_2 Persona_3
l'01/05/2019 ed € 150,00 per il mantenimento dell'ex coniuge;
4) La casa verrà affidata alla sig.r dove abiterà con i figli;
”, Parte_1 come modificate all'udienza del 10/04/2025: “modificando le condizioni con affido condiviso, con regime di visita del padre due volte a settimana per due ore dopo il lavoro senza pernottamento, con assegno unico al 100% alla ricorrente”
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] in data [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 18/01/2013, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte
I, dell'anno 2013, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.