TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/10/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
dott.ER IZ PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2694 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA MATTEOTTI 41 PEGOGNAGA,
presso lo studio dell'avv. TELLINI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avv. TELLINI ALESSANDRA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA GANACETO 130 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. BOCCIA ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avv. BOCCIA
ROSARIO
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.06.2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Modena si pronunciarsi la separazione giudiziale tra la stessa e il proprio coniuge, Controparte_1
Deduceva di avere contratto matrimonio in data 7.09.1991 a PE
(MN) con che dal matrimonio erano nate due figlie, Controparte_1
il 25.05.1992, e il 18.04.1996, maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti;
che dopo un episodio ischemico nel 2022
si era trasferita dalla madre in PE, a causa dell'insofferenza del marito per le proprie condizioni fisiche;
di percepire una pensione di 1500
euro circa e di versare in difficoltà economiche;
che la casa coniugale sita in
LF (MO) era in comproprietà al 50% dei coniugi.
2 Chiedeva dunque che la casa coniugale fosse assegnata al marito e che le fosse riconosciuto, in ragione delle maggiori entrate dello stesso, un assegno perequativo da commisurarsi in €. 800 mensili.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del Controparte_1
14.09.2025, associandosi alla domanda di separazione, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale ma opponendosi alla domanda di corresponsione di un assegno in favore della moglie.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 22 u.c., non necessitando di ulteriore istruttoria.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente,
che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento – dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni conviventi e non economicamente autosufficienti;
sul punto vi è peraltro concordia tra le parti nel senso che l'abitazione coniugale resti nella disponibilità del sig. CP_1
3 Passando ora all'esame della domanda relativa alla corresponsione in capo al marito di un assegno di mantenimento a favore della moglie, detta domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente si evince che la sig.ra che nel corso della vita matrimoniale ha lavorato quale Pt_1
operaia part time, ha ora entrate (che lei ha dedotto provenire da una piccola pensione di vecchiaia e da quella, più consistente, di invalidità) per circa 1300 euro mensili.
In particolare dal CUD più aggiornato risultano redditi annui da pensione per €. 10777,78 (cfr. documentazione non numerata allegata al ricorso).
Dall'esame della documentazione versata agli atti dalla parte resistente, ossia in particolare dal cedolino della pensione (doc. 3) si evince che il sig. CP_1
ha ora entrate mensili di circa 1850 euro (cfr. altresì dichiarazioni rese all'udienza del 15.10.2025).
La casa coniugale, come detto, è in comproprietà ma è attualmente nella sua disponibilità.
Il sig. ha poi dedotto che era cointestatario con la di un CP_1 Pt_1
conto corrente in BPER Banca in cui confluiva il proprio stipendio nonché
di altro conto corrente acceso presso Unicredit, sempre cointestato con la in cui confluiva lo stipendio di quest'ultima e da cui venivano Pt_1
detratti, oltre all'affitto mensile della casa di Firenze per una delle figlie (€.
300,00/mese), una somma mensile di €. 100,00 che andava ad incrementare
4 un fondo acceso dai coniugi;
che nel corso degli anni la somma accumulata nel fondo è divenuta consistente, oltre €. 25.000; che le somme che erano nel conto corrente BPER, invece, servivano per le spese familiari e, con il passare del tempo, era stato accumulato un debito di circa € 5.000,00, poi saldato dal solo (doc. 2); che la aveva tenuto per sé le CP_1 Pt_1
somme sul fondo cointestato.
La difesa della ricorrente ha eccepito e documentato che la maggior parte delle somme di cui al detto fondo sono state utilizzate per le figlie (cfr.
estratto conto depositato in data 15.10.2025 da cui risulta un attivo di €.
3789 circa).
Dalla istruzione del presente procedimento è emerso, quindi, che vi è una certa disparità reddituale tra le parti, tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie, sia pur in misura minima.
Detto assegno deve essere quantificato in euro 150,00 mensili (a far data dalla presente decisione) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
dei prezzi al consumo.
Tale determinazione tiene nella debita considerazione anche le somme sul conto corrente Unicredit della sig.ra anche se in larga parte Pt_1
utilizzate per le figlie, la sua età, le precarie condizioni fisiche della stessa e la durata del matrimonio (1991-2025).
5 La causa deve essere rimessa in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, vista la relativa domanda proposta dalla ricorrente.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
nata a [...] in data [...], e
[...]
nato a [...] il giorno Controparte_1
17/07/1953, unitisi in matrimonio a PE in data 07/09/1991
con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
PE (MN) dell'anno 1991, parte II, serie C, atto numero 5 .
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a Controparte_1
favore di a titolo di assegno di mantenimento la Parte_1
somma mensile di euro 150,00 (a far data dalla presente decisione),
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
4. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
5. Spese al definitivo.
6 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile
in data 23/10/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
ER IZ
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
dott.ER IZ PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2694 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA MATTEOTTI 41 PEGOGNAGA,
presso lo studio dell'avv. TELLINI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avv. TELLINI ALESSANDRA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA GANACETO 130 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. BOCCIA ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avv. BOCCIA
ROSARIO
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.06.2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Modena si pronunciarsi la separazione giudiziale tra la stessa e il proprio coniuge, Controparte_1
Deduceva di avere contratto matrimonio in data 7.09.1991 a PE
(MN) con che dal matrimonio erano nate due figlie, Controparte_1
il 25.05.1992, e il 18.04.1996, maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti;
che dopo un episodio ischemico nel 2022
si era trasferita dalla madre in PE, a causa dell'insofferenza del marito per le proprie condizioni fisiche;
di percepire una pensione di 1500
euro circa e di versare in difficoltà economiche;
che la casa coniugale sita in
LF (MO) era in comproprietà al 50% dei coniugi.
2 Chiedeva dunque che la casa coniugale fosse assegnata al marito e che le fosse riconosciuto, in ragione delle maggiori entrate dello stesso, un assegno perequativo da commisurarsi in €. 800 mensili.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del Controparte_1
14.09.2025, associandosi alla domanda di separazione, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale ma opponendosi alla domanda di corresponsione di un assegno in favore della moglie.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 22 u.c., non necessitando di ulteriore istruttoria.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente,
che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento – dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni conviventi e non economicamente autosufficienti;
sul punto vi è peraltro concordia tra le parti nel senso che l'abitazione coniugale resti nella disponibilità del sig. CP_1
3 Passando ora all'esame della domanda relativa alla corresponsione in capo al marito di un assegno di mantenimento a favore della moglie, detta domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente si evince che la sig.ra che nel corso della vita matrimoniale ha lavorato quale Pt_1
operaia part time, ha ora entrate (che lei ha dedotto provenire da una piccola pensione di vecchiaia e da quella, più consistente, di invalidità) per circa 1300 euro mensili.
In particolare dal CUD più aggiornato risultano redditi annui da pensione per €. 10777,78 (cfr. documentazione non numerata allegata al ricorso).
Dall'esame della documentazione versata agli atti dalla parte resistente, ossia in particolare dal cedolino della pensione (doc. 3) si evince che il sig. CP_1
ha ora entrate mensili di circa 1850 euro (cfr. altresì dichiarazioni rese all'udienza del 15.10.2025).
La casa coniugale, come detto, è in comproprietà ma è attualmente nella sua disponibilità.
Il sig. ha poi dedotto che era cointestatario con la di un CP_1 Pt_1
conto corrente in BPER Banca in cui confluiva il proprio stipendio nonché
di altro conto corrente acceso presso Unicredit, sempre cointestato con la in cui confluiva lo stipendio di quest'ultima e da cui venivano Pt_1
detratti, oltre all'affitto mensile della casa di Firenze per una delle figlie (€.
300,00/mese), una somma mensile di €. 100,00 che andava ad incrementare
4 un fondo acceso dai coniugi;
che nel corso degli anni la somma accumulata nel fondo è divenuta consistente, oltre €. 25.000; che le somme che erano nel conto corrente BPER, invece, servivano per le spese familiari e, con il passare del tempo, era stato accumulato un debito di circa € 5.000,00, poi saldato dal solo (doc. 2); che la aveva tenuto per sé le CP_1 Pt_1
somme sul fondo cointestato.
La difesa della ricorrente ha eccepito e documentato che la maggior parte delle somme di cui al detto fondo sono state utilizzate per le figlie (cfr.
estratto conto depositato in data 15.10.2025 da cui risulta un attivo di €.
3789 circa).
Dalla istruzione del presente procedimento è emerso, quindi, che vi è una certa disparità reddituale tra le parti, tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie, sia pur in misura minima.
Detto assegno deve essere quantificato in euro 150,00 mensili (a far data dalla presente decisione) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
dei prezzi al consumo.
Tale determinazione tiene nella debita considerazione anche le somme sul conto corrente Unicredit della sig.ra anche se in larga parte Pt_1
utilizzate per le figlie, la sua età, le precarie condizioni fisiche della stessa e la durata del matrimonio (1991-2025).
5 La causa deve essere rimessa in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, vista la relativa domanda proposta dalla ricorrente.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
nata a [...] in data [...], e
[...]
nato a [...] il giorno Controparte_1
17/07/1953, unitisi in matrimonio a PE in data 07/09/1991
con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
PE (MN) dell'anno 1991, parte II, serie C, atto numero 5 .
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a Controparte_1
favore di a titolo di assegno di mantenimento la Parte_1
somma mensile di euro 150,00 (a far data dalla presente decisione),
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
4. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
5. Spese al definitivo.
6 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile
in data 23/10/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
ER IZ
7