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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17568 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1095/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
UE NI, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato al P.M., depositato il 15.01.2025, CP_1
deduceva: di aver fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e
[...] comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, parte ricorrente aveva assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
di voler essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
che a tal fine aveva già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera
“San Camillo-Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa Responsabile del servizio;
che questi ultimi Tes_1 avevano redatto, sulla persona della ricorrente, esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere;
che la ricorrente, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, aveva già assunto l'aspetto
1 esteriore di un uomo;
che, a tal fine, parte ricorrente è ormai da anni nota tra le amicizie, nella società ed in ogni ambito con il nome di “ e di essere costretta CP_2
a vivere quotidianamente una realtà che la vedeva, ormai anche esteriormente, come un soggetto di sesso maschile quando, in realtà, ella è ancora biologicamente ed anagraficamente di sesso femminile, con ogni conseguenza, anche psicologica.
Parte ricorrente perciò chiedeva: che fosse ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di
Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e che, a tal fine, intendeva sostituire il proprio prenome “MIRIAM” con quello di “MARKO” e di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda che precede dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale.
Rileva preliminarmente questo Collegio che non è coniugato e non ha CP_1 figli, come da certificazione di residenza, anagrafico di nascita, cittadinanza e stato civile, in atti, per cui correttamente il contraddittorio è stato integrato solo nei confronti del P.M.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
In particolare, dalla relazione del 09.12.2024 del SAIFIP (Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica) del Persona_1 emerge che si sono rivolti al servizio i genitori di individuata con il nome di CP_1 al maschile, secondo un suo desiderio atteso il disagio relativo all'identità di CP_2 genere;
in particolare, nella relazione si legge “ Dai colloqui clinici e dai test effettuati si evidenzia un quadro caratterizzato da una incongruenza di genere che in letteratura viene definita come una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (OMS, 2018) già denominato Disforia di genere (DSM – 5 cod.302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018. La persona, a giungo 2023 ha iniziato una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Pe Roma (Dott. […] La condizione esistenziale della persona e i bisogni Per_3 da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con incongruenza di genere. La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso […] si ritiene necessario e urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio anagrafico sia CP_2
l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici”.
Inoltre, nella relazione medica del Policlinico Umberto I del Prof. Per_3 rilasciata in data 29.08.2024 si legge che “è seguito presso Parte_1
2 gli Ambulatori di Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Sezione di Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di
Roma per Disforia di Genere (cod. 302.85). La persona si è rivolta al nostro Centro in data 15/06/2023 dove portava in visione relazione del Saifip ed analisi ematochimiche che risultavano nella norma, pertanto, iniziava terapia con
Testosterone gel (Testavan) 1 erogazione al giorno successivamente modificato a 2 erogazioni al giorno. La persona è attualmente al XV mese di terapia ormonale mascolinizzante. […] Il follow-up della condizione clinica del paziente prevede che si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici e di diagnostica strumentale seriati nel tempo”.
Infine, all'udienza del 09.07.2025 è stata sentita la parte ricorrente la quale ha dichiarato: “ho 18 anni compiuti ad ottobre, ho appena terminato l'esame di maturità linguistica che è andato molto bene, ho preso 100 come voto, e frequenterò a Tor
Vergata la facoltà di biotecnologie, ho già sostenuto l'esame di ammissione, quindi inizierò a settembre.
Ho sempre avuto la consapevolezza sin dalle elementari di avere un'identità di genere maschile, in 5 elementare ho avuto la percezione di essere un maschio, infatti, mi feci tagliare i capelli corti. L'ho poi manifestato anche in famiglia, che seppur all'inizio è stata avversa, poi ho iniziato le superiori e ho iniziato a far comprendere ai miei genitori la mia situazione, così poi hanno accettato la mia identità. Ho iniziato il percorso sanitario a 15 anni, ho iniziato la terapia ormonale due anni fa, mi presento nel mio ambiente sociale già con un nome maschile. Voglio chiamarmi con il nome di che è il nome con cui già mi conoscono tutti i miei amici” CP_2
In tale sede il Giudice ha preso atto della circostanza che parte ricorrente indossi abiti maschili e presenti caratteri spiccatamente maschili e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni. L'avv. di parte ricorrente ha, perciò, precisato come da ricorso e il Giudice ha, pertanto, riservato la decisione al Collegio.
A tale proposito – quanto alla possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile in assenza del previo necessario espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica del caratteri sessuali primari - la Corte Costituzionale (con sentenza n.
221/2015) ha chiarito che “(…) la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (…)” così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, della legge 164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, atteso che, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente
3 l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, l'elemento quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (sentenza n. 221/2015). Parimenti la
Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell' avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare
l'irreversibilità personale della scelta” (Cass. civ, Sez. 1, Sentenza n. 15138 del
20/07/2015).
Orbene, considerato: la dichiarazione della parte ricorrente in udienza;
la documentazione medica in atti, proveniente da strutture ospedaliere pubbliche, specializzate dunque proprio a diagnosticare la sussistenza del “Disturbo dell'Identità di Genere” e la valutazione da parte dello stesso Giudice delle modifiche fisiche intervenute a seguito della compiuta terapia ormonale (come emerso peraltro dal riscontro effettuato in udienza); si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda quanto alla rettificazione nell'atto di nascita di parte ricorrente del sesso da “femminile” a “maschile” nonché della sostituzione del prenome da “ ” a “ mandando all'Ufficiale di Stato Civile di Roma CP_1 CP_2 per quanto di competenza.
Relativamente alla domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mette conto evidenziare che con la recente sentenza n. 143 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
4 sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, come nel caso di specie e per le ragioni sopra evidenziate.
Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. […]Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito […] che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa è […] Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri
5 sessuali a quelli maschili è inammissibile in quanto non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziale.
Attesa la natura del procedimento, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando: ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della medesima parte ricorrente (atto n. 02492, Parte 2, Serie B25, anno 2006 dei registri degli atti di nascita del Comune di Roma), con riferimento al sesso, da femminile a maschile, e con attribuzione del prenome “ in luogo CP_2 di “ ”; CP_1 dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in quanto autorizzazione non necessaria;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
1.12.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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