TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 321
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Decreto presidenziale 23 maggio 2024
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Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio "chi inquina paga" e degli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006

    Il principio di precauzione è trasversale e vincolante. La mancata inclusione di una sostanza nelle tabelle non preclude la definizione di valori di riferimento tramite il criterio dell'affinità tossicologica. L'utilizzo dei pareri ISS è legittimo. Le misure di bonifica hanno natura ripristinatoria e si innestano su un danno attuale, indipendentemente dal momento della condotta originaria.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e travisamento

    La Provincia ha assolto all'onere accertativo avvalendosi delle competenze di ARPAV, acquisendo la relazione del N.O.E., svolgendo interlocuzioni con il Comune e convocando conferenze di servizi. La valorizzazione della relazione del N.O.E. è legittima. La motivazione per relationem è consentita se l'Amministrazione ne fa proprie le conclusioni con autonoma valutazione. La comunicazione di avvio del procedimento ha garantito il contraddittorio.

  • Rigettato
    Indeterminatezza e ineseguibilità dell'ordine

    Il provvedimento di diffida non introduce un obbligo nuovo, ma presidia la continuità delle attività di messa in sicurezza e bonifica. L'individuazione del responsabile e l'intimazione a provvedere rinviano a un contenuto legale tipizzato. La circostanza che il ricorrente non disponga del sito non rende l'ordine ineseguibile, potendo avvenire tramite cooperazione con altri obbligati.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle gestioni pregresse e della storicità dell'inquinamento

    Il carattere storico dell'inquinamento non esclude l'attualità dell'obbligo di impedire la prosecuzione o l'aggravamento del danno ambientale. Le indagini documentano la persistenza di superamenti e la necessità di misure di contenimento. Il ricorrente non ha dimostrato di aver attivato tutte le iniziative idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di legalità, irretroattività e del contraddittorio

    Le misure di messa in sicurezza e bonifica hanno natura ripristinatoria e si innestano su una situazione di pericolo o danno ambientale attuale, indipendentemente dal momento iniziale della condotta che ha generato la contaminazione. La comunicazione di avvio del procedimento ha garantito il contraddittorio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione del criterio probatorio del "più probabile che non"

    Nel settore degli illeciti ambientali, il nesso eziologico può essere accertato secondo la regola del "più probabile che non", anche attraverso presunzioni semplici, gravanti, precise e concordanti. L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità tecnica nella selezione delle fonti. Non è richiesto l'accertamento del dolo o della colpa, essendo sufficiente la riferibilità oggettiva del fatto all'operatore.

  • Rigettato
    Mancata quantificazione delle quote di responsabilità

    L'azione di bonifica di un sito unitario esige interventi tecnici unici e integrati. La giurisprudenza esclude che l'Amministrazione debba quantificare le "quote" di responsabilità in sede provvedimentale, ammettendo la solidarietà esterna degli obblighi ripristinatori, con salvezza dei rapporti interni di rivalsa.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento del danno da ritardo

    La domanda non è sorretta dalla prova del pregiudizio ingiusto patito né dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo all'Amministrazione. La durata del procedimento è giustificata dall'eccezionale complessità delle indagini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 321
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 321
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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