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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 529 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2025
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosalinda Salerno ( Email_1 giusta procura depositata nel fascicolo informatico
Opponente
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Leonardo Giglio
per mandato depositato nel fascicolo informatico Email_2
Opposta
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Mario De Giorgio
in virtù di procura in atti Email_3
Terza chiamata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.1.2025, ha Parte_1 proposto opposizione, nei confronti di , avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 29620240058605539000, avente ad oggetto il recupero del
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile credito complessivo di euro 627,00, quale multa comminata con la sentenza n. 895/2023, emessa dal Tribunale di Palermo sezione IV penale.
La pretesa azionata con la cartella di pagamento trova origine nella Nota A 12730/2023, trasmessa ad dall'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Controparte_2
Palermo, a seguito della quale è stata aperta la partita di credito n. 006667/2024.
L'opponente ha contestato la pretesa dell'ente riscossore eccependo l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 588 cpp, avendo proposto gravame per la riforma integrale della sentenza con atto di appello del 31.5.2023, e non essendo quindi ancora irrevocabile la condanna al pagamento della pena pecuniaria. si è costituita in giudizio chiedendo l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti di soggetto titolare del credito che Controparte_2 aveva formato l'atto presupposto della iscrizione a ruolo, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, domandando in ogni caso di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
Ritualmente evocata da si è costituita rappresentando e CP_3 Controparte_2 documentando che, a seguito della verifica dell'avvenuta impugnazione della sentenza n.
895/2023, il Tribunale di Palermo aveva disposto l'annullamento totale e lo sgravio della partita di credito, come attestato dalla Nota B trasmessa dall'Ufficio Recupero Crediti. Ha chiesto quindi emettersi declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, essendosi limitata – giusta Convenzione col Ministero della
Giustizia – amministrazione creditrice - alla mera quantificazione del credito e alla formazione del ruolo sulla base delle informazioni trasmessele dall'ufficio competente.
All'udienza del 11.11.2025 le parti hanno aderito alla richiesta di declaratoria della materia del contendere, ribadendo quanto dedotto negli atti introduttivi in ordine alle spese di giudizio.
***
Dagli atti depositati da emerge che, in effetti, l'Ufficio Controparte_2 competente al recupero del credito, ossia il Tribunale di Palermo, ha proceduto al discarico amministrativo della somma iscritta a ruolo oggetto di contestazione ed in conseguenza ha annullato la cartella opposta e proceduto allo Controparte_2 sgravio della posizione.
Non è quindi dubitabile il venir meno del concreto interesse dell'opponente alla richiesta pronuncia di annullamento totale dell'atto della riscossione opposto e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II,
14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650).
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta – ove ne sia fatta richiesta da alcuna delle parti - l'obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, individuando cioè la parte virtualmente soccombente in quella che ha dato causa alla lite.
Ebbene, va allora dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , in quanto, come recentemente ribadito dalla Controparte_1
Corte di legittimità, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Infatti, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del
18/01/2017, Rv. 642562 - 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv.
642749 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata;
e più recentemente Cass. sez. 3, ord.
6.11.2023 n. 30777).
L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza
n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637;
Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del
6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016).
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile Se ne ha conferma dall'art. 39 D. gs. 112/1999, secondo cui Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Infondata anche l'eccezione di tardività dell'opposizione, in quanto quella con cui si contesta l'esistenza del credito e il diritto di procedere esecutivamente per la sua realizzazione integra non un'opposizione agli atti esecutivi, bensì un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termine di decadenza (ex multis, Cass.
18152/2024).
L'opposizione era peraltro fondata essendo stata eccepita l'inesigibilità del credito sotteso alla cartella impugnata, in quanto, ai sensi dell'art. 588 c.p.p., dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione,
l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti;
ed anche l'art. 212 TUSG, in vigore fino alla stipula della Convenzione tra il
Ministero della Giustizia ed , prevedeva che l'attività di riscossione Controparte_2 fosse preceduta dal passaggio in giudicato o dalla definitiva esecutività del provvedimento da cui sorge l'obbligo di pagamento.
Difatti, con la nota del 28.5.2025, l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Palermo, effettuati gli opportunità accertamenti circa l'impugnazione della sentenza n. 895/2023, una volta ricevuta notizia dell'odierna opposizione, ha comunicato ad Controparte_2 che, non sussistendo alcun titolo valido per l'avvio del recupero crediti di giustizia in presenza
[...] di appello con Nota B n. 5229/2025, ha richiesto l'annullamento degli atti trasmessi con Nota n.
12730/2025.
Ritiene tuttavia il decidente che le spese di lite non possano essere addossate ad , in CP_3 assenza di contestazioni circa vizi o illegittimità della procedura di riscossione dalla stessa avviata, né ad , incaricata esclusivamente della gestione dei crediti Controparte_2 di cui resta titolare il Ministero della Giustizia, mediante l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore, la quantificazione del credito e l'iscrizione a ruolo sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali trasmessi dall'Ufficio competente. E' infatti quest'ultimo a dover verificare la definitività del titolo per il recupero, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena pecuniaria e alla rifusione delle spese processuali, prima di procedere alla trasmissione della nota di credito alla società, estranea dunque all'attività che precede l'iscrizione a ruolo.
Il Ministero della Giustizia è rimasto tuttavia estraneo al giudizio, non essendovi stato chiamato da alcuna delle parti.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile Si impone quindi l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra queste ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620240058605539000.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Palermo il 28 novembre 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile