Art. 70. Fascicolo personale, stato matricolare ruoli di anzianita'
Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale del Ministero di grazia e giustizia, un fascicolo personale e uno stato matricolare.
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati, e classificati senza discontinuita'.
Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri Enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico; i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.
Nello stato matricolare devono essere, inoltre, annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.
Deve, altresi', essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni, che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
Il Ministero deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianita' dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel Bollettino ufficiale.
Il ruolo di anzianita' e' diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente ordinamento, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi delle disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato.
Nel termine di trenta giorni dalla, ricezione da parte dei singoli uffici dei Bollettino ufficiale nel quale e' stato pubblicato l'avviso di cui ai quinto comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianita'.
Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale del Ministero di grazia e giustizia, un fascicolo personale e uno stato matricolare.
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati, e classificati senza discontinuita'.
Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri Enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico; i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.
Nello stato matricolare devono essere, inoltre, annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.
Deve, altresi', essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni, che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
Il Ministero deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianita' dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel Bollettino ufficiale.
Il ruolo di anzianita' e' diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente ordinamento, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi delle disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato.
Nel termine di trenta giorni dalla, ricezione da parte dei singoli uffici dei Bollettino ufficiale nel quale e' stato pubblicato l'avviso di cui ai quinto comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianita'.