Cass. civ., sez. I, sentenza 03/11/1983, n. 6475
CASS
Sentenza 3 novembre 1983

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La sanzione dell'improcedibilità dell'appello, espressamente stabilita dall'art. 348, comma secondo, cod. proc. civ., per il caso in cui l'appellante non presenti il proprio fascicolo nella prima udienza, non può estendersi alla diversa ipotesi della mancata o tardiva restituzione del fascicolo medesimo al momento della spedizione della causa a sentenza, nella quale, invece, il giudice di secondo grado o il giudice di rinvio - al quale, in caso di Cassazione della irrituale pronuncia di improcedibilità, la causa è rimessa nella medesima situazione probatoria documentale esistente al momento della decisione cassata - deve decidere sul merito dell'impugnazione in base agli Atti che sono o devono essere legittimamente a sua disposizione, ed in particolare in base agli Atti contenuti nel fascicolo dell'appellato ovvero nel fascicolo d'ufficio, di cui, peraltro, se irritualmente incompleto, è consentito all'appellante di sollecitare il collegio a disporne l'integrazione, offrendo le veline e gli originali per effettuarne il riscontro. ( Conf 3676/82, mass n 421650).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/11/1983, n. 6475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6475
    Data del deposito : 3 novembre 1983

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