Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00838/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05198/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5198 del 2022, proposto da
TA IA, LE IA, AT IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Bartolomeo Della Morte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serrara AN, non costituito in giudizio;
nei confronti
CC Immobiliare S.r.l. Unipersonale, non costituito in giudizio;
RO CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RISPRISTINO STATO LUOGHI DEL 26 DEL 19.7.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa GE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso in esame l’ordinanza n. 26 del 19 luglio 2022, con cui è stata disposta la demolizione di opere abusive presso l’immobile di loro proprietà e rappresentate da “un ampliamento del terrazzino a sbalzo di circa m. 1,00 rispetto alla consistenza originaria di circa m. 2.00/2.50: dimensioni attuali m. 3,00.”
Deducono avverso il predetto atto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Esse rappresentano una ipotesi di litispendenza con il giudizio incardinato dinanzi al Consiglio di Stato n.2835/2017, avente ad oggetto opere abusive realizzate presso lo stesso immobile e la violazione dell’art. 34 del d.P.R. 380 del 2001per la sussistenza di pregiudizi per la statica dell’intero edificio, nel caso di demolizione delle parti risultate abusive.
Si è costituito il controinteressato.
Con memoria del 21 ottobre 2025 le ricorrenti hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla definizione della causa a seguito dell’adozione da parte del Comune di Serrara AN, in data 23 settembre 2025, dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della controversia, consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GE AN |
IL SEGRETARIO