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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 28/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6385/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400051525000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400051525000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400051525000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate impugnando l'emissione del preavviso di fermo amministrativo emesso dalla stessa.
Il ricorrente contesta la legittimità del fermo per mancata notifica degli atti presupposti e delle ingiunzioni pagamento presupposte e sottese al preavviso di fermo.
Il ricorrente produce in giudizio il libro delle raccomandate recapitate presso il Condominio / Portineria ove risulta residente e non risultano le cartelle e gli atti sottesi al preavviso.
Il ricorrente fa istanza di sospensione dell'atto impugnato asserendo altresì che il preavviso di fermo amministrativo sia illegittimo in quanto il veicolo su cui grava è cointestato tra il ricorrente e un altro soggetto.
Si costitituiva telematicamente l'Agenzia delle Entrate la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
In particolare, a dire dell'Ufficio il ricorrente, pur essendo cointestatario del veicolo oggetto di preavviso di fermo amministrativo, non può sollevare eccezioni relative alla posizione giuridica del cointestatario non coinvolto nel presente procedimento.
Le eccezioni in merito alla cointestazione del veicolo, che potrebbero eventualmente far sorgere questioni circa la legittimità del preavviso di fermo, devono essere sollevate in via diretta dalla parte cointestataria che ne risulti coinvolta e non certo dall'odierno ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione che si teneva da remoto, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle proprie conclusioni. Il ricorrente insisteva per la sospensione dell'atto impugnato che tuttavia veniva rigettata dalla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, esaminati gli atti e vista la documentazione prodotta, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di attenta analisi, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del preavviso di ferrmo amministrativo.
Vi sono tuttavia due tesi giurisprudenziali contrapposte sul tema del fermo amministrativo su auto cointestata:
1. La prima prevede la legittimità del preavviso di fermo su auto cointestata: il comproprietario non moroso non potrebbe utilizzare l'auto ma potrebbe pagare il debito e rivalersi sul propritario moroso.
La tesi si basa sul principio dell'indivisibilità del bene
2. La seconda prevede l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo su auto cointestata (cfr
Commissione Tributaria di Macerata Provinciale di Macerata con la sentenza n. 181/2007 per la quale appare oggettivamente inapplicabile il fermo di un veicolo quando questo risulta essere comune a più proprietari non tutti debitori nei confronti del Concessionario alla Riscossione. Infatti, nonostante l'iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all'Amministrazione Finanziaria quale tutela conservativa della propria pretesa tributaria, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore).
Questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo prevalente in giurisprudenza secondo cui deve ritenersi illegittima l'iscrizione di un fermo amministrativo su un'automobile cointestata anche ad un soggetto non debitore, in quanto pregiudicherebbe un soggetto estraneo all'inadempimento del contribuente destinatario della misura.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 27 gennaio 2025
Il Giudice relatore Avv. Maria Carmela Macchiarola
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6385/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400051525000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400051525000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400051525000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate impugnando l'emissione del preavviso di fermo amministrativo emesso dalla stessa.
Il ricorrente contesta la legittimità del fermo per mancata notifica degli atti presupposti e delle ingiunzioni pagamento presupposte e sottese al preavviso di fermo.
Il ricorrente produce in giudizio il libro delle raccomandate recapitate presso il Condominio / Portineria ove risulta residente e non risultano le cartelle e gli atti sottesi al preavviso.
Il ricorrente fa istanza di sospensione dell'atto impugnato asserendo altresì che il preavviso di fermo amministrativo sia illegittimo in quanto il veicolo su cui grava è cointestato tra il ricorrente e un altro soggetto.
Si costitituiva telematicamente l'Agenzia delle Entrate la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
In particolare, a dire dell'Ufficio il ricorrente, pur essendo cointestatario del veicolo oggetto di preavviso di fermo amministrativo, non può sollevare eccezioni relative alla posizione giuridica del cointestatario non coinvolto nel presente procedimento.
Le eccezioni in merito alla cointestazione del veicolo, che potrebbero eventualmente far sorgere questioni circa la legittimità del preavviso di fermo, devono essere sollevate in via diretta dalla parte cointestataria che ne risulti coinvolta e non certo dall'odierno ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione che si teneva da remoto, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle proprie conclusioni. Il ricorrente insisteva per la sospensione dell'atto impugnato che tuttavia veniva rigettata dalla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, esaminati gli atti e vista la documentazione prodotta, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di attenta analisi, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del preavviso di ferrmo amministrativo.
Vi sono tuttavia due tesi giurisprudenziali contrapposte sul tema del fermo amministrativo su auto cointestata:
1. La prima prevede la legittimità del preavviso di fermo su auto cointestata: il comproprietario non moroso non potrebbe utilizzare l'auto ma potrebbe pagare il debito e rivalersi sul propritario moroso.
La tesi si basa sul principio dell'indivisibilità del bene
2. La seconda prevede l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo su auto cointestata (cfr
Commissione Tributaria di Macerata Provinciale di Macerata con la sentenza n. 181/2007 per la quale appare oggettivamente inapplicabile il fermo di un veicolo quando questo risulta essere comune a più proprietari non tutti debitori nei confronti del Concessionario alla Riscossione. Infatti, nonostante l'iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all'Amministrazione Finanziaria quale tutela conservativa della propria pretesa tributaria, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore).
Questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo prevalente in giurisprudenza secondo cui deve ritenersi illegittima l'iscrizione di un fermo amministrativo su un'automobile cointestata anche ad un soggetto non debitore, in quanto pregiudicherebbe un soggetto estraneo all'inadempimento del contribuente destinatario della misura.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, 27 gennaio 2025
Il Giudice relatore Avv. Maria Carmela Macchiarola