Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 189/2024 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. RAMOVINI EUGENIO giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CORRADETTI CP_1 C.F._3
ANNALISA giusta procura in atti;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e impugnavano la sentenza Parte_1 Parte_2
del giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 299 del 2023, pubblicata il 18.12.2023 e notificata il 2.01.2024, emessa nel procedimento n. 3721/2022 R.G., con cui veniva condannato a pagare a Parte_1
la somma di 1.000,00 euro oltre interessi a titolo di risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale, nonché le spese di lite oltre accessori come per legge.
Con il primo motivo di appello censuravano la sentenza impugnata per “l'omesso rilievo della carenza di legittimazione passiva del convenuto in violazione degli art. 112 c.p.c. e art. 27 Cost., co. n.1”, Pt_1 per l'essere l'asserito fatto illecito dell'inserimento della lettera diffamatoria nelle cassette della posta del complesso “Tamarix” stato compiuto non dagli odierni attori, ma dalla loro figlia.
Con il secondo e terzo motivo di appello deducevano “l'omesso esame di un fatto storico principale e decisivo che avrebbe determinato un esito diverso della controversia: esistenza di un condominio di fatto,
e della conseguente applicazione della disciplina condominiale;
erroneità ed illogicità della motivazione
- violazione artt. 2697 c. c. 112, 115, 132, 4° co., e 156, 2° co., c.p.c. - 111 Cost.” e, conseguentemente,
“l'omesso esame di un fatto storico principale e decisivo che avrebbe determinato un esito diverso della
Gli appellanti lamentavano, in particolare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto l'esistenza di un condominio di fatto e la qualifica di amministratore di condominio di fatto in capo all'odierno appellato, con conseguente mancata applicazione della disciplina condominiale e della scriminante del diritto di critica.
Con il quarto motivo di appello, deducevano “l'omesso esame di un fatto storico principale e decisivo che avrebbe determinato un esito diverso della controversia: esistenza di un condominio di fatto, violazione artt. 2697 c. c. e 115 c.p.c; disconoscenza della condizione di incompatibilità dei testi in qualità
di condomini con conseguente nullità della testimonianza ex art 246 cpc - violazione art. 116 c.p.c.”, sostenendo che il giudice di prime cure aveva errato nel disattendere l'eccezione di incapacità a testimoniare dei Sigg.ri e in quanto condomini del complesso per il quale l'appellato svolte Tes_1 Tes_2
il ruolo di amministratore di condominio.
Con il quinto motivo di appello censuravano la sentenza impugnata per “omesso esame di un fatto storico principale e decisivo che avrebbe determinato un esito diverso della controversia, violazione artt. 2697
c. c. e 115 c.p.c.”, contestando la parte della sentenza in cui l'appellato non veniva ritenuto responsabile del distacco dell'energia per l'essere l'utenza gestita, in quel momento, da un tale sig. Parte_3
Con il sesto motivo, gli appellanti deducevano che il giudice di prime cure aveva errato “sull'ammissione dei testi, incompatibili per aver denunciato il convenuto, nullità della testimonianza ex art 246 c.p.c. - violazione art. 116 c.p.c.”.
Con il settimo motivo di appello lamentavano “l'erroneità della pronuncia del Giudice emessa in extra petita per aver individuato un reato ponendolo a base della decisione, con conseguente applicazione/disapplicazione della esimente scriminante, in violazione art. 112 c.p.c.”, affermando che il giudice di prime cure aveva erroneamente applicato, al caso di specie, norme penali.
Con l'ottavo motivo di appello deducevano “l'illegittima ed erronea liquidazione secondo equità, ovvero l'id quod plerumque accidit, nella misura di Euro 1.000,00 sulla base di erronea motivazione, violazione artt. 113, 115 e 116 c.p.c.”.
Con il nono motivo gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado “per mancata compensazione delle spese in virtù del rigetto della gran parte della domanda riguardante il risarcimento
- violazione art. 92, comma 2, c.p.c.”, affermando che il giudice – avendo accolto solo parzialmente la domanda attorea e avendo liquidato il danno nella misura di 1.000,00 euro a fronte dei 4.550,00 euro richiesti - avrebbe dovuto compensare le spese per reciproca soccombenza delle parti.
Con il decimo motivo di appello lamentava “l'erroneità per omessa pronuncia delle spese di lite a favore della convenuta a fronte del rigetto della domanda attorea, violazione degli artt. 91 cpc, e 24 Pt_2
Cost.; violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, ex art. 112, 99 cpc e 2907 c.c.; error in procedendo – omessa pronuncia, assenza di motivazione, materiale e grafica, violazione degli artt. 112, 132, 4° co., 156, 2° co., c.p.c. e 111 Cost.”.
Gli appellanti concludevano, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 299/2023 emessa dal Giudice di Pace Civile di Ascoli Piceno,
Giudice Dott.ssa Valentina Leccesi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3721/2022, depositata in cancelleria in data 18-12-2023, notificata telematicamente il 02/01/2024, accogliere le seguenti conclusioni per
: in via preliminare di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva Parte_1 dell'appellante per i motivi dedotti negli atti di primo e secondo grado con ogni Parte_1 statuizione in ordine alle spese legali a carico della parte soccombente come per legge;
in via principale, nel merito, accertata e dichiarata la estraneità dell'appellante ai fatti di causa rigettare Parte_1 la domanda formulata dall'attore/appellato in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, accertati i fatti di causa rigettare la domanda attorea in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni in quanto infondata in fatto e diritto, in relazione alla legittimità e della specificità della fattispecie ed al principio di “violazione minore”; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di primo e secondo grado, o in subordine con compensazione totale delle spese di primo grado e vittoria delle spese di secondo grado. Per , Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della impugnata sentenza, in ragione e in corretta applicazione del principio della soccombenza nel giudizio di primo grado, condannare il Sig.
alla refusione delle spese del giudizio di primo grado come da nota spese depositata CP_1 nonché del presente grado”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello , sostenendo la pretestuosità dei motivi di CP_1 appello proposti e la correttezza del percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure.
Spiegava, inoltre, appello incidentale per “illegittimità della sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno secondo equità nella misura di euro 1.000,00 – erronea quantificazione del danno – impugnazione capo 10) della sentenza di primo grado (
pqm
n. 1) – pag. 4 e 5 – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e art. 115 c.p.c.” e per “illegittimità della sentenza nella parte in cui liquida le spese di lite di parte attrice tenendo conto della sorte liquidata e non del valore della domanda – violazione degli articoli
10 e 14 c.p.c. – impugnazione capo 12 (
pqm
n. 3 – pag. 4 e 5) esclusivamente rispetto alla quantificazione delle spese di lite”.
Concludeva, dunque, chiedendo “in via preliminare, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio Parte_1
esposti in narrativa;
in via principale e nel merito: 1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dai coniugi e , in quanto manifestamente infondato Parte_1 Parte_2 in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
2) accogliere l'appello incidentale proposto dai sig. e: a) riformare la sentenza n. 299/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli CP_1
Piceno nella parte in cui, in via equitativa, liquida il danno patito da nella misura minore CP_1
di euro 1.000,00 rispetto alla somma richiesta dal medesimo, non tenendo conto anche della riconosciuta lesione del suo diritto alla privacy, e per l'effetto condannare al risarcimento del danno Parte_1 da liquidarsi in via equitativa nella somma pari ad euro 4.500,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) riformare la sentenza n. 299/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno nella parte in cui liquida le spese di lite di tenendo conto della sorte liquidata e non del valore della CP_1 causa e, per l'effetto, condannare il Sig. alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 CP_1 da quantificarsi in euro 1.265,00 (di cui euro 236 per Fase studio, euro 252,00 per fase
[...] introduttiva, euro 352,00 per fase istruttoria ed euro 425,00 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, in base al valore della controversia come da domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza dell'11.04.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Nel merito, l'appello andrà dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.
Parte appellante non ha prodotto in giudizio la copia della sentenza del Giudice di pace oggetto di impugnazione in violazione dell'art. 347, comma 2, c.p.c., secondo il quale “L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata”.
La ratio della disposizione è da ravvisarsi nell'esigenza che il giudice d'appello possa avere piena conoscenza del contenuto della sentenza impugnata, esigenza tanto più rilevante ove si consideri l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c., che impone all'appellante di “individuare lo specifico capo della decisione impugnato”.
Secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, “l'art. 347 c.p.c., comma 2, stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti”
(Cass. n. 23713/2016; conforme a Cass. n. 27536/2013 e a Cass. n. 24461/2020).
Si è detto, inoltre, che “la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame (…) non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. n. 27362/2024; conforme a Cass. n. 20849/2021 e a Cass. n.
238/2010).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'omissione di parte appellante ha impedito a questo giudicante di avere piena conoscenza del contenuto della sentenza impugnata e di esaminare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti e la violazione di legge denunciate nei motivi di appello.
La sentenza censurata non è, infatti, stata prodotta neanche dall'appellato ed il suo contenuto non è desumibile in maniera inequivoca dall'atto di appello, che contiene i dieci motivi di appello sopra elencati ed i relativi capi della sentenza impugnati senza, tuttavia, riportarne i contenuti.
In particolare, non è chiaro il motivo per cui il giudice di prime cure ha riconosciuto la legittimazione passiva di con conseguente impossibilità di pronunciarsi in merito al primo motivo di Parte_1 impugnazione;
né è desumibile la ragione per cui lo stesso non ha ricondotto il caso di specie alla disciplina dettata in materia di condominio - trattandosi, a parare degli appellanti, di una situazione di condominio di fatto e di responsabilità dell'amministratore di condominio di fatto – con conseguenti dubbi circa la fondatezza del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello.
Anche il settimo motivo di appello non può essere esaminato da questo giudicante sotto il profilo della pertinenza alla rationes decidendi, non essendo valutabile l'asserito extra petita del giudice di prime cure.
Lo stesso può dirsi per l'ottavo motivo d'appello, dal quale non è dato dedurre neanche a che titolo – se per condotte diffamatorie o violative delle norme sulla protezione dei dati personali – è stato liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale nella sentenza di primo grado.
Anche relativamente al nono e decimo motivo di impugnazione vi è, infine, impossibilità di pronunciarsi, essendo richiesta per la modifica della statuizione delle spese di lite la valutazione circa l'asserita soccombenza reciproca delle parti, che – stante l'omessa produzione della sentenza di primo grado - non può inequivocabilmente desumersi dall'atto di appello.
Per quanto esposto, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, ritiene questo giudice di non avere a disposizione elementi sufficienti per decidere nel merito la controversia, con la conseguenza che l'appello andrà dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo, in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte appellata.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 189 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di appello a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 1000,00 euro, oltre accessori dovuti per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13.1-quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ascoli Piceno, 22 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti