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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13732 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3310/2024 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
e residenti in [...]ed ivi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati alla via Rapisardi 42/c, presso lo studio dell'avv. Andrea AMBRON, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e pagina 1 di 6 residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Isole Controparte_1
Samoa 15, presso lo studio dell'avv. Antonella DE SANTIS, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito vigente):
• parte attorea: “1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte convenuta per tutti i danni patiti dagli attori all'interno del proprio immobile a seguito dei lavori di ristrutturazione svolti e per l'effetto condannarla al risarcimento per l'importo di € 11.292,32 IVA Compresa, così stimato per i motivi di cui in narrativa, nonchè euro 40,00 a titolo di costi di mediazione, ovvero per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso all'esito di
CTU, oltre interessi ex art. 1284 co° 4 c.c. (ord. cass. n.61/2023) e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino alla data dell'effettivo soddisfo. 2) valutare la mancata risposta ed omessa presenza alla mediazione da parte della convenuta compagnia ai sensi e per gli effetti del DL 132/2014 art. 4 co°1, ai fini della decisione in relazione a i) spese di giustizia ii) eventuale responsabilità aggravata processuale, che si andrebbe a sommare alle spese di soccombenza iii) eventuale condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. 3) Con vittoria di spese vive, competenze ed onorari di causa, oltre s.g., IVA e CPA, nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”;
• parte convenuta: “rigettare la domanda proposta dai sigg.ri Parte_2
e nei confronti del convenuto sig. in quanto Parte_1 Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.”
pagina 2 di 6 CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -proprietari di immobile in Roma, indicato in citazione- espone che nel luglio del 2022 rilevava segni di infiltrazioni d'acqua, fessurazioni nell'intonaco delle pareti e crepe nei muri, in concomitanza di interventi di manutenzione in corso di svolgimento nell'appartamento sovrastante di proprietà dell'odierno convenuto.
Nonostante rassicurazioni del (che ebbe a visionare i danni, unitamente a CP_1
operai della ditta che stava svolgendo gli interventi), nessuna riparazione dei danni - aggravatisi peraltro nel corso dei lavori, fino all'ottobre del 2022 (è stato indicato erroneamente anno 2023)- è stata posta in essere.
In forza di valutazione stragiudiziale di proprio tecnico di fiducia (in atti), rileva parte attorea spese di ripristino per € 11.292,32 (IVA inclusa).
In esito a vane ulteriori interlocuzioni con l'odierno convenuto, veniva espletata attività di mediazione, cui controparte non ha partecipato.
Argomentando su responsabilità del convenuto ex art. 2051 cod. civ., parte attorea ha reso le richieste sopra riportate.
Parte convenuta nega ogni addebito e ogni nesso causale tra gli interventi manutentivi espletati nel proprio immobile ed eventuali danni nell'immobile attoreo.
Segnala che detti danni -nelle richieste di controparte- sono nel tempo lievitati da €
3.500,00 fino ad € 11.292,32
Segnala la non obbligatorietà della mediazione.
Eccepisce omessa indicazione -in citazione- dei mezzi istruttori, da parte dell'attore.
Chiede rigettarsi la domanda, con rivalsa delle spese.
L'ordinanza istruttoria è stata resa in data 23/9/2024, con ammissione di prove orali e documentali.
E' stata disposta CTU sul seguente quesito: “Valutare la condizione in fatto dell'immobile di parte attorea, con specifico riferimento a rilevazione di danni e fessurazioni su pareti e/o soffitti;
per rilevare pregresse infiltrazioni, addotte dall'attore; nonché per individuare le cause delle fessurazioni e delle pregresse
pagina 3 di 6 infiltrazioni, con specifico riferimento all'eziologia ritenuta dall'attore anche in forza di valutazione stragiudiziale, e le modalità e i costi di riparazione degli eventuali danni occorsi all'attore. Il CTU procederà anche a riscontrare ulteriore quesito reso dal convenuto nella terza memoria istruttoria in atti”
I testi e parte attorea (rispettivamente: vicina di casa e marito Tes_1 Tes_2
della sorella di parte attorea )- han dichiarato (ud. 6/2/2025) che l'appartamento Pt_2
di parte attorea non presentava fessurazioni, crepe, infiltrazioni prime dell'inizio dei lavori di manutenzione da parte del convenuto, viceversa notati successivamente
(periodo agosto/settembre 2022).
Il teste -per parte convenuta (dipendente della impresa che eseguì gli Tes_3
interventi di manutenzione nell'immobile del convenuto)- ha dichiarato (ud. 6/2/2025) che “subito dopo l'inizio del lavori venne la signora e parlò con me, dicendo Pt_2
che c'erano crepe al proprio appartamento. Io andai a verificare e notai piccole crepe.
Dissi alla signora di parlarne con il . CP_1
Il CTU ha rilevato nell'immobile attoreo quadri fessurativi (compiutamente descritti e documentati) compatibili “sia con le vibrazioni che possono essere causate dai lavori di ristrutturazione in unità abitative limitrofe sia dai movimenti dello stabile condominiale, del quale si riferisce nel capitolo 4) dell'elaborato”.
Invero infatti il CTU ha rilevato, descritto e documentato quadri fessurativi nelle parti comuni del fabbricato condominiale, palesanti che l'edificio è soggetto ad evidenti movimenti, auspicabilmente di assestamento
Il CTU ha anche rilevato infiltrazioni pregresse nel controsoffitto della cucina attorea, compatibili con un occasionale sversamento di liquidi in concomitanza dei lavori edili di ristrutturazione dell'appartamento del convenuto.
Ha dettagliato gli interventi necessari al ripristino e ha quantificato costi per € 2.700,00 al netto dell'IVA di legge.
Osserva il decidente quanto segue.
Parte attorea aziona nei confronti del convenuto responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
pagina 4 di 6 Come noto, la responsabilità del custode non si palesa come ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sempre necessaria una colpevolezza della condotta del danneggiante, cui però (a differenza della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) la legge attribuisce onere di prova di sopravvenienza di un caso fortuito: sicchè è lecito parlare di colpa presunta “iuris et de iure”, salvo appunto il solo caso fortuito.
Ciò in quanto il nostro ordinamento prende atto che le cose sono in sé inanimate e non possono governarsi da sole, sicchè va affermato obbligo -su chi assume la loro custodia- di impedire che arrechino danni, salvo il caso fortuito.
Quindi, e appunto, la responsabilità è in capo a chi materialmente assume la effettiva custodia del bene, perché custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, laddove tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
Nel caso di specie:
• non è controverso tra le parti che si siano svolti -tra la fine di luglio e l'ottobre del
2022- interventi di manutenzione straordinaria nell'immobile di parte convenuta;
• il CTU ha rilevato quadri fessurativi nell'immobile attoreo, ma la causa di dette fessurazioni è rimasta indefinita, atteso che (in assenza -scelta ovviamente legittima ed insindacabile nel merito- di accertamento tecnico preventivo) nel caso concreto non è possibile discernere l'apporto concreto causale -stante rilevata presenza di fessurazioni nelle parti condominiali- dovuto a movimenti di assestamento (così ci si augura) dello stabile condominiale rispetto a quello - stante rilevata compatibilità delle fessurazioni con le vibrazioni dovute agli interventi manutentivi- dovuto agli interventi suddetti;
• il CTU ha rilevato infiltrazioni pregresse nel controsoffitto della cucina, che appaiono compatibili con un occasionale sversamento di liquidi in concomitanza dei lavori edili di ristrutturazione dell'appartamento del convenuto;
pagina 5 di 6 • il CTU dettagliato gli interventi globali necessari al ripristino e ha quantificato costi per € 2.700,00 al netto dell'IVA di legge.
In tale contesto, va preliminarmente osservato:
• che il danno complessivo rilevabile è inferiore di circa ¾ a quello oggetto di richiesta;
• che solo una parte di detto danno è ascrivibile a responsabilità di parte convenuta, in misura che equitativamente può fissarsi in ¼ , e cioè € 450,00.
La regolazione delle spese può seguire ragioni di ben evidente compensazione integrale.
Le spese di CTU -ferma la solidarietà verso il consulente- nei rapporti interni tra le parti possono regolarsi in ragione di ¾ a carico di parte attorea e ¼ a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 3310/2024
RGACC così decide:
• in parziale accoglimento della domanda resa da parte attorea, condanna il convenuto al pagamento di € 450,00 in favore di parte attorea, ad integrale risarcimento del danno;
con interessi legali dalla domanda al saldo;
• compensa le spese;
• dispone che le spese di CTU restino -nei rapporti tra le parti- a carico di parte attorea nella misura di ¾ e a carico di parte convenuta nella misura di ¼; salva la solidarietà di tutte le parti verso il CTU.
Roma 6/10/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
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