Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2025 REG.RIC.
N. 00360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine D'Onofrio e Francesca Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno;
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine D'Onofrio e Francesca Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio di Sovrintendenti, Assistenti e Agenti Divisione 1°, Sezione Disciplina n. -OMISSIS- con cui è stata inflitta, al ricorrente, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi sei (ric. n.-OMISSIS-);
- della comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-con cui è stata proposta l’espulsione dal Corso per allievi Agenti di Polizia (ric. n.-OMISSIS-);
- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio di Sovrintendenti, Assistenti e Agenti Divisione 1°, Sezione Progressione di carriera n. -OMISSIS- recante espulsione dal 221° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato (ric. n. -OMISSIS-),
e per (entrambi i ricorsi)
il risarcimento del danno.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, neo vincitore di un concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti di Polizia di Stato svolgeva, all’epoca dei fatti di cui appresso, il periodo di applicazione pratica presso la Questura di Ancona.
La notte del -OMISSIS-, frequentando un sito Internet di annunci, conosceva una donna (di origine -OMISSIS-. Il contatto proseguiva tra i due anche nei giorni successivi attraverso la piattaforma WhatsApp.
Quando decisero di incontrarsi personalmente (la sera del -OMISSIS-), si recarono a casa della donna dove proseguirono la serata insieme. In tale contesto la donna abusò di bevande alcoliche inducendo il ricorrente ad abbandonare l’appartamento (quella sera egli avrebbe anche dovuto iniziare il turno di servizio alle ore 24.00).
La donna si mostrò contraria a questa iniziativa e chiuse a chiave la porta d’ingresso conservando le chiavi addosso, impedendo così al ricorrente di uscire.
Tra i due sorse un alterco, con la donna (ammettendo poi di trovarsi in preda al panico e di gridare ripetutamente aiuto) che accusava il ricorrente di avergli rubato del denaro che conservava in un armadio.
Per uscire da questa situazione (avvicinandosi peraltro l’ora di inizio del turno di servizio), il ricorrente contattava telefonicamente la sala operativa della Questura, presentandosi e chiedendo l’invio di una pattuglia.
Gli agenti giunti sul posto (che hanno dichiarato di avere udito le grida di aiuto della donna già dalla strada) ottenevano tuttavia scarsa collaborazione dai due all'interno dell'appartamento, determinandosi così a sfondare la porta di ingresso.
Dai primi controlli eseguiti sul posto è poi risultato che il danaro era nell’armadio e che nulla mancava.
Attraverso gli accertamenti successivi la donna è risultata “positiva al controllo SDI per reati inerenti alla prostituzione e <Messa in Prova>” e ha dichiarato “sono una escort ed ero priva di appuntamenti” premettendo che “il ragazzo non è a conoscenza sicuramente del lavoro che svolgo” (cfr. Relazione di servizio, allegato 2, deposito 22/4/2025 11:33:25 – ric.-OMISSIS-).
Gli esami tossicologici e alcologici eseguiti dal ricorrente dopo l’episodio, su matrice urinaria ed ematica, risultarono negativi, escludendo l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Da questa vicenda scaturiva comunque un procedimento disciplinare, a carico del ricorrente, per l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, n. 4 del DPR n. 737/1981 (“mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni”).
Nel frattempo il Questore di Ancona stilava la relazione finale, ex art. 6-bis, comma 5, del DPR n. 335/1982, sullo svolgimento del periodo di applicazione.
Dopo aver illustrato l’impegno e i risultati conseguiti dal ricorrente (considerati sufficienti), la relazione si concludeva, tuttavia, con un giudizio negativo proprio in riferimento ai fatti sopra ricordati che, secondo il Questore, minavano il rapporto di fiducia che deve instaurarsi tra il dipendente e l’amministrazione. In particolare veniva posto l’accento sullo scarso senso di responsabilità mostrato dal ricorrente nella cura dei propri rapporti interpersonali esterni all’amministrazione, apparso noncurante delle possibili conseguenze che da tali comportamenti
avrebbero potuto derivare.
Sulla scorta di questa relazione negativa, il Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con provvedimento del -OMISSIS- disponeva, per una sola volta, ai sensi dell’art. 6-bis, commi 5 e 6, del DPR n. 335/1982, la ripetizione del periodo di applicazione pratica.
Questi due provvedimenti furono impugnati, davanti a questo Tribunale, con il ricorso n. -OMISSIS-.
1.1 Il procedimento disciplinare si concludeva con provvedimento del Questore di Ancona -OMISSIS- che applicava la sanzione della deplorazione.
Nel frattempo la Questura, proseguendo gli accertamenti a carico del ricorrente, scopriva che questi era titolare di un profilo personale (c.d. “account”) su una pagina Internet, con il quale pubblicizzava prestazioni e servizi a carattere sessuale, disponendo così l’avvio di un secondo procedimento disciplinare (cfr. allegati 5 e 9 deposito 22/4/2025 11:33:25 – ric.-OMISSIS-).
Sulla scorta di tali circostanze, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, disponeva ex art. 6-ter, comma 3, del DPR n. 335/1982, con provvedimento del -OMISSIS-, l’espulsione del ricorrente dal corso e la sua cessazione dal servizio nell’amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Questi provvedimenti furono impugnati con successivo ricorso n. -OMISSIS-.
1.2 Il secondo procedimento disciplinare si concludeva infine con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del -OMISSIS-, con cui veniva applicata la sanzione disciplinare della destituzione.
Il provvedimento dava tuttavia atto che, nel frattempo, era cessato il rapporto di impiego a seguito dell’esclusione dal corso (provvedimento -OMISSIS- già citato), per cui veniva precisato che: “Il presente atto dispiegherà i propri effetti inflittivi, a decorrere dalla data di adozione, subordinatamente all’eventuale reviviscenza, per qualunque causa, del rapporto di pubblico impiego” (cfr. secondo paragrafo del dispositivo).
Quest’ultimo provvedimento fu impugnato con ulteriore ricorso n. -OMISSIS-.
1.3 I tre ricorsi che precedono (-OMISSIS-) furono decisi, da questo Tribunale, con sentenza Sez. I, n. -OMISSIS-, non impugnata e passata in giudicato, recante il seguente dispositivo:
- respinge il ricorso n. -OMISSIS-;
- accoglie parzialmente i ricorsi nn. -OMISSIS-e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati indicati in motivazione. Respinge, allo stato, l’istanza di risarcimento dei danni ivi formulata.
A seguito dell’accoglimento parziale vennero quindi annullati:
- il provvedimento -OMISSIS- con cui il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, disponeva l’espulsione dal corso per allievi;
- il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del -OMISSIS-, con cui veniva applicata la sanzione disciplinare della destituzione (secondo procedimento), insieme alla presupposta delibera del Consiglio Provinciale Disciplina del -OMISSIS-.
Con l’annullamento dei citati provvedimenti, la sentenza n. -OMISSIS- stabiliva infine che “l’amministrazione si ridetermini sul procedimento disciplinare il cui esito avrà poi effetti sul parallelo procedimento ex art. 6-ter, comma 3, del DPR n. 335/1982”.
1.4 Il ricorrente veniva quindi richiamato in servizio, con decorrenza -OMISSIS-, nella qualità di allievo in applicazione pratica presso la Questura di Ancona fino al -OMISSIS-.
Nel frattempo veniva riavviato il (secondo) procedimento disciplinare a partire dalla prima riunione del Consiglio Provinciale di Disciplina. Questa procedura si concludeva con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, -OMISSIS-, che applicava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, per la durata di mesi 6, ai sensi dell’art. 6, comma 3, n. 1, in relazione all’art. 4, comma 2, n. 18 del DPR n. 737/1981.
Questo provvedimento è stato impugnato con ricorso n.-OMISSIS-.
1.5 Sulla scorta della predetta sanzione, veniva altresì riavviato il procedimento ex art. 6-ter, comma 3, del DPR n. 335/1982 che si concludeva con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, -OMISSIS-° che disponeva l’espulsione dal 221° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, con cessazione dal servizio dal -OMISSIS-.
Quest’ultimo decreto è stato impugnato con il ricorso n. -OMISSIS-.
1.6 L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere ad entrambi i gravami.
2. I ricorsi in epigrafe vanno previamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
3. Il Collegio non terrà conto delle memorie difensive depositate dal ricorrente in data 9/3/2026 poiché, come eccepito dalla controparte resistente, ingiustificatamente irrispettose dei termini ex art. 73, comma 1, del c.p.a. Il difensore di parte ricorrente ha comunque avuto l’opportunità di illustrarne oralmente il contenuto nel corso della discussione in pubblica udienza.
4. È inoltre necessario chiarire che l’odierna vicenda non può essere trattata esclusivamente secondo le norme che regolano l’ordinario procedimento di inizio, svolgimento e conclusione dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato essendo intervenute, con la ricordata sentenza n. -OMISSIS- (passata in giudicato), anche le “regulae iuris” del caso specifico cui l’amministrazione deve obbligatoriamente dare ottemperanza.
In forza di ciò va quindi chiarito che la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e la conseguente espulsione dal 221° corso (qui impugnate) non sono avvenute all’esito di procedimenti avviati “ex novo” dopo il -OMISSIS- (riammissione in servizio), ma da procedimenti già avviati nel 2023 e parzialmente rinnovati dopo l’annullamento di alcuni loro atti tra cui quelli conclusivi.
5. Ciò premesso può ora essere trattato il ricorso n.-OMISSIS- proposto contro la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
Con una serie di censure, esposte cumulativamente ed in maniera anche ripetitiva, viene dedotta violazione dell’art. 3 del DPR n. 737/1981 in relazione ai successivi artt. 4, n. 18 e 6, comma 3, degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. Nello specifico e in sintesi viene dedotto quanto segue (seguendo l’ordine espositivo del ricorso tralasciando le ripetizioni):
- nessuna norma del Regolamento della Scuola di Polizia così come le norme riferibili al personale di Polizia, contemplano la sanzione della sospensione dal servizio agli agenti in prova, perché sarebbe illogica e incompatibile con il relativo “status”;
- in ogni caso potevano eventualmente sussistere i presupposti per applicare la sola fattispecie di cui all’art. 4, n. 18, del DPR n. 737/1981 (che prevede la pena pecuniaria) mentre non sussistevano i presupposti per applicare la “particolare gravità” ex art. 6, n. 1, dello stesso DPR n. 737/1981 perché non c’è la prova che il profilo Internet (account) sia stato attivato dal ricorrente. Questo profilo è stato comunque cancellato, non ci sono altri profili del genere e perché non vi era alcun riferimento alla Polizia di Stato la cui immagine non ha quindi subito lesioni;
- il ricorrente era già stato punito con la ripetizione dell’applicazione pratica e con la prima sanzione della deplorazione;
- dalle risultanze del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica delle Marche e dalla memoria difensiva depositata innanzi al Consiglio di Disciplina, emerge chiaramente che il ricorrente non si è mai loggato nella pagina Internet oggetto di contestazione, non l’ha mai utilizzata, né terzi l’hanno utilizzata per contattarlo o esprimere commenti sia prima che dopo il conseguimento della qualifica di agente in prova. In pratica il profilo Internet (account) non è mai divenuto operativo;
- il ricorrente non si è attivato immediatamente per cancellare detto profilo (dopo la contestazione da cui ne ha avuto conoscenza) poiché, altrimenti, non avrebbe potuto sporgere denuncia contro ignoti, né ottenere informazioni utili alle indagini e ai giudizi pendenti davanti al Tar. Lo ho fatto diligentemente solo dopo la sentenza n. -OMISSIS-;
- non sono state esaminate circostanze favorevoli al ricorrente (mancanza di prova che l’attivazione del profilo Internet sia stata opera sua; assenza di danni all’immagine della Polizia di Stato; altre circostanze evidenziate nella memoria depositata nel procedimento disciplinare; contegno complessivo del ricorrente; impegno e buoni risultati conseguiti durante il corso);
- in conclusione, la sospensione dal servizio costituisce sanzione sproporzionata e contraddittoria rispetto ad altre vicende analoghe che si sono concluse con sanzioni più miti (cfr. Corte di Cassazione n. 21107/2014, TAR Lombardia n. 1408/2023 e TAR Lazio sentenza 8/10/2021).
Le censure vanno complessivamente disattese.
Come già osservato nel precedente paragrafo 4, non si tratta di procedure “ex novo” ma della rinnovazione parziale di procedimenti avviati quando il ricorrente stava completando il corso applicativo quindi era in prova ovvero procedimenti soggetti anche alle “regulae iuris” derivanti dalla sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato.
Di conseguenza, a giudizio del Collegio, pare essere scarsamente significativa la circostanza che il ricorrente sia stato richiamato in servizio come agente in prova per la (seconda) ripetizione del corso (cioè per un terzo periodo di applicazione). Peraltro, contrariamente a quanto sembra volersi sostenere in ricorso, l’agente in prova non consegue automaticamente la nomina ad agente di polizia (immissione in ruolo) il giorno dopo la fine del corso di applicazione pratica, poiché tale nomina è subordinata al giudizio favorevole dell’amministrazione sui risultati conseguiti e all’assenza di altre ragioni ostative, anche se la nomina verrà poi retrodatata per ragioni di continuità di carriera.
Il secondo procedimento disciplinare andava quindi ripreso e concluso con determinazioni che avrebbero poi avuto ripercussione sulle valutazioni conclusive riguardanti il secondo periodo applicativo, legittimamente disposto ma ancora ad esito non definito essendo in attesa della rinnovazione anche del procedimento ex art. 6-ter, comma 3, del DPR n. 335/1982.
La sentenza n. -OMISSIS- aveva già affermato l’autonomia dei due procedimenti (cfr. paragrafi 4.4 e 5.1) ponendoli, tuttavia, in ordine logico-sequenziale tra loro.
L’odierno Collegio ritiene essere stata congruamente motivata l’indecorosità del fatto, per un agente di Polizia, soprattutto in prova, dato dall’esistenza di un account (su sito specialistico per questo genere di attività) dove il profilo pubblico ad esso riconducibile con il nome “-OMISSIS-” (contenente numero di telefono ed anche fotografie in costume da mare e a torso nudo da cui egli era facilmente identificabile), veniva prospettato come “-OMISSIS- -OMISSIS-”, con l’offerta dei seguenti servizi: “Accompagnatore. Addio al nubilato. Auto di Lusso, Cene, Giochi di ruolo. Massaggi. Personal trainer. Viaggi. Week end. Incontri di sesso. Gigolo Speed. Gigolo per coppie. Prime esperienze sessuali o Verginità. Autista gigolo. Regala un gigolo. Prove di fedeltà. Consulente d’amore. Servizio per disabili”.
Come è noto, il giudice amministrativo non può sostituirsi, all’amministrazione, in valutazioni discrezionali di merito e di valore, ma può solo limitarsi ad un sindacato estrinseco circa l’eventuale presenza di errori, irrazionalità e travisamenti macroscopici tipici del palese eccesso di potere. In assenza di questi elementi sintomatici, capaci di viziare l’iter logico di formazione dell’atto, come avvenuto, ad esempio, in occasione del precedente procedimento conclusosi con la destituzione, il giudice amministrativo non può sovrapporre il proprio giudizio discrezionale di merito ritenendo che il fatto sia più o meno indecoroso di quanto ipotizzato dall’amministrazione per la cura dei propri interessi anche interni e soggettivi.
L’esistenza di questo profilo Internet (account), pubblico e indiscutibilmente riconducibile al ricorrente, è stato quindi correttamente sussunto nella fattispecie ex art. 4, comma 2, n. 18 del DPR n. 737/1981 (“qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”).
Se vi fosse stata anche la prova incontestabile dell’intenzionalità di conservare l’account (per come strutturato, su cui “infra”) anche dopo l’ingresso in Polizia, il Collegio non vedrebbe elementi per censuare l’applicazione della fattispecie aggravante ex art. 6, comma 3, n. 1, del DPR n. 737/1981 (“mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità …”) al fine di comminare la sospensione dal servizio.
Questa prova incontestabile non è stata tuttavia raggiunta ma l’amministrazione, a giudizio del Collegio, ha comunque sufficientemente argomentato le ragioni per le quali permanga la gravità di condotta quanto meno dal momento in cui è stata contestata l’esistenza di questo profilo Internet (cfr. nomina del Funzionario Istruttore notificata al ricorrente in data 7/9/2023 e contestazione degli addebiti notificata il 16/9/2023 – doc. allegati 8 e 9 deposito 22/4/2025 11:33:25 – ric.-OMISSIS-).
Ma occorre procedere per ordine, perché sussistono elementi anche per valutare la condotta del ricorrente nell’arco temporale dal suo ingresso in Polizia (dicembre 2022) fino alla contestazione formale da cui, a suo dire, avrebbe scoperto l’esistenza del profilo Internet in oggetto.
Sul punto l’amministrazione ha argomentato circa la scarsa credibilità della versione, offerta dallo stesso ricorrente, riguardante le due mail (provenienti dal sito) che egli avrebbe rinvenuto “casualmente” nella propria casella di spam (cfr. delibera Consiglio Provinciale di Disciplina del 28/12/2024 – pag. 7).
Sul punto anche questo Tribunale aveva espresso perplessità in sede cautelare ritenendo “essere scarsamente significativo l’avviso indicato nella mail (ricevuta dal ricorrente) del 18/12/2020 che sollecitava un accesso al sito per <modificare qualcosa altrimenti dopo 3 mesi di inattività il tuo profilo sarà spubblicato>, poiché tale profilo risulta essere stato comunque attivo (cioè visibile da chiunque, comprese foto e numero di telefono) fino al 4/12/2024”, sollevando poi ulteriori dubbi e perplessità su chi abbia materialmente pagato l’eventuale iscrizione (cfr. TAR Marche, Sez. I, ord. 8/5/2025 n. 82).
Sempre in sede cautelare era stato affermato che “contrariamente a quanto deduce parte ricorrente, il profilo Internet in questione non sembrava necessitasse di attivazioni particolari o di accessi periodici, poiché risultava autoreferenziale con l’indicazione, in chiaro (cioè non oscurato), del numero di cellulare che chiunque avrebbe potuto trovare e utilizzare per stabilire il contatto (ad es. con video chiamata tramite la piattaforma WhatsApp), senza necessità di essere iscritto e <loggarsi> al sito” e che tale “profilo Internet aveva ricevuto 1390 visite quindi, in teoria, una non trascurabile quantità di possibili soggetti interessati a comporre il numero di telefono ivi indicato” (cfr. relazione DIGOS del 27/7/2023 – doc. allegato 5 deposito 22/4/2025 11:33:25 – ric.-OMISSIS-).
Un profilo quindi pienamente attivo, facilmente individuabile, accessibile da chiunque e ripetutamente visualizzato (1390 volte a luglio 2023), con indicazioni per stabilire il contatto diretto senza passare attraverso la piattaforma di annunci.
Tale circostanza differenzia l’odierna vicenda da altra trattata dal giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 848/2014) in cui la sanzione della sospensione dal servizio fu ritenuta sproporzionata perché le foto compromettenti di un poliziotto omosessuale travestito da donna, con abiti succinti, erano pubblicate su profilo Internet riservato, quindi non accessibile da chiunque ed inoltre non era reso pubblico il nome, il recapito e altri dati personali dell’agente, oltre al fatto che quel profilo fu cancellato pochi giorni dopo la sua attivazione ed ebbe bassissimo indice di accesso da parte di terzi (dal testo della sentenza sembrerebbe uno solo).
Appaiono inoltre essere poco convincenti le giustificazioni, fornite dal ricorrente, circa le ragioni per le quali non ha provveduto immediatamente a sollecitare la chiusura dell’account, rimasto attivo e visibile fino al 4/12/2024. Al riguardo va osservato che la Polizia Giudiziaria avrebbe avuto comunque gli strumenti (es. sequestro) per evitare alterazioni della prova, mentre questo Tribunale non aveva mai evidenziato esigenze istruttorie che imponevano di conservare la visibilità del profilo in oggetto (che avrebbe semmai potuto essere oscurato senza essere definitivamente cancellato).
In conclusione, il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del -OMISSIS-, resiste alle censure dedotte con il ricorso n.-OMISSIS-, che va quindi respinto.
6. Può ora essere trattato il ricorso n. -OMISSIS- proposto contro il provvedimento di espulsione dal 221° corso.
Con una serie di censure, esposte cumulativamente ed in maniera anche ripetitiva, viene dedotta violazione dell’art. 6-ter, comma 3, del DPR n. 335/1982, dell’art. 13 del DPR n. 737/1981, degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. Nello specifico e in sintesi viene dedotto quanto segue (seguendo l’ordine espositivo del ricorso tralasciando le ripetizioni):
- l’amministrazione ha illegittimamente disposto la ripetizione del periodo di applicazione pratica per la seconda volta, quando la prima ripetizione sarebbe terminata l’11/1/2025 ovvero dopo 4 giorni dal rientro in servizio (-OMISSIS-) per effetto della sentenza n. -OMISSIS-;
- così operando il ricorrente non è diventato agente effettivo e l’amministrazione ha potuto disporre la sua espulsione il giorno precedente la conclusione di questa ulteriore applicazione pratica (nel complesso la terza);
- se l’amministrazione avesse agito correttamente, il ricorrente sarebbe diventato agente effettivo prima della sanzione di sospensione dal servizio, a questo punto irrilevante (per la permanenza in ruolo) perché il corso si era ormai concluso (quindi l’espulsione non avrebbe avuto senso);
- in ogni caso non sussistevano i presupposti per disporre l’espulsione dal corso perché il ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta di particolare gravità, né prima né dopo il giuramento prestato durante il periodo di prova (seguono poi le censure già dedotte con il ricorso n.-OMISSIS-).
Anche queste censure vanno disattese.
Occorre partire da quanto già osservato nei precedenti paragrafi ovvero che non si tratta di procedure “ex novo” ma della rinnovazione parziale di procedimenti avviati quando il ricorrente stava completando il (secondo) corso applicativo quindi era in prova; procedimenti soggetti anche alle “regulae iuris” derivanti dalla sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato.
Di conseguenza, a giudizio del Collegio, pare essere scarsamente significativa la circostanza che il ricorrente sia stato richiamato in servizio come agente in prova per la (seconda) ripetizione del corso (cioè per un terzo periodo di applicazione). Peraltro, contrariamente a quanto sembra voler sostenere parte ricorrente, l’agente in prova non consegue automaticamente la nomina ad agente di polizia (immissione in ruolo) il giorno dopo la fine del corso di applicazione pratica, poiché tale nomina è subordinata al giudizio favorevole dell’amministrazione sui risultati conseguiti e all’assenza di altre ragioni ostative, anche se la nomina verrà poi retrodatata per ragioni di continuità di carriera.
Il secondo procedimento disciplinare andava quindi ripreso e concluso con determinazioni che avrebbero poi avuto ripercussione sulle valutazioni conclusive riguardanti il secondo periodo applicativo, legittimamente disposto ma ancora ad esito non definito essendo in attesa della rinnovazione anche del procedimento ex art. 6-ter, comma 3, del DPR n. 335/1982.
Trattandosi di giudizio “ora per allora”, al ricorrente non avrebbe giovato la circostanza che, “medio tempore”, avrebbe potuto conseguire la nomina ad agente effettivo poiché l’esito del corso applicativo restava comunque “sub iudice” dovendosi rivalutare la portata disciplinare di mancanze, accadute durante il suo svolgimento, astrattamente punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
In ottemperanza alle “regulae iuris” derivanti dal giudicato, l’amministrazione ha quindi dovuto dapprima completare il secondo procedimento disciplinare per acquisire, garantendo il pieno contraddittorio, un dato certo sul tipo di sanzione da applicare, superando così anche i rilievi di incostituzionalità sollevati dal TAR Friuli-Venezia Giulia con ordinanza n. 96/2020 (ma con esito di inammissibilità per questioni in rito).
Una volta definito il procedimento disciplinare con una sanzione certa (benché impugnabile), l’amministrazione ha ripreso il procedimento ex art. 6-ter, comma 3, del DPR n. 335/1982, a questo punto senza ulteriori margini valutativi discrezionali sul relativo esito (essendo già stata applicata la sanzione corrispondente alle mancanze contestate).
In sostanza il ricorrente è stato espulso dal 221° corso perché, durante il suo svolgimento (quindi con lo “status” di agente in prova), si è reso responsabile di mancanze punibili con sanzioni più gravi della deplorazione (già ricevuta poco prima per altra vicenda) previo loro accertamento, in contraddittorio, nell’ambito del procedimento disciplinare.
Se la formale espulsione non è potuta intervenire tempestivamente prima della conclusione del corso (la mancanza avrebbe potuto essere commessa, ad esempio, anche l’ultimo giorno), ciò costituisce risultato fisiologico non solo per i tempi tecnici di svolgimento del procedimento disciplinare con le dovute garanzie partecipative, ma anche per i tempi tecnici che hanno caratterizzato il successivo contenzioso davanti a questo Tribunale.
Del resto il ricorrente aveva già ottenuto giustizia con l’accoglimento del ricorso n. -OMISSIS- proprio perché l’amministrazione nella “fretta” di decretare l’espulsione prima della fine del corso, aveva provveduto in violazione delle garanzie partecipative.
Per tutte le ulteriori censure dedotte con il ricorso n.-OMISSIS- e riproposte nell’odierno gravame, vale quanto già osservato in precedenza cui si rinvia per esigenze di sintesi espositiva.
In conclusione va respinto anche il ricorso n. -OMISSIS-.
7. L’infondatezza dell’azione impugnatoria esclude profili risarcitori.
8. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge, previa loro riunione, i ricorsi in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
AN RI, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.