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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2589/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
MANFRINI MARIA CRISTINA
e da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avvocato MANFRINI Parte_2 CodiceFiscale_2
MARIA CRISTINA
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di separazione, stabilite con verbale di omologa R.G.
n. 659/1989 del 26.04.1989 del Tribunale di Torino, alle seguenti condizioni:
“- OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica del verbale di omologa di separazione consensuale assunto dal Tribunale di Torino, R.G. n. 659/1989 il 26/04/1989;
- A titolo di mantenimento, il sig. , verserà alla sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€ 100,00 mensili, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato la volontà di modifica alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 1 di 2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a modifica verbale di omologa R.G. n.
659/1989 del 26.04.1989 del Tribunale di Torino:
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 08/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2589/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
MANFRINI MARIA CRISTINA
e da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avvocato MANFRINI Parte_2 CodiceFiscale_2
MARIA CRISTINA
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di separazione, stabilite con verbale di omologa R.G.
n. 659/1989 del 26.04.1989 del Tribunale di Torino, alle seguenti condizioni:
“- OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica del verbale di omologa di separazione consensuale assunto dal Tribunale di Torino, R.G. n. 659/1989 il 26/04/1989;
- A titolo di mantenimento, il sig. , verserà alla sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€ 100,00 mensili, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato la volontà di modifica alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 1 di 2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a modifica verbale di omologa R.G. n.
659/1989 del 26.04.1989 del Tribunale di Torino:
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 08/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2