Versione
5 maggio 1985
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18 agosto 2022
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Art. 5. Osservatorio dello spettacolo
E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.
((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 luglio 2022, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all' articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 . A decorrere dalla predetta data, l' articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , e' abrogato".
E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.
((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 luglio 2022, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all' articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 . A decorrere dalla predetta data, l' articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , e' abrogato".
Commentario • 1
- 1. Nuove tutele per i lavoratori dello spettacolo: la legge pubblicata in GazzettaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 4 agosto 2022 · 10.679439
Giurisprudenza • 6
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