Art. 401.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
In tema di custodia cautelare estradizionale la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando, non costituendo circostanza rilevante a tali fini la severità della pena, cui lo stesso dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna: ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, difatti, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen. e, quindi, nei limiti della …
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