Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 28/11/2025, n. 21457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21457 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10250 del 2025, proposto da
LA RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
US IC RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Basile, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Franco Viola, Diego Iula, Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sull'istanza della LA s.r.l. del 1.7.2025 (integrata e reiterata con Pec del 3.7.2025), con la quale quest'ultima ha sollecitato l'amministrazione ad esercitare i propri poteri di verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla soc. US IC s.r.l. ditta esecutrice dei contratti relativi al servizio di ristorazione collettiva di durata biennale presso le articolazioni della Polizia di Stato dislocate sul territorio nazionale (Lotto Nordest - CIG: B27F98F193) e per la condanna dell'amministrazione resistente a riscontrare l'istanza della ricorrente mediante un provvedimento espresso;
nonché, ove occorra ed in via meramente subordinata, per l'annullamento della nota del 10.7.2025 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (prot. n. 0052542), trasmessa in pari data (ove venisse intesa come un riscontro negativo), nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della US IC RL e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. OV ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in esame, instaurato con il rito camerale ex art. 117 c.p.a., è stata chiesta la declaratoria d’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dall’amministrazione sull’istanza datata 1.7.2025 di verifica dei requisiti di ordine generale in capo alla società AN IC RL, ditta esecutrice dei lavori di appalto relativi al servizio di ristorazione collettiva di durata biennale presso le articolazioni territoriali della Polizia di Stato dislocate sul territorio nazionale (lotto nord-est);
Considerato che l’istanza anzidetta, come meglio specificato anche dalle memorie in atti, ha quale obiettivo quello di far annullare in autotutela l’aggiudicazione in favore della AN IC RL o, comunque, come evidenziato pure dalla AN IC RL, ha quale scopo quello di ottenere la risoluzione del contratto di appalto, ovvero l’esercizio dei poteri specificamente previsti dall’art. 122 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023, tutto ciò in ragione del fatto che LA RL si è collocata seconda in graduatoria;
Considerato, preliminarmente, che, diversamente da quanto eccepito dalla AN IC RL, non si ritiene esservi nella specie un difetto di giurisdizione, malgrado sia stato stipulato il contratto di appalto in data 14.4.2025; in particolare, c’è da considerare che il procedimento istaurato da parte ricorrente, anche ove avesse solo lo scopo di ottenere la risoluzione del contratto ex art. 122 co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023, non attiene all’esercizio di poteri di natura privatistica da parte della S.A.; l’attuale art. 122 D. Lgs. cit. prevede, infatti, come sottolineato anche dalla relazione al codice in materia di contratti pubblici, ipotesi eterogenee di risoluzione che sono riconducibili, in parte, alla risoluzione civilistica per inadempimento, co. 3 e 4, e, in parte, ad ipotesi di autotutela, come il caso disciplinato dall’art. 122 lett. c); dunque, il potere invocato da parte ricorrente non avendo natura privatistica (come, viceversa, quello finalizzato alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di inadempimento; si veda quanto a tale ultimo caso proprio la sentenza del Consiglio di Stato n. 1850/2025 citata dalla AN IC RL), fa sì che la posizione vantata debba qualificarsi come di interesse legittimo; in definitiva, si ritiene che parte ricorrente abbia invocato soltanto l’esercizio di poteri autoritativi di natura pubblicistica, benché collocati nella fase successiva alla stipulazione del contratto;
Considerato, altresì, che l’atto adottato in riposta dal Ministero dell’Interno il 10.7.2025 non può essere ritenuto come conclusivo del procedimento, già solo per la dirimente circostanza che per il lotto nord-est (quello oggetto del presente giudizio) il Ministero resistente ha chiesto chiarimenti alla AN IC RL esclusivamente in data 22.9.2025, ovvero successivamente alla nota sopra citata; detto altrimenti, pure a fronte del riscontro fornito, l’amministrazione non risulta aver ancora concluso il procedimento di verifica;
Considerato che, salve le valutazioni discrezionali che competono all’amministrazione, sussiste, per quanto indicato in precedenza sulla posizione della ricorrente nella gara in questione, un interesse della LA RL alla conclusione del procedimento anzidetto, peraltro, come rappresentato, iniziato già da parte della Stazione Appaltante;
Considerato, più nello specifico, stante l’accezione di inammissibilità del ricorso per la mancanza di un obbligo in capo all’amministrazione di provvedere, che è, invece, doverosa la conclusione esplicita e motivata del procedimento di rinnovata verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria; in effetti, prima ancora dell’esercizio dei poteri di autotutela e/o di risoluzione del contratto, la ricorrente ha chiesto l’esercizio del potere di verifica anzidetto, che costituisce attività dovuta ai sensi di quanto previsto dall’art. 96 D. Lgs. n. 36/2023 anche nella fase esecutiva (si veda in questi termini Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7482/2021, nonché il parere emesso dall’ANAC in sede consultiva n. 69/2023);
Considerato di poter, al momento, soprassedere nella designazione del commissario ad acta, la cui nomina potrà essere richiesta, laddove il termine assegnato all’amministrazione, dovesse decorrere inutilmente;
Ritenuto che la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002, da porre in solido a carico delle parti resistenti, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e, per l’effetto, le ordina di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato, in solido tra le parti resistenti, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE DO, Presidente
OV ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ON | IE DO |
IL SEGRETARIO