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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6614/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 29320239000841420000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 12.4.2023 intimazione di pagamento relativa ad una cartella dell'importo di € 6240.82 per IRPEF anno 2008.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione, ed in conseguenza dell'omessa notifica la decadenza e prescrizione della pretesa.
Evidente che unico soggetto legittimato passivamente ad interloquire su detta eccezione è ADER, ovvero l'ente che ha operato o non operato la notifica della cartella e non già AdE – ente impositore ed estraneo al procedimento di riscossione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate in complessivi € 500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel.
(dott. Giorgio Marino)
IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Puleio)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6614/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 29320239000841420000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 12.4.2023 intimazione di pagamento relativa ad una cartella dell'importo di € 6240.82 per IRPEF anno 2008.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione, ed in conseguenza dell'omessa notifica la decadenza e prescrizione della pretesa.
Evidente che unico soggetto legittimato passivamente ad interloquire su detta eccezione è ADER, ovvero l'ente che ha operato o non operato la notifica della cartella e non già AdE – ente impositore ed estraneo al procedimento di riscossione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate in complessivi € 500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel.
(dott. Giorgio Marino)
IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Puleio)