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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
, con sede in via della Costituzione Parte_1 Pt_1 s.n., C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Guglielmo Rustico del Foro di giusta procura in atti;
Pt_1
OPPONENTE
contro
:
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Rustico del Foro di C.F._1 Pt_1 giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2019 il ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 209/2019 notificatogli il 29.03.2019, unitamente ad atto di precetto, dal lavoratore nei Parte_2 suoi confronti emesso da questo G.L. in data 18.03.2019, su ricorso del predetto, per il pagamento della complessiva somma di € 17.646,71, oltre accessori e spese, pretesa a titolo di retribuzioni, mensilità aggiuntive e rimborsi chilometrici maturati, al netto delle ritenute di legge, nei periodi compresi tra il maggio e l'ottobre 2017 e tra il luglio e il novembre 2018. A sostegno dell'invocata revoca del d.i. opposto il ha eccepito:
1- il pagamento, Parte_1 in favore del , di somme superiori ad € 33.000,00 - di cui oltre € 28.000,00 ad Pt_2 estinzione del debito indennitario pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oggetto della statuizione condannatoria pronunciata da questo G.L. con sentenza n. 632/2013 del 24.06.2013, ed oltre € 5.000,00 per spese liquidate nella medesima e nei provvedimenti monitori, relative sentenze definitorie dei giudizi di opposizione e conseguenti ordinanze ex art. 553 c.p.c. ottenute dal lavoratore all'esito dei numerosi pignoramenti presso terzi notificati ad esso opponente - versategli dai terzi pignorati;
2- l'intervenuta riforma in appello della sentenza n. 632/2013, la Corte d'Appello di Catania avendo infine condannato il , con sentenza n. Parte_1
360/2016 del 17.03.2016, al pagamento, in favore del , della minore indennità pari a Pt_2 quattro mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine contrattuale, per un totale di € 5.085,92, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
3- il conseguente difetto di residua obbligazione alcuna in capo al nei confronti del , il quale era per contro debitore dell'importo Parte_1 Pt_2 differenziale risultante dallo scarto “tra € 28.388,70 (a suo tempo maturati per indennità risarcitoria e spese legali a seguito dell'esecuzione forzata della sentenza n. 632/13 del G.d.L. del Tribunale di Ragusa) ed € 18.066,78 (pari alla sommatoria di € 12.980,86 ed € 5.085,92), al netto della compensazione con le retribuzioni relative alle mensilità da luglio 2018 a novembre 2018 (anch'esse non dovute in virtù della compensazione impropria)” - per il recupero del quale esso opponente si riservava di agire in separata sede -, l'opposto meritando perciò di essere condannato, oltre che alle spese di lite, al pagamento di importo risarcitorio ex art. 96 c.p.c. per avere tentato di lucrare somme chiaramente indebite proponendo ricorso per ingiunzione tre anni dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome Pt_2 infondata, genericamente contestando gli ivi esposti conteggi ed eccependo l'incertezza e l'illiquidità del vantato controcredito, la sentenza n. 360/2016 della Corte d'Appello di Catania essendo stata impugnata per cassazione, con conseguente omesso passaggio in giudicato della decisione e inammissibilità dell'operata compensazione impropria in ragione della perdurante litigiosità del controcredito opposto. Disattesa la formulata istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto, acquisita l'ordinanza resa dalla S.C. a definizione del ricorso per cassazione della sentenza n. 360/2016 proposto dal e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione Parte_1 contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Incontestata la percezione, da parte del , della complessiva somma di € 33.277,21 Pt_2
(€ 28.607,80 a titolo di indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 + € 4.769,41 per spese legali, cfr. missiva del 04.04.2018 indirizzata al , in atti) - corrispostagli dai terzi pignorati in Parte_1 attuazione delle ordinanze ex art. 553 c.p.c. emesse a definizione dei numerosi procedimenti esecutivi dal predetto intrapresi per il recupero dell'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 riconosciutagli da questo G.L. con la richiamata sentenza n. 632/2013 del 24.06.2013 e delle liquidate spese processuali -, va infatti rilevato che: A) con sentenza n. 360/2016 la Corte d'Appello di Catania, confermando l'anzidetta sentenza di primo grado nella parte in cui accertava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati inter partes, ha per contro riformato la decisione nella parte in cui escludeva la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, dichiarando l'instaurazione di siffatto rapporto a far data dal 18.12.2000 e condannando il a riammettere il in servizio e al pagamento di importo Parte_1 Pt_2 risarcitorio nella più contenuta misura di n. 4 mensilità della retribuzione globale di fatto;
B) con ordinanza n. 6941/2022 (in atti) la Corte di Cassazione, adita dal solo , ha quindi Parte_1 cassato la sentenza n. 360/2016 in accoglimento del terzo motivo di ricorso dal predetto proposto in ragione del divieto di conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato impostogli dalla normativa regionale, rigettando nel merito la domanda di conversione del rapporto e compensando integralmente le spese dell'intero giudizio;
C) così definito il giudizio, in difetto di controricorso del , l'unica statuizione economica Pt_2 passata in giudicato - dal predetto giammai impugnata - è quella pronunciata nel merito dalla sentenza d'appello, avente ad oggetto la condanna del al pagamento in suo favore di Parte_1 indennità commisurata a n. 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, nella specie pari ad € 5.085,92 (importo parimenti riconosciuto nella richiamata missiva del 04.04.2018); e D) il
, per parte sua, non ha contestato la debenza degli importi pretesi dal lavoratore in Parte_1 seno all'accolto ricorso per ingiunzione, pari ad € 17.646,71, oltre accessori, per retribuzioni, mensilità aggiuntive e rimborsi chilometrici maturati nei periodi compresi tra il maggio e l'ottobre 2017 e tra il luglio e il novembre 2018, per modo che, detratta dalla percetta indennità di € 28.607,80 la dovuta indennità di € 5.085,92, il ha corrisposto al lavoratore una Parte_1 maggior somma di € 23.521,88, senz'altro atta a coprire l'importo dell'odierno credito monitorio, in disparte le riformate spese processuali indebitamente corrispostegli nella misura liquidata nelle sentenze di primo e secondo grado (pari a complessivi € 2.548,70, come esposto nella missiva del 04.04.2018).
Va quindi opportunamente chiarito che la c.d. compensazione impropria non possiede consistenza di compensazione ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., la quale presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti;
laddove i contrapposti crediti e debiti originino da un unico rapporto si è infatti al cospetto di un mero accertamento contabile di dare e avere tra le parti, idoneo appunto a realizzare una compensazione in senso improprio, alla quale non trova applicazione la richiamata disciplina codicistica della compensazione, ivi compresi i limiti di pignorabilità e compensabilità di cui all'evocato art. 1246, comma terzo, c.c. (cfr. ex plurimis CASS. n. 21646/2016; CASS. n. 5024/2009). Ciò detto, ritenuta l'evidente superiorità delle somme incamerate dal in forza dei Pt_2 riformati titoli giudiziali, rispetto al credito sub iudice, e impregiudicata l'esatta quantificazione dell'importo differenziale, che il si è comunque riservato di recuperare in altra sede, Parte_1 deve ritenersi la fondatezza d\ella proposta opposizione, la quale va perciò senz'altro accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto e condanna del , giusta soccombenza, al pagamento Pt_2 delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, unitamente al reclamato importo risarcitorio equitativo ex art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione monitoria spiegata a dispetto della giammai impugnata riforma, tre anni addietro, della sentenza posta a fondamento del vantato credito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1357/2019 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 209/2019, emesso da questo G.L. nei confronti del Parte_1
N. 8 DI RAGUSA in data 18.03.2019 su ricorso di
[...] Parte_2 condanna al pagamento, in favore del Parte_2 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e dell'importo risarcitorio ex art. 96 c.p.c. di
€ 500,00. Così deciso in Ragusa il 15 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
, con sede in via della Costituzione Parte_1 Pt_1 s.n., C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Guglielmo Rustico del Foro di giusta procura in atti;
Pt_1
OPPONENTE
contro
:
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Rustico del Foro di C.F._1 Pt_1 giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2019 il ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 209/2019 notificatogli il 29.03.2019, unitamente ad atto di precetto, dal lavoratore nei Parte_2 suoi confronti emesso da questo G.L. in data 18.03.2019, su ricorso del predetto, per il pagamento della complessiva somma di € 17.646,71, oltre accessori e spese, pretesa a titolo di retribuzioni, mensilità aggiuntive e rimborsi chilometrici maturati, al netto delle ritenute di legge, nei periodi compresi tra il maggio e l'ottobre 2017 e tra il luglio e il novembre 2018. A sostegno dell'invocata revoca del d.i. opposto il ha eccepito:
1- il pagamento, Parte_1 in favore del , di somme superiori ad € 33.000,00 - di cui oltre € 28.000,00 ad Pt_2 estinzione del debito indennitario pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oggetto della statuizione condannatoria pronunciata da questo G.L. con sentenza n. 632/2013 del 24.06.2013, ed oltre € 5.000,00 per spese liquidate nella medesima e nei provvedimenti monitori, relative sentenze definitorie dei giudizi di opposizione e conseguenti ordinanze ex art. 553 c.p.c. ottenute dal lavoratore all'esito dei numerosi pignoramenti presso terzi notificati ad esso opponente - versategli dai terzi pignorati;
2- l'intervenuta riforma in appello della sentenza n. 632/2013, la Corte d'Appello di Catania avendo infine condannato il , con sentenza n. Parte_1
360/2016 del 17.03.2016, al pagamento, in favore del , della minore indennità pari a Pt_2 quattro mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine contrattuale, per un totale di € 5.085,92, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
3- il conseguente difetto di residua obbligazione alcuna in capo al nei confronti del , il quale era per contro debitore dell'importo Parte_1 Pt_2 differenziale risultante dallo scarto “tra € 28.388,70 (a suo tempo maturati per indennità risarcitoria e spese legali a seguito dell'esecuzione forzata della sentenza n. 632/13 del G.d.L. del Tribunale di Ragusa) ed € 18.066,78 (pari alla sommatoria di € 12.980,86 ed € 5.085,92), al netto della compensazione con le retribuzioni relative alle mensilità da luglio 2018 a novembre 2018 (anch'esse non dovute in virtù della compensazione impropria)” - per il recupero del quale esso opponente si riservava di agire in separata sede -, l'opposto meritando perciò di essere condannato, oltre che alle spese di lite, al pagamento di importo risarcitorio ex art. 96 c.p.c. per avere tentato di lucrare somme chiaramente indebite proponendo ricorso per ingiunzione tre anni dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome Pt_2 infondata, genericamente contestando gli ivi esposti conteggi ed eccependo l'incertezza e l'illiquidità del vantato controcredito, la sentenza n. 360/2016 della Corte d'Appello di Catania essendo stata impugnata per cassazione, con conseguente omesso passaggio in giudicato della decisione e inammissibilità dell'operata compensazione impropria in ragione della perdurante litigiosità del controcredito opposto. Disattesa la formulata istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto, acquisita l'ordinanza resa dalla S.C. a definizione del ricorso per cassazione della sentenza n. 360/2016 proposto dal e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione Parte_1 contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Incontestata la percezione, da parte del , della complessiva somma di € 33.277,21 Pt_2
(€ 28.607,80 a titolo di indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 + € 4.769,41 per spese legali, cfr. missiva del 04.04.2018 indirizzata al , in atti) - corrispostagli dai terzi pignorati in Parte_1 attuazione delle ordinanze ex art. 553 c.p.c. emesse a definizione dei numerosi procedimenti esecutivi dal predetto intrapresi per il recupero dell'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 riconosciutagli da questo G.L. con la richiamata sentenza n. 632/2013 del 24.06.2013 e delle liquidate spese processuali -, va infatti rilevato che: A) con sentenza n. 360/2016 la Corte d'Appello di Catania, confermando l'anzidetta sentenza di primo grado nella parte in cui accertava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati inter partes, ha per contro riformato la decisione nella parte in cui escludeva la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, dichiarando l'instaurazione di siffatto rapporto a far data dal 18.12.2000 e condannando il a riammettere il in servizio e al pagamento di importo Parte_1 Pt_2 risarcitorio nella più contenuta misura di n. 4 mensilità della retribuzione globale di fatto;
B) con ordinanza n. 6941/2022 (in atti) la Corte di Cassazione, adita dal solo , ha quindi Parte_1 cassato la sentenza n. 360/2016 in accoglimento del terzo motivo di ricorso dal predetto proposto in ragione del divieto di conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato impostogli dalla normativa regionale, rigettando nel merito la domanda di conversione del rapporto e compensando integralmente le spese dell'intero giudizio;
C) così definito il giudizio, in difetto di controricorso del , l'unica statuizione economica Pt_2 passata in giudicato - dal predetto giammai impugnata - è quella pronunciata nel merito dalla sentenza d'appello, avente ad oggetto la condanna del al pagamento in suo favore di Parte_1 indennità commisurata a n. 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, nella specie pari ad € 5.085,92 (importo parimenti riconosciuto nella richiamata missiva del 04.04.2018); e D) il
, per parte sua, non ha contestato la debenza degli importi pretesi dal lavoratore in Parte_1 seno all'accolto ricorso per ingiunzione, pari ad € 17.646,71, oltre accessori, per retribuzioni, mensilità aggiuntive e rimborsi chilometrici maturati nei periodi compresi tra il maggio e l'ottobre 2017 e tra il luglio e il novembre 2018, per modo che, detratta dalla percetta indennità di € 28.607,80 la dovuta indennità di € 5.085,92, il ha corrisposto al lavoratore una Parte_1 maggior somma di € 23.521,88, senz'altro atta a coprire l'importo dell'odierno credito monitorio, in disparte le riformate spese processuali indebitamente corrispostegli nella misura liquidata nelle sentenze di primo e secondo grado (pari a complessivi € 2.548,70, come esposto nella missiva del 04.04.2018).
Va quindi opportunamente chiarito che la c.d. compensazione impropria non possiede consistenza di compensazione ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., la quale presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti;
laddove i contrapposti crediti e debiti originino da un unico rapporto si è infatti al cospetto di un mero accertamento contabile di dare e avere tra le parti, idoneo appunto a realizzare una compensazione in senso improprio, alla quale non trova applicazione la richiamata disciplina codicistica della compensazione, ivi compresi i limiti di pignorabilità e compensabilità di cui all'evocato art. 1246, comma terzo, c.c. (cfr. ex plurimis CASS. n. 21646/2016; CASS. n. 5024/2009). Ciò detto, ritenuta l'evidente superiorità delle somme incamerate dal in forza dei Pt_2 riformati titoli giudiziali, rispetto al credito sub iudice, e impregiudicata l'esatta quantificazione dell'importo differenziale, che il si è comunque riservato di recuperare in altra sede, Parte_1 deve ritenersi la fondatezza d\ella proposta opposizione, la quale va perciò senz'altro accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto e condanna del , giusta soccombenza, al pagamento Pt_2 delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, unitamente al reclamato importo risarcitorio equitativo ex art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione monitoria spiegata a dispetto della giammai impugnata riforma, tre anni addietro, della sentenza posta a fondamento del vantato credito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1357/2019 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 209/2019, emesso da questo G.L. nei confronti del Parte_1
N. 8 DI RAGUSA in data 18.03.2019 su ricorso di
[...] Parte_2 condanna al pagamento, in favore del Parte_2 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e dell'importo risarcitorio ex art. 96 c.p.c. di
€ 500,00. Così deciso in Ragusa il 15 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella