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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA
in composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n° 5514 /2024
promossa con ricorso depositato il giorno 24/09/2024
da con l'avv. BEDOGNI FEDERICA Parte_1
-ricorrente-
contro
, con l'avv. ZANCA GLORIA , CP_1
-resistente –
con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali motivi della decisione
Rilevato che i genitori hanno raggiunto il seguente accordo:
“1. I IGnori e CP_1 Parte_1
vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mantenendo 2
l'indirizzo educativo condiviso dai genitori;
avrà residenza presso la Per_1
casa famigliare sita in via Amerigo Vespucci n. 15, 37060, Lugagnano di Sona
(VR) assieme al papà così da mantenere attiva, nei Parte_1
confronti di la polizza famiglia stipulata dal IGnor Parte_2 [...]
Parte_1
3. Le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, Per_1
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. La IG.ra si impegna a lasciare la casa familiare di CP_1
proprietà del IG. non appena avrà trovato una soluzione Parte_1
abitativa consona alle proprie eIGenze sia logistiche che economiche e comunque entro il 31/12/2025; nel frattempo e anche successivamente al trasferimento della IGnora i genitori gestiranno il figlio tenendo CP_1
conto delle visite così sotto precisate:
a) durante la settimana starà il martedì e il giovedì con il Per_1
padre e il lunedì e il mercoledì con la madre, sempre dalla fine della scuola alla mattina successiva quando verrà accompagnato nuovamente a scuola;
b) a fine settimana alterni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì
mattina, quando riaccompagnerà il minore a scuola.
Per eventuali emergenze per le visite durante la settimana e il fine settimana, i genitori concordano che prima di chiedere a terze persone (nonni,
zii, ecc.) si confronteranno tra loro sulla soluzione da adottare nell'interesse di
. Per_1
c) per tre settimane non consecutive nel corso delle vacanze scolastiche estive, nel periodo che i genitori concorderanno con idoneo anticipo così da permettere a ciascuno genitore di organizzare le proprie vacanze con;
Per_1
d) per metà delle vacanze di Natale, alternando ogni anno dalla chiusura delle scuole e fino al 30 dicembre, nonché tra il 31 dicembre e la ripresa delle lezioni scolastiche o secondo diverso accordo tra i genitori;
3
e) per metà delle vacanze di Pasqua o secondo diverso accordo tra i genitori;
f) trascorrerà la festa della mamma con la mamma, la festa del Per_1
papà col papà, il compleanno della mamma con la mamma, il compleanno del papà con il papà, mentre per il compleanno di i genitori concorderanno Per_1
di anno in anno come organizzarsi, per i ponti vige la regola dell'alternanza;
5. i genitori si impegnano a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità con un professionista scelto di comune accordo;
6. tenuto conto dei rispettivi redditi e che il IG. è Parte_1
dipendente presso la RFI Spa e la IG.ra è dipendente presso la AZ. CP_1
, Controparte_2
il IG. corrisponderà alla IG.ra un contributo Parte_1 CP_1
mensile al mantenimento del minore di Euro 50,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come da protocollo del Tribunale di Verona, dal momento del rilascio della casa familiare.
Sino al trasferimento della IGnora i genitori divideranno al CP_1
50% le spese ordinarie relative al minore e quelle straordinarie;
7. i IGnori E oncordano che l'assegno CP_1 Parte_1
unico statale per figli a carico elargito da venga incassato al 50% finché CP_3
sono nella stessa casa, mentre dal mese del rilascio della casa familiare da parte della IG.ra il 100% dell'assegno unico spetterà alla IG.ra , CP_1 CP_1
quindi il IG. verserà alla madre la quota di assegno unico da lui Parte_1
percepito e comunque le parti concorderanno in quale percentuale richiedere
CP_ l'assegno unico all tenuto conto che comunque è di spettanza al 100%
alla madre.
8. I genitori sono consapevoli che l'accordo tra loro intercorso può
essere dagli stessi modificato qualora gli stessi di comunque accordo lo ritenessero opportuno o necessario tenendo conto dell'esclusivo interesse del minore. 4
9. Concedere ad entrambi i genitori il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e della CI valida per l'espatrio per sé e per il figlio
. Per_1
10. Dichiararsi le spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
Rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità,
conforme all'interesse del figlio minore a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
Ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 18/03/2025
La Presidente dott. Antonella Guerra