Articolo 6 della Legge 17 marzo 2026, n. 36
Articolo 5Articolo 7
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9 aprile 2026
Art. 6.
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 , sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all' articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , uno o piu' decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 , volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere», di cui all' articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069 , sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 6:
- La direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 , sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), e' pubblicata nella GUUE 15 aprile 2024, serie L.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
Entrata in vigore il 9 aprile 2026