Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 483
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Vizio di notifica

    Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, che impone la notifica telematica degli atti del processo tributario, senza possibilità di sanatoria in caso di mancato rispetto di tale modalità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 483
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 483
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo