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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2696/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Palermo - Piazza V.e. Orlando 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025 EQG GCG 00002224476 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente proponeva impugnazione avverso l'invito alla regolarizzazione fiscale (Modello C)- INVITO
AL PAGAMENTO n. 2025 EQG GCG 00002224476 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024 emesso dalla
Cancelleria Civile del Tribunale di Palermo in data 12 maggio 2025, relativo al procedimento iscritto al R.G.
n. 011437/2024. Con tale atto, la Cancelleria richiedeva alla ricorrente l'integrazione del contributo unificato, ritenuto insufficiente, applicando il criterio di calcolo basato sulla rendita catastale dell'immobile moltiplicata per 200, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., ritenendo che la causa principale avesse natura di azione reale immobiliare.
La ricorrente contestava tale impostazione, deducendo che l'azione originariamente proposta fosse invece una azione personale di restituzione fondata su un rapporto contrattuale preesistente e sul venir meno del titolo di detenzione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 15 c.p.c. e illegittimità della maggiore pretesa.
La notificazione del presente ricorso avveniva tuttavia in forma cartacea.
La controparte non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In base all'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, la notificazione e il deposito degli atti del processo tributario devono avvenire esclusivamente in via telematica, per tutti i processi nei quali la parte non possa stare in giudizio personalmente.
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo che: “A seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16-bis D.lgs. 546/1992, come modificato dall'art.
6-bis D.L. 119/2018, la notificazione del ricorso tributario può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica nei processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo.” (Cass., ord. n. 4815/2025).
La notificazione cartacea del ricorso effettuata nel dicembre 2019 (o comunque in data successiva all'entrata in vigore del nuovo regime) è, pertanto, in contrasto con la disciplina imperativa, non essendo consentita alcuna forma di sanatoria, nemmeno in caso di regolare ricezione da parte del destinatario.
L'inammissibilità del ricorso, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio, deve essere dichiarata anche in assenza di costituzione della parte resistente.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Palermo 21.1.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2696/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Palermo - Piazza V.e. Orlando 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025 EQG GCG 00002224476 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente proponeva impugnazione avverso l'invito alla regolarizzazione fiscale (Modello C)- INVITO
AL PAGAMENTO n. 2025 EQG GCG 00002224476 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024 emesso dalla
Cancelleria Civile del Tribunale di Palermo in data 12 maggio 2025, relativo al procedimento iscritto al R.G.
n. 011437/2024. Con tale atto, la Cancelleria richiedeva alla ricorrente l'integrazione del contributo unificato, ritenuto insufficiente, applicando il criterio di calcolo basato sulla rendita catastale dell'immobile moltiplicata per 200, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., ritenendo che la causa principale avesse natura di azione reale immobiliare.
La ricorrente contestava tale impostazione, deducendo che l'azione originariamente proposta fosse invece una azione personale di restituzione fondata su un rapporto contrattuale preesistente e sul venir meno del titolo di detenzione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 15 c.p.c. e illegittimità della maggiore pretesa.
La notificazione del presente ricorso avveniva tuttavia in forma cartacea.
La controparte non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In base all'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, la notificazione e il deposito degli atti del processo tributario devono avvenire esclusivamente in via telematica, per tutti i processi nei quali la parte non possa stare in giudizio personalmente.
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo che: “A seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16-bis D.lgs. 546/1992, come modificato dall'art.
6-bis D.L. 119/2018, la notificazione del ricorso tributario può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica nei processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo.” (Cass., ord. n. 4815/2025).
La notificazione cartacea del ricorso effettuata nel dicembre 2019 (o comunque in data successiva all'entrata in vigore del nuovo regime) è, pertanto, in contrasto con la disciplina imperativa, non essendo consentita alcuna forma di sanatoria, nemmeno in caso di regolare ricezione da parte del destinatario.
L'inammissibilità del ricorso, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio, deve essere dichiarata anche in assenza di costituzione della parte resistente.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Palermo 21.1.26
IL GIUDICE MONOCRATICO