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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ME IT, in data 19/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 450/2022 R.G. a cui vi sono riuniti i procedimenti nn. 724/22 e 2366722 RG e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cf: Parte_1
ed ivi residente in c.da Sfaranda Sup. n° 91, C.F._1
elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. MA Cammaroto, MA Antonietta Canu e NT
Monoriti giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliato in
Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione elenchi agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.02.2022, premetteva di Parte_1 aver lavorato quale bracciante agricola per l'anno 2018 alle dipendenze della ditta , c.f. per un totale Controparte_2 P.IVA_1 di 102 giornate lavorative. Lamentava che l' l'aveva erroneamente CP_1
cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava altresì la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 12.06.2023, deducendo di aver CP_1 disconosciuto per l'anno 2018 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro . Eccepiva, quindi, la Controparte_2
decadenza ex art. 22 DL 7/70 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con autonomo ricorso n. 742/22 parte ricorrente contestava la comunicazione di indebito relativo alla disoccupazione agricola per l'anno 2018 per un importo di € 6.582,26 contestando di non aver mai ricevuto detto pagamento, l'illegittimità dell'indebito, la dovutezza delle somme e la prescrizione del diritto ad agire dell' . CP_1
Si costituiva l' facendo istanza di riunione, eccependo CP_3
l'inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ricorso n. 2366/22 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n.
59520220000934038000 con le medesime motivazioni.
L' si costituiva contestando in rito e nel merito il ricorso. CP_1
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 e il D.P. n. 50 del 2022.
I procedimenti venivano riuniti.
2 In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
Preliminarmente è necessario affrontare la questione relativa alla decadenza dell'azione giudiziaria.
Secondo l'art.22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del
1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.
15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n. 5942 del 2001).
Tale decadenza, che comunque era stata eccepita tempestivamente dalla resistente nella memoria di costituzione, è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n.
9595 del 2001, n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia (l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori
3 agricoli) che è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi Cass. n. 13092 del 2009 e n. 18528 del 2011).
Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal
D.L. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole previste nel D.L. n. 7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo,
"di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di
120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza
(ex multis, Cass. n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
4 "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agri- cola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto ".
"2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell che decide CP_1
entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".
All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies CP_1 CP_4
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) a decorrere dall'anno 1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il
31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione
e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 diretta notifica al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre
1996, n. 608 cit.).
5 Con l'art.
9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e CP_4 veniva istituita presso l' la Commissione centrale per CP_1
l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
(Commissione CAU), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt. 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle Commissioni Provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni CP_1 provinciali di cui all'art. 14 L 457 dell'8 agosto 1972, c.d. , già Per_1
competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso (vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata
(come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l' ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il Controparte_5
provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle
6 indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass. n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato, a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine
(30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del
1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 1.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola (poi ) e la decisione sullo Per_1
stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla
7 commissione centrale INPS per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto
(decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n.
2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
Nel caso di specie, è presente in atti copia del ricorso contro la mancata iscrizione elenchi anagrafici per l'anno 2018 presentato da
[...]
in data 27.07.2021 (come si evince dalla ricevuta del ricorso Pt_1
amministrativo depositato in atti). Va evidenziato però, come parte ricorrente avesse già piena conoscenza di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2018, dal momento che la stessa presentava un primo ricorso amministrativo alla
Commissione in data 01.10.2020; il provvedimento espresso di Per_1
reiezione della Commissione è del 03.12.2020. Nei successivi 30 giorni,
Contr non è seguita l'impugnazione del silenzio-rigetto alla in secondo grado.
8 È quindi possibile dedurre che pur applicando il massimo termine decadenziale come sopra ricostruito, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 10.02.2022, ben oltre il termine previsto dall'art. 22 come sopra interpretato dalla giurisprudenza.
Si evidenzia, invero, che a prescindere dalla legittimità o meno della comunicazione della cancellazione dagli elenchi agricoli l'art. 22 impone il termine di decadenza da qualsiasi atto conosciuto dall'assicurato in relazione a detta cancellazione.
Sulla base di tali elementi va rilevata la decadenza della ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili all'anno
2018.
Il ricorso è pertanto inammissibile per il riconoscimento delle giornate per il 2018.
Viene meno, conseguentemente, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste e oggetto dei provvedimenti di indebito.
Ora, in relazione all'eccezione di mancato pagamento, è la stessa parte ricorrente ad affermare, dopo la contestazione, che Per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici che ha legittimamente riconosciuto ed erogato le prestazioni spettanti alla stessa per legge.
Tuttavia, l' ha prodotto documentazione che appare idonea, in via CP_1
presuntiva ed alla luce delle contraddizioni in ricorso, a provare l'erogazione di dette somme, anche per l'indicazione di alcuni elementi
(ente pagatore, codice bancario ecc) relativi a detta liquidazione.
Non sussistono ragioni di prescrizione avendo l' operato CP_1
tempestivamente, nei limiti generali di 10 anni, successivi all'accertamento ispettivo quale primo momento in cui avrebbe potuto far valere il proprio diritto.
Tutte le ulteriori domande, dunque, vanno rigettate.
9 Si applica l'esonero ex art. 152 disp att c.p.c. stante la relativa dichiarazione in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 10.02.2022, nei confronti Pt_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti, 19.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
ME IT
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