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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1995/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11782/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Valentino - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027468964000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1076/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso chiede l accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta agli atti del ricorso ed insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente esperito il 22.5.32025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato confronti dell'ADER e della Regione Campania la cartella di pagamento n. 02820250027468964000, notificata il 25 marzo 2025, avente ad oggetto la Tassa automobilistica per l'anno 2019 - RUOLO N.
2025/001232 – per la somma di euro 218,40 a titolo di imposta, 19,66 di interessi, 65,52 di sanzioni ed euro 6,00 quali spese di notifica per un totale di euro 309,58; il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto, anche per difetto di legittimazione passiva. Si è, altresì, costituita la resistente Regione chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e deducendo (e provando) di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento opposta.
Mette conto preliminarmente dichiarare l'estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito del sopravvenuto e documentato annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione, ai minimi stante l'oggettiva semplicità della controversia;
compensa le spese di lite tra l'istante e l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente dichiarare l'estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito del sopravvenuto e documentato annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione, ai minimi stante l'oggettiva semplicità della controversia;
compensa le spese di lite tra l'istante e l'ADER.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e condanna la Regione campania al pagamento delle spese di lite in favore di parte istante che si liquidano in euro 150,00 per compenso oltre cut ed accessori di legge con distrazione;
Compensa le spse di lite tra l'istante e l'ADER
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11782/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Valentino - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027468964000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1076/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso chiede l accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta agli atti del ricorso ed insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente esperito il 22.5.32025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato confronti dell'ADER e della Regione Campania la cartella di pagamento n. 02820250027468964000, notificata il 25 marzo 2025, avente ad oggetto la Tassa automobilistica per l'anno 2019 - RUOLO N.
2025/001232 – per la somma di euro 218,40 a titolo di imposta, 19,66 di interessi, 65,52 di sanzioni ed euro 6,00 quali spese di notifica per un totale di euro 309,58; il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto, anche per difetto di legittimazione passiva. Si è, altresì, costituita la resistente Regione chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e deducendo (e provando) di aver annullato in autotutela l'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento opposta.
Mette conto preliminarmente dichiarare l'estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito del sopravvenuto e documentato annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione, ai minimi stante l'oggettiva semplicità della controversia;
compensa le spese di lite tra l'istante e l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente dichiarare l'estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito del sopravvenuto e documentato annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione, ai minimi stante l'oggettiva semplicità della controversia;
compensa le spese di lite tra l'istante e l'ADER.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e condanna la Regione campania al pagamento delle spese di lite in favore di parte istante che si liquidano in euro 150,00 per compenso oltre cut ed accessori di legge con distrazione;
Compensa le spse di lite tra l'istante e l'ADER