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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 31/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere
dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.31/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Galluzzo (c.f. ) - pec: C.F._2 Email_1
appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Maurizio Costantino ) – pec: ; CodiceFiscale_4 Email_2
appellato
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: CP_2 C.F._5 Controparte_3
) e (C.F.: ), tutte C.F._6 Controparte_4 C.F._7 rappresentate e difese dall'avv. Maria Luisa Formato (C.F.: ) – pec: C.F._8
appellate Email_3
E CONTRO
1 ( , appellata contumace Controparte_5 C.F._9
OGGETTO: Società di fatto e vendita di cose immobili - appello alla sentenza n.829/19, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 07/06/2019, nel procedimento recante n.r.g.
3709/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alle parti il giorno 11.09.2013, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio CalabriaSuriano , Parte_1 CP_2 [...]
, e , chiedendo che venissero accertati Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e dichiarati i suoi diritti.
A fondamento della domanda l'attore esponeva, in particolare, che:
a. si era accordato con per costruire un fabbricato in località Pezzo di Villa Controparte_1
San IO su un terreno di proprietà di e per la successiva rivendita dei Controparte_5
relativi appartamenti, con riparto dei guadagni. La avrebbe mantenuto la proprietà del CP_5
terreno e, una volta costruiti gli appartamenti, li avrebbe venduti ai clienti indicati dai due soci.
Per formalizzare l'accordo, nel 1999 veniva stipulata una scrittura privata, nella quale i due soggetti si qualificavano come "soci titolari di una ditta individuale di costruzioni";
b. l'accordo prevedeva che mantenesse la titolarità dei rapporti con i dipendenti e i Pt_1
fornitori, mentre al era stata affidata la gestione finanziaria e il correlativo obbligo di CP_1 affrontare tutti gli esborsi legati all'operazione, compresi quelli per gli emolumenti del personale,
i contributi previdenziali e assistenziali, le ritenute fiscali, le fatture dei fornitori, ecc.L'attore, in quanto posto a capo dell'impresa individuale, aveva proceduto alla costruzione del fabbricato, con accesso sia da via Briatico che da via Cardinale UF, composto, rispetto a via Briatico, da un piano sottostrada e da cinque piani fuori terra compreso il sottotetto;
c. al fine di ottenere maggiore liquidità, i due soci si erano rivolti a , fratello di Persona_1
, il quale partecipò all'operazione con un contributo di $ 100.000,00, liquidati Controparte_1 successivamente nella misura di € 120.000,00;
d. in questa prima operazione, tutte le unità immobiliari destinate alla vendita nell'interesse dei due soci erano state vendute, ad eccezione di un locale (particella 704 sub 22) che era rimasto in testa alla con l'impegno di trasferirlo ai due soci o di riversarne il prezzo in caso di CP_5
vendita a terzi;
e. erano sorti contrasti con i signori proprietari di un suolo confinante, per il Parte_2
mancato rispetto delle distanze dal confine previste dai regolamenti locali. Al fine di dipanare i contrasti venne stipulata una scrittura privata il 15.12.2003, alla quale avevano preso parte anche e;
Pt_1 CP_1
2 f. mentre si sviluppava l'affare, con le disponibilità finanziarie rinvenienti dai versamenti in acconto,i due soci avevano deciso di non procedere al riparto degli utili e di intraprendere una nuova operazione immobiliare, permutando un terreno con i coniugi per costruire un Parte_2
altro fabbricato.Con scrittura privata del 31.07.2003 (di cui parte attrice non è in possesso, ma risulta citata nella scrittura privata del 15.12.2003) concordavano, pertanto, la permuta del suolo in località Pezzo Superiore di Villa San IO. Il 7.05.2004 la permuta fu formalizzata con atto pubblico, nel quale figuravano solo e la moglie CP_1 CP_2
g. anche in questo caso aveva provveduto alla costruzione del fabbricato con la propria Pt_1 impresa edile, mentre aveva curato l'intera gestione finanziaria dell'affare; CP_1
h. dopo la morte di la figlia ed erede, ed il marito Persona_2 Controparte_6
, avevanopreferito permutare l'appartamento del terzo piano con l'attico, Controparte_7
riconoscendo un conguaglio, con scrittura privata del 12.12.2007, alla quale seguì atto pubblico in cui figuravano i coniugi mentre l'appartamento del terzo pianoera stato poi CP_8 venduto ai coniugi e Controparte_9 Controparte_10
i. anche questa volta i proventi delle attività immobiliari erano stati investiti nell'acquisto di altro suolo edificatorio sito in Villa San IO via La Volta, contiguo ai primi due, di proprietà
CP_1 dei signori e dei coniugi l'immobile era stato intestato fiduciariamente Controparte_12
ai coniugi CP_8
j. l'immobile veniva fiduciariamente intestato ai coniugi La riferibilità CP_8 dell'acquisto ai soci erastata tuttaviaconfermata dalla “Dichiarazione di Parte_3 responsabilità”, sottoscritta anche dal il 03.09.2007, con la quale si dava attoche il terreno CP_1
comprato daSuriano-Repaci dai signori stato acquistato con i soldi presi dalla cassa della Per_3
società e,pertanto, era socio al 50% a tutti gli effetti;
Parte_4 Pt_1
k. veniva, pertanto, realizzato un altro fabbricato e le unità immobiliari venivanotutte vendute, ad eccezione di un appartamento e di un garage (unità immobiliari identificate con sub 22 e sub
18, particella 801), che erano rimasti in capo ai coniugi;
Parte_5
l. nella gestione finanziaria, si avvaleva dell'ausilio della moglie e delle figlie, alle quali CP_1
veniva intestata una parte dei pagamenti da parte degli acquirenti delle unità immobiliari;
m. nello stesso periodoi due soci davano avvio ad un altro affare avente ad oggetto un suolo edificatorio di proprietà di sito sempre in Villa San IO, Parte_6
contiguo ai terreni oggetto delle precedenti operazioni. Tra l'ottobre del 2007 e il settembre del
2009 i due firmarono con la proprietaria alcune scritture private aventi ad oggettol'acquisto dell'immobile;
3 n. i due soci, con l'intento di proseguire le attività immobiliari, pensarono di coinvolgere i figli e, pertanto, con atto notarile del 19.06.2006 e Parte_7 Controparte_3
avevano costituito la avente per oggetto lo svolgimento di attività nel Controparte_13
settore immobiliare, la cui amministrazione era stata affidata a la Controparte_3
quale deteneva una parte del denaro che il padre aveva incassato anche per conto del . Il Pt_1 denaro comune veniva, pertanto, utilizzato dalla il 12.08.2009 per l'acquisto in testa alla CP_1
societàdel suolo edificatorio sito in Cannitello di Villa San IOdi proprietà dei sig.ri Pt_8
(foglio 9, particelle 28, 894 e 897), il quale avrebbe dovuto ospitare un fabbricato il cui progetto aveva ottenuto il nulla osta paesaggistico e il permesso di costruire con atto del 03.05.2010 n.
32/2010 da parte del Comune di Villa San IO;
o. all'inizio del 2011, le operazioni immobiliari di Via Briatico, via Card. UF e via La Volta si erano concluse con l'incasso del prezzo degli ultimi appartamenti del fabbricato di più recente costruzione e il margine economico realizzato dai soci era costituito:1) dai diritti sul locale di via
Briatico non ancora venduto, rimasto solo formalmente in testa a;
2) dai Controparte_5
diritti sul suolo edificatorio oggetto del contratto preliminare stipulato con la per il cui CP_5 acquisto era stata già versata alla proprietaria la somma di € 320.000,00; 3) dall'appartamento di via La Volta, rimasto in testa ai coniugi;
4) dal terreno acquistato dagli con CP_14 Pt_8
denaro riveniente dalle operazioni dei genitori dei soci della;
5) CP_13 dall'appartamento e dal garage promessi in vendita ai coniugi e Controparte_9 [...]
6) dal credito nei confronti dei coniugi relativo al conguaglio per CP_10 Controparte_15 la permuta di un appartamento al terzo piano con l'attico; 7) dalle somme rivenienti dagli incassi delle vendite immobiliari depositate sui conti del e dei suoi familiari, non utilizzate per CP_1
gli investimenti di cui ai punti precedenti, mai rendicontate;
p. l'attore aveva chiesto al socio di rendicontare gli incassi, di pagare le cartelle esattoriali che nel tempo gli erano state notificate in quanto andavano imputate a tutti gli effetti alla comune intrapresa e di effettuare un congruo riparto degli utili;
q. le richieste rivolte a rimanevano disattese e pertanto ,l'11.05.2011, aveva CP_1 Pt_1 presentato un ricorso per l'accertamento tecnico preventivo al fine di determinare i costi e gli utili delle operazioni. Tuttavia, aveva posto in essere vari artifizi al fine di ostacolare lo CP_1
svolgimento delle attività peritali, il che aveva dato luogo a lungaggini che avevano indotto il
Presidente a disporre la chiusura del procedimento;
, pur dichiarandosi verbalmente pronto a rendicontare le spese e riconoscere al socio CP_16
il giusto dovuto, aveva di fatto avviato una serie di attività finalizzate a monetizzare a proprio esclusivo vantaggio gli investimenti realizzati con denaro comune.
4 Assumeva l'attore che nei tredici anni in cui si erano sviluppate le tre operazioni immobiliari, mentre
(direttamente o per il tramite dei propri congiunti) aveva incassato una somma pari a € CP_1
3.226.429,14, lui aveva incassato solo€ 100.000,00. Deduceva, altresì, che del denaro incassato da
, € 320.000,00 erano stati impiegati per l'acquisto di un suolo edificatorio dalla CP_1 CP_5
CP_1
€35.000,00 per liquidare il fratello ed € 125.100,00 per l'acquisto del suolo dai in via Per_1
Lavolta.
Sosteneva, pertanto, che ed i familiari erano tenuti a fornire dettagliato e documentato CP_1 rendiconto dell'utilizzo della rimanente somma di € 2.846.329,14, in difetto della quale avrebbe dovuto procedersi ad una stima sintetica del presumibile utile ricavato dalle tre operazioni immobiliari.
Al fine di determinare la somma di denaro che i convenuti erano tenuti a versare, l'attore riteneva che dalla somma sopra determinata (€3.226.429,14), andassero detratti i costi complessivamente implicati nella costruzione dei fabbricati, presumibilmente individuati in circa € 2.000.000,00.
Adduceva, altresì, che il margine finanziario netto (€ 1.226.429,14)andasse ridotto della somma versata a (€320.000,00), se e nella misura in cui fossero stati a Controparte_5 Pt_1
riconosciuti i diritti corrispondenti alla metà dell'immobile in questione. Adduceva, ancora, che dalla differenza risultante occorreva poi detrarre gli importi da riconoscere in prededuzione al per i Pt_1
debiti contributivi, previdenziali e tributari inerenti alle operazioni immobiliari della società ed i costi di costruzione. Assumeva che tale differenza costituiva l'utile finanziario da ripartire, spettando ad esso laquota della metà, aumentata dell'importo dei debiti a lui intestati da pagare in prededuzione e ridotta delle somme già incassate dal stesso. L'attore, pertanto, stimava in € 348.164,57 il suo Pt_1
credito finanziario, al quale vanno aggiunti: la metà del valore sul locale sito in via Briatico ancora posseduto dalla la metà dei diritti sul terreno di proprietà della il valore CP_5 CP_5 dell'appartamento di via La Volta intestato ai coniugi CP_8
A fondamento della propria domanda, assumeva l'esistenza di una società di fatto tra lui e CP_1
in virtù della quale, sebbene fosse stato il titolare formale delle operazioni negoziali di CP_1
acquisto e di vendita dei beni, egli avrebbe dovuto, nel rispetto degli accordi presi con il , Pt_1
innanzitutto fornire al socio il rendiconto delle attività compiute, in virtù del rapporto di mandato sottostante, e riversare al socio la metà del ricavato al netto dei costi, i quali obblighi erano rimasti entrambi inadempiuti.
Assumeva, infine, che alla responsabilità contrattuale del avrebbe dovuto affiancarsi anche CP_1
la responsabilità extracontrattuale della mogliee delle figlie, le quali avevano prestato attiva cooperazione nella violazione degli accordi derivanti dalla costituzione della società di fatto, intestandosi parte dei beni immobili e del denaro che avevano costituito il frutto delle operazioni.
5 Instauratosi il giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2014,
[...]
eccepiva che la domanda avversaria era infondata, poiché priva di prove che attestassero CP_1
la ricorrenza degli elementi essenziali della società di fatto. Assumeva che tra le parti era, più semplicemente, intercorso un rapporto di appalto, in cui il , in qualità di appaltatore, era stato Pt_1 regolarmente compensato. Concludeva sostenendo che il credito inerente le somme richieste nell'atto di citazione si erano prescritte ai sensi dell'art. 2949 c.c.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.01.2014, CP_2
e chiedendo, preliminarmente, di
[...] Controparte_3 Controparte_4 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto eventualmente riconosciuto a , atteso che i fatti Pt_1
narrati erano compresi tra il 2003 e il 2007. Eccepivano, poi,il proprio difetto di legittimazione passiva, non risultando in alcun modo parti coinvolte nei rapporti intercorsi tra e e Pt_1 CP_1 non avendo l'attore prodotto alcun documento di segno contrario. Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda avversaria, atteso che parte attrice non aveva adempiuto all'onere probatorio. Chiedevano, infine, di condannare l'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2014 si costituiva , Controparte_5
esponendo che con scrittura privata del 1999 aveva sottoscritto con un atto di permuta Parte_3
di una porzione di terreno sito in Località Pezzo di Villa san IO,al fine di costruire un fabbricato completo di appartamenti e garages e, in forza di tale atto, veniva alla stessa riconosciuta la proprietà di due appartamenti. Rappresentava, altresì, di non essersi mai interessata ai rapporti intercorrenti tra il e il , posto che a lei interessava esclusivamente la vicenda relativa al locale-garage Pt_1 CP_1
sito in via Briatico di Villa San IO, individuato catastalmente con la particella 704 sub 22, ancora ad essa intestato. Dimostrava la propria disponibilità a trasferirne la proprietà ai due soci e in ogni caso a dare agli stessi l'intero importo frutto della vendita a terzi (cosa mai verificatasi a causa dei contrasti sorti tra i soci). Chiedeva, infine, di accertare l'obbligo di e , in forza Pt_1 CP_1
della scrittura privata del 1999, di pagare nella misura del 50% ciascuno in suo favore gli oneri di urbanizzazione (polizza fideiussoria) per complessivi € 16.732,36relativi al locale-garage di cui sopra, somma che la stessa era stata costretta a pagare a causa dei contrasti sorti tra le parti. Chiedeva, altresì, di accertare l'obbligo su di essa gravante di trasferireil già menzionatolocale-garage in favore di nella misura del 50% ciascuno o nella misura maggiore o minore ritenuta di Parte_3
giustizia
Parte attrice con atto depositato il 03.02.2015 proponeva ricorso cautelare, teso all'ottenimento del sequestro conservativo dei beni immobili, mobili, crediti e quote di proprietà dei resistenti CP_1
6 , e , fino alla concorrenza Parte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 della somma di € 700.000,00. Rappresentava di essere venuto a sapere che i coniugi stavano CP_1 tentando di vendere l'appartamento con annesso garage sito in Villa San IO (particella 801 sub
22 e sub 18) di cui all'atto di citazione e che, pertanto vi fosse un pericolo concreto ed attuale di diminuzione delle garanzie del credito.
Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 13.05.2015 definiva il procedimento cautelare iscritto al n. R.g. 3709/2013 sub-1/2014 rigettando il ricorso per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
L'attore proponeva reclamo, con procedimento iscritto al n. R.G. 1744/2015, reclamo, questo, che veniva rigettato per assenza del periculum in mora con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 14.08.2015.
La causa di merito veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali. Il Tribunale, reputando non necessario disporre la CTU, emetteva sentenza n. 829/19 pubblicata il 07/06/2019, non notificata ed oggi impugnata, con la quale rigettava integralmente le domande formulate da parte attrice.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella sentenza oggi appellata, preliminarmente dichiarava l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e delle eccezioni CP_5
di prescrizione proposte dagli altri convenuti, in quanto, costituitisi tutti in giudizio oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di citazione, erano incorsi nella decadenza processuale di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c.
Nel merito,relativamente alla domanda proposta nei confronti di e , il giudice di CP_5 CP_1
prime cure rigettava la richiesta formulata, assumendo che la scrittura privata del 1999 – mai formalizzata - non prevedeva alcun obbligo di trasferimento di proprietà o di pagamento del controvalore degli immobili invenduti.
Relativamente alla domanda concernente la richiesta di pagamento degli utili,il Tribunale di Reggio
Calabria, dopo aver analizzato separatamente le tre operazioni immobiliari e, conseguentemente, ritenuta provata l'esistenza di una società di fatto con riferimento alla sola terza operazione, rigettava la richiesta avanzata in quanto aveva omesso di assolvere all'onere probatorio in merito Pt_1 all'esistenza e all'entità di una contabilità sociale, precisando, altresì, con riferimento alla moglie e figlie del , che non erano ad esse opponibili gli accordi interni presi dai due soggetti. CP_1
Relativamente alla domanda formulata nei riguardi dei convenuti e concernente il CP_1 CP_2
diritto ad avere la metà della piena proprietà delle unità immobiliari identificate con il sub 22 e sub
18 particella 801, la sentenza impugnata rigettava la richiesta in quanto infondata.
7 Il giudice di prime cure, infine,accoglieva la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute e condannava al risarcimento del danno. Pt_1
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 14.01.2020, impugnava la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ritenendola censurabile sotto molteplici aspetti.
Col primo motivo di appello, deduceva l'erroneo disconoscimento dell'esistenza di una società irregolare con . In particolare, l'appellante contestava la decisione di prime cure Controparte_1 nella parte in cui aveva ritenuto che solo nei riguardi dell'ultima delle operazioni immobiliari potesse dirsi raggiunta la prova dell'esistenza di una società di fatto. Sottolineava che il Tribunale, spacchettando le tre operazioni e formulando per ciascuna di esse un giudizio di esistenza/inesistenza dei presupposti della società, aveva valutato in modo frammentario le risultanze probatorie, omettendo una valutazione che doveva necessariamente essere unitaria. Sottolineava, altresì, che il giudice di prime cure aveva poi esaminato la contabilità allegata con riferimento all'intero periodo di esistenza della società, in tal modo di fatto smentendo il suo stesso approccio atomistico.
Con riferimento specifico alla prima operazione, adducevache il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni contenute nella scrittura privata stipulata nel 1999 e mai disconosciuta dal convenuto, la quale indicava chiaramente che e si definivano soci. Parte attrice contestava che il Pt_1 CP_1
Tribunale, ritenendo che le dichiarazioni ivi contenute potessero indicare esclusivamente una collaborazione operativa nell'ambito di un'attività di appalto, aveva escluso l'esistenza del requisito dell'affectiosocietatis.
Contestava altresì la decisione appellata nella parte in cui aveva reputato non provati gli ulteriori requisiti, ovvero la costituzione di un fondo comune ed il rischio condiviso di impresa. In particolare, lamentava l'erroneità del giudizio del Tribunale che, valorizzando la dichiarazione di responsabilità del 09.01.2001 nella quale si dava atto che tutte le spese sostenute per la costruzione del fabbricato di proprietà di erano state sostenute dai germani , aveva di fatto ignorato come in CP_5 CP_1 realtà tale dichiarazione confermava la ricostruzione formulata da parte attrice nell'atto di citazione, in cui si dava atto che le prime somme erano state anticipate dai , ma che successivamente i CP_1
ricavi delle vendite degli appartamenti avevano permesso loro di rientrare delle anticipazioni.
Contestava, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto che la prestazione di servizi potesse costituire un valido conferimento in una società di fatto. Inoltre, adduceva che il giudice aveva omesso di considerare che il rapporto tra le parti non poteva essere ridotto a una semplice collaborazione operativa, poiché mancava la prova di un contratto di appalto e del pagamento di un corrispettivo.
Infine, riguardo la valutazione delle prove testimoniali, contestava l'esito cui era pervenuto il giudice di prime cure in quanto privo di ragionevolezza.
8 Con riferimento alla seconda operazione immobiliare, l'appellante contestava la decisione impugnata nella parte in cui aveva reputato non dirimente la circostanza che la scrittura privata del
15.03.2003 - documento, questo,relativo ad una permuta intercorsa con i coniugi – fosse CP_17
stata sottoscritta anche da , ritenendo la potesse considerarsi il naturale prosieguo della Pt_1
collaborazione precedentemente intercorsa tra i due soggetti.
Con riferimento alla terza operazione immobiliare, riteneva che il giudice di primo grado, dopo aver reputato raggiunta la prova del rapporto sociale in tutti i suoi elementi valorizzando la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalle parti il 3.09.2007,avesse errato nel limitarne gli effetti esclusivamente a tale ultima operazione. In altri termini, l'appellante riteneva che il Tribunale avesse omesso di considerare che, alla luce del predetto documento, la valutazione degli elementi probatori acquisiti con riferimento alle precedenti operazioni immobiliari, dovesse necessariamente mutare, dimostrando una prosecuzione ininterrotta della società già a partire dal 1999.
Con il secondo motivo di appello, lamentava l'erroneità del rigetto della domande di Pt_1
contenuto economico, precisamente :
A- l'implicito rigetto della domanda di rendiconto. In particolare, l'appellante riteneva che il
Tribunale di Reggio, riconosciuta l'esistenza di un rapporto societario - sebbene per un periodo limitato nel tempo - avrebbe dovuto ritenere pacifico il fatto che fosse a curare la gestione CP_1
amministrativa e contabile della società e, di conseguenza, statuire a suo carico l'obbligo di rendiconto. Adduceva, altresì, che appurata la mancata presentazione del rendiconto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica al fine di pervenire ad una stima dei presumibili costi sostenuti dalla società.
B- Ancora, adduceva che il Tribunale avesse errato nel rigettare la domanda di condanna al 50% degli utili, ritenendo non provata l'entità degli utili e reputata inattendibile la quantificazione operata dal in merito ai proventi delle operazioni immobiliari. In particolare, l'appellante - Pt_1
rappresentando che nella maggior parte dei rogiti era stato indicato un prezzo di vendita inferiore a quello effettivamente pagato dagli acquirenti - aveva indicato rogito per rogito i prezzi effettivi ed aveva chiesto di essere ammesso alla prova per testimoni in ordine alla divergenza. Lamentava, dunque, che la mancata dimostrazione fosse dipesa dallo stesso Giudice il quale, reputando di non ammettere i capitoli di prova, aveva compiuto una precisa selezione del thema probandum.
Adduceva, altresì, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare provata l'entità dei ricavi in quanto non oggetto di contestazione specifica da parte del convenuto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneo rigetto della domanda di accertamento del diritto alla metà della piena proprietà delle unità immobiliari rimaste in testa ai
9 convenuti e (identificate con il sub 22 e sub 18 della particella Controparte_1 CP_2
801). , in particolare, lamentava che il Tribunale avesse disatteso la domanda ritenendo che Pt_1
mancasse un obbligo contrattuale al trasferimento in favore del socio e che tale obbligo non potesse ricavarsi dalla semplice esistenza di una società di fatto, dal momento che la stessa riguarderebbe esclusivamente la ripartizione degli utili. Al riguardo l'appellante adduceva che, in virtù dello schema dettato dal Codice civile, proprio l'accertata esistenza della società di fatto costituiva il fondamento stesso della pretesa del socio, costituendo il bene rimasto nella disponibilità dei coniugi, a tutti gli effetti, un residuo attivo della società che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere ripartito in proporzione alla rispettiva quota del 50%.
Ancora considerava infondata la decisione del Tribunale secondo cui agli atti risultavano mancanti gli elementi essenziali per una valutazione del valore delle proprietà, come una visura catastale.
Assumeva, al riguardo, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare accertate l'esistenza del bene e sua identificazione, stante la mancata contestazione da parte dei convenuti. In conclusione,
sosteneva che il giudice avrebbe dovuto disporre gli opportuni accertamenti tecnici per stimare Pt_1
il valore del bene e riconoscere il diritto al pagamento della propria quota.
Con il quarto motivo di appello, infine, lamentava l'erronea condanna alle spese di lite, nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Parte appellante concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza: I) nei confronti di
e , di accertare e dichiarare che l'attore Controparte_5 Controparte_1 [...]
, in forza della scrittura privata di permuta del gennaio 1999, ha diritto al pagamento del Parte_1
controvalore dei diritti corrispondenti alla esatta metà della piena proprietà del locale facente parte del fabbricato in Villa San IO via Briatico, catastalmente individuato con la particella 704 sub
22; II) nei confronti di , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
,accertare e dichiarare che l'attore per le causali di cui in CP_4 Parte_1
narrativa, ha diritto al pagamento della somma di € 348.164,57 – ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia in esito ad eventuale rendiconto, ovvero in esito a
CTU che sin d'ora si richiede – oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare i convenuti in solido al relativo pagamento;
; III) nei confronti di e , Accertare e Controparte_1 CP_2 dichiarare che l'attore per le causali di cui in narrativa, ha diritto al Parte_1 trasferimento dei diritti corrispondenti all'esattametà della piena proprietà delle unità immobiliari identificate rispettivamente con il sub 22 (l'appartamento) e sub 18 (il garage) della particella 801; in alternativa o in subordine, previa stima degli immobili, condannare i suddetti convenuti, attuali
10 intestatari delle unità immobiliari, al pagamento di un importo corrispondente alla metà del valore di stima.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.10.2020 si costituiva nel presente grado di giudizio , che si opponeva all'appello chiedendo che lo stesso fosse rigettato in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato nelle ragioni, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna di parte appellante alle spese e competenze di giudizio e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di legge.
Assumeva che non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare l'esistenza della presunta Pt_1
società di fatto. A sostegno delle proprie argomentazioni allegavala spontanea dichiarazione resa da in data 30.06.2008 presso gli Uffici del Comando della Polizia locale di Villa San IO Pt_1
nella quale si definiva quale impresa edile incaricata dalla ditta ad eseguire i lavori Controparte_1
di costruzione di un fabbricato in via La Volta. Allegava altresì dichiarazione di responsabilità del
9.10.2001 nella quale dava atto che sino a quella data tutte le spese sostenute per il palazzo Pt_1
della erano state affrontate solo dai fratelli e CP_5 Controparte_1 Per_1
Adduceva, ulteriormente, che analoghe richieste formulate dal , che avevano formato oggetto Pt_1
di precedenti procedimenti, erano state definite con provvedimenti di rigetto per assenza di prove, non impugnati.
Integrato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 21.05.2021si costituivano le convenute le quali, CP_2 Controparte_18
preliminarmente chiedevano di rigettare ogni domanda formulata nei loro confronti in quanto le medesime non risultavano essere in alcun modo parti dei rapporti contrattuali e/o extracontrattuali del e del . Nel merito chiedevano di respingere la domanda, in quanto infondata in Pt_1 CP_1
fatto ed in diritto per mancanza dei presupposti richiesti ex lege per l'esistenza del provvedimento.
Con vittoria di spese.
Non si costituiva nel presente grado di giudizio , nonostante l'avvenuta Controparte_5 notifica dell'atto di impugnazione in data 14 gennaio 2021, la cui contumacia veniva pertanto dichiarata con ordinanza depositata il 29.06.2021.
Dopo alcuni rinvii e scambi di note scritte in sostituzione dell'udienza, l'udienza di precisazione delle conclusioni era effettivamente tenuta in data 24/10/2024 nelle modalità dettate dall'art. 127 ter
c.p.c. Le parti, ad eccezione dell'appellante, con relative note di trattazione scritta insistevano nelle rispettive eccezioni e domande. La causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini dell'art.190 c.p.c., di cui le parti profittavano.
11
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Il con il primo motivo di appello assume l'erroneità della decisione perché avrebbe negato Pt_1
l'esistenza della società fino al 3.9.2007 nonostante la portata delle “dichiarazioni confessorie” contenute nelle scritture private del 1999 stipulata con il e , Controparte_1 Controparte_5 nelle quali si affermava l'esistenza di una società di fatto fra e , argomentando il Pt_1 CP_1
motivo sulla interpretazione del documento e sulle implicazioni delle dichiarazioni.
L'appellante ha altresì contestato che non sarebbero state correttamente valorizzate le risultanze delle prove testimoniali acquisite, e sarebbe stata parcellizzata la “lettura” delle operazioni imprenditoriali documentate, perdendo l'unitarietà del rapporto intercorso fra le parti.
Gli argomenti spesi dall'appellante per smentire la decisione che ha respinto la domanda di accertare l'esistenza di una società di fatto fra il ed il nel periodo compreso Pt_1 Controparte_1
tra il 1999 e il 3 settembre 2007 , sono del tutto inconsistenti e non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale in merito alla prova dell'esistenza della società di fatto (o irregolare) ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che le affermazioni di coloro che si dichiarino
“soci” siano idonee a vincolarli con responsabilità solidali solo verso i terzi.
Invece, ha chiarito con altrettanta chiarezza che nei rapporti interni (e quindi principalmente nelle controversie per la ripartizioni degli utili e delle perdite) tali mere dichiarazioni sono insufficienti, potendo costituire al più indizi che devono essere corroborati da prove o elementi idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del rapporto societario, ancorché irregolare.
Il Tribunale ha enunciato quali fossero i fatti costitutivi da provare, e cioè: 1) l'esistenza di una cassa comune;
2) la partecipazione agli utili ed alle perdite;
3) la cd “affectio societatis” ovvero l'intento di operare con finalità comuni
Indicazioni assolutamente rispondenti al dettato della giurisprudenza di legittimità; per tutte
Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19234 del 15/09/2020 “L'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento con cui veniva disposta la ripresa a
12 tassazione sulla base di maggiori redditi derivanti - secondo l'Agenzia delle entrate - dalla partecipazione del contribuente ad una società di fatto)”.
Tali limiti sono operanti anche a fini fiscali: cfr Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 2123 del 29/01/2025
“L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società”
Il rilievo del Tribunale, secondo il quale da nessun documento né da alcuna prova acquisita in processo poteva desumersi che – in data antecedente al 3.9.2007 – vi fosse una cassa comune e una divisione degli utili e delle perdite non risulta in alcun modo superato, ed era certamente onere dell'attore dimostrarlo, poiché il ha contestato l'allegazione affermando sin dalla prima difesa CP_1
che nessuna società vi sarebbe stata con il , mero appaltatore e quindi realizzatore dei Pt_1
fabbricati oggetto dei contratti , retribuito per il lavoro svolto.
E' pure ipotizzabile che l'accordo di collaborazione fra i due avesse contenuto e connotati societari, ma le mere indicazioni indiziarie a nulla giovano all'attore se non è fornita alcuna prova dell'esistenza di un “fondo comune”, se non vi è prova precisa e concreta della natura, qualità e quantità degli apporti a questo fondo, della partecipazione ai rischi ed agli utili dei consociati.
E nulla sul punto ha dimostrato, poiché le testimonianze di coloro che hanno fatto Pt_1 riferimento all'interesse di entrambi in occasione dei lavori di costruzione degli immobili (in epoca antecedente la dichiarazione datata 3.9.2007) non sono sufficienti a corroborare la testi dell'attore, odierno appellante.
La testimonianza resa all'udienza 11.02.2015 da , acquirente di un'unità Testimone_1 immobiliare sita in via Cardinale UF (“…Conosco e in Parte_1 Controparte_1 quanto con il primo mi relazionavo relativamente ai lavori dell'immobile in costruzione che mi accingevo ad acquistare, mentre con ho trattato tutta la fase relativa all'acquisto, Controparte_1 compresa la corresponsione del prezzo, che era pari a € 107.000,00….”) non corrobora certo la tesi di , ma solo il fatto che questo si occupava della costruzione dell'immobile e il , invece, Pt_1 CP_1 della parte “amministrativa” ; prospettazione per nulla in contrasto ed anzi coerente con l' indicazione del come mero appaltatore, e del tutto neutra rispetto alla prova del rapporto Pt_1
societario fra i due.
13 Analogamente, non corrobora la tesi del neppure la testimonianza di , Pt_1 Testimone_2 all'udienza del 24.02.2014. Il ha dichiarato di avere conosciuto le parti le parti in qualità Tes_2 di loro dipendente (e successivamente acquirente di appartamenti). Ha affermato di essere “…a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato come operaio alle dipendenze dei sig.ri e Pt_1
che so essere soci in un'impresa di costruzioni, preciso di avere cominciato a lavorare nel CP_1
2004 in forza di un contratto di lavoro che non ricordo da chi è stato sottoscritto dai due miei datori di lavoro. Se non ricordo male, nella mia busta paga c'era l'intestazione del sig. .” Pt_1
Circostanze confermative della – incontestata ma irrilevante - spendita della qualità di soci all'esterno, ma che non giovano e non bastano, laddove si debbano provare i fatti costituitivi della società, ovvero qualità e quantità dei conferimenti alla cassa sociale e partecipazione agli utili o alle perdite, innanzitutto.
Invece, è di oggettiva evidenza l'assenza di qualsiasi elemento documentale idoneo anche indirettamente a supportare la tesi della difesa del , che ha affidato la prova della società Pt_1
alla produzione di contratti di vendita di immobili nei quali neppure compare e dei quali non è parte,
o di testimonianze del tutto inidonee a fornire prova di conferimenti di somme o di ripartizione di utili o perdite, omettendo di documentare qualsiasi passaggio di denaro, o l'esistenza di apporti ad un fondo comune e/o divisioni di utili, di spese o perdite.
Eppure dal complesso delle difese è emerso che il sarebbe stato l'imprenditore edile- Pt_1
appaltatore o comunque il soggetto titolare di una ditta edile;
ed in tale veste era certamente in possesso di tutta la documentazione contabile necessariamente connessa alla sua attività ( libri contabili, fatturazioni per acquisto dei materiali, esborsi, estratti conto di conti correnti che non è pensabile non avesse;
pagamenti, bonifici, assegni bancari, senza contare le autorizzazioni necessarie ad eseguire lavorazioni edili, la presenza di dipendenti, la documentazione relativa al rapporto di lavoro con questi, ecc).
Nulla di tutto questo, neppure in minima parte è stato prodotto.
Da tale documentazione sarebbe stato possibile conoscere sia l'entità dell'impegno economico per la realizzazione dei fabbricati oggetto delle compravendite, sia eventuali rimesse dal o CP_1 verso quest'ultimo, che avrebbero potuto fornire più consistenti elementi indiziari per verificare l'esistenza di un accordo societario.
La totale assenza di produzione di qualsiasi documento contabile o amministrativo da parte del , che non fossero quelle mere “dichiarazioni” di rapporto societario rivolte verso i terzi, a Pt_1
scopi diversi dall'intento di documentare l'effettiva regolazione dei rapporti fra le parti, non consente di apprezzare in alcun modo la fondatezza delle tesi dell'odierno appellante, che non ha assolto all'onere della prova che già in primo grado gli incombeva.
14 Per di più altri elementi indiziari contrastanti con le tesi dell'attore risultano acquisiti agli atti: innanzitutto la dichiarazione a firma mai disconosciuta datata 9.10.2001 (quindi successiva al Pt_1
contratto di permuta del 1999) con la quale quest'ultimo dichiarava che tutte le spese per la realizzazione del palazzo della erano state sopportate dai ( ed il fratello CP_5 CP_1 Parte_1
). Dichiarazione senz'altro idonea ad elidere e contrastare la – pur labile - dichiarazione di Per_1
rapporto societario che si legge nel contratto del 1999 con la CP_5
Tali rilievi, valorizzati dal Tribunale, non sono stati minimamente superati dall'appello del , Pt_1
le cui doglianze non supportano l'esistenza di un accordo societario anteriore al 3.9.2007, data della “dichiarazione di responsabilità” sottoscritta dalle parti .
II
Con il secondo (articolato) motivo di appello ha lamentato: Pt_1
A) Mancata pronuncia sulla domanda di rendiconto;
B) Errata decisione che aveva respinto la domanda di condanna al 50% degli utili formulata contro i convenuti CP_1
La doglianza di cui al punto A) è inconsistente, perché nessuna domanda di rendiconto risulta formulata dal : nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado – ove neppure si chiede Pt_1 espressamente di accertare l'esistenza di una società, che nella narrativa della citazione sarebbe necessario presupposto delle altre domande - le uniche domande formulate sono di assegnazione di immobili e di somme (utili).
In particolare si legge la richiesta di “Accertare e dichiarare che l'attore per Parte_1
le causali di cui in narrativa,ha diritto al pagamento della somma di euro 348.164,57- ovvero quella diversa somma , maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia in esito ad eventuale rendiconto , ovvero in esito a CTU che sin d'ora si richiede..ecc” .
Il mero generico (ed eventuale) riferimento al rendiconto , peraltro in alternativa ad una CTU - mezzo istruttorio a disposizione del giudice- priva di ogni valenza di domanda giudiziale il richiamo e non consente di qualificarlo come domanda di rendiconto , con gli effetti dell'art 263 e ss cpc .
Non vi è nelle conclusioni dell'atto di citazione nessuna espressa richiesta di rendiconto;
i riferimenti contenuti nella parte illustrativa e motiva dell'atto non possono assurgere a domanda giudiziale in assenza di riferimenti nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Neppure nella memoria dell'art 183 cpc di primo termine depositata dall'attore il 29.4.2014 vi è alcun cenno alla domanda di rendiconto
Pertanto nessuna omessa pronuncia sul rendiconto può ravvisarsi, in assenza di tempestiva domanda nell'atto introduttivo del giudizio.
15 Punto B) Infondato è il motivo d'appello che lamenta la mancata ripartizione degli utili nonostante il riconoscimento dell'esistenza della società di fatto almeno dal momento della scrittura del 3.9.2007.
L' impossibilità di accertare e ripartire gli utili è dipesa dalla insuperabile carenza di prove che
l'attore aveva l'onere di fornire , e non vi ha provveduto., come esplicitamente affermato dal
Tribunale, e non smentito dall'atto di appello.
Anzi, deve rilevarsi che nella specie è mancato anche l'assolvimento di un puntale onere di allegazione, poiché il , si è limitato ad acquisire e produrre gli atti notarili di compravendita a Pt_1
terzi; ha chiesto di provare con testimoni che le somme pagate dagli acquirenti erano state superiori a quelle indicate nei rogiti, ed è stato ammesso alla prova (tanto che sono stati sentiti sul punto almeno due testimoni, e ). Testimone_3 Testimone_4
Gli utili di una attività non potrebbero determinarsi che per differenza tra il prezzo versato dall'acquirente ed il costo di costruzione, e non è certamente sufficiente riuscire a dimostrare l'esistenza della società, per ottenere la condanna a specifiche somme a titolo di utili, senza aver dato prova della misura degli utili conseguiti dalla società in un determinato periodo
Ma l'attore ha omesso totalmente di dimostrare - nonostante avesse (dato pacifico) direttamente provveduto alla realizzazione degli immobili poi venduti dal – il costo di costruzione di tali CP_1 immobili;
costo che nessuno meglio dell'imprenditore che li ha realizzati avrebbe potuto puntualmente provare, quantificando gli esborsi per l'acquisto dei materiali utilizzati e la mano d'opera necessaria, il costo (usura, acquisto , affitto) dei mezzi meccanici adoperati, ecc.
La titolarità della ditta di costruzioni in capo al non risulta per vero contestata;
in ogni caso Pt_1
è stata affermata da un suo dipendente, che pur ricordando che e si presentavano come Pt_1 CP_1
“soci”, in realtà il titolare dell'impresa era il (così il teste sentito Pt_1 Tes_2 all'ud24.02.2014del Se non ricordo male, nella mia busta paga c'era l'intestazione del sig.
.” ) Pt_1
Ciò nonostante, , che aveva per tale ragione e conoscenza esatta degli esborsi che erano stati Pt_1
necessari per realizzare i fabbricati, ha omesso di fornire qualsiasi elemento utile a quantificare il costo di costruzione dei singoli immobili, per cui del tutto inutile risulta l'accertamento di una sola componente (ovvero il reale prezzo di acquisto) dell'operazione che impone di decurtare dal prezzo il costo di costruzione, per quantificare l'utile
Eppure, lo si ribadisce, la quantificazione sarebbe stata certamente possibile per l'imprenditore edile che attraverso la produzione dei documenti (fatture di pagamento dei materiali, eventuali costi di affitto – o di acquisto o usura - di mezzi meccanici per le lavorazioni, costo degli operai e del personale impiegato, ecc) avrebbe potuto agevolmente fornire.
16 Nulla di ciò è stato fornito dal , che ha totalmente omesso ogni pur minimo apporto Pt_1
documentale di tal genere, rendendo di fatto impossibile risalire alla quantificazione degli utili, calcolo che richiedeva necessariamente conoscere il costo di costruzione degli immobili (da detrarre dal prezzo di compravendita, come si è detto).
La mera indicazione del costo di costruzione forfetario e complessivo di tutti gi immobili che sarebbero realizzati nel corso dei 13 anni oggetto di domanda, a cominciare dal 1999 (indicato in circa 2.000.000 di euro) non solo è priva di qualsiasi pur minimo riferimento ai criteri di determinazione, ma è inutilizzabile ai fini di causa perché non consente di comprendere quali sarebbero i costi di costruzione degli immobili realizzati dal 3.9.2007 in poi, ovvero da quando sarebbe stata provata l'esistenza della società
Per tale ragione non sembra condivisibile neppure il tentativo del Tribunale di calcolare gli utili, verificando il calcolo proposto dal ( che si legge da pag. 28 in poi dell'appellata sentenza), Pt_1
avendo il primo giudice a disposizione solo un costo di costruzione relativo all'intero periodo in domanda e non limitato al periodo iniziale dell'esistenza della società (solo dal 3.9.2007)
Il ha persino omesso di produrre un conteggio degli incassi effettivi, al quale avrebbe fatto Pt_1
richiamo nelle proprie difese, ma che non risulta agli atti, così come sottolineato nelle ultime righe della pag 27 della impugnata sentenza. Circostanza che non consente di valorizzare neppure come allegazione dettagliata tale documento, non esistente in atti e che non sarebbe stato possibile produrre in appello per il noto divieto dell'art 345 cpc . Su tale pnto nessuna contestazione né smentita si legge nell'atto di appello.
In tale contesto, sarebbe stato del tutto inutile ed insufficiente che fosse stato provato l'effettivo esborso degli acquirenti degli immobili realizzati dopo il 3.9.2007, per l'assenza di dati relativi al costo di costruzione.
Ma è corretto sottolineare che non è vero che il non sia stato ammesso alla prova, come Pt_1 infondatamente lamentato nell'atto di appello: con l'ordinanza del 26.9- 1.10.2014 è stata ammessa la prova chiesta dal su tutti i (26) capitoli di prova articolati dall'attore nella memoria dell'art Pt_1
183 cpc di II termine, datata 30.5.2014; e se pure inizialmente i testi da escutere nella udienza sono stati limitati a due, tuttavia i testi richiesti da parte attrice, ammessi con successivi provvedimenti ed escussi in varie udienze sono stati molti di più (oltre ai due citati e , anche i testi Tes_3 Tes_4
, , ), tanto che all'udienza del 9.11.2016 Testimone_1 Testimone_5 Testimone_2
l'avvocato Galluzzo, difensore dell'attore, non ha richiesto di sentire né citato altri testimoni, non ha insistito per proseguire la prova, ma ha insistito solo per l'ammissione della CTU, espressamente affermando: “essendo stato ampiamente provato l'an debeatur”. Pertanto anche la doglianza di non essere stato ammesso a svolgere le prove orali necessarie è totalmente e documentalmente smentita.
17 Per quanto riguarda la mancata ammissione della CTU, non può che condividersi il diniego del
Tribunale: l'accertamento tecnico non poteva essere ammesso, stante la totale assenza della documentazione che avrebbe potuto essere oggetto dell'indagine peritale, documentazione mai prodotta dal nonostante la sua qualità di costruttore rendesse certamente esigibile tale Pt_1
produzione.
Non sarebbe stato ammissibile neppure nominare un CTU perché acquisisse la documentazione necessaria, non prodotta dall'attore, sulla quale operare valutazioni tecniche : è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che esclude che l'onere della parte di provare i fatti fondamentali e costitutivi del diritto azionato possa essere aggirato o superato attraverso l'incarico al CTU. Nella specie i fatti fondamentali (il costo di costruzione degli immobili e la parte di costo sopprtato dal dal 3.9.2007) sarebbe stato certamente documentabile. Pt_1
Né sarebbe stato possibile – per le medesime ragioni- incaricare un CTU di valutare ex post un ipotetico costo di realizzazione dei fabbricati di cui l'attore non aveva fornito neppure in minima parte elementi probatori
Per tali ragioni non può condividersi la censura alla decisone di primo grado che ha ritenuto la richiesta di condanna della controparte agli utili totalmente sfornita di prova anche con riferimento alla quantificazione in una somma di cui non era possibile verificare l'origine né il calcolo .
Pertanto restano assorbite negli argomenti che precedono tutte le considerazioni relative ala riferibilità al 2001 della dichiarazione de 2007, in carenza assoluta, per tutti i periodi, degli elementi documentali di cui si è detto
III
Con il terzo motivo di appello,ha ritenuto erroneo il rigetto della domanda di assegnazione del
50% del valore delle unità immobiliari rimaste in proprietà di e Controparte_1 CP_2
che avrebbero costituito il residuo attivo della società da ripartire fra i soci nella misura del 50% ciascuno. L'immobile è stato indicato nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado come censito alla plla 801 sub 22 (appartamento) e sub 18 (garage)
Il Tribunale ha respinto tale domanda affermando che , pur se l'immobile rientrava fra quelli realizzati in via La Volta, quindi in ipotesi oggetto della terza operazione immobiliare (quella riferibile alla “dichiarazione di responsabilità” del 3.9.2007), da nessun documento emergeva l'esistenza di un obbligo contrattuale di trasferimento delle unità immobiliari rimaste invendute, poiché l'esistenza di una società di fatto comporterebbe solo il diritto alla ripartizione degli utili;
inoltre non sarebbe stata prodotta neppure una certificazione catastale identificativa dei cespiti indicati;
infine non sarebbe stato documentato il valore degli immobili rimasti in proprietà dei coniugi
Parte_9
18 Nessuno degli argomenti dell'appellante risulta idoneo a superare tali rilievi, ed altri che possono aggiungersi.
L'appellante sostiene che la mancanza di una certificazione catastale non sarebbe ostativa al trasferimento, di fatto ammettendo di non avere provveduto neppure a tale produzione.
Indipendentemente dalla mancanza di contestazioni di controparte sulla esistenza degli immobili in discorso, appare di ovvia evidenza che non è possibile che un bene immobile diventi oggetto di una pronunzia giudiziale potenzialmente idonea a trasferirlo, soggetta a trascrizione, senza che sia stata prodotta la minima documentazione identificativa dell'immobile e della sua titolarità. Non appare certamente possibile superare la totale mancanza di qualsiasi atto, neppure una visura catastale aggiornata, che ne dimostri la consistenza, la corretta indicazione delle particelle e subparticelle, e l'attribuzione di proprietà (per l'intero o pro quota) nonché i riferimenti ipocatastali
(o la data di iscrizione nei registri catastali).
Non è possibile neppure sostenere che tali minima documentazione possa essere superata dalla mera “non contestazione” di controparte, senza aver documentato l'effettiva titolarità in capo alla stessa del cespite. Anche in questo caso, la totale mancanza di assolvimento di ogni pur minimo onere della prova esclude che la parte possa pretendere di fare oggetto di causa e di domanda di trasferimento di un bene immobile di cui non documenti neppure l'esistenza , la classificazione e l'intestazione catastale (che, è ben noto, neppure costituisce piena prova di titolarità, ma sarebbe almeno un minimo elemento indiziario)
Tali rilievi escludono che si possa nominare un CTU con l'incarico di “stimare” un bene della cui esistenza, consistenza e titolarità la parte istante non ha fornito la benché minima documentazione, poiché ciò comporterebbe di fatto l'attribuzione al CTU dell'incarico non già solo di stimare, ma di acquisire i documenti dell'immobile ed i titoli di provenienza che la parte onerata non aveva provveduto a versare.
Tali rilevi sono sufficienti a negare ingresso ad ogni accertamento sull'immobile di cui si è chiesto il trasferimento , e a respingere il motivo di appello. A ciò si aggiunge la condivisibile valutazione per cui non risulta alcuna pattuizione che consenta la ripartizione degli utili in natura;
e che il riferimento all'art 2283 cc che si legge nell'appello omette di considerare che proprio la norma citata subordina la ripartizione dei beni in natura ad un accordo; perchè esordisce affermando “Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura…ecc”. Circostanza evidenziata dalla sentenza di primo grado e per nulla smentita dall'appello, che non affronta il problema, chiedendo un accertamento del valore del bene attraverso la nomina di un CTU che non potrebbe disporsi per le ragioni appena illustrate.
Anche tale motivo di appello è del tutto inconsistente
19 IV
Infine con il quarto motivo, ha impugnato la condanna alle spese di lite ed alla responsabilità aggravata ex art 96 cpc, irrogata in primo grado .
Le argomentazioni del evidenziano che la chiamata delle convenute e delle figlie del Pt_1 CP_2
era sorta per la loro partecipazione ai rogiti e alle attività, senza spiegazioni sulla loro CP_1
“collaborazione”, e che la condanna aggiungeva un danno e una nota di “odiosa beffa” all'attore che in buona fede aveva prestato la sua attività restando estromesso da ogni utile societario.
Tale motivo volto a far dichiarare l'illegittimità della decisione in punto di responsabilità aggravata,
è fondato .
La condanna ex art 96 cpc è stata richiesta dalle convenute e e CP_2 Controparte_3 [...]
che si erano trovate coinvolte in un giudizio al quale si ritenevano estranee, e si erano viste CP_4
chiedere un sequestro conservativo sui loro immobili del tutto immotivato (e respinto) fino alla concorrenza di euro 700.000, senza che fosse neppure allegato dal il periculum in mora. Pt_1
La fattispecie è diversa dalla ipotesi del terzo comma dell'art 96 cpc , che può trovare origine nell'iniziativa officiosa de giudicante , ma che non risulta esere stata adottata nella specie
Nonostante si debba rilevare anche in questo caso la inconsistenza delle ragioni del che in Pt_1
primo grado non ha documentato né supportato le argomentazioni che lo autorizzassero ad agire nei confronti delle predette, è parimenti vero che la formulazione del comma I e II dell'art 96 cpc richiede per la condanna che sia allegato o provato il danno. (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 15175 del
30/05/2023 “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Resta esclusa anche la richiesta di liquidazione di un danno generico: Cass Sez. 1, Sentenza n.
1266 del 25/01/2016 “L'istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., rivolta al giudice della causa del merito investito dell'esclusiva competenza a liquidare il corrispondente danno, è improponibile ove si invochi la mera emissione di una pronuncia di condanna generica, altrimenti eludendosi, di fatto, quella competenza.”
Non risulta- e non vi è traccia nella sentenza impugnata- di tale allegazione e prova nonché quantificazione del danno che avrebbe dovuto essere offerta dalle istanti, che deve essere diversa ed ulteriore al danno conseguente alle spese per la costituzione e difesa in giudizio, desinato ad essere ristorato dalla regolazione e liquidazione giudiziale
20 Non risultano nella specie assolti gli onere di allegazione e prova di uno specifico e determinato danno, deve accogliersi l'appello e riformarsi la decisione su questo punto, respingendo la domanda ex art 96 cpc delle Repaci- . CP_1
V
La regolazione delle spese nel presente grado deve tener conto della diversità delle posizioni e degli esiti del giudizio:
1. L'appello nella parte di domanda che coinvolge la è interamente respinto, e poiché CP_5
a stessa è rimasta contumace, nulla per le spese deve disporsi in questo grado;
2. L'appello nei confronti del è risultato parimenti interamente infondato;
per Controparte_1 cui l'appellante dovrà rifondere anche le spese dell'appello, che in ragione della clausola
“somma maggiore o minore” consente di ritenere la causa di valore indeterminabile: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
3. Pertanto può parametrarsi il dovuto a titolo di compensi difensivi per il presente grado ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 ai valori medi della fascia di valore indeterminabile (tranne la fase istruttoria, da liquidare ai minimi ). A tal fine l'appellante va condannato a pagare in favore di la somma di euro 10.313,00 (di cui fase Controparte_1
di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 1.843,00 – stante
l'assenza d'istruttoria orale- fase decisionale, valore medio:€ 4.287,00), da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie, IVA CPA come per legge.
4. Relativamente alle appellate e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'appello è risultato in parte fondato (accolto in relazione al motivo riguardante la domanda di responsabilità ex art 96 cpc). Ciò comporta una parziale compensazione - in ragione di 1/3 delle spese di entrambi i gradi- , che si pongono solo per i residui due terzi a carico del Pt_1
21 e si liquidano ex DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 ai valori medi della fascia di valore indeterminabile, con riferimento al minimo per la fase di trattazione d'appello , :
a. Per il primo grado euro 5.994,00 (pari ai 2/3 di euro 8.991,00, di cui fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.127,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.416,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €1.869,00; fase decisionale, valore medio:€ 3.579,00)
b. Per il presente grado euro 6.875,4 – pari ai 2/3 di euro 10.313,00 (ripartite come sopra);
tutte le somme liquidate da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e e nella contumacia di Controparte_3 Controparte_4
, avverso la sentenza n. 829/19, emessa dal Tribunale di Reggio Controparte_5
Calabria, pubblicata il 07/06/2019, nel procedimento recante n.r.g. 3709/2013, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Respinge interamente l'appello proposto nei confronti di e Controparte_5 [...]
; CP_1
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti di CP_2 Controparte_3
e e per l'effetto respinge l'originaria domanda avanzata dalle
[...] Controparte_4 predette ex art 96 cpc , confermando nel resto l'impugnata sentenza;
3. Condanna alle spese di lite del presente grado in favore di , che si Pt_1 Controparte_1
liquidano per euro 10.313,00 da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
4. Compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi tra l'appellante e le appellate Pt_1 [...]
e , e condanna al pagamento in favore Controparte_19 CP_4 Pt_1
delle predette (in solido fra loro), i residui di 2/3 delle spese , così liquidati:
c. Per il primo grado euro 5.994,00 pari ai 2/3 di euro 8.991,00,
d. Per il presente grado euro 6.875,4 pari ai 2/3 di euro 10.313,00
Tutte somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
5 Nulla per le spese di questo grado nei confronti di Controparte_5
Così deciso a Reggio Calabria il 4 aprile 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
22
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere
dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.31/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Galluzzo (c.f. ) - pec: C.F._2 Email_1
appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Maurizio Costantino ) – pec: ; CodiceFiscale_4 Email_2
appellato
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: CP_2 C.F._5 Controparte_3
) e (C.F.: ), tutte C.F._6 Controparte_4 C.F._7 rappresentate e difese dall'avv. Maria Luisa Formato (C.F.: ) – pec: C.F._8
appellate Email_3
E CONTRO
1 ( , appellata contumace Controparte_5 C.F._9
OGGETTO: Società di fatto e vendita di cose immobili - appello alla sentenza n.829/19, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 07/06/2019, nel procedimento recante n.r.g.
3709/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alle parti il giorno 11.09.2013, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio CalabriaSuriano , Parte_1 CP_2 [...]
, e , chiedendo che venissero accertati Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e dichiarati i suoi diritti.
A fondamento della domanda l'attore esponeva, in particolare, che:
a. si era accordato con per costruire un fabbricato in località Pezzo di Villa Controparte_1
San IO su un terreno di proprietà di e per la successiva rivendita dei Controparte_5
relativi appartamenti, con riparto dei guadagni. La avrebbe mantenuto la proprietà del CP_5
terreno e, una volta costruiti gli appartamenti, li avrebbe venduti ai clienti indicati dai due soci.
Per formalizzare l'accordo, nel 1999 veniva stipulata una scrittura privata, nella quale i due soggetti si qualificavano come "soci titolari di una ditta individuale di costruzioni";
b. l'accordo prevedeva che mantenesse la titolarità dei rapporti con i dipendenti e i Pt_1
fornitori, mentre al era stata affidata la gestione finanziaria e il correlativo obbligo di CP_1 affrontare tutti gli esborsi legati all'operazione, compresi quelli per gli emolumenti del personale,
i contributi previdenziali e assistenziali, le ritenute fiscali, le fatture dei fornitori, ecc.L'attore, in quanto posto a capo dell'impresa individuale, aveva proceduto alla costruzione del fabbricato, con accesso sia da via Briatico che da via Cardinale UF, composto, rispetto a via Briatico, da un piano sottostrada e da cinque piani fuori terra compreso il sottotetto;
c. al fine di ottenere maggiore liquidità, i due soci si erano rivolti a , fratello di Persona_1
, il quale partecipò all'operazione con un contributo di $ 100.000,00, liquidati Controparte_1 successivamente nella misura di € 120.000,00;
d. in questa prima operazione, tutte le unità immobiliari destinate alla vendita nell'interesse dei due soci erano state vendute, ad eccezione di un locale (particella 704 sub 22) che era rimasto in testa alla con l'impegno di trasferirlo ai due soci o di riversarne il prezzo in caso di CP_5
vendita a terzi;
e. erano sorti contrasti con i signori proprietari di un suolo confinante, per il Parte_2
mancato rispetto delle distanze dal confine previste dai regolamenti locali. Al fine di dipanare i contrasti venne stipulata una scrittura privata il 15.12.2003, alla quale avevano preso parte anche e;
Pt_1 CP_1
2 f. mentre si sviluppava l'affare, con le disponibilità finanziarie rinvenienti dai versamenti in acconto,i due soci avevano deciso di non procedere al riparto degli utili e di intraprendere una nuova operazione immobiliare, permutando un terreno con i coniugi per costruire un Parte_2
altro fabbricato.Con scrittura privata del 31.07.2003 (di cui parte attrice non è in possesso, ma risulta citata nella scrittura privata del 15.12.2003) concordavano, pertanto, la permuta del suolo in località Pezzo Superiore di Villa San IO. Il 7.05.2004 la permuta fu formalizzata con atto pubblico, nel quale figuravano solo e la moglie CP_1 CP_2
g. anche in questo caso aveva provveduto alla costruzione del fabbricato con la propria Pt_1 impresa edile, mentre aveva curato l'intera gestione finanziaria dell'affare; CP_1
h. dopo la morte di la figlia ed erede, ed il marito Persona_2 Controparte_6
, avevanopreferito permutare l'appartamento del terzo piano con l'attico, Controparte_7
riconoscendo un conguaglio, con scrittura privata del 12.12.2007, alla quale seguì atto pubblico in cui figuravano i coniugi mentre l'appartamento del terzo pianoera stato poi CP_8 venduto ai coniugi e Controparte_9 Controparte_10
i. anche questa volta i proventi delle attività immobiliari erano stati investiti nell'acquisto di altro suolo edificatorio sito in Villa San IO via La Volta, contiguo ai primi due, di proprietà
CP_1 dei signori e dei coniugi l'immobile era stato intestato fiduciariamente Controparte_12
ai coniugi CP_8
j. l'immobile veniva fiduciariamente intestato ai coniugi La riferibilità CP_8 dell'acquisto ai soci erastata tuttaviaconfermata dalla “Dichiarazione di Parte_3 responsabilità”, sottoscritta anche dal il 03.09.2007, con la quale si dava attoche il terreno CP_1
comprato daSuriano-Repaci dai signori stato acquistato con i soldi presi dalla cassa della Per_3
società e,pertanto, era socio al 50% a tutti gli effetti;
Parte_4 Pt_1
k. veniva, pertanto, realizzato un altro fabbricato e le unità immobiliari venivanotutte vendute, ad eccezione di un appartamento e di un garage (unità immobiliari identificate con sub 22 e sub
18, particella 801), che erano rimasti in capo ai coniugi;
Parte_5
l. nella gestione finanziaria, si avvaleva dell'ausilio della moglie e delle figlie, alle quali CP_1
veniva intestata una parte dei pagamenti da parte degli acquirenti delle unità immobiliari;
m. nello stesso periodoi due soci davano avvio ad un altro affare avente ad oggetto un suolo edificatorio di proprietà di sito sempre in Villa San IO, Parte_6
contiguo ai terreni oggetto delle precedenti operazioni. Tra l'ottobre del 2007 e il settembre del
2009 i due firmarono con la proprietaria alcune scritture private aventi ad oggettol'acquisto dell'immobile;
3 n. i due soci, con l'intento di proseguire le attività immobiliari, pensarono di coinvolgere i figli e, pertanto, con atto notarile del 19.06.2006 e Parte_7 Controparte_3
avevano costituito la avente per oggetto lo svolgimento di attività nel Controparte_13
settore immobiliare, la cui amministrazione era stata affidata a la Controparte_3
quale deteneva una parte del denaro che il padre aveva incassato anche per conto del . Il Pt_1 denaro comune veniva, pertanto, utilizzato dalla il 12.08.2009 per l'acquisto in testa alla CP_1
societàdel suolo edificatorio sito in Cannitello di Villa San IOdi proprietà dei sig.ri Pt_8
(foglio 9, particelle 28, 894 e 897), il quale avrebbe dovuto ospitare un fabbricato il cui progetto aveva ottenuto il nulla osta paesaggistico e il permesso di costruire con atto del 03.05.2010 n.
32/2010 da parte del Comune di Villa San IO;
o. all'inizio del 2011, le operazioni immobiliari di Via Briatico, via Card. UF e via La Volta si erano concluse con l'incasso del prezzo degli ultimi appartamenti del fabbricato di più recente costruzione e il margine economico realizzato dai soci era costituito:1) dai diritti sul locale di via
Briatico non ancora venduto, rimasto solo formalmente in testa a;
2) dai Controparte_5
diritti sul suolo edificatorio oggetto del contratto preliminare stipulato con la per il cui CP_5 acquisto era stata già versata alla proprietaria la somma di € 320.000,00; 3) dall'appartamento di via La Volta, rimasto in testa ai coniugi;
4) dal terreno acquistato dagli con CP_14 Pt_8
denaro riveniente dalle operazioni dei genitori dei soci della;
5) CP_13 dall'appartamento e dal garage promessi in vendita ai coniugi e Controparte_9 [...]
6) dal credito nei confronti dei coniugi relativo al conguaglio per CP_10 Controparte_15 la permuta di un appartamento al terzo piano con l'attico; 7) dalle somme rivenienti dagli incassi delle vendite immobiliari depositate sui conti del e dei suoi familiari, non utilizzate per CP_1
gli investimenti di cui ai punti precedenti, mai rendicontate;
p. l'attore aveva chiesto al socio di rendicontare gli incassi, di pagare le cartelle esattoriali che nel tempo gli erano state notificate in quanto andavano imputate a tutti gli effetti alla comune intrapresa e di effettuare un congruo riparto degli utili;
q. le richieste rivolte a rimanevano disattese e pertanto ,l'11.05.2011, aveva CP_1 Pt_1 presentato un ricorso per l'accertamento tecnico preventivo al fine di determinare i costi e gli utili delle operazioni. Tuttavia, aveva posto in essere vari artifizi al fine di ostacolare lo CP_1
svolgimento delle attività peritali, il che aveva dato luogo a lungaggini che avevano indotto il
Presidente a disporre la chiusura del procedimento;
, pur dichiarandosi verbalmente pronto a rendicontare le spese e riconoscere al socio CP_16
il giusto dovuto, aveva di fatto avviato una serie di attività finalizzate a monetizzare a proprio esclusivo vantaggio gli investimenti realizzati con denaro comune.
4 Assumeva l'attore che nei tredici anni in cui si erano sviluppate le tre operazioni immobiliari, mentre
(direttamente o per il tramite dei propri congiunti) aveva incassato una somma pari a € CP_1
3.226.429,14, lui aveva incassato solo€ 100.000,00. Deduceva, altresì, che del denaro incassato da
, € 320.000,00 erano stati impiegati per l'acquisto di un suolo edificatorio dalla CP_1 CP_5
CP_1
€35.000,00 per liquidare il fratello ed € 125.100,00 per l'acquisto del suolo dai in via Per_1
Lavolta.
Sosteneva, pertanto, che ed i familiari erano tenuti a fornire dettagliato e documentato CP_1 rendiconto dell'utilizzo della rimanente somma di € 2.846.329,14, in difetto della quale avrebbe dovuto procedersi ad una stima sintetica del presumibile utile ricavato dalle tre operazioni immobiliari.
Al fine di determinare la somma di denaro che i convenuti erano tenuti a versare, l'attore riteneva che dalla somma sopra determinata (€3.226.429,14), andassero detratti i costi complessivamente implicati nella costruzione dei fabbricati, presumibilmente individuati in circa € 2.000.000,00.
Adduceva, altresì, che il margine finanziario netto (€ 1.226.429,14)andasse ridotto della somma versata a (€320.000,00), se e nella misura in cui fossero stati a Controparte_5 Pt_1
riconosciuti i diritti corrispondenti alla metà dell'immobile in questione. Adduceva, ancora, che dalla differenza risultante occorreva poi detrarre gli importi da riconoscere in prededuzione al per i Pt_1
debiti contributivi, previdenziali e tributari inerenti alle operazioni immobiliari della società ed i costi di costruzione. Assumeva che tale differenza costituiva l'utile finanziario da ripartire, spettando ad esso laquota della metà, aumentata dell'importo dei debiti a lui intestati da pagare in prededuzione e ridotta delle somme già incassate dal stesso. L'attore, pertanto, stimava in € 348.164,57 il suo Pt_1
credito finanziario, al quale vanno aggiunti: la metà del valore sul locale sito in via Briatico ancora posseduto dalla la metà dei diritti sul terreno di proprietà della il valore CP_5 CP_5 dell'appartamento di via La Volta intestato ai coniugi CP_8
A fondamento della propria domanda, assumeva l'esistenza di una società di fatto tra lui e CP_1
in virtù della quale, sebbene fosse stato il titolare formale delle operazioni negoziali di CP_1
acquisto e di vendita dei beni, egli avrebbe dovuto, nel rispetto degli accordi presi con il , Pt_1
innanzitutto fornire al socio il rendiconto delle attività compiute, in virtù del rapporto di mandato sottostante, e riversare al socio la metà del ricavato al netto dei costi, i quali obblighi erano rimasti entrambi inadempiuti.
Assumeva, infine, che alla responsabilità contrattuale del avrebbe dovuto affiancarsi anche CP_1
la responsabilità extracontrattuale della mogliee delle figlie, le quali avevano prestato attiva cooperazione nella violazione degli accordi derivanti dalla costituzione della società di fatto, intestandosi parte dei beni immobili e del denaro che avevano costituito il frutto delle operazioni.
5 Instauratosi il giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2014,
[...]
eccepiva che la domanda avversaria era infondata, poiché priva di prove che attestassero CP_1
la ricorrenza degli elementi essenziali della società di fatto. Assumeva che tra le parti era, più semplicemente, intercorso un rapporto di appalto, in cui il , in qualità di appaltatore, era stato Pt_1 regolarmente compensato. Concludeva sostenendo che il credito inerente le somme richieste nell'atto di citazione si erano prescritte ai sensi dell'art. 2949 c.c.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.01.2014, CP_2
e chiedendo, preliminarmente, di
[...] Controparte_3 Controparte_4 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto eventualmente riconosciuto a , atteso che i fatti Pt_1
narrati erano compresi tra il 2003 e il 2007. Eccepivano, poi,il proprio difetto di legittimazione passiva, non risultando in alcun modo parti coinvolte nei rapporti intercorsi tra e e Pt_1 CP_1 non avendo l'attore prodotto alcun documento di segno contrario. Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda avversaria, atteso che parte attrice non aveva adempiuto all'onere probatorio. Chiedevano, infine, di condannare l'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2014 si costituiva , Controparte_5
esponendo che con scrittura privata del 1999 aveva sottoscritto con un atto di permuta Parte_3
di una porzione di terreno sito in Località Pezzo di Villa san IO,al fine di costruire un fabbricato completo di appartamenti e garages e, in forza di tale atto, veniva alla stessa riconosciuta la proprietà di due appartamenti. Rappresentava, altresì, di non essersi mai interessata ai rapporti intercorrenti tra il e il , posto che a lei interessava esclusivamente la vicenda relativa al locale-garage Pt_1 CP_1
sito in via Briatico di Villa San IO, individuato catastalmente con la particella 704 sub 22, ancora ad essa intestato. Dimostrava la propria disponibilità a trasferirne la proprietà ai due soci e in ogni caso a dare agli stessi l'intero importo frutto della vendita a terzi (cosa mai verificatasi a causa dei contrasti sorti tra i soci). Chiedeva, infine, di accertare l'obbligo di e , in forza Pt_1 CP_1
della scrittura privata del 1999, di pagare nella misura del 50% ciascuno in suo favore gli oneri di urbanizzazione (polizza fideiussoria) per complessivi € 16.732,36relativi al locale-garage di cui sopra, somma che la stessa era stata costretta a pagare a causa dei contrasti sorti tra le parti. Chiedeva, altresì, di accertare l'obbligo su di essa gravante di trasferireil già menzionatolocale-garage in favore di nella misura del 50% ciascuno o nella misura maggiore o minore ritenuta di Parte_3
giustizia
Parte attrice con atto depositato il 03.02.2015 proponeva ricorso cautelare, teso all'ottenimento del sequestro conservativo dei beni immobili, mobili, crediti e quote di proprietà dei resistenti CP_1
6 , e , fino alla concorrenza Parte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 della somma di € 700.000,00. Rappresentava di essere venuto a sapere che i coniugi stavano CP_1 tentando di vendere l'appartamento con annesso garage sito in Villa San IO (particella 801 sub
22 e sub 18) di cui all'atto di citazione e che, pertanto vi fosse un pericolo concreto ed attuale di diminuzione delle garanzie del credito.
Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 13.05.2015 definiva il procedimento cautelare iscritto al n. R.g. 3709/2013 sub-1/2014 rigettando il ricorso per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
L'attore proponeva reclamo, con procedimento iscritto al n. R.G. 1744/2015, reclamo, questo, che veniva rigettato per assenza del periculum in mora con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 14.08.2015.
La causa di merito veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali. Il Tribunale, reputando non necessario disporre la CTU, emetteva sentenza n. 829/19 pubblicata il 07/06/2019, non notificata ed oggi impugnata, con la quale rigettava integralmente le domande formulate da parte attrice.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella sentenza oggi appellata, preliminarmente dichiarava l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e delle eccezioni CP_5
di prescrizione proposte dagli altri convenuti, in quanto, costituitisi tutti in giudizio oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di citazione, erano incorsi nella decadenza processuale di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c.
Nel merito,relativamente alla domanda proposta nei confronti di e , il giudice di CP_5 CP_1
prime cure rigettava la richiesta formulata, assumendo che la scrittura privata del 1999 – mai formalizzata - non prevedeva alcun obbligo di trasferimento di proprietà o di pagamento del controvalore degli immobili invenduti.
Relativamente alla domanda concernente la richiesta di pagamento degli utili,il Tribunale di Reggio
Calabria, dopo aver analizzato separatamente le tre operazioni immobiliari e, conseguentemente, ritenuta provata l'esistenza di una società di fatto con riferimento alla sola terza operazione, rigettava la richiesta avanzata in quanto aveva omesso di assolvere all'onere probatorio in merito Pt_1 all'esistenza e all'entità di una contabilità sociale, precisando, altresì, con riferimento alla moglie e figlie del , che non erano ad esse opponibili gli accordi interni presi dai due soggetti. CP_1
Relativamente alla domanda formulata nei riguardi dei convenuti e concernente il CP_1 CP_2
diritto ad avere la metà della piena proprietà delle unità immobiliari identificate con il sub 22 e sub
18 particella 801, la sentenza impugnata rigettava la richiesta in quanto infondata.
7 Il giudice di prime cure, infine,accoglieva la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute e condannava al risarcimento del danno. Pt_1
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 14.01.2020, impugnava la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ritenendola censurabile sotto molteplici aspetti.
Col primo motivo di appello, deduceva l'erroneo disconoscimento dell'esistenza di una società irregolare con . In particolare, l'appellante contestava la decisione di prime cure Controparte_1 nella parte in cui aveva ritenuto che solo nei riguardi dell'ultima delle operazioni immobiliari potesse dirsi raggiunta la prova dell'esistenza di una società di fatto. Sottolineava che il Tribunale, spacchettando le tre operazioni e formulando per ciascuna di esse un giudizio di esistenza/inesistenza dei presupposti della società, aveva valutato in modo frammentario le risultanze probatorie, omettendo una valutazione che doveva necessariamente essere unitaria. Sottolineava, altresì, che il giudice di prime cure aveva poi esaminato la contabilità allegata con riferimento all'intero periodo di esistenza della società, in tal modo di fatto smentendo il suo stesso approccio atomistico.
Con riferimento specifico alla prima operazione, adducevache il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni contenute nella scrittura privata stipulata nel 1999 e mai disconosciuta dal convenuto, la quale indicava chiaramente che e si definivano soci. Parte attrice contestava che il Pt_1 CP_1
Tribunale, ritenendo che le dichiarazioni ivi contenute potessero indicare esclusivamente una collaborazione operativa nell'ambito di un'attività di appalto, aveva escluso l'esistenza del requisito dell'affectiosocietatis.
Contestava altresì la decisione appellata nella parte in cui aveva reputato non provati gli ulteriori requisiti, ovvero la costituzione di un fondo comune ed il rischio condiviso di impresa. In particolare, lamentava l'erroneità del giudizio del Tribunale che, valorizzando la dichiarazione di responsabilità del 09.01.2001 nella quale si dava atto che tutte le spese sostenute per la costruzione del fabbricato di proprietà di erano state sostenute dai germani , aveva di fatto ignorato come in CP_5 CP_1 realtà tale dichiarazione confermava la ricostruzione formulata da parte attrice nell'atto di citazione, in cui si dava atto che le prime somme erano state anticipate dai , ma che successivamente i CP_1
ricavi delle vendite degli appartamenti avevano permesso loro di rientrare delle anticipazioni.
Contestava, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto che la prestazione di servizi potesse costituire un valido conferimento in una società di fatto. Inoltre, adduceva che il giudice aveva omesso di considerare che il rapporto tra le parti non poteva essere ridotto a una semplice collaborazione operativa, poiché mancava la prova di un contratto di appalto e del pagamento di un corrispettivo.
Infine, riguardo la valutazione delle prove testimoniali, contestava l'esito cui era pervenuto il giudice di prime cure in quanto privo di ragionevolezza.
8 Con riferimento alla seconda operazione immobiliare, l'appellante contestava la decisione impugnata nella parte in cui aveva reputato non dirimente la circostanza che la scrittura privata del
15.03.2003 - documento, questo,relativo ad una permuta intercorsa con i coniugi – fosse CP_17
stata sottoscritta anche da , ritenendo la potesse considerarsi il naturale prosieguo della Pt_1
collaborazione precedentemente intercorsa tra i due soggetti.
Con riferimento alla terza operazione immobiliare, riteneva che il giudice di primo grado, dopo aver reputato raggiunta la prova del rapporto sociale in tutti i suoi elementi valorizzando la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalle parti il 3.09.2007,avesse errato nel limitarne gli effetti esclusivamente a tale ultima operazione. In altri termini, l'appellante riteneva che il Tribunale avesse omesso di considerare che, alla luce del predetto documento, la valutazione degli elementi probatori acquisiti con riferimento alle precedenti operazioni immobiliari, dovesse necessariamente mutare, dimostrando una prosecuzione ininterrotta della società già a partire dal 1999.
Con il secondo motivo di appello, lamentava l'erroneità del rigetto della domande di Pt_1
contenuto economico, precisamente :
A- l'implicito rigetto della domanda di rendiconto. In particolare, l'appellante riteneva che il
Tribunale di Reggio, riconosciuta l'esistenza di un rapporto societario - sebbene per un periodo limitato nel tempo - avrebbe dovuto ritenere pacifico il fatto che fosse a curare la gestione CP_1
amministrativa e contabile della società e, di conseguenza, statuire a suo carico l'obbligo di rendiconto. Adduceva, altresì, che appurata la mancata presentazione del rendiconto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica al fine di pervenire ad una stima dei presumibili costi sostenuti dalla società.
B- Ancora, adduceva che il Tribunale avesse errato nel rigettare la domanda di condanna al 50% degli utili, ritenendo non provata l'entità degli utili e reputata inattendibile la quantificazione operata dal in merito ai proventi delle operazioni immobiliari. In particolare, l'appellante - Pt_1
rappresentando che nella maggior parte dei rogiti era stato indicato un prezzo di vendita inferiore a quello effettivamente pagato dagli acquirenti - aveva indicato rogito per rogito i prezzi effettivi ed aveva chiesto di essere ammesso alla prova per testimoni in ordine alla divergenza. Lamentava, dunque, che la mancata dimostrazione fosse dipesa dallo stesso Giudice il quale, reputando di non ammettere i capitoli di prova, aveva compiuto una precisa selezione del thema probandum.
Adduceva, altresì, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare provata l'entità dei ricavi in quanto non oggetto di contestazione specifica da parte del convenuto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneo rigetto della domanda di accertamento del diritto alla metà della piena proprietà delle unità immobiliari rimaste in testa ai
9 convenuti e (identificate con il sub 22 e sub 18 della particella Controparte_1 CP_2
801). , in particolare, lamentava che il Tribunale avesse disatteso la domanda ritenendo che Pt_1
mancasse un obbligo contrattuale al trasferimento in favore del socio e che tale obbligo non potesse ricavarsi dalla semplice esistenza di una società di fatto, dal momento che la stessa riguarderebbe esclusivamente la ripartizione degli utili. Al riguardo l'appellante adduceva che, in virtù dello schema dettato dal Codice civile, proprio l'accertata esistenza della società di fatto costituiva il fondamento stesso della pretesa del socio, costituendo il bene rimasto nella disponibilità dei coniugi, a tutti gli effetti, un residuo attivo della società che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere ripartito in proporzione alla rispettiva quota del 50%.
Ancora considerava infondata la decisione del Tribunale secondo cui agli atti risultavano mancanti gli elementi essenziali per una valutazione del valore delle proprietà, come una visura catastale.
Assumeva, al riguardo, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare accertate l'esistenza del bene e sua identificazione, stante la mancata contestazione da parte dei convenuti. In conclusione,
sosteneva che il giudice avrebbe dovuto disporre gli opportuni accertamenti tecnici per stimare Pt_1
il valore del bene e riconoscere il diritto al pagamento della propria quota.
Con il quarto motivo di appello, infine, lamentava l'erronea condanna alle spese di lite, nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Parte appellante concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza: I) nei confronti di
e , di accertare e dichiarare che l'attore Controparte_5 Controparte_1 [...]
, in forza della scrittura privata di permuta del gennaio 1999, ha diritto al pagamento del Parte_1
controvalore dei diritti corrispondenti alla esatta metà della piena proprietà del locale facente parte del fabbricato in Villa San IO via Briatico, catastalmente individuato con la particella 704 sub
22; II) nei confronti di , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
,accertare e dichiarare che l'attore per le causali di cui in CP_4 Parte_1
narrativa, ha diritto al pagamento della somma di € 348.164,57 – ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia in esito ad eventuale rendiconto, ovvero in esito a
CTU che sin d'ora si richiede – oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare i convenuti in solido al relativo pagamento;
; III) nei confronti di e , Accertare e Controparte_1 CP_2 dichiarare che l'attore per le causali di cui in narrativa, ha diritto al Parte_1 trasferimento dei diritti corrispondenti all'esattametà della piena proprietà delle unità immobiliari identificate rispettivamente con il sub 22 (l'appartamento) e sub 18 (il garage) della particella 801; in alternativa o in subordine, previa stima degli immobili, condannare i suddetti convenuti, attuali
10 intestatari delle unità immobiliari, al pagamento di un importo corrispondente alla metà del valore di stima.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.10.2020 si costituiva nel presente grado di giudizio , che si opponeva all'appello chiedendo che lo stesso fosse rigettato in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato nelle ragioni, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna di parte appellante alle spese e competenze di giudizio e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di legge.
Assumeva che non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare l'esistenza della presunta Pt_1
società di fatto. A sostegno delle proprie argomentazioni allegavala spontanea dichiarazione resa da in data 30.06.2008 presso gli Uffici del Comando della Polizia locale di Villa San IO Pt_1
nella quale si definiva quale impresa edile incaricata dalla ditta ad eseguire i lavori Controparte_1
di costruzione di un fabbricato in via La Volta. Allegava altresì dichiarazione di responsabilità del
9.10.2001 nella quale dava atto che sino a quella data tutte le spese sostenute per il palazzo Pt_1
della erano state affrontate solo dai fratelli e CP_5 Controparte_1 Per_1
Adduceva, ulteriormente, che analoghe richieste formulate dal , che avevano formato oggetto Pt_1
di precedenti procedimenti, erano state definite con provvedimenti di rigetto per assenza di prove, non impugnati.
Integrato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 21.05.2021si costituivano le convenute le quali, CP_2 Controparte_18
preliminarmente chiedevano di rigettare ogni domanda formulata nei loro confronti in quanto le medesime non risultavano essere in alcun modo parti dei rapporti contrattuali e/o extracontrattuali del e del . Nel merito chiedevano di respingere la domanda, in quanto infondata in Pt_1 CP_1
fatto ed in diritto per mancanza dei presupposti richiesti ex lege per l'esistenza del provvedimento.
Con vittoria di spese.
Non si costituiva nel presente grado di giudizio , nonostante l'avvenuta Controparte_5 notifica dell'atto di impugnazione in data 14 gennaio 2021, la cui contumacia veniva pertanto dichiarata con ordinanza depositata il 29.06.2021.
Dopo alcuni rinvii e scambi di note scritte in sostituzione dell'udienza, l'udienza di precisazione delle conclusioni era effettivamente tenuta in data 24/10/2024 nelle modalità dettate dall'art. 127 ter
c.p.c. Le parti, ad eccezione dell'appellante, con relative note di trattazione scritta insistevano nelle rispettive eccezioni e domande. La causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini dell'art.190 c.p.c., di cui le parti profittavano.
11
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Il con il primo motivo di appello assume l'erroneità della decisione perché avrebbe negato Pt_1
l'esistenza della società fino al 3.9.2007 nonostante la portata delle “dichiarazioni confessorie” contenute nelle scritture private del 1999 stipulata con il e , Controparte_1 Controparte_5 nelle quali si affermava l'esistenza di una società di fatto fra e , argomentando il Pt_1 CP_1
motivo sulla interpretazione del documento e sulle implicazioni delle dichiarazioni.
L'appellante ha altresì contestato che non sarebbero state correttamente valorizzate le risultanze delle prove testimoniali acquisite, e sarebbe stata parcellizzata la “lettura” delle operazioni imprenditoriali documentate, perdendo l'unitarietà del rapporto intercorso fra le parti.
Gli argomenti spesi dall'appellante per smentire la decisione che ha respinto la domanda di accertare l'esistenza di una società di fatto fra il ed il nel periodo compreso Pt_1 Controparte_1
tra il 1999 e il 3 settembre 2007 , sono del tutto inconsistenti e non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale in merito alla prova dell'esistenza della società di fatto (o irregolare) ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che le affermazioni di coloro che si dichiarino
“soci” siano idonee a vincolarli con responsabilità solidali solo verso i terzi.
Invece, ha chiarito con altrettanta chiarezza che nei rapporti interni (e quindi principalmente nelle controversie per la ripartizioni degli utili e delle perdite) tali mere dichiarazioni sono insufficienti, potendo costituire al più indizi che devono essere corroborati da prove o elementi idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del rapporto societario, ancorché irregolare.
Il Tribunale ha enunciato quali fossero i fatti costitutivi da provare, e cioè: 1) l'esistenza di una cassa comune;
2) la partecipazione agli utili ed alle perdite;
3) la cd “affectio societatis” ovvero l'intento di operare con finalità comuni
Indicazioni assolutamente rispondenti al dettato della giurisprudenza di legittimità; per tutte
Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19234 del 15/09/2020 “L'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento con cui veniva disposta la ripresa a
12 tassazione sulla base di maggiori redditi derivanti - secondo l'Agenzia delle entrate - dalla partecipazione del contribuente ad una società di fatto)”.
Tali limiti sono operanti anche a fini fiscali: cfr Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 2123 del 29/01/2025
“L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società”
Il rilievo del Tribunale, secondo il quale da nessun documento né da alcuna prova acquisita in processo poteva desumersi che – in data antecedente al 3.9.2007 – vi fosse una cassa comune e una divisione degli utili e delle perdite non risulta in alcun modo superato, ed era certamente onere dell'attore dimostrarlo, poiché il ha contestato l'allegazione affermando sin dalla prima difesa CP_1
che nessuna società vi sarebbe stata con il , mero appaltatore e quindi realizzatore dei Pt_1
fabbricati oggetto dei contratti , retribuito per il lavoro svolto.
E' pure ipotizzabile che l'accordo di collaborazione fra i due avesse contenuto e connotati societari, ma le mere indicazioni indiziarie a nulla giovano all'attore se non è fornita alcuna prova dell'esistenza di un “fondo comune”, se non vi è prova precisa e concreta della natura, qualità e quantità degli apporti a questo fondo, della partecipazione ai rischi ed agli utili dei consociati.
E nulla sul punto ha dimostrato, poiché le testimonianze di coloro che hanno fatto Pt_1 riferimento all'interesse di entrambi in occasione dei lavori di costruzione degli immobili (in epoca antecedente la dichiarazione datata 3.9.2007) non sono sufficienti a corroborare la testi dell'attore, odierno appellante.
La testimonianza resa all'udienza 11.02.2015 da , acquirente di un'unità Testimone_1 immobiliare sita in via Cardinale UF (“…Conosco e in Parte_1 Controparte_1 quanto con il primo mi relazionavo relativamente ai lavori dell'immobile in costruzione che mi accingevo ad acquistare, mentre con ho trattato tutta la fase relativa all'acquisto, Controparte_1 compresa la corresponsione del prezzo, che era pari a € 107.000,00….”) non corrobora certo la tesi di , ma solo il fatto che questo si occupava della costruzione dell'immobile e il , invece, Pt_1 CP_1 della parte “amministrativa” ; prospettazione per nulla in contrasto ed anzi coerente con l' indicazione del come mero appaltatore, e del tutto neutra rispetto alla prova del rapporto Pt_1
societario fra i due.
13 Analogamente, non corrobora la tesi del neppure la testimonianza di , Pt_1 Testimone_2 all'udienza del 24.02.2014. Il ha dichiarato di avere conosciuto le parti le parti in qualità Tes_2 di loro dipendente (e successivamente acquirente di appartamenti). Ha affermato di essere “…a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato come operaio alle dipendenze dei sig.ri e Pt_1
che so essere soci in un'impresa di costruzioni, preciso di avere cominciato a lavorare nel CP_1
2004 in forza di un contratto di lavoro che non ricordo da chi è stato sottoscritto dai due miei datori di lavoro. Se non ricordo male, nella mia busta paga c'era l'intestazione del sig. .” Pt_1
Circostanze confermative della – incontestata ma irrilevante - spendita della qualità di soci all'esterno, ma che non giovano e non bastano, laddove si debbano provare i fatti costituitivi della società, ovvero qualità e quantità dei conferimenti alla cassa sociale e partecipazione agli utili o alle perdite, innanzitutto.
Invece, è di oggettiva evidenza l'assenza di qualsiasi elemento documentale idoneo anche indirettamente a supportare la tesi della difesa del , che ha affidato la prova della società Pt_1
alla produzione di contratti di vendita di immobili nei quali neppure compare e dei quali non è parte,
o di testimonianze del tutto inidonee a fornire prova di conferimenti di somme o di ripartizione di utili o perdite, omettendo di documentare qualsiasi passaggio di denaro, o l'esistenza di apporti ad un fondo comune e/o divisioni di utili, di spese o perdite.
Eppure dal complesso delle difese è emerso che il sarebbe stato l'imprenditore edile- Pt_1
appaltatore o comunque il soggetto titolare di una ditta edile;
ed in tale veste era certamente in possesso di tutta la documentazione contabile necessariamente connessa alla sua attività ( libri contabili, fatturazioni per acquisto dei materiali, esborsi, estratti conto di conti correnti che non è pensabile non avesse;
pagamenti, bonifici, assegni bancari, senza contare le autorizzazioni necessarie ad eseguire lavorazioni edili, la presenza di dipendenti, la documentazione relativa al rapporto di lavoro con questi, ecc).
Nulla di tutto questo, neppure in minima parte è stato prodotto.
Da tale documentazione sarebbe stato possibile conoscere sia l'entità dell'impegno economico per la realizzazione dei fabbricati oggetto delle compravendite, sia eventuali rimesse dal o CP_1 verso quest'ultimo, che avrebbero potuto fornire più consistenti elementi indiziari per verificare l'esistenza di un accordo societario.
La totale assenza di produzione di qualsiasi documento contabile o amministrativo da parte del , che non fossero quelle mere “dichiarazioni” di rapporto societario rivolte verso i terzi, a Pt_1
scopi diversi dall'intento di documentare l'effettiva regolazione dei rapporti fra le parti, non consente di apprezzare in alcun modo la fondatezza delle tesi dell'odierno appellante, che non ha assolto all'onere della prova che già in primo grado gli incombeva.
14 Per di più altri elementi indiziari contrastanti con le tesi dell'attore risultano acquisiti agli atti: innanzitutto la dichiarazione a firma mai disconosciuta datata 9.10.2001 (quindi successiva al Pt_1
contratto di permuta del 1999) con la quale quest'ultimo dichiarava che tutte le spese per la realizzazione del palazzo della erano state sopportate dai ( ed il fratello CP_5 CP_1 Parte_1
). Dichiarazione senz'altro idonea ad elidere e contrastare la – pur labile - dichiarazione di Per_1
rapporto societario che si legge nel contratto del 1999 con la CP_5
Tali rilievi, valorizzati dal Tribunale, non sono stati minimamente superati dall'appello del , Pt_1
le cui doglianze non supportano l'esistenza di un accordo societario anteriore al 3.9.2007, data della “dichiarazione di responsabilità” sottoscritta dalle parti .
II
Con il secondo (articolato) motivo di appello ha lamentato: Pt_1
A) Mancata pronuncia sulla domanda di rendiconto;
B) Errata decisione che aveva respinto la domanda di condanna al 50% degli utili formulata contro i convenuti CP_1
La doglianza di cui al punto A) è inconsistente, perché nessuna domanda di rendiconto risulta formulata dal : nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado – ove neppure si chiede Pt_1 espressamente di accertare l'esistenza di una società, che nella narrativa della citazione sarebbe necessario presupposto delle altre domande - le uniche domande formulate sono di assegnazione di immobili e di somme (utili).
In particolare si legge la richiesta di “Accertare e dichiarare che l'attore per Parte_1
le causali di cui in narrativa,ha diritto al pagamento della somma di euro 348.164,57- ovvero quella diversa somma , maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia in esito ad eventuale rendiconto , ovvero in esito a CTU che sin d'ora si richiede..ecc” .
Il mero generico (ed eventuale) riferimento al rendiconto , peraltro in alternativa ad una CTU - mezzo istruttorio a disposizione del giudice- priva di ogni valenza di domanda giudiziale il richiamo e non consente di qualificarlo come domanda di rendiconto , con gli effetti dell'art 263 e ss cpc .
Non vi è nelle conclusioni dell'atto di citazione nessuna espressa richiesta di rendiconto;
i riferimenti contenuti nella parte illustrativa e motiva dell'atto non possono assurgere a domanda giudiziale in assenza di riferimenti nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Neppure nella memoria dell'art 183 cpc di primo termine depositata dall'attore il 29.4.2014 vi è alcun cenno alla domanda di rendiconto
Pertanto nessuna omessa pronuncia sul rendiconto può ravvisarsi, in assenza di tempestiva domanda nell'atto introduttivo del giudizio.
15 Punto B) Infondato è il motivo d'appello che lamenta la mancata ripartizione degli utili nonostante il riconoscimento dell'esistenza della società di fatto almeno dal momento della scrittura del 3.9.2007.
L' impossibilità di accertare e ripartire gli utili è dipesa dalla insuperabile carenza di prove che
l'attore aveva l'onere di fornire , e non vi ha provveduto., come esplicitamente affermato dal
Tribunale, e non smentito dall'atto di appello.
Anzi, deve rilevarsi che nella specie è mancato anche l'assolvimento di un puntale onere di allegazione, poiché il , si è limitato ad acquisire e produrre gli atti notarili di compravendita a Pt_1
terzi; ha chiesto di provare con testimoni che le somme pagate dagli acquirenti erano state superiori a quelle indicate nei rogiti, ed è stato ammesso alla prova (tanto che sono stati sentiti sul punto almeno due testimoni, e ). Testimone_3 Testimone_4
Gli utili di una attività non potrebbero determinarsi che per differenza tra il prezzo versato dall'acquirente ed il costo di costruzione, e non è certamente sufficiente riuscire a dimostrare l'esistenza della società, per ottenere la condanna a specifiche somme a titolo di utili, senza aver dato prova della misura degli utili conseguiti dalla società in un determinato periodo
Ma l'attore ha omesso totalmente di dimostrare - nonostante avesse (dato pacifico) direttamente provveduto alla realizzazione degli immobili poi venduti dal – il costo di costruzione di tali CP_1 immobili;
costo che nessuno meglio dell'imprenditore che li ha realizzati avrebbe potuto puntualmente provare, quantificando gli esborsi per l'acquisto dei materiali utilizzati e la mano d'opera necessaria, il costo (usura, acquisto , affitto) dei mezzi meccanici adoperati, ecc.
La titolarità della ditta di costruzioni in capo al non risulta per vero contestata;
in ogni caso Pt_1
è stata affermata da un suo dipendente, che pur ricordando che e si presentavano come Pt_1 CP_1
“soci”, in realtà il titolare dell'impresa era il (così il teste sentito Pt_1 Tes_2 all'ud24.02.2014del Se non ricordo male, nella mia busta paga c'era l'intestazione del sig.
.” ) Pt_1
Ciò nonostante, , che aveva per tale ragione e conoscenza esatta degli esborsi che erano stati Pt_1
necessari per realizzare i fabbricati, ha omesso di fornire qualsiasi elemento utile a quantificare il costo di costruzione dei singoli immobili, per cui del tutto inutile risulta l'accertamento di una sola componente (ovvero il reale prezzo di acquisto) dell'operazione che impone di decurtare dal prezzo il costo di costruzione, per quantificare l'utile
Eppure, lo si ribadisce, la quantificazione sarebbe stata certamente possibile per l'imprenditore edile che attraverso la produzione dei documenti (fatture di pagamento dei materiali, eventuali costi di affitto – o di acquisto o usura - di mezzi meccanici per le lavorazioni, costo degli operai e del personale impiegato, ecc) avrebbe potuto agevolmente fornire.
16 Nulla di ciò è stato fornito dal , che ha totalmente omesso ogni pur minimo apporto Pt_1
documentale di tal genere, rendendo di fatto impossibile risalire alla quantificazione degli utili, calcolo che richiedeva necessariamente conoscere il costo di costruzione degli immobili (da detrarre dal prezzo di compravendita, come si è detto).
La mera indicazione del costo di costruzione forfetario e complessivo di tutti gi immobili che sarebbero realizzati nel corso dei 13 anni oggetto di domanda, a cominciare dal 1999 (indicato in circa 2.000.000 di euro) non solo è priva di qualsiasi pur minimo riferimento ai criteri di determinazione, ma è inutilizzabile ai fini di causa perché non consente di comprendere quali sarebbero i costi di costruzione degli immobili realizzati dal 3.9.2007 in poi, ovvero da quando sarebbe stata provata l'esistenza della società
Per tale ragione non sembra condivisibile neppure il tentativo del Tribunale di calcolare gli utili, verificando il calcolo proposto dal ( che si legge da pag. 28 in poi dell'appellata sentenza), Pt_1
avendo il primo giudice a disposizione solo un costo di costruzione relativo all'intero periodo in domanda e non limitato al periodo iniziale dell'esistenza della società (solo dal 3.9.2007)
Il ha persino omesso di produrre un conteggio degli incassi effettivi, al quale avrebbe fatto Pt_1
richiamo nelle proprie difese, ma che non risulta agli atti, così come sottolineato nelle ultime righe della pag 27 della impugnata sentenza. Circostanza che non consente di valorizzare neppure come allegazione dettagliata tale documento, non esistente in atti e che non sarebbe stato possibile produrre in appello per il noto divieto dell'art 345 cpc . Su tale pnto nessuna contestazione né smentita si legge nell'atto di appello.
In tale contesto, sarebbe stato del tutto inutile ed insufficiente che fosse stato provato l'effettivo esborso degli acquirenti degli immobili realizzati dopo il 3.9.2007, per l'assenza di dati relativi al costo di costruzione.
Ma è corretto sottolineare che non è vero che il non sia stato ammesso alla prova, come Pt_1 infondatamente lamentato nell'atto di appello: con l'ordinanza del 26.9- 1.10.2014 è stata ammessa la prova chiesta dal su tutti i (26) capitoli di prova articolati dall'attore nella memoria dell'art Pt_1
183 cpc di II termine, datata 30.5.2014; e se pure inizialmente i testi da escutere nella udienza sono stati limitati a due, tuttavia i testi richiesti da parte attrice, ammessi con successivi provvedimenti ed escussi in varie udienze sono stati molti di più (oltre ai due citati e , anche i testi Tes_3 Tes_4
, , ), tanto che all'udienza del 9.11.2016 Testimone_1 Testimone_5 Testimone_2
l'avvocato Galluzzo, difensore dell'attore, non ha richiesto di sentire né citato altri testimoni, non ha insistito per proseguire la prova, ma ha insistito solo per l'ammissione della CTU, espressamente affermando: “essendo stato ampiamente provato l'an debeatur”. Pertanto anche la doglianza di non essere stato ammesso a svolgere le prove orali necessarie è totalmente e documentalmente smentita.
17 Per quanto riguarda la mancata ammissione della CTU, non può che condividersi il diniego del
Tribunale: l'accertamento tecnico non poteva essere ammesso, stante la totale assenza della documentazione che avrebbe potuto essere oggetto dell'indagine peritale, documentazione mai prodotta dal nonostante la sua qualità di costruttore rendesse certamente esigibile tale Pt_1
produzione.
Non sarebbe stato ammissibile neppure nominare un CTU perché acquisisse la documentazione necessaria, non prodotta dall'attore, sulla quale operare valutazioni tecniche : è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che esclude che l'onere della parte di provare i fatti fondamentali e costitutivi del diritto azionato possa essere aggirato o superato attraverso l'incarico al CTU. Nella specie i fatti fondamentali (il costo di costruzione degli immobili e la parte di costo sopprtato dal dal 3.9.2007) sarebbe stato certamente documentabile. Pt_1
Né sarebbe stato possibile – per le medesime ragioni- incaricare un CTU di valutare ex post un ipotetico costo di realizzazione dei fabbricati di cui l'attore non aveva fornito neppure in minima parte elementi probatori
Per tali ragioni non può condividersi la censura alla decisone di primo grado che ha ritenuto la richiesta di condanna della controparte agli utili totalmente sfornita di prova anche con riferimento alla quantificazione in una somma di cui non era possibile verificare l'origine né il calcolo .
Pertanto restano assorbite negli argomenti che precedono tutte le considerazioni relative ala riferibilità al 2001 della dichiarazione de 2007, in carenza assoluta, per tutti i periodi, degli elementi documentali di cui si è detto
III
Con il terzo motivo di appello,ha ritenuto erroneo il rigetto della domanda di assegnazione del
50% del valore delle unità immobiliari rimaste in proprietà di e Controparte_1 CP_2
che avrebbero costituito il residuo attivo della società da ripartire fra i soci nella misura del 50% ciascuno. L'immobile è stato indicato nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado come censito alla plla 801 sub 22 (appartamento) e sub 18 (garage)
Il Tribunale ha respinto tale domanda affermando che , pur se l'immobile rientrava fra quelli realizzati in via La Volta, quindi in ipotesi oggetto della terza operazione immobiliare (quella riferibile alla “dichiarazione di responsabilità” del 3.9.2007), da nessun documento emergeva l'esistenza di un obbligo contrattuale di trasferimento delle unità immobiliari rimaste invendute, poiché l'esistenza di una società di fatto comporterebbe solo il diritto alla ripartizione degli utili;
inoltre non sarebbe stata prodotta neppure una certificazione catastale identificativa dei cespiti indicati;
infine non sarebbe stato documentato il valore degli immobili rimasti in proprietà dei coniugi
Parte_9
18 Nessuno degli argomenti dell'appellante risulta idoneo a superare tali rilievi, ed altri che possono aggiungersi.
L'appellante sostiene che la mancanza di una certificazione catastale non sarebbe ostativa al trasferimento, di fatto ammettendo di non avere provveduto neppure a tale produzione.
Indipendentemente dalla mancanza di contestazioni di controparte sulla esistenza degli immobili in discorso, appare di ovvia evidenza che non è possibile che un bene immobile diventi oggetto di una pronunzia giudiziale potenzialmente idonea a trasferirlo, soggetta a trascrizione, senza che sia stata prodotta la minima documentazione identificativa dell'immobile e della sua titolarità. Non appare certamente possibile superare la totale mancanza di qualsiasi atto, neppure una visura catastale aggiornata, che ne dimostri la consistenza, la corretta indicazione delle particelle e subparticelle, e l'attribuzione di proprietà (per l'intero o pro quota) nonché i riferimenti ipocatastali
(o la data di iscrizione nei registri catastali).
Non è possibile neppure sostenere che tali minima documentazione possa essere superata dalla mera “non contestazione” di controparte, senza aver documentato l'effettiva titolarità in capo alla stessa del cespite. Anche in questo caso, la totale mancanza di assolvimento di ogni pur minimo onere della prova esclude che la parte possa pretendere di fare oggetto di causa e di domanda di trasferimento di un bene immobile di cui non documenti neppure l'esistenza , la classificazione e l'intestazione catastale (che, è ben noto, neppure costituisce piena prova di titolarità, ma sarebbe almeno un minimo elemento indiziario)
Tali rilievi escludono che si possa nominare un CTU con l'incarico di “stimare” un bene della cui esistenza, consistenza e titolarità la parte istante non ha fornito la benché minima documentazione, poiché ciò comporterebbe di fatto l'attribuzione al CTU dell'incarico non già solo di stimare, ma di acquisire i documenti dell'immobile ed i titoli di provenienza che la parte onerata non aveva provveduto a versare.
Tali rilevi sono sufficienti a negare ingresso ad ogni accertamento sull'immobile di cui si è chiesto il trasferimento , e a respingere il motivo di appello. A ciò si aggiunge la condivisibile valutazione per cui non risulta alcuna pattuizione che consenta la ripartizione degli utili in natura;
e che il riferimento all'art 2283 cc che si legge nell'appello omette di considerare che proprio la norma citata subordina la ripartizione dei beni in natura ad un accordo; perchè esordisce affermando “Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura…ecc”. Circostanza evidenziata dalla sentenza di primo grado e per nulla smentita dall'appello, che non affronta il problema, chiedendo un accertamento del valore del bene attraverso la nomina di un CTU che non potrebbe disporsi per le ragioni appena illustrate.
Anche tale motivo di appello è del tutto inconsistente
19 IV
Infine con il quarto motivo, ha impugnato la condanna alle spese di lite ed alla responsabilità aggravata ex art 96 cpc, irrogata in primo grado .
Le argomentazioni del evidenziano che la chiamata delle convenute e delle figlie del Pt_1 CP_2
era sorta per la loro partecipazione ai rogiti e alle attività, senza spiegazioni sulla loro CP_1
“collaborazione”, e che la condanna aggiungeva un danno e una nota di “odiosa beffa” all'attore che in buona fede aveva prestato la sua attività restando estromesso da ogni utile societario.
Tale motivo volto a far dichiarare l'illegittimità della decisione in punto di responsabilità aggravata,
è fondato .
La condanna ex art 96 cpc è stata richiesta dalle convenute e e CP_2 Controparte_3 [...]
che si erano trovate coinvolte in un giudizio al quale si ritenevano estranee, e si erano viste CP_4
chiedere un sequestro conservativo sui loro immobili del tutto immotivato (e respinto) fino alla concorrenza di euro 700.000, senza che fosse neppure allegato dal il periculum in mora. Pt_1
La fattispecie è diversa dalla ipotesi del terzo comma dell'art 96 cpc , che può trovare origine nell'iniziativa officiosa de giudicante , ma che non risulta esere stata adottata nella specie
Nonostante si debba rilevare anche in questo caso la inconsistenza delle ragioni del che in Pt_1
primo grado non ha documentato né supportato le argomentazioni che lo autorizzassero ad agire nei confronti delle predette, è parimenti vero che la formulazione del comma I e II dell'art 96 cpc richiede per la condanna che sia allegato o provato il danno. (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 15175 del
30/05/2023 “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Resta esclusa anche la richiesta di liquidazione di un danno generico: Cass Sez. 1, Sentenza n.
1266 del 25/01/2016 “L'istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., rivolta al giudice della causa del merito investito dell'esclusiva competenza a liquidare il corrispondente danno, è improponibile ove si invochi la mera emissione di una pronuncia di condanna generica, altrimenti eludendosi, di fatto, quella competenza.”
Non risulta- e non vi è traccia nella sentenza impugnata- di tale allegazione e prova nonché quantificazione del danno che avrebbe dovuto essere offerta dalle istanti, che deve essere diversa ed ulteriore al danno conseguente alle spese per la costituzione e difesa in giudizio, desinato ad essere ristorato dalla regolazione e liquidazione giudiziale
20 Non risultano nella specie assolti gli onere di allegazione e prova di uno specifico e determinato danno, deve accogliersi l'appello e riformarsi la decisione su questo punto, respingendo la domanda ex art 96 cpc delle Repaci- . CP_1
V
La regolazione delle spese nel presente grado deve tener conto della diversità delle posizioni e degli esiti del giudizio:
1. L'appello nella parte di domanda che coinvolge la è interamente respinto, e poiché CP_5
a stessa è rimasta contumace, nulla per le spese deve disporsi in questo grado;
2. L'appello nei confronti del è risultato parimenti interamente infondato;
per Controparte_1 cui l'appellante dovrà rifondere anche le spese dell'appello, che in ragione della clausola
“somma maggiore o minore” consente di ritenere la causa di valore indeterminabile: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
3. Pertanto può parametrarsi il dovuto a titolo di compensi difensivi per il presente grado ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 ai valori medi della fascia di valore indeterminabile (tranne la fase istruttoria, da liquidare ai minimi ). A tal fine l'appellante va condannato a pagare in favore di la somma di euro 10.313,00 (di cui fase Controparte_1
di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 1.843,00 – stante
l'assenza d'istruttoria orale- fase decisionale, valore medio:€ 4.287,00), da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie, IVA CPA come per legge.
4. Relativamente alle appellate e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'appello è risultato in parte fondato (accolto in relazione al motivo riguardante la domanda di responsabilità ex art 96 cpc). Ciò comporta una parziale compensazione - in ragione di 1/3 delle spese di entrambi i gradi- , che si pongono solo per i residui due terzi a carico del Pt_1
21 e si liquidano ex DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 ai valori medi della fascia di valore indeterminabile, con riferimento al minimo per la fase di trattazione d'appello , :
a. Per il primo grado euro 5.994,00 (pari ai 2/3 di euro 8.991,00, di cui fase di studio della controversia, valore medio:€ 2.127,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.416,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €1.869,00; fase decisionale, valore medio:€ 3.579,00)
b. Per il presente grado euro 6.875,4 – pari ai 2/3 di euro 10.313,00 (ripartite come sopra);
tutte le somme liquidate da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e e nella contumacia di Controparte_3 Controparte_4
, avverso la sentenza n. 829/19, emessa dal Tribunale di Reggio Controparte_5
Calabria, pubblicata il 07/06/2019, nel procedimento recante n.r.g. 3709/2013, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Respinge interamente l'appello proposto nei confronti di e Controparte_5 [...]
; CP_1
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti di CP_2 Controparte_3
e e per l'effetto respinge l'originaria domanda avanzata dalle
[...] Controparte_4 predette ex art 96 cpc , confermando nel resto l'impugnata sentenza;
3. Condanna alle spese di lite del presente grado in favore di , che si Pt_1 Controparte_1
liquidano per euro 10.313,00 da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
4. Compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi tra l'appellante e le appellate Pt_1 [...]
e , e condanna al pagamento in favore Controparte_19 CP_4 Pt_1
delle predette (in solido fra loro), i residui di 2/3 delle spese , così liquidati:
c. Per il primo grado euro 5.994,00 pari ai 2/3 di euro 8.991,00,
d. Per il presente grado euro 6.875,4 pari ai 2/3 di euro 10.313,00
Tutte somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
5 Nulla per le spese di questo grado nei confronti di Controparte_5
Così deciso a Reggio Calabria il 4 aprile 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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