Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026REG.PROV.COLL.
N. 03799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3799 del 2025, proposto da AN De CE, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Giordano e Andrea Merolle, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Giordano in Roma, Piazzale Belle Arti, 6;
contro
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Corbo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Umberto Tupini n. 113;
Comune di Aprilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Sesselego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, Comune di Lanuvio, Italferr s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione quarta) n. 2405/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il consigliere EL CO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione n. 218 del 31 ottobre 2023 emesso ai sensi degli art. 22- bis , 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001e notificato da Italferr s.p.a. per conto di RFI s.p.a. alla sig.ra De CE AN il 22 novembre 2023;
- dalla delibera n. 41 del 17 luglio 2023 con cui il Referente di progetto di RFI s.p.a. ha approvato il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, delle opere “ Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone Nettuno. Progetto definitivo del raddoppio tratta Campoleone Aprilia ”,
- dal decreto direttoriale n. 8250 dell’11 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione del progetto definitivo di “ Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone - Nettuno. Raddoppio tratta Campoleone – Aprilia ”,
- dalla determinazione di RFI del 7 dicembre 2022, prot. RFI NEMI.DIN.DIC\A0011\P\2022\325 relativa alla conclusione della conferenza di servizi ex art. 14- bis della l.n. 241/1990 e s.m.i. di cui all’art. 53- bis del d.l. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella l.n. 108/2021 in relazione alle c.d. “opere aggiuntive” al raddoppio della tratta Campoleone – Aprilia;
- da tutti gli atti antecedenti, consequenziali o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per il Lazio dalla sig.ra De CE AN sulla base delle seguenti censure:
a) in via principale, violazione di legge con riferimento all’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, eccesso di potere per falsità del presupposto e difetto di motivazione;
b) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 241/1990 e s.m., dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 48, comma 5- quater e 53-bis, comma 1, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, e cioè il 1° agosto 2021, nonché eccesso di potere sotto forma di illogicità della motivazione, falsità del presupposto e difetto di istruttoria;
c) in ulteriore subordine, eccesso di potere sotto forma di illogicità della motivazione, falsità del presupposto e difetto di istruttoria, nonché irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa, eccesso di potere e violazione di legge per contrasto con le prescrizioni imposte nella valutazione di impatto ambientale rilasciata con determina G01265 del 2/02/2018;
d) in estremo subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 14 -ter della legge n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere sotto forma di illogicità della motivazione, falsità del presupposto e difetto di istruttoria.
3. Con il medesimo ricorso la sig.ra De CE ha anche agito “per la condanna delle controparti alla restituzione delle aree immesse nel relativo possesso e al risarcimento dei danni”.
4. Con la sentenza n. 2405 del 3 febbraio 2025 il T.a.r per il Lazio, Sezione IV- ter ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte irricevibile, respingendolo per il resto, insieme ai motivi aggiunti.
5. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - Error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, 14, comma 5, della legge n. 241/1990; 11 del d.P.R. n. 327/2001, art. 48, comma 5- quater e 53- bis , comma 1, del d.l. n. 77/2021, eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto di motivazione, illogicità, difetto di istruttoria;
II - Error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione del d.m. 19.4.2006, violazione delle prescrizioni ambientali imposte dalla Regione Lazio con determina G01265 del 2.2.2018, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 152/2006, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per illogicità, falsità del presupposto, difetto di istruttoria, irragionevolezza;
III - Error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 14- ter della legge n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, falsità del presupposto e difetto di istruttoria;
IV - Error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 10/2013; dell’art. 31 della legge regionale Lazio n. 39/2002; dell’art. 9 del d.m. 23 ottobre 2014, violazione della determinazione della Regione Lazio n. G01265 del 2.02.20218, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto.
6. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ed il Comune di Aprilia, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con memorie del 4 luglio 2025 e dell’8 e del 15 settembre 2025 e con repliche del 27 settembre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni, e, con note del 30 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Nella sentenza appellata il T.a.r. ha in parte dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo, in relazione all’impugnazione del decreto n. 8250 dell’11 maggio 2021, e per il resto respinto il ricorso stesso ed i motivi aggiunti proposti dalla sig.ra De CE, ritenendo, in particolare, infondate le doglianze di omessa comunicazione di avvio del procedimento che aveva condotto all’approvazione del progetto unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità, di difetto di notifica del provvedimento conclusivo e di violazione delle garanzie partecipative e reputando che Italferr s.p.a., a valle dell’approvazione delle cd “opere aggiuntive”, con nota dell’11 ottobre 2023, avesse effettivamente reso nota alla ricorrente l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo e che tutti gli avvisi al riguardo fossero stati eseguiti in modo tempestivo e regolare.
10. Il T.a.r. per il Lazio ha altresì escluso qualsiasi violazione del principio di proporzionalità dei provvedimenti impugnati, sia circa la pretesa interclusione del fondo della ricorrente, in realtà inesistente in rapporto all’abitazione della sig.ra De CE, sia in relazione all’estirpazione delle specie arboree, essendo l’area interessata dall’esproprio stata ridotta il più possibile, arrivando a riguardare solamente i terreni indispensabili ad assicurare le condizioni di efficienza e sicurezza della viabilità richieste anche dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici (CSLLPP).
11. Con il primo motivo l’appellante ha sostenuto che la suddetta pronuncia fosse “ gravemente erronea” per aver omesso “di rilevare (quanto alla notifica del provvedimento effettivamente lesivo) che il progetto definitivo dell’opera in esame (era) stato approvato già con la conferenza di servizi del 30 marzo 2021 alla quale (aveva) fatto seguito il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 8250 dell’11 maggio 2021 che…(aveva) disposto il vincolo preordinato all’esproprio dalla data dello stesso atto”, mentre la delibera di RFI n. 41/2023 aveva riguardato la mera riapprovazione del progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità.
12. Anche con riferimento alle garanzie partecipative la pronuncia appellata avrebbe confuso “ il procedimento per l’approvazione del secondo progetto definitivo con il procedimento di approvazione delle cd. <<opere aggiuntive>>, non avvedendosi che l’atto di indizione richiama(va) solo quest’ultimo”. Sotto tale profilo, in relazione al progetto definitivo del 2021, non sarebbe stato rispettato secondo la originaria ricorrente l’art. 17 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001 per l’assenza di comunicazione diretta dell’approvazione agli interessati.
13. Con il secondo motivo, l’appellante ha, poi, riproposto dinanzi a questo Consiglio di Stato le doglianze di carenza di proporzionalità dell’esproprio, nonché di omessa considerazione dell’interclusione di una parte della sua proprietà che esso avrebbe determinato. La tesi dell’impossibilità di una riduzione del sacrificio impostole affermata da RFI s.p.a. nelle sue difese e accolta dal T.a.r. nella sentenza impugnata sarebbe stata, inoltre, smentita, a dire della sig.ra De CE, dalle peculiarità fattuali della vicenda - non adeguatamente considerate dall’ente procedente neppure nel recepimento del parere del CSLLPP, comunque non vincolante - mentre le prescrizioni ambientali non sarebbero state correttamente osservate né in rapporto alla salvaguardia delle specie arboree né in relazione al rinnovo della verifica di assoggettabilità a VIA.
14. Con il terzo ed il quarto motivo l’appellante ha, infine, dedotto che il T.a.r. avrebbe errato anche nel dichiarare in parte irricevibili e a reputare comunque infondate le censure avverso il decreto n. 8250 dell’11 maggio 2021 che non le sarebbe stato comunicato secondo quanto prescritto dall’art. 17 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, con conseguente tempestività della sua impugnazione congiunta ai provvedimenti del 2023. Quanto al merito della doglianza, il silenzio della Regione Lazio, che aveva richiesto un’integrazione documentale in realtà mai pervenutale, non avrebbe, poi, secondo l’originaria ricorrente, mai potuto essere interpretato quale silenzio-assenso, equivalendo piuttosto ad un avviso negativo anch’esso non adeguatamente valutato. Del tutto insufficiente a tutelare gli interessi pubblici protetti sarebbe stata, inoltre, la scelta di inserimento della clausola che demandava all’appaltatore l’onere di salvaguardare, ove possibile, gli alberi monumentali della proprietà, la cui esistenza sarebbe stata, in ogni caso, adeguatamente dimostrata.
15. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
16. Quanto al primo motivo, come evidenziato dalle parti appellate e come risultante dagli atti di causa, da un lato, Italferr s.p.a., nell’interesse di RFI s.p.a., con nota dell’11 ottobre 2023, ha provveduto regolarmente a comunicare alla ricorrente l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo – provvedimento che andava ad incidere in concreto sui suoi interessi legittimi - tramite l’invio di una raccomandata presso il luogo di residenza, che è stata successivamente restituita per compiuta giacenza in data 13 dicembre 2023; dall’altro, tutte le garanzie partecipative appaiono essere state rispettate nel corso dell’intero procedimento, come indirettamente dimostrato anche dalla avvenuta presentazione di osservazioni al progetto in esame, in applicazione del comma 2 dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 che, quando il numero dei destinatari del procedimento espropriativo è superiore a 50, consente di effettuare le comunicazioni “mediante pubblico avviso da affiggere all’Albo pretorio del Comune…nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informativo della Regione…sul cui territorio ricadono gli immobili”.
17. Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le doglianze del secondo motivo: come già ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, nessuna palese sproporzione è individuabile nella fattispecie in esame né in rapporto alla pretesa interclusione (mai configurabile per l’immobile principale e solo momentanea rispetto ad una porzione residua del parco), né tantomeno alla possibilità, soltanto enunciata, di ulteriori riduzioni del sacrificio imposto alla parte privata, essendo le modifiche da ultimo apportate al progetto funzionali a garantire la sicurezza della strada e ad eliminare i problemi alla circolazione segnalati dal CSLLPP nel suo parere. A ciò deve aggiungersi il fatto che le scelte progettuali effettuate al riguardo rappresentano giudizi pienamente rientranti nella discrezionalità tecnica delle Autorità competenti, cui la legge affida la salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti e, non presentando manifesti profili di irragionevolezza o erroneità, non possono essere sostituiti dalle valutazioni del privato o da quelle del giudice amministrativo, comunque sempre opinabili.
18. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle questioni dell’“ abbattimento, sradicamento ed estirpazione della flora soprassuolo” di cui la Regione avrebbe prescritto la tutela e della salvaguardia dei cd. “alberi monumentali”, nonché della asserita opportunità di una nuova valutazione di assoggettabilità a VIA del progetto che, genericamente riproposta dall’appellante anche dinanzi a questo Consiglio di Stato, è rimasta, però, in questa sede priva dell’illustrazione delle concrete ragioni che l’avrebbero determinata.
19. In particolare la presenza sul fondo di proprietà della originaria ricorrente di alberi aventi caratteristiche tali da dover essere sicuramente preservati non può dirsi, in verità, sufficientemente dimostrata in giudizio, mentre le istruzioni dettate dalla Regione per tutela delle specie arboree esistenti potranno trovare attuazione nella fase più prettamente esecutiva dell’opera, anche da parte dell’appaltatore.
20. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante circa la tempestività dell’impugnazione del decreto n. 8250/2021 (con cui, a conclusione della conferenza di servizi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha accertato il perfezionamento dell’intesa tra lo Stato e la Regione Lazio sul progetto definitivo di “Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Campoleone - Nettuno, raddoppio tratta Campoleone – Aprilia”) deve essere, inoltre, confermata l’irricevibilità in parte qua dell’originario ricorso, proposto avverso un atto di cui la ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza almeno dalla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento per la riapprovazione del progetto unitamente alle opere aggiuntive, avvenuta su quotidiani nazionali e locali il 12 luglio 2022, data dalla quale RFI ha reso disponibili per la consultazione da parte degli interessati il progetto stesso e tutti gli atti del procedimento.
21. In base alle argomentazioni che precedono, perciò, le doglianze sviluppate dall’odierna appellante risultano infondate, dovendosi confermare sotto tutti gli aspetti la sentenza del T.a.r.
22. Per la complessità delle questioni sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU TI, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
EL CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CO | LU TI |
IL SEGRETARIO