Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/12/2025, n. 21697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21697 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01937/2024 REG.RIC.
N. 10370/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OR RE, OR IL, rappresentati e difesi dall'avvocato Romolo Freddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rfi Rete Ferroviaria Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Basilio 61, come da procura in atti;
sul ricorso numero di registro generale 10370 del 2024, proposto da
OR RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Romolo Freddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rfi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria Ferroni, con domicilio eletto presso lo studio Maria Vittoria Ferroni in Roma, via di San Basilio 61, come da procura in atti;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1937 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale PNRR - in data 24/02/2023 e atti connessi e collegati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OR RE il 19/3/2024:
MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO EX ART. 43 D.LS 104/10 N.R.G. 1937/2024
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA RE il 1\4\2025 :
IMPUGNAZIONE ORDINANZA 25 DEL13/12/2024.
quanto al ricorso n. 10370 del 2024:
decreto R. 0000265 pubblicato il 3/09/24 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali – di concerto con Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale PNRR.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Rfi Rete Ferroviaria Italiana S.r.l. e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Speciale per il Pnrr e di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il consigliere IL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso in riassunzione notificato il 16 febbraio 2024 e depositato il successivo giorno 23, i signori RE OR ed IL OR hanno riassunto davanti a questo TAR – a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1103\2024 dichiarativa di incompetenza territoriale, notificata loro l’8 febbraio 2023- il ricorso n. 244\2023 proposto davanti al TAR delle Marche, notificato il 18 maggio 2023 e depositato il 12 giugno successivo.
Il ricorso ha assunto il n.r.g. 1937 del 2024 di questo TAR.
2. - L’impugnazione ha ad oggetto l’annullamento del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale PNRR - in data 24/02/2023 a firma del Direttore Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica e del Sopraintendente Speciale per il PNRR, Direttore Generale, pubblicato il 20 marzo 2023 sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con cui è stato espresso “…giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del “Progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) Linea Orte-Falconara. Raddoppio PM228-Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 (Genga-Serra S. UI) “ e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di incidenza di livello II (Valutazione appropriata) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio nonché parere di conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.”
Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’intervento di “potenziamento e sviluppo della direttrice ferroviaria Orte - Falconara”, con il d.l. n. 77/2021, conv. in l.n. 108/2021 - è stato inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di attuazione del Next Generation EU. 1.1.
3. – Parte ricorrente espone che, in sede procedimentale, con nota del 2/5/22, il Ministero della Cultura aveva chiesto alla proponente RFI s.p.a. integrazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 152/2006 nel senso che segue: “...Considerato che il progetto prevede anche demolizione di manufatti tutelati ope legis, ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D. lgs. 42/04, si ribadisce che solo a seguito di procedimento di verifica dell'interesse culturale, e per i soli manufatti la cui verifica abbia dato esito negativo, si potrà procedere a demolizione. Nei casi in cui la verifica abbia esito positivo, si ribadisce che la demolizione di beni culturali, ai sensi dell'art.21, co. 1 lett. a) del D.lgs. n.42/2004, deve essere autorizzata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale ex art. 47 , lett. d) del DPCM 169/19, insediata presso il Segretario regionale competente per territorio: tanto sopra considerato, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ritiene necessario chiedere i seguenti approfondimenti ed integrazioni, che ricomprendono quanto necessario nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e l'integrazione della Relazione Paesaggistica e relativi elaborati cartografici ai sensi di quanto disposto dal comma 2 quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006: ...Integrazione della relazione descrittiva dei manufatti da demolire: per tutti i manufatti di cui è prevista la demolizione si chiede di esplicitare la proprietà e la data di realizzazione, al fine di individuare quelli che presentano i requisiti di cui all'art. 12 del D.Lgs.n. 42/2004 e che pertanto sono tutelati ope legis, e quelli che non lo sono. Per tutti i manufatti tutelati ope legis, si chiede una descrizione tecnica esaustiva e una idonea rappresentazione fotografica, e si ribadisce che solo a seguito di procedimento di verifica dell'interesse culturale, e per i solo manufatti la cui verifica abbia avuto esito negativo, si potrà procedere alla demolizione. Nei casi in cui la verifica abbia avuto esito positivo si ribadisce che la demolizione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 42/2004, deve essere autorizzata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale ...”
4. – Il ricorso introduttivo del fascicolo n.r.g. 1937\2024 consta dei seguenti motivi.
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità. Violazione artt. 10-12-21 D.L. 42/04 - 24 D.lgs. 152/06.
Se fosse stato prescelto, il percorso della c.d. “variante Media” sarebbe stato funzionale alla tutela degli interessi del ricorrente, in quanto esso, passando a valle dell'abitato, anziché sopra di esso, non avrebbe interferito quest’ultimo, né con le aree piantumate, ed avrebbe meglio raggiunto gli obiettivi essendo il tracciato più diretto; inoltre, avrebbe escluso gli espropri e conseguentemente le demolizioni, e con esse lo stravolgimento dell'area, oltre che e ridotto anche i disagi degli abitanti della zona poiché il cantiere sarebbe rimasto confinato in un sito non abitato.
Il ricorrente evidenzia poi che due degli immobili interessati dalle demolizioni (nn. 24-25 al Km. 7+390 di via Clementina 35A e 35B) risalgono ai primi dell'ottocento, se non addirittura alla metà del settecento e sarebbero pertanto di interesse storico-culturale, tanto che per essi era stata presentata istanza alla Soprintendenza ABAP per la procedura di Verifica di Interesse Culturale.
Nel contempo, invece, veniva posta particolare attenzione ad alcuni tombini e ponticelli, ad una fatiscente casa cantoniera e infine alle essenze arboree di un parco annesso alla vicina IL ER.
Invero trattandosi di immobili che pacificamente risalgono al periodo anteriore al Catasto Napoleonico-Gregoriano (1816) - per i quali è oltretutto in corso la verifica dell'interesse culturale - essi sarebbero assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 10- 12 D.lgs. 42/06 e pertanto le relative demolizioni sarebbero comunque subordinate alla autorizzazione del Ministero BB. AA. CC.
2) Violazione del D. Lgs. 152/06 artt. 24,24 bis, 25. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, abnormità, insussistenza dei presupposti.
Le osservazioni addotte dal ricorrente in sede di dibattito pubblico sarebbero state immotivatamente pretermesse o risolte con motivazione lacunosa.
Sarebbero stati violati gli artt. 24, 24 bis 25 D.lgs.152/06 in quanto:
Le condizioni ambientali imposte dalla Soprintendenza Speciale PRNN, di cui ai nn. 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, evidenziano come sarebbero state illegittimamente rinviate alla fase esecutiva importanti variazioni dell'opera, capaci di alterarne le caratteristiche originariamente valutate dall'autorità che ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale.
Il ricorrente, al fine di dimostrare tale assunto, espone quindi come segue specifiche censure per ciascuna delle condizioni su richiamate.
- Condizione ambientale n. 1: la proponente ha sviluppato la nuova ricucitura stradale solo in formato bidimensionale (pianta), sicchè l'autorità che ha rilasciato la VIA non potrebbe conoscere l'impatto sull'orografia circostante descritta dal Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi.
- Condizione ambientale n. 6: non risultano fornite alla Sopraintendenza Speciale PNRR indicazioni sulle forme, finiture, coloriture ed opere di mitigazione tramite foto inserimenti effettuati nella zona del Parco Gola della Rossa in cui verrà costruita la sezione di imbocco della galleria NO GN06.
- Condizione ambientale n. 7: atteso che la nuova viabilità V0, in ragione del potenziamento della linea ferroviaria in corrispondenza della sponda sinistra del fiume Esino, implicherà inevitabilmente tagli ed asportazioni di formazioni vegetali senza mantenere la naturalità delle sponde, detta condizione è oggettivamente irrealizzabile e come tale avrebbe dovuto essere adeguatamente ponderata nell'opportuna sede.
- Condizione ambientale n. 8: come argomentato in relazione alla condizione n. 6, nella zona individuata dai lavori della V0 e all'imbocco della galleria NO GN06 non sono stati previsti foto inserimenti tridimensionali per illustrare come le opere verranno mitigate e come verrà reintegrata la parte della pineta asportata al fine di preservare gran parte delle essenze arboree nonché l'assetto geologico e paesaggistico in generale.
- Condizione ambientale n. 9: non è stato sviluppato un foto inserimento virtuale dei luoghi interessati dal potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara inerenti al lotto n. 2. Sono state sviluppate soluzioni ante operam e post operam solo nei pressi della Chiesa di Santa Maria di Loreto e lungo la località Borgo Stazione di Serra San UI e non anche, invece, nella zona ove insiste l'abitato dei ricorrenti.
Condizione ambientale n. 10 : la realizzazione della galleria (GN06) di oltre un chilometro , con tutti gli accessori tecnici funzionali (imbocchi , opere di difesa , piazzali) ricadenti nel Parco Gola della Rossa , comporterà per la perforazione , difesa e protezione degli imbocchi un grande impiego di pali trivellati che necessiteranno di fluidi lubrificanti.
- Condizioni ambientali nn. 13 e 14: esse non fanno riferimento alcuno agli immobili siti al civico 35A e 35B di via Clementina di valore storico- culturale più sopra richiamati. Il giudizio di compatibilità è stato pertanto espresso sulla base di informazioni istruttorie manifestamente carenti, incomplete e svianti.
Quanto, poi, alle condizioni imposte dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC di cui al parere n.50 del 6/9/22, il ricorrente propone le seguenti doglianze:
- circa la condizione ambientale n. 2:
la ricucitura della viabilità della SP 14 e l'imbocco della galleria NO (GN06) tralascia la valutazione del delicato ecosistema che circonda la zona;
- circa la condizione n. 6:
- posto che dalle planimetrie allegate al PTFE del V0 si osserva una notevole risagomatura della sponda sinistra del fiume Esino con l'utilizzo di massi sciolti o cementati ( cosa peraltro neppure ben chiara dal progetto ) per centinaia di metri , conseguenza della modifica dell'area riparia insistente nella riva sinistra, oltre che dalla modifica della riva golenale sinistra-
- circa la condizione n. 7:
- della zona interessata dalla nuova viabilità V0 è stato fornito solamente uno sviluppo piano altimetrico della ricucitura della SP 14, carente di foto inserimenti descrittivi dell'opera terminata e quindi non esaustivo ai fini della valutazione di tutti gli eventuali impatti morfologici e naturalistici derivati sia dalla nuova ricucitura viaria (V0) che dalla realizzazione dell'imbocco della galleria NO ( GN06);
- circa la condizione ambientale n. 10: la realizzazione della galleria (GN06) di oltre un chilometro comporterà per la perforazione un grande impiego di pali trivellati che necessiteranno di fluidi lubrificanti inquinanti.
4. – Con un primo atto di motivi aggiunti al ricorso n. 1937\2024 r.g., notificato il 4 marzo 2024 e depositato il successivo giorno 19, i ricorrenti hanno proposto ulteriori censure avverso i provvedimenti segnati in epigrafe, affermando di essere venuti “… a conoscenza di ulteriori atti adottati in relazione ai provvedimenti impugnati e a questi collegati”.
Si tratta della determinazione motivata del Comitato Speciale del CSLLPP n. 2/2023 , assunta all'Adunanza del 26/05/23 e dell'ordinanza n. 12 del Commissario Straordinario di presa d'atto della intervenuta adozione di tale determinazione.
Tale atto di impugnazione, peraltro, consta innanzitutto di una premessa in fatto (nella quale il ricorrente illustra che nella determinazione del Comitato Speciale del 26/5/23 si legge: “... Per quanto riguarda la V0 , la soluzione del progetto portato all'esame della Conferenza di servizi non è stata ritenuta compatibile in quanto interferente con il giardino di “ IL ER “ ... Pertanto, il tracciato plano-altimetrico è, allo stato, oggetto di ottimizzazione al fine di salvaguardare i giardini della villa. Per la nuova soluzione progettuale non analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, ma presentata da RFI nell'ambito del provvedimento di VIA, come riportato nella Determinazione conclusiva, “ il Commissario straordinario avvierà inoltre tempestivamente l'iter autorizzativo sull'ottimizzazione progettuale della V0 “ .
Tuttavia, la parte impugnatoria del ricorso per motivi aggiunti non emerge dall’atto, in quanto quest’ultimo non contiene motivi di ricorso separatamente enucleati e rubricati.
5. – Con autonomo ricorso per cui è stato formato il fascicolo n.r.g. 10370 del 2024, notificato il 2 ottobre 2024 e depositato il successivo giorno 11, i ricorrenti hanno impugnato il decreto R. 0000265 pubblicato il 3 settembre 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - di concerto con Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale PNRR - a firma del Direttore Generale Valutazioni Ambientali e del Capo del Dipartimento avocante con cui è stato espresso “ giudizio positivo di compatibilità ambientale del Progetto di fattibilità tecnica ed economica “ potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara. Raddoppio PM228-Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga-Serra s. UI ( CUP J21J05000000001) ubicato nei comuni di Genga, Fabriano e Serra San UI, e parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e seguito di valutazione di incidenza di livello II (Valutazione appropriata) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2,3,4, ... Il presente provvedimento sostituisce il precedente DM-2023-144 del 20/03/2023”.
I ricorrenti evidenziano che il provvedimento impugnato con il ricorso n.r.g. 10370 del 2024 è stato adottato a seguito di istanza di riesame ed aggiornamento –proposta dalla stessa RFI il 13 dicembre 2023- del provvedimento di VIA impugnato con il ricorso introduttivo.
Espongono, poi, che, con la modifica delle opere viarie complementari alla Variante Alta, di cui all'ultimo progetto approvato dal Decreto di VIA 3/09/24, è prevista la demolizione di una ulteriore abitazione di proprietà di OR Araldo; oltre a “l'ottimizzazione della viabilità va preliminarmente a causare la demolizione del fabbricato particella 489 , di cui erano interessate da espropriazione soltanto le aree pertinenziali esterne , nonché un più ampio esproprio delle adiacenti particelle 488 e 386 ...”, oltre allo sbancamento di oltre 20 metri del pendio del Parco Naturale Gola della Rossa di Frasassi e la conseguente asportazione della pineta ivi esistente.
Evidenziano che la Variante Alta, anziché affiancare l'abitato, transita esattamente sopra di esso, con la conseguente demolizione (inizialmente prevista) di due dei tre immobili della famiglia OR risalenti a prima del 1800 e dunque, in tesi, anche di interesse storico-culturale.
6. – Tale atto d’impugnazione reca le seguenti censure.
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto. Violazione degli artt. 10-12-21 D.l. 42/04, 24 D.lgs.152/06.
I ricorrenti evidenziano che il tracciato della Variante Alta è interamente in variante ed è più lungo di quello della Variante Media, che invece sfrutta, pressochè interamente, il preesistente sedime ferroviario e viario.
Il nuovo decreto di VIA sarebbe inficiato da eccesso di potere e difetto istruttorio, in quanto l’adozione della c.d. Variante Alta comporterebbe:
- un maggior impatto in termini di consumo di suolo e di aree tutelate;
- un aumento di costi in ragione degli espropri, delle demolizioni e degli sbancamenti;
- un “devastante impatto sull'ambiente con manipolazione e stravolgimento dell'intera area sia con riguardo all'abitato che al Parco Naturale Gola della Rossa”;
- un “devastante impatto sui residenti, sui loro beni e sulle loro abitudini”.
Tali aspetti sarebbero stati puntualmente evidenziati dal ricorrente in sede di dibattito pubblico, con le note 31/5/22, 1/6/22 e 27/6/22, che in sede giudiziaria con il ricorso precedentemente proposto, senza che l’autorità procedente ne tenesse conto.
2) Violazione del D. Lgs. 152/06 artt. 24, 24 bis, 25. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, abnormità, insussistenza dei presupposti.
Oltre a ribadire il difetto istruttorio già denunziato, i ricorrenti affermano la mancata considerazione degli elementi già da essi sollevati in sede di dibattito pubblico.
7. - Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato nel fascicolo n.r.g. 1937 del 2024, notificato il 25 marzo 2025 e depositato il successivo 1° aprile, il solo sig. RE OR ha impugnato anche l’ordinanza n. 25 del 13/12/24 del Commissario Straordinario con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle “ Varianti al PFTE del raddoppio della Tratta Pm 228 – Castelplanio con by pass di Albacina Lotto 2 : Genga- Serra San UI; è stato determinato il perfezionamento dell'Intesa Stato- Regione sulla localizzazione dell'opera, come richiamata dalla DGR n. 1288 del 9/8/2024 e nell'Atto di formalizzazione dell'intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Giunta della Regione delle Marche; sono state assoggettate le aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio; è stata pronunziata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il ricorrente, dopo avere esposto quali fossero gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e il contenuto di quest’ultimo, afferma che:
“All'esito dell'istanza di riesame ed aggiornamento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 144 del 20/03/23, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNR adottava, in sostituzione del precedente DM 144-2023, il decreto R.0000265, pubblicato il 3/09/2024, che nuovamente esprimeva il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnica ed economica “Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara Raddoppio PM228-Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga-Serra S.UI (CUP J21J05000000001) ...“ richiamando i pareri e le prescrizioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 311 del 23/4/2024, del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. MIC_ SS-PNRR _1736-P 8/2/23 e prot. n. MIC_SS-PNRR_U08- 16545 4/6/24 e della Regione Marche acquisito al prot. MASE-70101 15/4/24.”
Il ricorrente ricorda che tali provvedimenti erano stati impugnati “con motivi aggiunti di ricorso ex art. 43 D.ls 104/10 per le seguenti testuali ragioni ...”, ed a ciò segue la trascrizione dei motivi aggiunti che il ricorrente afferma di avere proposto avverso il nuovo decreto pubblicato il 3 settembre 2024.
Rappresenta, quindi, che con ordinanza n. 25 del 13 dicembre 2024 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Varianti al PFTE del Raddoppio della Tratta Pm228 – Castelplanio con by pass di Albacina lotto 2 - Genga-Serra San UI, determinando il perfezionamento dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, l'assoggettamento delle aree interessate dal progetto al vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto.
Tale atto sarebbe stato conosciuto dal “solo il 10/03/2025, a seguito della relativa produzione da parte di RFI nel pendente procedimento dinanzi al TAR Lazio”.
I motivi aggiunti introdotti con questa serie constano delle censure seguenti.
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità. Violazione degli artt. 10-12- 21 D.L. 42/04 – 24 D.lgs 152/06.
Detti provvedimenti sarebbero l'epilogo di una istruttoria solo apparentemente approfondita ma che, in realtà, per quanto riguarda la V0, sarebbe stata carente, in quanto gli indicatori utilizzati in sede di “Analisi multicriteria”, allorchè escludono la fattibilità della Variante Media, farebbero, in realtà, riferimento alla Variante Bassa.
Il motivo evidenzia poi come la variante ritenuta compatibile dagli atti gravati, a differenza delle altre, al fine di evitare il bene culturale denominato “IL ER”, attraversi l’abitato di S. UI, con la conseguente demolizione dei fabbricati di proprietà OR, i quali, come il motivo ribadisce, sarebbero peraltro in corso di valutazione sotto il profilo dell’interesse storico-artistico.
8. – Si sono costituiti in resistenza il Ministero della Cultura e Rete Ferroviaria Italiana, che, con le rispettive memorie, hanno eccepito la tardività dei motivi aggiunti proposti contro l’ordinanza commissariale n. 25 del 13/12/24, che sarebbe stata conoscibile in precedenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di RFI in data 16 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009; hanno altresì eccepito l’infondatezza dell’avversa impugnazione nel merito, anche perché la contestata istruttoria sarebbe stata giudicata completa –con la conseguente pronunziata legittimità dei provvedimenti che ne sono scaturiti- già da Cons. Stato n. 6966\2024.
9. – L’impugnazione è passata in decisione alla pubblica udienza del 24 settembre 2025.
DIRITTO
1. – In via del tutto preliminare occorre disporre la riunione dei giudizi recanti i numeri 1937\2024 r.g. e 10370\2024 r.g. per la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalle medesime parti ricorrenti avverso atti inerenti la realizzazione del medesimo progetto.
2. - Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti del giudizio n.r.g. 1937\2024 devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse alla loro decisione nel merito.
Essi, infatti, hanno ad oggetto l’impugnazione del decreto ministeriale n. 144 del 2023, provvedimento che risulta interamente sostituito dal decreto del MIC n. 265 del 3 settembre 2024, recante un nuovo e successivo parere di compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico-economica, il quale espressamente dispone che “Il presente provvedimento sostituisce il precedente DM-2023-144 del 20/03/2023”.
Ne segue che l’interesse processuale del ricorrente si concentra oramai sul ricorso n.r.g. 10370\2024, recante l’impugnazione del DM n. 265\2024, e sul secondo ricorso per motivi aggiunti presente nel fascicolo n. 1881\2024, che ha ad oggetto la conseguente ordinanza commissariale n. 25 del 13 dicembre 2024.
3. – Il ricorso introduttivo del giudizio rubricato al n.r.g. 10370 del 2024 reca, come detto, la domanda di annullamento del decreto R. 0000265 pubblicato il 3 settembre 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - di concerto con Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale PNRR - a firma del Direttore Generale Valutazioni Ambientali e del Capo del Dipartimento avocante con cui è stato espresso “ giudizio positivo di compatibilità ambientale del Progetto di fattibilità tecnica ed economica “ potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara. Raddoppio PM228-Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 Genga-Serra s. UI (CUP J21J05000000001) ubicato nei comuni di Genga, Fabriano e Serra San UI, e parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e seguito di valutazione di incidenza di livello II (Valutazione appropriata) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali.
Esso consta di due motivi, con i quali l ricorrenti denunziano, rispettivamente:
- che la c.d. variante Media sfrutta, pressochè interamente, il preesistente sedime ferroviario e viario, e, passando a valle dell'abitato, anziché sopra di esso, non avrebbe interferito con il medesimo ed avrebbe più rapidamente raggiunto gli obiettivi, essendo il tracciato più diretto, avrebbe escluso gli espropri e conseguentemente le demolizioni, ridotto anche i disagi degli abitanti della zona poiché il cantiere sarebbe rimasto confinato in un sito non abitato; invece il tracciato della c.d.”Variante Alta” è interamente in variante;
- che sarebbero state illegittimamente rinviate alla fase esecutiva importanti variazioni dell'opera capaci di alterarne le caratteristiche originariamente valutate dall'autorità che ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'opera.
I due motivi sono infondati.
3.1. – Va in via preliminare osservato che ai sensi dell’art. 44, comma 4, del DL n. 77/2021, è convocata la conferenza di servizi per l’approvazione del PFTE, la quale è svolta in forma semplificata e nel corso della quale sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché gli esiti del dibattito pubblico e le eventuali preliminari osservazioni concernenti la verifica preventiva dell’interesse archeologico e la valutazione di impatto ambientale.
La determinazione conclusiva della conferenza tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.
Inoltre, detta determinazione perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e Regione in ordine alla localizzazione dell’opera e determina l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio.
Essa, infine, comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
3.2. – Tanto premesso, rileva il Collegio che anche il decreto ministeriale n. 265\2024, come il precedente n. 144\2023, risulta interamente basato, per sua espressa e ripetuta dizione, sulla “Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 26 aprile 2023 e Determinazione motivata n. 2/2022 del 24 febbraio 2022 dal Comitato Speciale del CSLLPP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 6, terzo periodo, del DL 77/2021 anche a seguito dell’emissione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, del decreto n. 144 del 20 marzo 2023 con cui è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni sulla compatibilità ambientale, acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 50 del 9 settembre 2022 e il parere del Ministero della Cultura, reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota prot. MIC_SS-PNRR_1736-P dell’8 febbraio 2023.”
3.3. – La legittimità dell’esito della conferenza di servizi del 23 aprile 2023 in relazione all’intervento in questione è già stata positivamente scrutinata dal Giudice d’appello nella sentenza n. 6966\2024, emessa a definizione del ricorso proposto contro il DM n. 143\2023 da parte del Comune di Serra San UI; alla luce di tanto, non può essere accolto il motivo secondo cui il tracciato prescelto per l’intervento nel lotto in questione, in quanto realizzato quasi tutto ex novo (“in variante”), sarebbe meno idoneo al raggiungimento degli obiettivi di speditezza del tragitto e di minore impatto sull’esistente rispetto a quello della c.d. “variante media”, che avrebbe avuto corso –se prescelto- su sedime ferroviario già esistente.
Al riguardo occorre premettere in via generale, con il Giudice d’appello, che “… nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti” ( ex multis, Cons. St., IV, n. 1761/2022).
Nella medesima pronuncia è stato, per quanto di rilievo nel presente giudizio, ulteriormente chiarito che “… il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali: I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; III) deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all'organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi…”
Ne discende che la scelta ponderativa nella quale si concreta tale discrezionalità richiede la completa acquisizione degli interessi e la loro comparazione secondo le regole e i principi che presiedono allo svolgimento della funzione amministrativa.
Tuttavia, quando tali canoni dell’azione amministrativa vengono rispettati, l’ulteriore spazio valutativo attiene al merito dell’azione amministrativa.”
Tanto basta alla declaratoria di inammissibilità del motivo, con il quale il ricorrente chiede, in definitiva, che il Giudice Amministrativo sostituisca con la propria valutazione (recte: la valutazione prospettata in ricorso) a quella effettuata, circa la sede del tracciato –ovvero circa la scelta di fondo, dopo quella sull’an dell’intervento- del Lotto 2, dalle Amministrazioni preposte con le modalità procedimentali di cui all’44, comma 4, del DL n. 77/2021.
3.4. - Peraltro, con specifico riferimento alla doglianza, contenuta nel motivo, per cui sarebbe stata omessa la valutazione, in sede procedimentale, di immobili di interesse storico di proprietà di parte ricorrente, per i quali sarebbe stata in corso la verifica dell'interesse culturale (in quanto potenzialmente assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 10-12 D.lgs. 42/06) il Collegio osserva quanto segue.
In data 13 settembre 2022, come documentato in atti, i signori IL OR e RE OR hanno effettivamente avanzato alla Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle Arti delle Marche una “Richiesta di verifica di interesse storico culturale e paesaggistico dell’edificio sito in via Clementina 35° e 35B (Comune di Serra San UI, Ancona) di proprietà dei Sig.ri IL OR e RE OR alla Soprintendenza al fine di vincolare il bene in oggetto ai sensi del D.L. 42\2004”.
Gli immobili oggetto di tale istanza sono individuati, nella medesima, come segue: “Il complesso di fatto è una bifamiliare in cui il corpo n. 1 è di proprietà del Sig. IL OR destinata al foglio 24 particella 392 (sub 1-2-3), mentre il corpo n. 2 è di proprietà del Sig. RE OR destinata al foglio 24 particella 58 (sub. 1-2-3).”
L’istanza contiene una relazione descrittiva corredata da fotografie, estratti catastali e carte di famiglia relative ad alcuni avi degli istanti, si conclude come segue: “Alla luce degli elementi decorativi e strutturali storici, degli arredi originali contenuti all’interno della Residenza OR sopradescritti, uniti al rilevante valore paesaggistico ed ambientale della flora e della fauna sussistenti nelle medesime proprietà, i Sig.ri OR, nella persona di IL OR e di RE OR, richiedono la verifica di interesse culturale e paesaggistico, presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio delle Marche, al fine di accertare la valenza storica architettonica culturale e paesaggistica della Residenza in oggetto con lo scopo di vincolare i beni in loro possesso. - Ultimo e non meno importante intento dei Sig.ri OR con tale richiesta, è quello di preservare e tutelare in ogni modo la memoria storica della famiglia OR testimoniata e legata inevitabilmente nei secoli a tale edificio e scongiurare la sua perdita definitiva, a causa del potenziale esproprio e del conseguente demolizione dato dai lavori del Lotto n°2, in relazione al potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara.”
3.5. - Va osservato che la mancata ricomprensione dei due cespiti per i quali RE e IL OR hanno avanzato l’istanza per la verifica di cui all’art. 12 D.lgs. n. 42\2004 tra i beni ritenuti dagli atti impugnati suscettibili di valutazione di interesse culturale non appare –a differenza di quanto sostenuto nelle censure in esame- frutto di difetto istruttorio.
Come noto, infatti, nel giudizio per l'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico, ai sensi degli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 42 del 2004, si configura un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell'Amministrazione, implicante l'applicazione di cognizioni scientifiche specialistiche Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 18/07/2025, n. 6332).
Per questa ragione, il sindacato del Giudice Amministrativo è limitato alla verifica della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità e coerenza della valutazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Premesso che nel presente giudizio non è in questione la dichiarazione (o non) dell’interesse culturale dei due cespiti oggetto dell’istanza dei signori RE ed IL OR alla Soprintendenza marchigiana del 13 settembre 2022 –sulla quale, dagli atti del giudizio, non risulta se e quale risposta sia stata fornita dall’Autorità amministrativa competente- ritiene il Collegio che nel caso in esame la mancata enumerazione, nel decreto n. 265\2024 e nei provvedimenti connessi, dei due fabbricati oggetto di quell’istanza non sia stata il risultato di una istruttoria lacunosa.
Ed infatti, come noto, l’art. 10 del D.lgs. n. 42\2010 individua quali beni culturali, oltre che quelli appartenenti ad Enti pubblici o privati senza scopo di lucro di cui al comma 1, anche –per quanto qui rileva- i beni elencati al comma 3, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: “a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; (…) d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; (…)”.
Il comma 4 prevede poi che sono comprese tra le cose indicate al comma 3, lettera a), sempre per quanto qui può rilevare: “… f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.”
L’esame dell’istanza avanzata alla competente Soprintendenza in data 13 settembre 2022 dai signori RE ed IL OR non evidenzia espressamente che gli immobili ivi descritti e rappresentati rivestano una o più caratteristiche tra quelle previste dalla norma di riferimento e su riportate, essendosi in definitiva limitati a riportare che i manufatti “risalgono al periodo anteriore al Catasto Napoleonico-Gregoriano (1816)”.
D’altra parte, gli atti impugnati, sotto il profilo della tutela degli interessi legati alla presenza di beni culturali o suscettibili di una valutazione di interesse culturale, hanno recepito (si veda l’atto conclusivo della conferenza di servizi) le indicazioni delle Autorità competenti, sul punto compulsate da privati interessati o dalla stessa proponente RFI, e ciò anche con riguardo anche a beni siti nell’immediata prossimità di quelli di proprietà dei signori RE ed IL OR.
Si legge infatti nell’atto conclusivo della conferenza di servizi che “La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (CO.RE.PA.CU) del Segretariato Regionale per le Marche ha emanato le seguenti delibere con le quali ha di dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, i beni di seguito elencati: Nel Comune di Serra San UI (AN): • Delibera n. 113 del 17/11/2022 relativa all’immobile denominato “IL ER von annessa corte e Giardino”; • Delibera n 121 del 30/11/2022 relativa al manufatto denominato “Ponticello km 246+713 – Linea ferroviaria Orte-Falconara (…)”.
In definitiva non sussiste il denunziato difetto istruttorio a carico degli atti impugnati.
Quanto sopra, solo per quanto qui rileva, e dunque impregiudicato l’esercizio dei poteri, da parte della Soprintendenza procedente, sull’istanza presentata dai signori IL e RE OR in data 13 settembre 2022.
3.6. – Parimenti infondata –in consonanza con la su citata sentenza d’appello- è la doglianza secondo la quale illegittimamente la conferenza di servizi avrebbe rimandato al momento esecutivo dell’opera la definizione di taluni aspetti progettuali.
Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che “Come anticipato, ad avviso del Comune appellante, tale nota costituirebbe la dimostrazione dell’illegittimità della conferenza di servizi, che si sarebbe chiusa senza il compimento di tutti gli approfondimenti istruttori necessari.
In senso contrario il Collegio rileva che la conferenza di servizi del 26 aprile 2023 si è chiusa con la deliberazione positiva sui connotati qualificanti del progetto e con il deferimento della definizione di alcuni limitatissimi profili attuativi afferenti alla viabilità alla successiva attività di RFI e del commissario straordinario, in vista della loro modulazione per tener conto di quanto statuito dal parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR.
In effetti, la citata determinazione conclusiva così ha disposto “Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 5, della L 241/1990 e dell’art. 44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i.:
- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi che approva il PFTE del “Raddoppio della tratta PM 228 – Castelplanio con by-pass di Albacina” Lotto 2: Genga – Serra San UI” con le seguenti esclusioni:
- Viabilità NV07 (con conseguente mantenimento dell’esistente passaggio a livello al km 8+401 di progetto) e raddoppio ferroviario tra le progressive di progetto km 7+943 e km 8+889 nell’ambito della esistente stazione di Serra San UI, per ottemperare alla condizione n. 3 apposta dal parere della SS PNRR del 08/02/2023 rilasciato in ambito VIA e alle prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato alla Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1551 del 22/11/2022;
- parte della Viabilità NVP3, interferente con l’area vincolata archeologicamente, dal km 0+000 - innesto sulla SS 67 – al km 0+150 di progetto, di esclusiva pertinenza ferroviaria, per ottemperare alla condizione n. 20 apposta al parere della SS PNRR del MiC del 08/02/2023 rilasciato in ambito VIA;
- non risultano pervenuti pareri contrari né dissensi qualificati, considerato che i pareri contrari intervenuti sulla viabilità NV07 e NVP3 sono di fatto superati dallo stralcio delle opere sopra richiamato;
- le nuove soluzioni progettuali delle opere stralciate saranno sottoposte all’iter autorizzativo a cura del Commissario Straordinario ai sensi del comma 7 dell’art. 44 del DL 77/2021, come modificato dal DL 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023;
- il Commissario Straordinario avvierà inoltre tempestivamente l’iter autorizzativo sull’ottimizzazione progettuale della V0 già sviluppata da RFI e condivisa dalla SABAP e dalla SS PNRR, per la relativa realizzazione a cura dell’affidatario della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in tempi compatibili con il cronoprogramma dell’opera ferroviaria”.
Dall’esame del contenuto di tale determinazione si ricava che l’Amministrazione ha demandato alla successiva attività implementativa non già interi ambiti del progetto (già adeguatamente definito con riferimento alla localizzazione, al percorso e, in generale, nei suoi tratti qualificanti), ma unicamente alcuni limitatissimi aspetti attuativi da adeguare in sede di successiva progettazione.
Ne discende che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, e contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante, la nota RFI del 12 ottobre 2023 non rappresenta altro che il primo passaggio procedimentale, con cui RFI ha inteso adempiere alle succitate prescrizioni, nell’ambito di una valutazione, anche sulla viabilità, già compiutamente svoltasi, nelle sue essenziali, in sede di conferenza di servizi.”
Inoltre, la medesima pronunzia ha evidenziato che “la Sezione ha avuto, ancora di recente, modo di rilevare che “è la stessa articolazione dell'attività di progettazione delle opere pubbliche in progressive fasi di approfondimento tecnico a rendere fisiologica la successiva integrazione dei diversi elaborati progettuali con elementi di maggiore specificità e dettaglio, non avendo altrimenti significato la previsione di distinti momenti e livelli progettuali, ove fosse fin da subito prevista tutta la conformazione possibile dell'opera”; pertanto, con riferimento all'iter progettuale delle infrastrutture strategiche, in sede di progettazione preliminare la possibilità di inserire prescrizioni da assolvere in via successiva non solo non è anomala ma a volte si rende addirittura necessaria: diversamente argomentando, occorrerebbe predisporre un nuovo iter di approvazione per ogni difformità, ancorché secondaria, fra il progetto preliminare e le successive fasi di progettazione (cfr. ex multis, Cons. St., IV, n. 1555/2023).
Con riferimento a casi analoghi a quello in esame, la Sezione ha, inoltre, rilevato che la numerosità delle prescrizioni poste a tutela di tutti i beni che possono essere incisi dalla realizzazione di un’opera pubblica non è sintomatica dell’inidoneità del progetto, “dovendo essere tenuta in considerazione anche la particolare complessità dell’opera”, nella specie indiscussa (Cons. St., IV n. 7884/2020 e in senso analogo id. n. 2062/2022; id., n. 1392/2017)
Alla luce di tali coordinate, il Collegio rileva, in consonanza ancora una volta con le puntuali osservazioni del giudice di prime cure, che le condizioni individuate dall’Amministrazione risultano: i) coerenti con la complessità progettuale dell’opera pubblica; ii) finalizzate ad indirizzare le successive fasi progettuali, ovvero ad integrare documenti già prodotti e valutati positivamente in sede di VIA sulla base delle sopravvenienze; iii) volte, in conformità al disposto di cui all’art. 25, comma 4, del d.lgs n. 152/2006, a disciplinare alcune condizioni per la realizzazione del progetto nonché a scongiurare, a mitigare e a monitorare possibili impatti ambientali negativi conseguenti ai successivi sviluppi progettuali o all’insorgenza di fattori sopravvenuti (cfr. lett. a, b e c dell’art. 25 stesso).”
Non ravvisandosi qui ragioni per discostarsi dalla disamina operata dal Giudice d’appello, il motivo va respinto.
4. – Può essere adesso esaminato il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio r.g. n. 1937\2024, proposto contro l’ordinanza commissariale del 23 dicembre 2024.
4.1. – In punto preliminare di rito, osserva il Collegio sotto il profilo della tempestività, tale atto d’impugnazione è ricevibile.
Il decorso dei termini d’impugnazione contro l’ordinanza commissariale del 23 dicembre 2024, infatti, deve ritenersi iniziato non già con la pubblicazione sul sito istituzionale della proponente ai sensi dell’art. 32 L. 69\2009 –anche volendo prescindere dalla questione della obbligatorietà o meno di tale pubblicazione- bensì dalla sua notifica individuale agli interessati, elemento costitutivo dell’efficacia indispensabile nel caso di specie, atteso che l’ordinanza in questione ha assoggettato le aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio ed ha determinato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4.2. - Recita infatti l’art. 6-bis dell’art. 77 del decreto legislativo n. 44\2021: “La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo.”
4.3. - Nel caso di specie, in mancanza di prova di notifica individuale, solo in data 6 marzo 2025, a seguito di deposito in giudizio da parte delle resistenti, i ricorrenti hanno avuto notizia del provvedimento in questione.
Data tale natura dell’atto, il relativo termine di impugnazione decorre dalla sua comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto (Consiglio di Stato sez. IV, 15/03/2022, n.1802), acquisita nel caso di specie come sopra si è detto.
5. – Nel merito il secondo ricorso per motivi aggiunti di cui al fascicolo n.r.g. 1937\2024 non può essere accolto.
5.1. – Il primo motivo ripercorre le censure, già esaminate e respinte nella precedente parte della presente motivazione, relative alla scelta, già da parte del DM n. 265\2024, della c.d. “variante alta” in luogo di quella “media”.
Al riguardo è quindi sufficiente fare innanzitutto rinvio a quanto detto in precedenza sul punto, in consonanza con la sentenza n. 6966\2024 del Consiglio di Stato.
5.2. – Il ricorrente, peraltro, aggiunge un profilo di doglianza parzialmente nuovo alla questione del tracciato scelto, che riguarda un asserito errore di percezione, con il conseguente difetto istruttorio: sarebbe stata “scambiata” la Variante Bassa con la Variante Media, sicchè le caratteristiche della prima sarebbero state erroneamente attribuite alla seconda che sarebbe stata così scartata a priori;
Secondo la tesi di parte ricorrente, dalla Analisi Multicriteria, posta poi alla base di tutte le successive relazioni e pareri, risulterebbe evidente come sarebbero state messe a raffronto non già, come ivi indicato, la Variante Alta con la “vera” “Variante Media”, ma la “Variante Alta” (ossia la soluzione prescelta) con la “Variante Bassa”, erroneamente denominata “Media”.
Ciò, in quanto, in detta Analisi Multicriteria (pagg. 26/36) , alla tabella 7 (pag. 30), viene preso in considerazione, ai fini della scelta della soluzione progettuale migliore, (tra gli altri) il parametro della Sostenibilità Ambientale avente, come indicatori, il consumo di nuovo territorio, ossia quanto il tracciato dell'alternativa si sviluppa sulla sede esistente, rispetto allo sviluppo totale, riducendo così l'occupazione di nuovo territori, il consumo di suolo agricolo e il consumo di aree boscate.
Da tale analisi emergerebbe che:
- la percentuale di consumo di nuovo territorio è, per la “Variante Alta”, di 0,64 a fronte di 0,81 della “Variante Media”;
- l'area di suolo agricolo occupata dalla “Variante Alta” è di mq 2924 a fronte di mq 5081 della “Variante Media”;
- l'area boscata occupata dalla “Variante Alta” è di mq 1821 a fronte di mq 1015 della “Variante Media”.
Tuttavia, come emergerebbe dai tracciati presenti nella cartografia di cui alla detta “Analisi multicriteria” (Varianti Alta, in rosso; Variante Media, in nero; Variante Bassa, in azzurro) la Variante Media sarebbe, in assoluto, la più breve, ed occuperebbe quasi esclusivamente il precedente sedime ferroviario, mentre la Variante Bassa, implicando una deviazione sulla sponda opposta del fiume Esino, occuperebbe una considerevole parte dell'adiacente terreno agricolo oltre che dell'area boscata, formando così un nuovo tracciato al di fuori della sede esistente.
Se ne dovrebbe dedurre che la Variante Media effettiva (tracciato in nero) non potrebbe ragionevolmente occupare quasi il doppio del suolo agricolo rispetto alla Variante Alta, né una percentuale maggiore di nuovo territorio e neppure 1015 mq di area boscata: mentre tale divario sarebbe compatibile esclusivamente con la Variante Bassa.
Di qui il lamentato difetto istruttorio.
5.3. – Neppure tale profilo di censura può essere accolto.
Esso, innanzitutto, muove da una prospettazione incompleta.
In primo luogo, l’Analisi multicriteria effettuata da IT in relazione alle due tratta di cui si compone il Lotto 2 (l’una relativa al c.d. tracciato Genga e l’altra relativa al tracciato che qui interessa, ossia quello “Serra S. UI”) depositata in giudizio da parte ricorrente il 5 marzo 2025 nel fascicolo n. 1937\2025, non è stata condotta unicamente in relazione al parametro relativo alla “Sostenibilità ambientale”, bensì anche ad altro parametro, denominato “Economia di progetto”.
Ma, soprattutto, nell’ambito del parametro “Sostenibilità ambientale” non era stato previsto il solo sotto-parametro citato dal ricorrente (ossia: “Suolo”), con i relativi indicatori (percentuale di consumo di nuovo territorio, area di suolo agricolo, area boscata occupata); ma era stato previsto anche un altro sotto-parametro, denominato “Paesaggio” , con i seguenti indicatori: attraversamento di aree con vincolo paesaggistico art. 142 del d. lgs 42/2004 c); fascia di rispetto fiumi 150m; sommatoria delle tratte (lunghezze) in aree vincolate interferite dall'alternativa; aree boschive attraversamento di aree con vincolo paesaggistico art. 136 del D. Lgs.42/2004; Sommatoria delle tratte (lunghezze) in aree vincolate interferite dall'alternativa.
In base a tutti gli elementi su richiamati sono stati dunque tratti i “Risultati Analisi Multicriteria”, che hanno fatto preferire la c.d. “soluzione ALTA” (punteggio complessivo 62) rispetto alla “soluzione MEDIA” (punteggio complessivo 38).
Dall’incompletezza della prospettazione ricorsuale (che dunque non prende in considerazione la maggior parte delle voci di valutazione utilizzate da IT in sede di analisi multicriteria) non può –per forza di cose- scaturire un giudizio di incompletezza dell’istruttoria condotta sui tracciati alternativi.
5.4. – Peraltro, non emerge dai documenti in atti il prospettato errore di percezione consistente in una “confusione” delle alternative proposte.
Infatti, anche volendo prescindere dalla incompletezza della prospettazione di parte ricorrente, quest’ultima, anche con riferimento ai soli sotto-parametri evocati (ossia: “Suolo”), con i relativi indicatori (percentuale di consumo di nuovo territorio, area di suolo agricolo, area boscata occupata) non apporta elementi di almeno pari valore a quelli resi da IT in sede di analisi multicriteria; limitandosi, invece, ad enunciare –senza neppure apportare elementi concreti di misurazione- che la variante prescelta (“Alta”) sarebbe di lunghezza superiore alle alternative e correrebbe al di fuori del vecchio sedime ferroviario.
Peraltro, la comparazione dei tre indicatori su richiamati (che sì hanno carattere quantitativo, ma riguardano tre elementi qualitativi del suolo attraversato dal tracciato prescelto: novità, boscosità, occupazione agricola) con il solo (neppure certo) elemento “numerico” della lunghezza del tracciato, costituisce comparazione tra elementi disomogenei tra di loro: in altri termini, nulla vieterebbe, quindi, che un tracciato di lunghezza maggiore non attraversi affatto (ad esempio) suolo boscato, mentre un tracciato più breve corra per intero su suolo boscato.
5.5. – Infine, il motivo in esame sostiene che la variante ritenuta compatibile dagli atti gravati, a differenza delle altre, al fine di evitare il bene culturale denominato “IL ER”, attraversi l’abitato di S. UI, con la conseguente demolizione dei fabbricati di proprietà OR, i quali, come il motivo ribadisce, sarebbero peraltro in corso di valutazione sotto il profilo dell’interesse storico-artistico.
Ritiene il Collegio che, anche alla luce di quanto su esposto circa la (mancata) valutazione d’interesse culturale dei cespiti OR, questo profilo di doglianza deve essere respinto.
Si deve per completezza soggiungere che la stessa comparazione tra i due beni (l’uno, IL ER, dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, con delibera n. 113 del 17/11/2022 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Segretariato Regionale per le Marche; l’altro, con una verifica di interesse culturale a richiesta dei proprietari e di cui non si conosce neppure l’esito) non evidenzia profili di illogicità nell’azione amministrativa discrezionale.
6. – Il secondo motivo di questo atto di ricorso ripropone sommariamente le doglianze già esaminate circa il preteso difetto istruttorio in punto di tutela ambientale, sulle quali pure può essere operato rinvio a quanto detto in relazione alla legittimità del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.
7. - In conclusione, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti del giudizio n.r.g. 1937\2024 devono essere dichiarati improcedibili; il ricorso introduttivo del giudizio rubricato al n.r.g. 10370 del 2024 e il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio r.g. n. 1937\2024, proposto contro l’ordinanza commissariale del 23 dicembre 2024 devono essere respinti.
Le spese, per la peculiarità delle questioni trattate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti del giudizio n.r.g. 1937\2024; respinge il ricorso del giudizio rubricato al n.r.g. 10370 del 2024 e il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio r.g. n. 1937\2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IL IN, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO