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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n°1080/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1080 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Antonino Pirrone per mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Assunta Pillitteri per mandato in atti;
resistente
E NEI CONFRONTI DEL
CURATORE SPECIALE DEL MINORE , nato a [...] il Persona_1
29.9.2020, in persona dell'Avv. Elisabetta Ferraro;
intervenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso contenente richiesta di autorizzazione al trasferimento del domicilio e della residenza del minore , Persona_1 Parte_1 premesso che dalla relazione more uxorio con era nato, Controparte_1 in Cefalù in data 29.9.2020, , con la ricorrente stabilmente Persona_1 convivente in OC, chiedeva al tribunale di autorizzare il trasferimento del minore in Germania, presso la città di Kierspe, in luogo del consenso dell'altro genitore.
Rappresentando di svolgere attività lavorativa a Cefalù, con contratto part time a tempo indeterminato e orario di lavoro dal martedì al sabato dalle ore
11.00 alle ore 15.00 presso la KEFA Servizi Integrati s.p.a, attività dalla quale percepiva un reddito annuo di circa € 8.000, esponeva di affrontare notevoli difficoltà logistiche e conseguenti spese di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro da OC.
Esponeva, altresì, che , padre del minore, svolgeva Controparte_1
l'attività lavorativa di ufficiale di macchina presso la Controparte_2 trascorrendo lunghi periodi di circa tre, quattro mesi imbarcato sulle navi, e altrettanti periodi a OC.
Premesso di aver trascorso parte della propria vita a Kierspe, ove aveva vissuto insieme ai propri genitori fino al 2007, e di parlare fluentemente il tedesco, esponeva di aver ricevuto due offerte di lavoro in Germania, l'una presso la Trio-Technik Maschinenbau Gmbh come impiegata, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 e retribuzione mensile di €
3.200,00; l'altra dalla Awo Seniorenzentrum Kierspe come assistente infermieristica, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.30 e retribuzione mensile di € 2.500,00; rappresentava, altresì, di avere la possibilità di essere ospite a Kierspe presso degli zii materni, ove il minore era stato diverse volte in vacanza, e ove vivevano altri parenti e tanti amici.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di essere autorizzata al trasferimento del minore in Germania, in luogo del consenso dell'altro genitore, decisione motivata dalla concreta possibilità di migliorare la condizione economica e di vita propria e del figlio minore , con espresso impegno della ricorrente a R_ recarsi a OC con il minore nei periodi di vacanze estive e natalizie
2 per consentire la frequentazione padre-figlio e possibilità, per il padre, di recarsi a Kierspe per incontrare il figlio liberamente.
Si costituiva , il quale rappresentava che le parti Controparte_1 avevano già regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore con accordo del 30.1.2023, omologato dal R_
Tribunale di Termini Imerese in data 20.6.2023 nell'ambito del procedimento n. 348/2023 R.G.
Opponendosi al trasferimento del figlio minore in Germania, rappresentava il resistente che aveva violato il punto 12 del predetto Parte_1 accordo (12. Si stabilisce sin da ora che in caso di viaggi fuori dal territorio italiano il bambino potrà spostarsi solo in presenza dell'accordo fra i genitori, in ogni caso entrambi i genitori dovranno comunicare i vari spostamenti fuori dal paese di residenza; cfr. accordo allegato alla comparsa di costituzione del resistente), recandosi in Germania insieme figlio minore per ben dieci giorni nel periodo di Pasqua del R_
2024, non consentendo al resistente di sentire il figlio neanche tramite videochiamate.
Fatto per il quale aveva presentato querela nei Controparte_1 confronti della ricorrente.
Rappresentava di versare alla ricorrente, già percettrice integrale dell'assegno unico per il figlio minore, la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento dello stesso, e, opponendosi al trasferimento del figlio in
Germania, ove la ricorrente aveva instaurato una relazione con un altro uomo, come chiaramente evincibile dai post pubblicati sui social nel periodo pasquale, ne chiedeva l'affido esclusivo, con collocazione stabile a OC.
Sentite le parti all'udienza di prima comparizione del 27.9.2024, con ordinanza del 30.9.2024 veniva nominato il Curatore speciale nell'interesse del minore in persona dell'Avv. Elisabetta Ferraro e veniva conferito incarico ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di riferire in ordine ai rapporti dei genitori con il minore nonché di riferire in ordine alle modalità di affidamento dello stesso e di frequentazione con il padre.
Con comparsa di costituzione del 14.10.2024 si costituiva in giudizio il
Curatore speciale del minore , il quale si rimetteva al tribunale in Persona_1 ordine alle indagini necessarie per valutare l'interesse del minore.
3 Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di OC in data 3.12.2024 e rigettate le ulteriori richieste istruttorie, con ordinanza del
15.2.2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti di regolamentazione del diritto di visita del padre e la causa veniva rinviata all'udienza del 3.6.2025 per discussione e decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., ove veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, osserva il Collegio che la domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza e del domicilio del figlio minore Persona_1 proposta dalla madre, deve essere qualificata come Parte_1 domanda di modifica delle condizioni dell'accordo relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti del figlio minore, accordo omologato da questo tribunale a verbale d'udienza collegiale del 20.6.2023
(verbale in atti), nella parte in cui prevede che abbia come abitazione R_ principale quella materna sita in OC (Pa) Viale Sicilia n. 5, ove è residente (cfr. punto 3. dell'accordo) e nella parte in cui richiede, per ogni futuro trasferimento di residenza del minore, l'accordo preventivo dei genitori, con possibilità per le parti, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno
(cfr. punto 4. dell'accordo).
Tanto premesso e precisato, va osservato, in punto di diritto, che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati. In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.
D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui “il figlio ha diritto di
4 essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 337 ter c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Orbene, nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie sussistano i presupposti per la modifica del regime di affidamento condiviso di
. R_
Già in punto di allegazione, invero, in disparte la rappresentazione dei fatti offerta dalle parti, naturalmente contrastante, la domanda proposta da e volta a consentire il trasferimento del figlio minore Parte_1
in Germania, risulta sufficientemente argomentata in quanto sorretta R_ non già da una scelta arbitraria e contingente, bensì dalla concreta possibilità di migliorare le condizioni di vita proprie e del figlio, come comprovato dalle offerte di lavoro reperite dalla ricorrente già prima dell'introduzione del presente procedimento.
Offerte di lavoro che consentirebbero alla ricorrente una gestione quotidiana più efficace del figlio minore e condizioni economiche evidentemente più favorevoli per entrambi.
5 A fronte di tale richiesta, , pur svolgendo attività Controparte_1 lavorativa che lo costringe a lunghi periodi di lontananza dall'attuale residenza del figlio minore (“il mio lavoro è organizzato che io sto tre/quattro mesi imbarcato e poi un mese e mezzo a terra. Ho chiesto l'affidamento esclusivo per tenere con me il bambino così la sig.ra è libera di fare ciò che ritiene. Io mi oppongo al trasferimento di mio Parte_1 figlio” cfr. dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 27.9.2024), si è opposto al trasferimento del figlio minore, chiedendo l'affidamento esclusivo del minore con collocazione prevalente prima a OC, poi, negli scritti conclusionali, a presso la sua nuova residenza anagrafica, ove Parte_2 convive con un'altra donna.
Alle superiori allegazioni si aggiunga la valutazione svolta dai Servizi sociali di OC, incaricati da questo Tribunale di riferire in ordine al modello di affidamento più idoneo di , che hanno concluso, sia in caso di R_ autorizzazione del trasferimento del minore in Germania con la madre, sia in caso di permanenza del minore a OC, per l'affidamento esclusivo di alla madre “dati i lunghi periodi di assenza del padre, di modo da permetterle di R_ prendere le opportune decisioni del figlio.”, descrivendo due figure genitoriali presenti e attente ai bisogni del minore e sconsigliando di affidare il minore alla compagna del padre in caso di collocazione presso di lui, tenuto conto dei lunghi periodi di assenza del padre da OC a cagione dell'attività lavorativa svolta (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di
OC, in atti).
Peraltro, i servizi incaricati confermano la rappresentazione dei fatti siccome offerta dalla ricorrente, descrivendo una gestione del minore integralmente a carico della madre e dei nonni materni, condivisa con il padre nei periodi, per vero, brevi e frammentari, in cui questi si trova a OC.
Tali e tante circostanze inducono il Tribunale, in accoglimento del ricorso, a disporre il modello dell'affido esclusivo di alla madre, odierna R_ ricorrente, consentendole il trasferimento in Germania, non ravvisandosi, nella scelta di quest'ultima di voler migliorare la propria condizione di vita e lavorativa e, di riflesso, la condizione di vita del figlio minore, un ostacolo alla crescita e all'accudimento del minore, soprattutto tenuto conto della
6 circostanza per la quale il resistente, già allo stato, trascorre periodi di tre, quattro mesi lontani dal figlio.
In tal senso devono essere, peraltro, valorizzate le determinazioni del
Curatore speciale, portatore dell'interesse del minore, che ha concluso associandosi alle conclusioni dei Servizi sociali di OC, già citate, e opponendosi a ulteriori approfondimenti istruttori, ritenuti gravosi per il minore, ancora in tenera età (cfr. conclusioni del Curatore speciale del minore rese all'udienza del 28.1.2025 e del 3.6.2025). Persona_1
Quanto al regime di visita del ricorrente nei riguardi del figlio, ritiene il
Tribunale che il ricorrente possa incontrare il figlio minore nei periodi in cui non si trovi imbarcato per lavoro:
- per due weekend al mese non consecutivi (in caso di contrasto il primo e il terzo di ogni mese), l'uno recandosi a Kierspe, con pernottamento, fino al termine delle lezioni scolastiche di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici del minore;
l'altro presso il proprio domicilio, ove il minore sarà accompagnato dalla madre;
- inoltre, il minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di sette giorni durante le festività natalizie, di cinque giorni durante quelle pasquali, nel rispetto del criterio dell'alternanza, e di quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto alle spese di viaggio, si ritiene equo porre a carico del resistente le spese di viaggio e di soggiorno del weekend in cui il medesimo si recherà presso il domicilio del figlio, e a carico della ricorrente le spese di viaggio e di soggiorno del weekend in cui la medesima accompagna il figlio minore presso il domicilio del padre.
Ritiene, inoltre, il Tribunale opportuno che il resistente senta a giorni alterni il minore a mezzo di telefonata o videochiamata, previo accordo con la madre sull'orario, secondo le esigenze del minore;
in caso di disaccordo le telefonate/videochiamate potranno avvenire nella fascia oraria compresa tra le
18.00 e le 20.00.
A tal uopo, non è superfluo evidenziare che per garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli, grava sul genitore collocatario il dovere di non
7 allontanarli dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. Ciò in quanto l'apporto della figura genitoriale è di estrema importanza ai fini di una sana ed equilibrata crescita della prole, la quale richiede che ciascun genitore, nell'adempiere ai doveri di educazione, cura ed assistenza, sia mosso dalla preminente esigenza di assicurare ai figli un'esistenza felice o quanto meno serena, evitando che i propri stati umorali, il reciproco risentimento e la conflittualità che di norma accompagna la fine dei rapporti sentimentali possano incidere negativamente sul loro sviluppo psico-fisico.
Infine, tenuto conto del regime di affidamento esclusivo e della esclusiva permanenza del minore con la madre, deve essere previsto un contributo al mantenimento a carico del resistente in favore del figlio pari a € 350,00 mensili.
***
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente , e liquidate ex DM 55/14, Controparte_1 così come aggiornato dal DM 147/2022 - applicando i valori medi, nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve essere, invece, respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96
c.p.c., da parte ricorrente, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1384/1980). Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
8 L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa del resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: accoglie la domanda di modifica delle condizioni dell'accordo relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore R_
(nato a [...] in data [...]), omologato con provvedimento del
[...] tribunale del 20.6.2023, e per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre autorizzandola Persona_1 Parte_1 espressamente a trasferire la residenza e il domicilio del minore in Germania;
dispone che possa incontrare e sentire il figlio Controparte_1 minore sulla scorta del regime di cui in parte motiva;
R_ pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
genitore affidatario esclusivo del minore, entro il giorno 5 di ogni
[...] mese la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
R_ dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie sostenute in favore del figlio;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1 da , liquidate in € 3.000,00, oltre accessori. Parte_1
9 Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 17 giugno
2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1080 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Antonino Pirrone per mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Assunta Pillitteri per mandato in atti;
resistente
E NEI CONFRONTI DEL
CURATORE SPECIALE DEL MINORE , nato a [...] il Persona_1
29.9.2020, in persona dell'Avv. Elisabetta Ferraro;
intervenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso contenente richiesta di autorizzazione al trasferimento del domicilio e della residenza del minore , Persona_1 Parte_1 premesso che dalla relazione more uxorio con era nato, Controparte_1 in Cefalù in data 29.9.2020, , con la ricorrente stabilmente Persona_1 convivente in OC, chiedeva al tribunale di autorizzare il trasferimento del minore in Germania, presso la città di Kierspe, in luogo del consenso dell'altro genitore.
Rappresentando di svolgere attività lavorativa a Cefalù, con contratto part time a tempo indeterminato e orario di lavoro dal martedì al sabato dalle ore
11.00 alle ore 15.00 presso la KEFA Servizi Integrati s.p.a, attività dalla quale percepiva un reddito annuo di circa € 8.000, esponeva di affrontare notevoli difficoltà logistiche e conseguenti spese di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro da OC.
Esponeva, altresì, che , padre del minore, svolgeva Controparte_1
l'attività lavorativa di ufficiale di macchina presso la Controparte_2 trascorrendo lunghi periodi di circa tre, quattro mesi imbarcato sulle navi, e altrettanti periodi a OC.
Premesso di aver trascorso parte della propria vita a Kierspe, ove aveva vissuto insieme ai propri genitori fino al 2007, e di parlare fluentemente il tedesco, esponeva di aver ricevuto due offerte di lavoro in Germania, l'una presso la Trio-Technik Maschinenbau Gmbh come impiegata, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 e retribuzione mensile di €
3.200,00; l'altra dalla Awo Seniorenzentrum Kierspe come assistente infermieristica, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.30 e retribuzione mensile di € 2.500,00; rappresentava, altresì, di avere la possibilità di essere ospite a Kierspe presso degli zii materni, ove il minore era stato diverse volte in vacanza, e ove vivevano altri parenti e tanti amici.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di essere autorizzata al trasferimento del minore in Germania, in luogo del consenso dell'altro genitore, decisione motivata dalla concreta possibilità di migliorare la condizione economica e di vita propria e del figlio minore , con espresso impegno della ricorrente a R_ recarsi a OC con il minore nei periodi di vacanze estive e natalizie
2 per consentire la frequentazione padre-figlio e possibilità, per il padre, di recarsi a Kierspe per incontrare il figlio liberamente.
Si costituiva , il quale rappresentava che le parti Controparte_1 avevano già regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore con accordo del 30.1.2023, omologato dal R_
Tribunale di Termini Imerese in data 20.6.2023 nell'ambito del procedimento n. 348/2023 R.G.
Opponendosi al trasferimento del figlio minore in Germania, rappresentava il resistente che aveva violato il punto 12 del predetto Parte_1 accordo (12. Si stabilisce sin da ora che in caso di viaggi fuori dal territorio italiano il bambino potrà spostarsi solo in presenza dell'accordo fra i genitori, in ogni caso entrambi i genitori dovranno comunicare i vari spostamenti fuori dal paese di residenza; cfr. accordo allegato alla comparsa di costituzione del resistente), recandosi in Germania insieme figlio minore per ben dieci giorni nel periodo di Pasqua del R_
2024, non consentendo al resistente di sentire il figlio neanche tramite videochiamate.
Fatto per il quale aveva presentato querela nei Controparte_1 confronti della ricorrente.
Rappresentava di versare alla ricorrente, già percettrice integrale dell'assegno unico per il figlio minore, la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento dello stesso, e, opponendosi al trasferimento del figlio in
Germania, ove la ricorrente aveva instaurato una relazione con un altro uomo, come chiaramente evincibile dai post pubblicati sui social nel periodo pasquale, ne chiedeva l'affido esclusivo, con collocazione stabile a OC.
Sentite le parti all'udienza di prima comparizione del 27.9.2024, con ordinanza del 30.9.2024 veniva nominato il Curatore speciale nell'interesse del minore in persona dell'Avv. Elisabetta Ferraro e veniva conferito incarico ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di riferire in ordine ai rapporti dei genitori con il minore nonché di riferire in ordine alle modalità di affidamento dello stesso e di frequentazione con il padre.
Con comparsa di costituzione del 14.10.2024 si costituiva in giudizio il
Curatore speciale del minore , il quale si rimetteva al tribunale in Persona_1 ordine alle indagini necessarie per valutare l'interesse del minore.
3 Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di OC in data 3.12.2024 e rigettate le ulteriori richieste istruttorie, con ordinanza del
15.2.2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti di regolamentazione del diritto di visita del padre e la causa veniva rinviata all'udienza del 3.6.2025 per discussione e decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., ove veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, osserva il Collegio che la domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza e del domicilio del figlio minore Persona_1 proposta dalla madre, deve essere qualificata come Parte_1 domanda di modifica delle condizioni dell'accordo relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti del figlio minore, accordo omologato da questo tribunale a verbale d'udienza collegiale del 20.6.2023
(verbale in atti), nella parte in cui prevede che abbia come abitazione R_ principale quella materna sita in OC (Pa) Viale Sicilia n. 5, ove è residente (cfr. punto 3. dell'accordo) e nella parte in cui richiede, per ogni futuro trasferimento di residenza del minore, l'accordo preventivo dei genitori, con possibilità per le parti, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno
(cfr. punto 4. dell'accordo).
Tanto premesso e precisato, va osservato, in punto di diritto, che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati. In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.
D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui “il figlio ha diritto di
4 essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 337 ter c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Orbene, nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie sussistano i presupposti per la modifica del regime di affidamento condiviso di
. R_
Già in punto di allegazione, invero, in disparte la rappresentazione dei fatti offerta dalle parti, naturalmente contrastante, la domanda proposta da e volta a consentire il trasferimento del figlio minore Parte_1
in Germania, risulta sufficientemente argomentata in quanto sorretta R_ non già da una scelta arbitraria e contingente, bensì dalla concreta possibilità di migliorare le condizioni di vita proprie e del figlio, come comprovato dalle offerte di lavoro reperite dalla ricorrente già prima dell'introduzione del presente procedimento.
Offerte di lavoro che consentirebbero alla ricorrente una gestione quotidiana più efficace del figlio minore e condizioni economiche evidentemente più favorevoli per entrambi.
5 A fronte di tale richiesta, , pur svolgendo attività Controparte_1 lavorativa che lo costringe a lunghi periodi di lontananza dall'attuale residenza del figlio minore (“il mio lavoro è organizzato che io sto tre/quattro mesi imbarcato e poi un mese e mezzo a terra. Ho chiesto l'affidamento esclusivo per tenere con me il bambino così la sig.ra è libera di fare ciò che ritiene. Io mi oppongo al trasferimento di mio Parte_1 figlio” cfr. dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 27.9.2024), si è opposto al trasferimento del figlio minore, chiedendo l'affidamento esclusivo del minore con collocazione prevalente prima a OC, poi, negli scritti conclusionali, a presso la sua nuova residenza anagrafica, ove Parte_2 convive con un'altra donna.
Alle superiori allegazioni si aggiunga la valutazione svolta dai Servizi sociali di OC, incaricati da questo Tribunale di riferire in ordine al modello di affidamento più idoneo di , che hanno concluso, sia in caso di R_ autorizzazione del trasferimento del minore in Germania con la madre, sia in caso di permanenza del minore a OC, per l'affidamento esclusivo di alla madre “dati i lunghi periodi di assenza del padre, di modo da permetterle di R_ prendere le opportune decisioni del figlio.”, descrivendo due figure genitoriali presenti e attente ai bisogni del minore e sconsigliando di affidare il minore alla compagna del padre in caso di collocazione presso di lui, tenuto conto dei lunghi periodi di assenza del padre da OC a cagione dell'attività lavorativa svolta (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di
OC, in atti).
Peraltro, i servizi incaricati confermano la rappresentazione dei fatti siccome offerta dalla ricorrente, descrivendo una gestione del minore integralmente a carico della madre e dei nonni materni, condivisa con il padre nei periodi, per vero, brevi e frammentari, in cui questi si trova a OC.
Tali e tante circostanze inducono il Tribunale, in accoglimento del ricorso, a disporre il modello dell'affido esclusivo di alla madre, odierna R_ ricorrente, consentendole il trasferimento in Germania, non ravvisandosi, nella scelta di quest'ultima di voler migliorare la propria condizione di vita e lavorativa e, di riflesso, la condizione di vita del figlio minore, un ostacolo alla crescita e all'accudimento del minore, soprattutto tenuto conto della
6 circostanza per la quale il resistente, già allo stato, trascorre periodi di tre, quattro mesi lontani dal figlio.
In tal senso devono essere, peraltro, valorizzate le determinazioni del
Curatore speciale, portatore dell'interesse del minore, che ha concluso associandosi alle conclusioni dei Servizi sociali di OC, già citate, e opponendosi a ulteriori approfondimenti istruttori, ritenuti gravosi per il minore, ancora in tenera età (cfr. conclusioni del Curatore speciale del minore rese all'udienza del 28.1.2025 e del 3.6.2025). Persona_1
Quanto al regime di visita del ricorrente nei riguardi del figlio, ritiene il
Tribunale che il ricorrente possa incontrare il figlio minore nei periodi in cui non si trovi imbarcato per lavoro:
- per due weekend al mese non consecutivi (in caso di contrasto il primo e il terzo di ogni mese), l'uno recandosi a Kierspe, con pernottamento, fino al termine delle lezioni scolastiche di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici del minore;
l'altro presso il proprio domicilio, ove il minore sarà accompagnato dalla madre;
- inoltre, il minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di sette giorni durante le festività natalizie, di cinque giorni durante quelle pasquali, nel rispetto del criterio dell'alternanza, e di quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto alle spese di viaggio, si ritiene equo porre a carico del resistente le spese di viaggio e di soggiorno del weekend in cui il medesimo si recherà presso il domicilio del figlio, e a carico della ricorrente le spese di viaggio e di soggiorno del weekend in cui la medesima accompagna il figlio minore presso il domicilio del padre.
Ritiene, inoltre, il Tribunale opportuno che il resistente senta a giorni alterni il minore a mezzo di telefonata o videochiamata, previo accordo con la madre sull'orario, secondo le esigenze del minore;
in caso di disaccordo le telefonate/videochiamate potranno avvenire nella fascia oraria compresa tra le
18.00 e le 20.00.
A tal uopo, non è superfluo evidenziare che per garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli, grava sul genitore collocatario il dovere di non
7 allontanarli dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. Ciò in quanto l'apporto della figura genitoriale è di estrema importanza ai fini di una sana ed equilibrata crescita della prole, la quale richiede che ciascun genitore, nell'adempiere ai doveri di educazione, cura ed assistenza, sia mosso dalla preminente esigenza di assicurare ai figli un'esistenza felice o quanto meno serena, evitando che i propri stati umorali, il reciproco risentimento e la conflittualità che di norma accompagna la fine dei rapporti sentimentali possano incidere negativamente sul loro sviluppo psico-fisico.
Infine, tenuto conto del regime di affidamento esclusivo e della esclusiva permanenza del minore con la madre, deve essere previsto un contributo al mantenimento a carico del resistente in favore del figlio pari a € 350,00 mensili.
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Le spese di lite sostenute dalla ricorrente seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente , e liquidate ex DM 55/14, Controparte_1 così come aggiornato dal DM 147/2022 - applicando i valori medi, nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve essere, invece, respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96
c.p.c., da parte ricorrente, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1384/1980). Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
8 L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa del resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: accoglie la domanda di modifica delle condizioni dell'accordo relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore R_
(nato a [...] in data [...]), omologato con provvedimento del
[...] tribunale del 20.6.2023, e per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre autorizzandola Persona_1 Parte_1 espressamente a trasferire la residenza e il domicilio del minore in Germania;
dispone che possa incontrare e sentire il figlio Controparte_1 minore sulla scorta del regime di cui in parte motiva;
R_ pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
genitore affidatario esclusivo del minore, entro il giorno 5 di ogni
[...] mese la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
R_ dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie sostenute in favore del figlio;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1 da , liquidate in € 3.000,00, oltre accessori. Parte_1
9 Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 17 giugno
2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
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