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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott.ssa Anna Bora Presidente dott.ssa Paola Mureddu Consigliere dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 498/2024 R.G.
Promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Luigi Orlandi in forza di procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
pagina 1 di 12 (C.F. ) Parte_6 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
E CON L'INTERVENTO
[...]
[...]
(C.F. ) e per essa, quale procuratrice e servicer Controparte_2 P.IVA_2 la che a propria volta agisce per il Controparte_3 tramite LL mandataria con rappresentanza e sub-servicer Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Davide Sarti in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 453/2024, pubblicata il 29.2.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti con il presente atto, riformare la sentenza n.
453/2024 rep. 875/2024 pubblicata dal Tribunale di Ancona, nella persona del
Dott. Alessandro Di Tano in data 29.02.2024 all'esito del giudizio RG 3566/2020 e notificata in data 12.04.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto respingere la domanda formulata dalla poiché infondata in fatto ed in CP_5 diritto per le ragioni di cui in narrativa, con ogni statuizione. In conseguenza di quanto sopra Voglia la Corte adita ordinare al Conservatore dei RR. II. di Ancona la cancellazione LL trascrizione LL domanda giudiziale eseguita con formalità del 11.09.2020 RP 10349 RG 16177. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”.
Per l'intervenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal Signor Pt_1
nato a [...] il [...] – C.F.
[...] C.F._7
pagina 2 di 12 , e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 453/2024, C.F._8 emessa e pubblicata in data 29 febbraio 2024 dal Tribunale di Ancona – G.U. Dr.
DI AN (e correlato provvedimento di specificazione n. cronol. 4184/2024 del
10/04/2024), notificata in data 12 aprile 2024; con vittoria di spese e compensi anche per il presente grado di giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n.
147/2022 [“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 37 38 compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, LL legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08/10/2022]; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia senz'altro accogliere le conclusioni Contr formulate nel primo grado di giudizio per come rassegnate da in sede di atto di citazione del 27.07.2020”
FATTI DI CAUSA
Contr La (di seguito ha convenuto Controparte_1 Pt_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6 dinanzi al Tribunale di Ancona, chiedendo di dichiarare inefficaci nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. sia l'atto di “trasferimento di diritti immobiliari sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologa di separazione personale dei coniugi”, di cui al rogito del Notaio dott. del 24.7.2015, con cui Persona_1 aveva trasferito ai propri figli e Parte_1 Parte_3 Parte_4 la quota indivisa LL metà LL proprietà di alcuni immobili siti Parte_5
a Chiaravalle, via Ancona n. 23, contestualmente costituendovi il diritto di abitazione vitalizio in favore LL coniuge sia l'atto di Parte_2 compravendita di cui al rogito del Notaio dott. del 7.8.2015, in forza Persona_1 del quale aveva trasferito alla sorella la quota Parte_1 Parte_6 indivisa di 2/12 LL proprietà dell'immobile sito a Chiaravalle, via Leopardi n. 94.
pagina 3 di 12 Respinte sia l'eccezione di prescrizione dell'azione, sollevata dai convenuti in relazione all'atto del 24.7.2015, sia quella di difetto di legittimazione attiva del servicer ed accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, Parte_7 il Tribunale ha pertanto dichiarato l'inefficacia dei citati atti dispositivi, condannando altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando sei Parte_1 motivi di gravame, illustrati nel prosieguo, con i quali ha chiesto di respingere la Contr domanda formulata dalla e di ordinare la cancellazione LL relativa trascrizione, con conseguente condanna LL controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Contr Gli appellati Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e ritualmente citati, non si sono costituiti.
[...] Parte_6
Contr È intervenuta invece deducendo di aver acquistato dalla il Controparte_2 credito per cui è causa in forza di contratto di cessione di crediti del 16.01.2024 e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma LL sentenza impugnata.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 4.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, l'appellante contesta la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il dies ad quem del termine ex art. 2903 c.c. debba individuarsi nel giorno LL ricezione LL notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 3.8.2020; pertanto, anche considerando quale dies a quo quello LL trascrizione dell'atto dispositivo del 24.7.2015, eseguita il
27.7.2015, l'azione revocatoria dell'atto in questione dovrebbe ritenersi prescritta.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità “poiché, in relazione all'azione revocatoria, deve reputarsi che ricorra un'ipotesi in cui il diritto alla declaratoria d'inefficacia del contratto non possa farsi valere se non con l'esercizio pagina 4 di 12 dell'azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto, è sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 09/12/2015, n. 24822), che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943 cod. civ., la regola LL scissione degli effetti LL notificazione per il notificante e per il destinatario LL notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre, in ogni altra ipotesi, tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”
(Cassazione Civile sez. 3, 29/06/2025, n. 17477).
Nel caso di specie, con motivazione non censurata dall'appellante, il Tribunale ha accertato che l'atto di citazione è stato consegnato per la notificazione il
27.07.2020: poiché, come correttamente ritenuto dal primo giudice e riconosciuto dallo stesso appellante, il dies a quo va individuato nel giorno LL trascrizione dell'atto (cfr. sul punto Cass., sez. 3, 09/02/2023, n. 4049) nella specie compiuta in data 27.07.2015, deve concludersi per la tempestività dell'azione anche con riguardo all'atto del 24.07.2015.
2) Con il secondo motivo, l'appellante impugna il capo LL sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione del servicer . Parte_7
Contr In particolare, deduce che dalla visura allegata in prime cure dalla non sarebbe possibile comprendere se abbia sostituito Parte_8 Parte_7 quale mandataria, conseguendone il difetto di procura in capo alla prima;
[...] evidenzia inoltre che tra le società fuse per incorporazione in Parte_8 non figurerebbe e che tali società, al pari LL Business Partner Parte_7
Italia SCPA, servicer nel procedimento monitorio, non risulterebbero iscritte nell'apposito albo ex art. 106 TUB.
Anche le doglianze in questione non sono fondate.
In primo luogo, dalla visura storica LL Camera di Commercio allegata in prime Contr cure dalla (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa conclusionale), sulla cui tempestiva produzione non vi è espressa censura, si evince che in data pagina 5 di 12 01.06.2021 la ha mutato la sola denominazione, assumendo Parte_7 quella di Iqera Italia SPA, con la conseguenza che non sussiste l'allegato difetto di procura.
Quanto alla dedotta carenza di iscrizione delle società in questione nell'albo ex art. 106 TUB, premessa l'estraneità alla presente controversia LL Business
Partner Italia SCPA con conseguente irrilevanza LL censura formulata in relazione a tale società, deve richiamarsi il principio di legittimità in forza del quale le disposizioni del TUB invocate “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione LL tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (..) - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato LL riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) (Cassazione civile sez. 3, 18/03/2024, n. 7243).
Alla stregua di tali considerazioni, anche postulando l'effettiva carenza LL formalità in commento, essa non potrebbe comunque riverberare alcun effetto sulla controversia di specie tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, con la conseguenza che le censure in esame vanno respinte: tale conclusione può senza dubbio estendersi anche alle analoghe contestazioni pagina 6 di 12 formulate dall'appellante in comparsa conclusionale con riferimento al servicer
e al sub-servicer .r.l. Controparte_3 CP_4
3) Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare la nullità parziale delle fideiussioni dallo stesso rilasciate in favore LL Contr
essendo ivi prevista la clausola di deroga all'art 1957 c.c. ritenuta dalla
NC d'Italia contrastante con la normativa antitrust. In particolare, considerata la propria qualità di consumatore ed attesi i principi espressi dalla giurisprudenza LL Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sostiene che il rilievo officioso di specie non sarebbe precluso dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo pronunciato sulla base delle fideiussioni in commento.
Tali argomentazioni non colgono nel segno.
Infatti, secondo il consolidato orientamento LL Corte di Cassazione “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. L'art. 2901 c.c. è stato da questa
Corte inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva LL ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza LL qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (cfr., tra le ultime,
Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16819).
Applicando il principio in questione al caso di specie, risultano irrilevanti le argomentazioni svolte dall'appellante, poiché ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente persino l'esistenza di una mera ragione di credito, senza dubbio ricorrente nella fattispecie di cui è causa, stante la sussistenza delle fideiussioni e del decreto ingiuntivo passato in giudicato, con la conseguenza che l'indagine in punto di certezza del credito esula dall'oggetto del presente giudizio.
pagina 7 di 12 4) Con il quarto motivo, l'appellante deduce la carenza di motivazione in ordine alla non revocabilità dell'atto del 24.07.2015 ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c., attesa la sua natura puramente esecutiva dell'accordo di separazione.
Il motivo è infondato.
Non sussiste infatti la dedotta carenza motivazionale, avendo il Tribunale escluso l'applicazione LL norma invocata sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui “è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché l'atto dispositivo trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, cod. civ. In sostanza, il trasferimento di un bene, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo. Tale conclusione non trova ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale LL pattuizione - né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli ovvero di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (cfr., di recente, Cassazione civile sez. 3, 22/04/2025 n.10545, nonché Cass. civile sez. 3, 14/11/2024, n. 29453).
Pertanto non trova alcun valido fondamento la tesi dell'appellante, secondo cui l'azione revocatoria avrebbe dovuto investire l'accordo di separazione a monte e non soltanto l'atto traslativo a valle, atteso che il primo costituisce la sola causa pagina 8 di 12 esterna del trasferimento e non assurge a fonte di un obbligo tale da giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma c.c.
5) Con il quinto motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto integrato il requisito LL participatio fraudis degli acquirenti in relazione ad entrambi gli atti traslativi;
in particolare, sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di valutare alcune circostanze rilevanti quali il deterioramento dei rapporti tra i coniugi, la propria qualità di mero fideiussore e l'estraneità LL sorella avente causa in virtù del secondo atto Parte_6 traslativo, rispetto alla debitrice principale Parte_9
Tali censure sono infondate.
Quanto al deterioramento dei rapporti tra i coniugi, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione come “la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento
"ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche LL "participatio fraudis", laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza LL situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019).
Peraltro, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha precisato che “l'inducenza di tale elemento circostanziale, preciso e grave, non viene, nel caso di specie, ad essere inficiata dall'altro elemento circostanziale, individuato nella successiva separazione personale dei coniugi, tenuto conto che la conseguenza che i ricorrenti vorrebbero trarre, secondo cui l' I. non avrebbe confidato al coniuge la sua situazione debitoria essendo venuto meno l'"affectio coniugalis", si traduce in una mera illazione, agevolmente ribaltabile nella illazione contraria (che palesa dunque la inidoneità dell'argomento logico speso dai ricorrenti a destituire la efficacia LL presunzione logica fondata sulla stretta relazione parentale), secondo cui proprio la esposizione LL precaria situazione economica e debitoria rendeva opportuno per i coniugi separati disfarsi, prima dell'intervento dei creditori, dell'intero residuo patrimonio ancora in disponibilità all' I.” (Cassazione civile sez. 3, 08/01/2021, n.161).
pagina 9 di 12 Tali argomentazioni appaiono condivisibili, giacché l'intervenuta crisi coniugale non rappresenta una circostanza di per sé sufficiente a neutralizzare l'efficacia LL presunzione logica fondata sulla stretta relazione parentale.
Non assume poi alcun rilievo, ai fini LL participatio fraudis in capo ai terzi acquirenti, la circostanza che l'appellante fosse fideiussore e non debitore principale, atteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c. il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito ed è pertanto sufficiente accertare, come avvenuto nella specie, che i terzi acquirenti fossero consapevoli dei debiti gravanti sul garante. Risulta di conseguenza irrilevante anche la circostanza che la sorella dell'appellante non avesse alcun rapporto con la
Parte_9
6) Con il sesto motivo, l'appellante impugna la sentenza laddove il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 2901, terzo comma c.c. in relazione all'atto del 07.08.2025, ritenendo tra l'altro non provato l'impiego del prezzo LL compravendita per l'adempimento del debito scaduto dell'appellante nei confronti LL NC . Controparte_6
Tali censure non sono fondate.
Anche a voler trascurare le condivisibili argomentazioni svolte dall'intervenuta per cui il solo estratto conto parziale agli atti non è idoneo ad Controparte_2 evidenziare la natura del rapporto intercorso con l'istituto di credito e dunque a qualificare la rimessa risultante da tale documento quale pagamento di un debito scaduto, deve rilevarsi che la statuizione impugnata si fonda su due alternative rationes decidendi: infatti, oltre ad aver rilevato l'anzidetta carenza probatoria, il
Tribunale ha fondato il proprio convincimento sul condivisibile orientamento giurisprudenziale in forza del quale “l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità LL cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito” (vedi in massima Cass. civile, Sez. 3, Ordinanza n. 31941 del
16/11/2023).
pagina 10 di 12 In ordine a tale autonoma ratio decidendi, l'appellante si è limitato ad affermare che il suddetto principio non troverebbe applicazione qualora, come nella specie, il prezzo ricavato dall'alienazione sia stato integralmente utilizzato al fine di soddisfare il debito scaduto. L'impiego integrale ovvero parziale del prezzo non costituisce tuttavia elemento decisivo ai fini dell'applicazione del richiamato orientamento, il quale si impernia piuttosto sulla verifica del nesso di strumentalità necessaria tra l'alienazione e l'adempimento del debito, nella specie insussistente, non avendo l'appellante neppure allegato che la cessione rappresentava l'unico modo per saldare l'asserito debito.
7) In conclusione, l'appello è infondato e va dunque respinto, conseguendone l'integrale conferma LL sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e vanno condannati a rimborsare a
[...] Parte_5 Parte_6 le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo avuto riguardo al Controparte_2 valore LL controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000) ed all'attività processuale svolta. Contr Nulla va invece disposto per le spese nei confronti dell'appellata contumace
Va infine dato atto LL sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. Parte_1
453/2024, pubblicata il 29.2.2024, così provvede:
RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata.
CONDANNA Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in via solidale tra loro, a rimborsare a Parte_5 Parte_6 [...] le spese di lite del presente grado d'appello, che liquida in complessivi € CP_2
pagina 11 di 12 9.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO LL sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 nei confronti dell'appellante.
Ancona, così deciso lì 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott.ssa Anna Bora
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott.ssa Anna Bora Presidente dott.ssa Paola Mureddu Consigliere dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 498/2024 R.G.
Promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Luigi Orlandi in forza di procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
pagina 1 di 12 (C.F. ) Parte_6 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
E CON L'INTERVENTO
[...]
[...]
(C.F. ) e per essa, quale procuratrice e servicer Controparte_2 P.IVA_2 la che a propria volta agisce per il Controparte_3 tramite LL mandataria con rappresentanza e sub-servicer Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Davide Sarti in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 453/2024, pubblicata il 29.2.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti con il presente atto, riformare la sentenza n.
453/2024 rep. 875/2024 pubblicata dal Tribunale di Ancona, nella persona del
Dott. Alessandro Di Tano in data 29.02.2024 all'esito del giudizio RG 3566/2020 e notificata in data 12.04.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto respingere la domanda formulata dalla poiché infondata in fatto ed in CP_5 diritto per le ragioni di cui in narrativa, con ogni statuizione. In conseguenza di quanto sopra Voglia la Corte adita ordinare al Conservatore dei RR. II. di Ancona la cancellazione LL trascrizione LL domanda giudiziale eseguita con formalità del 11.09.2020 RP 10349 RG 16177. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”.
Per l'intervenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal Signor Pt_1
nato a [...] il [...] – C.F.
[...] C.F._7
pagina 2 di 12 , e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 453/2024, C.F._8 emessa e pubblicata in data 29 febbraio 2024 dal Tribunale di Ancona – G.U. Dr.
DI AN (e correlato provvedimento di specificazione n. cronol. 4184/2024 del
10/04/2024), notificata in data 12 aprile 2024; con vittoria di spese e compensi anche per il presente grado di giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n.
147/2022 [“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 37 38 compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, LL legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08/10/2022]; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia senz'altro accogliere le conclusioni Contr formulate nel primo grado di giudizio per come rassegnate da in sede di atto di citazione del 27.07.2020”
FATTI DI CAUSA
Contr La (di seguito ha convenuto Controparte_1 Pt_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6 dinanzi al Tribunale di Ancona, chiedendo di dichiarare inefficaci nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. sia l'atto di “trasferimento di diritti immobiliari sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologa di separazione personale dei coniugi”, di cui al rogito del Notaio dott. del 24.7.2015, con cui Persona_1 aveva trasferito ai propri figli e Parte_1 Parte_3 Parte_4 la quota indivisa LL metà LL proprietà di alcuni immobili siti Parte_5
a Chiaravalle, via Ancona n. 23, contestualmente costituendovi il diritto di abitazione vitalizio in favore LL coniuge sia l'atto di Parte_2 compravendita di cui al rogito del Notaio dott. del 7.8.2015, in forza Persona_1 del quale aveva trasferito alla sorella la quota Parte_1 Parte_6 indivisa di 2/12 LL proprietà dell'immobile sito a Chiaravalle, via Leopardi n. 94.
pagina 3 di 12 Respinte sia l'eccezione di prescrizione dell'azione, sollevata dai convenuti in relazione all'atto del 24.7.2015, sia quella di difetto di legittimazione attiva del servicer ed accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, Parte_7 il Tribunale ha pertanto dichiarato l'inefficacia dei citati atti dispositivi, condannando altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando sei Parte_1 motivi di gravame, illustrati nel prosieguo, con i quali ha chiesto di respingere la Contr domanda formulata dalla e di ordinare la cancellazione LL relativa trascrizione, con conseguente condanna LL controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Contr Gli appellati Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e ritualmente citati, non si sono costituiti.
[...] Parte_6
Contr È intervenuta invece deducendo di aver acquistato dalla il Controparte_2 credito per cui è causa in forza di contratto di cessione di crediti del 16.01.2024 e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma LL sentenza impugnata.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 4.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, l'appellante contesta la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il dies ad quem del termine ex art. 2903 c.c. debba individuarsi nel giorno LL ricezione LL notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 3.8.2020; pertanto, anche considerando quale dies a quo quello LL trascrizione dell'atto dispositivo del 24.7.2015, eseguita il
27.7.2015, l'azione revocatoria dell'atto in questione dovrebbe ritenersi prescritta.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità “poiché, in relazione all'azione revocatoria, deve reputarsi che ricorra un'ipotesi in cui il diritto alla declaratoria d'inefficacia del contratto non possa farsi valere se non con l'esercizio pagina 4 di 12 dell'azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto, è sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 09/12/2015, n. 24822), che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943 cod. civ., la regola LL scissione degli effetti LL notificazione per il notificante e per il destinatario LL notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre, in ogni altra ipotesi, tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”
(Cassazione Civile sez. 3, 29/06/2025, n. 17477).
Nel caso di specie, con motivazione non censurata dall'appellante, il Tribunale ha accertato che l'atto di citazione è stato consegnato per la notificazione il
27.07.2020: poiché, come correttamente ritenuto dal primo giudice e riconosciuto dallo stesso appellante, il dies a quo va individuato nel giorno LL trascrizione dell'atto (cfr. sul punto Cass., sez. 3, 09/02/2023, n. 4049) nella specie compiuta in data 27.07.2015, deve concludersi per la tempestività dell'azione anche con riguardo all'atto del 24.07.2015.
2) Con il secondo motivo, l'appellante impugna il capo LL sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione del servicer . Parte_7
Contr In particolare, deduce che dalla visura allegata in prime cure dalla non sarebbe possibile comprendere se abbia sostituito Parte_8 Parte_7 quale mandataria, conseguendone il difetto di procura in capo alla prima;
[...] evidenzia inoltre che tra le società fuse per incorporazione in Parte_8 non figurerebbe e che tali società, al pari LL Business Partner Parte_7
Italia SCPA, servicer nel procedimento monitorio, non risulterebbero iscritte nell'apposito albo ex art. 106 TUB.
Anche le doglianze in questione non sono fondate.
In primo luogo, dalla visura storica LL Camera di Commercio allegata in prime Contr cure dalla (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa conclusionale), sulla cui tempestiva produzione non vi è espressa censura, si evince che in data pagina 5 di 12 01.06.2021 la ha mutato la sola denominazione, assumendo Parte_7 quella di Iqera Italia SPA, con la conseguenza che non sussiste l'allegato difetto di procura.
Quanto alla dedotta carenza di iscrizione delle società in questione nell'albo ex art. 106 TUB, premessa l'estraneità alla presente controversia LL Business
Partner Italia SCPA con conseguente irrilevanza LL censura formulata in relazione a tale società, deve richiamarsi il principio di legittimità in forza del quale le disposizioni del TUB invocate “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione LL tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; in altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (..) - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato LL riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) (Cassazione civile sez. 3, 18/03/2024, n. 7243).
Alla stregua di tali considerazioni, anche postulando l'effettiva carenza LL formalità in commento, essa non potrebbe comunque riverberare alcun effetto sulla controversia di specie tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, con la conseguenza che le censure in esame vanno respinte: tale conclusione può senza dubbio estendersi anche alle analoghe contestazioni pagina 6 di 12 formulate dall'appellante in comparsa conclusionale con riferimento al servicer
e al sub-servicer .r.l. Controparte_3 CP_4
3) Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare la nullità parziale delle fideiussioni dallo stesso rilasciate in favore LL Contr
essendo ivi prevista la clausola di deroga all'art 1957 c.c. ritenuta dalla
NC d'Italia contrastante con la normativa antitrust. In particolare, considerata la propria qualità di consumatore ed attesi i principi espressi dalla giurisprudenza LL Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sostiene che il rilievo officioso di specie non sarebbe precluso dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo pronunciato sulla base delle fideiussioni in commento.
Tali argomentazioni non colgono nel segno.
Infatti, secondo il consolidato orientamento LL Corte di Cassazione “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. L'art. 2901 c.c. è stato da questa
Corte inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva LL ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza LL qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (cfr., tra le ultime,
Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16819).
Applicando il principio in questione al caso di specie, risultano irrilevanti le argomentazioni svolte dall'appellante, poiché ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente persino l'esistenza di una mera ragione di credito, senza dubbio ricorrente nella fattispecie di cui è causa, stante la sussistenza delle fideiussioni e del decreto ingiuntivo passato in giudicato, con la conseguenza che l'indagine in punto di certezza del credito esula dall'oggetto del presente giudizio.
pagina 7 di 12 4) Con il quarto motivo, l'appellante deduce la carenza di motivazione in ordine alla non revocabilità dell'atto del 24.07.2015 ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c., attesa la sua natura puramente esecutiva dell'accordo di separazione.
Il motivo è infondato.
Non sussiste infatti la dedotta carenza motivazionale, avendo il Tribunale escluso l'applicazione LL norma invocata sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui “è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché l'atto dispositivo trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, cod. civ. In sostanza, il trasferimento di un bene, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo. Tale conclusione non trova ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale LL pattuizione - né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli ovvero di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (cfr., di recente, Cassazione civile sez. 3, 22/04/2025 n.10545, nonché Cass. civile sez. 3, 14/11/2024, n. 29453).
Pertanto non trova alcun valido fondamento la tesi dell'appellante, secondo cui l'azione revocatoria avrebbe dovuto investire l'accordo di separazione a monte e non soltanto l'atto traslativo a valle, atteso che il primo costituisce la sola causa pagina 8 di 12 esterna del trasferimento e non assurge a fonte di un obbligo tale da giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma c.c.
5) Con il quinto motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto integrato il requisito LL participatio fraudis degli acquirenti in relazione ad entrambi gli atti traslativi;
in particolare, sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di valutare alcune circostanze rilevanti quali il deterioramento dei rapporti tra i coniugi, la propria qualità di mero fideiussore e l'estraneità LL sorella avente causa in virtù del secondo atto Parte_6 traslativo, rispetto alla debitrice principale Parte_9
Tali censure sono infondate.
Quanto al deterioramento dei rapporti tra i coniugi, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione come “la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento
"ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche LL "participatio fraudis", laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza LL situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019).
Peraltro, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha precisato che “l'inducenza di tale elemento circostanziale, preciso e grave, non viene, nel caso di specie, ad essere inficiata dall'altro elemento circostanziale, individuato nella successiva separazione personale dei coniugi, tenuto conto che la conseguenza che i ricorrenti vorrebbero trarre, secondo cui l' I. non avrebbe confidato al coniuge la sua situazione debitoria essendo venuto meno l'"affectio coniugalis", si traduce in una mera illazione, agevolmente ribaltabile nella illazione contraria (che palesa dunque la inidoneità dell'argomento logico speso dai ricorrenti a destituire la efficacia LL presunzione logica fondata sulla stretta relazione parentale), secondo cui proprio la esposizione LL precaria situazione economica e debitoria rendeva opportuno per i coniugi separati disfarsi, prima dell'intervento dei creditori, dell'intero residuo patrimonio ancora in disponibilità all' I.” (Cassazione civile sez. 3, 08/01/2021, n.161).
pagina 9 di 12 Tali argomentazioni appaiono condivisibili, giacché l'intervenuta crisi coniugale non rappresenta una circostanza di per sé sufficiente a neutralizzare l'efficacia LL presunzione logica fondata sulla stretta relazione parentale.
Non assume poi alcun rilievo, ai fini LL participatio fraudis in capo ai terzi acquirenti, la circostanza che l'appellante fosse fideiussore e non debitore principale, atteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c. il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito ed è pertanto sufficiente accertare, come avvenuto nella specie, che i terzi acquirenti fossero consapevoli dei debiti gravanti sul garante. Risulta di conseguenza irrilevante anche la circostanza che la sorella dell'appellante non avesse alcun rapporto con la
Parte_9
6) Con il sesto motivo, l'appellante impugna la sentenza laddove il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 2901, terzo comma c.c. in relazione all'atto del 07.08.2025, ritenendo tra l'altro non provato l'impiego del prezzo LL compravendita per l'adempimento del debito scaduto dell'appellante nei confronti LL NC . Controparte_6
Tali censure non sono fondate.
Anche a voler trascurare le condivisibili argomentazioni svolte dall'intervenuta per cui il solo estratto conto parziale agli atti non è idoneo ad Controparte_2 evidenziare la natura del rapporto intercorso con l'istituto di credito e dunque a qualificare la rimessa risultante da tale documento quale pagamento di un debito scaduto, deve rilevarsi che la statuizione impugnata si fonda su due alternative rationes decidendi: infatti, oltre ad aver rilevato l'anzidetta carenza probatoria, il
Tribunale ha fondato il proprio convincimento sul condivisibile orientamento giurisprudenziale in forza del quale “l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità LL cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito” (vedi in massima Cass. civile, Sez. 3, Ordinanza n. 31941 del
16/11/2023).
pagina 10 di 12 In ordine a tale autonoma ratio decidendi, l'appellante si è limitato ad affermare che il suddetto principio non troverebbe applicazione qualora, come nella specie, il prezzo ricavato dall'alienazione sia stato integralmente utilizzato al fine di soddisfare il debito scaduto. L'impiego integrale ovvero parziale del prezzo non costituisce tuttavia elemento decisivo ai fini dell'applicazione del richiamato orientamento, il quale si impernia piuttosto sulla verifica del nesso di strumentalità necessaria tra l'alienazione e l'adempimento del debito, nella specie insussistente, non avendo l'appellante neppure allegato che la cessione rappresentava l'unico modo per saldare l'asserito debito.
7) In conclusione, l'appello è infondato e va dunque respinto, conseguendone l'integrale conferma LL sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e vanno condannati a rimborsare a
[...] Parte_5 Parte_6 le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo avuto riguardo al Controparte_2 valore LL controversia (scaglione da € 52.001 a € 260.000) ed all'attività processuale svolta. Contr Nulla va invece disposto per le spese nei confronti dell'appellata contumace
Va infine dato atto LL sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. Parte_1
453/2024, pubblicata il 29.2.2024, così provvede:
RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata.
CONDANNA Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in via solidale tra loro, a rimborsare a Parte_5 Parte_6 [...] le spese di lite del presente grado d'appello, che liquida in complessivi € CP_2
pagina 11 di 12 9.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO LL sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 nei confronti dell'appellante.
Ancona, così deciso lì 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott.ssa Anna Bora
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